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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8202 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. EL MA, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6880/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
UI EL n° 368, elett.te dom.to in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Napoli, via de Gasperi n.55. CP_1
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 19/3/25 l'epigrafato ricorrente, già titolare di assegno di invalidità, ha esposto di avere presentato all domanda di aggravamento per CP_1 ottenere il riconoscimento delle provvidenze economiche previste e disciplinate dalla legge n°118/71; di essere stato convocato a visita dalla commissione medico legale, conclusasi con il riconoscimento della invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non aveva riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare delle provvidenze economiche previste e disciplinate dalla legge n°118/71; che aveva depositato in data 24.2.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Ha rilevato, in particolare, che vi sarebbe stata nella relazione peritale una omissione e/o sottovalutazione delle sue patologie, in quanto il c.t.u. avrebbe omesso di valutare la patologia PSICOSI OSSESSIVA” (Cod. 1204) con terapia farmacologica
(olanzepina, venlazepina, esnoxibedn)” in misura dell' 80% contestando l'affermazione del c.t.u. stesso, secondo cui “il paziente attualmente è in discreto equilibrio con la terapia farmacologica”. Il ricorrente ha pertanto motivato il detto dissenso e ha concluso 1) Venga nominato consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super partes nella contrapposizione tra l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto della ricorrente alla percezione dell'Assegno di Invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare l' in persona del legale rapp.tep.t. al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda,
l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito.”.
L si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa
è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione. Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, il quale è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 24.2.2025 e il deposito del ricorso al 9.1.25.
Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto detto sopra.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (assegno di invalidità) che postula, come noto, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato da una percentuale invalidante pari quanto meno al 74%.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che il ricorrente è affetto dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire 1)disturbo ossessivo compulsivo in attuale discreto compenso ed in trattamento farmacologico. 2) pregresso (2022) politraumatismo con pseudoaneurisma post-traumatico dell'aorta discendente trattato chirurgicamente con impianto di endoprotesi valvolare per via transfemorale in attuale buon compenso emodinamico e pregresse fratture costali multiple bilaterali, infermità che ha indicato come preesistenti alla data della domanda e non aggravate nel tempo. Ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal
12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionano una invalidità del 60% dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell'a.t.p..
In particolare, il c.t.u. nell'elaborato peritale ha specificato nell'esame obiettivo che il ricorrente si presenta in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione. Parte_2
Cute e mucose visibili rosee. Pannicolo adiposo normorappresentato. Muscolatura tonotrofica.
In ordine all' esame neuropsichico, rilevante nell'attuale sede, ha indicato che “Il paziente, accede con disponibilità al colloquio, vigile, lucido e ben orientato nel tempo
e nello spazio. Eloquio spontaneo fluente ma povero con tematiche fobico-ossessive compulsive ricorrenti e ripetitive. Ideazione carente. Si rilevano inoltre labilità affettiva, emotiva, marcata depressione del tono dell'umore. Riferita insonnia. Non evidenti deficit di memoria. Lievemente ridotte, anche in rapporto all'habitus costituzionale, le capacità critiche e di giudizio come anche i rapporti interpersonali”.
Il CTU ha inoltre precisato, in risposta alla nota di dissenso di parte ricorrente circa la valutazione della patologia psichiatrica, che “l' affezione psichiatrica è stata adeguatamente valutata in merito a quanto documentato in atti. E di fatto il paziente attualmente è in discreto equilibrio con la terapia farmacologica, peraltro clinicamente ha mostrato di essere lucido, disposto al dialogo, orientato nel tempo e nello spazio ma solo con moderata deflessione del tono dell'umore e quindi la valutazione del 50% espressa nella bozza di ATP appare assolutamente congrua con la circostanza clinica obiettivata.” Orbene, a fronte di quanto appena rappresentato, va ribadito che la censura formulata con il ricorso in esito al dissenso attiene esclusivamente alla valutazione della patologia psichiatrica;
tuttavia, quest'ultima è stata ritenuta dal c.t.u. come comportante una percentuale di invalidità piuttosto alta, vale a dire pari al 50% e classificata a livello tabellare come massima rispetto al range previsto per il codice 1203, quello avente a oggetto la “nevrosi fobica ossessiva grave”.
Verificando la documentazione allegata nella fase del primo ricorso per a.t.p. e menzionata dal c.t.u. ( non seguita da altra documentazione medica nell'attuale sede),
e in particolare le due certificazioni del 13.2.24 e del 24.7.24, non emerge la circostanza sostenuta dal procuratore del ricorrente circa il fatto che costui sia stato in cura già dal
2017 presso il centro di Igiene mentale;
si ricava invece dai detti certificati che dopo un primo contatto nel 2013 ( o nel 2023, non apparendo chiara sul punto la grafia della certificazione) il ricorrente sia poi “tornato” sul posto il 13.2.2024.
Veniva precisato nella detta certificazione che nel corso della prima visita era stata posta diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo, con sintomi di panico, agorafobia, pensieri intrusivi e insonnia e che la terapia prescritta era stata praticata solo per breve tempo, venendo pertanto in quella sede riproposta.
Ne consegue che il codice 1203 attribuito alla patologia in esame appare sicuramente coerente con quanto dallo stesso c.t.u. ritenuto circa la natura della patologia psichiatrica riscontrata, laddove la più grave diagnosi di “psicosi ossessiva” di cui al codice 1204 non appare documentalmente e anamnesticamente supportata.
A quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.
Quanto alle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, a firma del ricorrente, quest'ultimo non può essere condannato al relativo pagamento, nonostante la soccombenza.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento del requisito medico legale dell'assegno di invalidità, presentando una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 74% e pari al 60% dalla data della domanda amministrativa b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 11.11.2025
Il G.L.
Dr. EL MA
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. EL MA, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6880/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
UI EL n° 368, elett.te dom.to in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Napoli, via de Gasperi n.55. CP_1
RESISTENTE
oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 19/3/25 l'epigrafato ricorrente, già titolare di assegno di invalidità, ha esposto di avere presentato all domanda di aggravamento per CP_1 ottenere il riconoscimento delle provvidenze economiche previste e disciplinate dalla legge n°118/71; di essere stato convocato a visita dalla commissione medico legale, conclusasi con il riconoscimento della invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non aveva riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare delle provvidenze economiche previste e disciplinate dalla legge n°118/71; che aveva depositato in data 24.2.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Ha rilevato, in particolare, che vi sarebbe stata nella relazione peritale una omissione e/o sottovalutazione delle sue patologie, in quanto il c.t.u. avrebbe omesso di valutare la patologia PSICOSI OSSESSIVA” (Cod. 1204) con terapia farmacologica
(olanzepina, venlazepina, esnoxibedn)” in misura dell' 80% contestando l'affermazione del c.t.u. stesso, secondo cui “il paziente attualmente è in discreto equilibrio con la terapia farmacologica”. Il ricorrente ha pertanto motivato il detto dissenso e ha concluso 1) Venga nominato consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super partes nella contrapposizione tra l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto della ricorrente alla percezione dell'Assegno di Invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare l' in persona del legale rapp.tep.t. al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda,
l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito.”.
L si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su motivazioni CP_1 non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa
è stata decisa, come da presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione. Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, il quale è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 24.2.2025 e il deposito del ricorso al 9.1.25.
Inoltre, sempre in via preliminare va osservato che è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto detto sopra.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (assegno di invalidità) che postula, come noto, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato da una percentuale invalidante pari quanto meno al 74%.
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che il ricorrente è affetto dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire 1)disturbo ossessivo compulsivo in attuale discreto compenso ed in trattamento farmacologico. 2) pregresso (2022) politraumatismo con pseudoaneurisma post-traumatico dell'aorta discendente trattato chirurgicamente con impianto di endoprotesi valvolare per via transfemorale in attuale buon compenso emodinamico e pregresse fratture costali multiple bilaterali, infermità che ha indicato come preesistenti alla data della domanda e non aggravate nel tempo. Ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal
12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionano una invalidità del 60% dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell'a.t.p..
In particolare, il c.t.u. nell'elaborato peritale ha specificato nell'esame obiettivo che il ricorrente si presenta in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione. Parte_2
Cute e mucose visibili rosee. Pannicolo adiposo normorappresentato. Muscolatura tonotrofica.
In ordine all' esame neuropsichico, rilevante nell'attuale sede, ha indicato che “Il paziente, accede con disponibilità al colloquio, vigile, lucido e ben orientato nel tempo
e nello spazio. Eloquio spontaneo fluente ma povero con tematiche fobico-ossessive compulsive ricorrenti e ripetitive. Ideazione carente. Si rilevano inoltre labilità affettiva, emotiva, marcata depressione del tono dell'umore. Riferita insonnia. Non evidenti deficit di memoria. Lievemente ridotte, anche in rapporto all'habitus costituzionale, le capacità critiche e di giudizio come anche i rapporti interpersonali”.
Il CTU ha inoltre precisato, in risposta alla nota di dissenso di parte ricorrente circa la valutazione della patologia psichiatrica, che “l' affezione psichiatrica è stata adeguatamente valutata in merito a quanto documentato in atti. E di fatto il paziente attualmente è in discreto equilibrio con la terapia farmacologica, peraltro clinicamente ha mostrato di essere lucido, disposto al dialogo, orientato nel tempo e nello spazio ma solo con moderata deflessione del tono dell'umore e quindi la valutazione del 50% espressa nella bozza di ATP appare assolutamente congrua con la circostanza clinica obiettivata.” Orbene, a fronte di quanto appena rappresentato, va ribadito che la censura formulata con il ricorso in esito al dissenso attiene esclusivamente alla valutazione della patologia psichiatrica;
tuttavia, quest'ultima è stata ritenuta dal c.t.u. come comportante una percentuale di invalidità piuttosto alta, vale a dire pari al 50% e classificata a livello tabellare come massima rispetto al range previsto per il codice 1203, quello avente a oggetto la “nevrosi fobica ossessiva grave”.
Verificando la documentazione allegata nella fase del primo ricorso per a.t.p. e menzionata dal c.t.u. ( non seguita da altra documentazione medica nell'attuale sede),
e in particolare le due certificazioni del 13.2.24 e del 24.7.24, non emerge la circostanza sostenuta dal procuratore del ricorrente circa il fatto che costui sia stato in cura già dal
2017 presso il centro di Igiene mentale;
si ricava invece dai detti certificati che dopo un primo contatto nel 2013 ( o nel 2023, non apparendo chiara sul punto la grafia della certificazione) il ricorrente sia poi “tornato” sul posto il 13.2.2024.
Veniva precisato nella detta certificazione che nel corso della prima visita era stata posta diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo, con sintomi di panico, agorafobia, pensieri intrusivi e insonnia e che la terapia prescritta era stata praticata solo per breve tempo, venendo pertanto in quella sede riproposta.
Ne consegue che il codice 1203 attribuito alla patologia in esame appare sicuramente coerente con quanto dallo stesso c.t.u. ritenuto circa la natura della patologia psichiatrica riscontrata, laddove la più grave diagnosi di “psicosi ossessiva” di cui al codice 1204 non appare documentalmente e anamnesticamente supportata.
A quanto esposto consegue il rigetto del ricorso.
Quanto alle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, a firma del ricorrente, quest'ultimo non può essere condannato al relativo pagamento, nonostante la soccombenza.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento del requisito medico legale dell'assegno di invalidità, presentando una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 74% e pari al 60% dalla data della domanda amministrativa b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 11.11.2025
Il G.L.
Dr. EL MA