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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 27 marzo 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 696/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Pontecagnano Faiano, Parte_1
alla via S.S. 18, n. 17, p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, sig. , nato a [...] Parte_2 Parte_2
del Vallo di Lauro il 7 agosto 1966, cod. fisc. rappresentati e C.F._1
difesi entrambi, in virtù di mandati in calce agli atti introduttivi dei riuniti giudizi di primo grado n. 5741/2014 RGC e n. 6672/2014 RGC, dall'avv. Mario Manzo e, il secondo, anche dall'avv. Simona Magazzeno ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei loro procuratori;
appellanti
E
1. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_1
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
appellata contumace
2. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. CP_2
fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 P.IVA_4 tempore, quale mandataria della “ , con sede legale in Milano, Controparte_3
1 al viale Majno, n. 45, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_5
procura generale alle liti per atto del notaio da Verona del 16 settembre 2010, CP_4
rep. n. 67549 – racc. n. 18644, dall'avv. Michele Petrella, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Santa Maria a Cappella Vecchia, n. 3; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2946/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in parziale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Salerno nel … giudizio N.R.G. 5741/2014, - rideterminare il saldo
Cont di conto corrente della in € 86.518,96 - condannare l'appellata alla Controparte_5
refusione delle spese di CTU e dei compensi legali per il primo grado di giudizio nella misura di 33.848,00 o quella diversa somma che la Corte di Appello vorrà ritenere oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cap, con clausola di attribuzione ai sottoscritti difensori che dichiarano di averne fatto anticipo;
- In ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con clausola di attribuzione ai sottoscritti difensori che dichiarano di averne fatto anticipo”; per l'interveniente (come da comparsa di costituzione) – “- in via preliminarmente dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. … 342, … primo comma. Nel merito rigettare il proposto appello, ed accogliere tutte le richieste così come formulate in primo grado e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2946/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nei riuniti giudizi n. 5741/2014 RGC e n. 6672/2014 RGC, promossi nei confronti dell'
, ex art. 645 c.p.c., con atti di citazione notificati il 30 giugno 2014, il Controparte_1
primo, dalla nonché dai garanti Parte_1 Parte_2
e e, il secondo, da così provvedeva: 1) revocava Parte_3 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 1355/2014; 2) condannava la società opponente al pagamento, in favore dell' , della minore somma di euro 86.518,96, oltre interessi nella Controparte_1
2 misura e con la decorrenza richieste, in forza dei saldi passivi del conto corrente ordinario n. 733253 (poi n. 500028354), aperto il 7 febbraio 2006 e chiuso il 31 maggio 2010, e del conto corrente anticipi n. 700096 (poi n. 500028093), aperto il 12 luglio 2006 e chiuso il
31 maggio 2010; 4) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quella della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello la e Parte_1
il con atto di citazione notificato il 17 giugno 2024, formulando i seguenti motivi Parte_1
di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 112 c.p.c., avendo condannato la società correntista al versamento della somma di euro 86.518,96, sebbene l' CP_1
avesse chiesto soltanto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
1355/2014, senza formulare alcuna domanda diretta ad ottenere il pagamento del saldo passivo risultante dall'accertamento peritale;
il Tribunale di Salerno, pertanto, nell'accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1355/2014, avrebbe dovuto limitarsi a revocare il provvedimento monitorio e a rettificare il saldo negativo dei conti correnti da complessivi euro 133.568,26 ad euro 86.518,96; 2) il giudice di prime cure aveva illegittimamente compensato tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, giacché l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1355/2014, con la conseguenziale riduzione da euro 133.568,26 ad euro
86.518,96 della sorta capitale del credito azionato in via monitoria, comportava la condanna dell' , quale parte soccombente, alla loro refusione in misura Controparte_1
rapportata all'entità della somma richiesta.
Con comparsa di costituzione depositata il 17 ottobre 2024, la , quale CP_2 mandataria della , cessionaria del credito vantato dall' Controparte_3
in virtù dei contratti di conto corrente ordinario n. 733253 e di conto Controparte_1
anticipi 700096, eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale, benché ritualmente evocata, l' restava contumace, Controparte_1
è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla , CP_2 quale mandataria della , in ordine all'inammissibilità del Controparte_3 gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena
3 di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla e dal consta sia di Parte_1 Parte_1
una parte volitivo-censoria, diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, in ordine al primo motivo di gravame, con il quale con il quale la
[...]
e il eccepiscono la violazione dell'art. 112 c.p.c., occorre Parte_1 Parte_1
preliminarmente osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve procedere ad effettuare un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma dell'impugnato decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. 7 ottobre
2011, n. 20613; Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486).
Ed infatti, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore propone una domanda di pagamento dell'intera somma azionata, ex art. 633 c.p.c., sicché, tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente esistente, deve revocare il provvedimento monitorio e pronunciare la condanna del debitore per il minore importo, come si evince anche dall'art. 653, comma 2, c.p.c..
Pertanto, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel riconoscere la parziale fondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, revochi il provvedimento
4 monitorio ed emani una sentenza di condanna ad una somma inferiore a quella richiesta dal creditore, non sussiste un vizio di ultrapetizione, dovendosi ritenere che nell'originaria domanda di pagamento contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo e in quella di rigetto dell'opposizione (o dell'appello spiegato dall'opponente) sia compresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 novembre
1996, n. 10104; Cass. 30 aprile 2005, n. 9021; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954).
Del resto, anche al di fuori dell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce ius receptum il principio secondo cui nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita quella di condanna al pagamento di una somma minore, a meno che l'attore non specifichi di non aver interesse ad ottenere meno di quanto richiesto, con la conseguenza che, qualora non ricorra tale ipotesi, la pronuncia del giudice del merito di condanna del convenuto alla corresponsione di un importo inferiore a quello azionato dalla controparte non è inficiata dalla violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 10 gennaio 1983, n. 178; Cass. 27 dicembre
2013, n. 28660; Cass. ord. 20 settembre 2022, n. 27479).
Ne deriva che, dovendo ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, che l'
proponeva, con il ricorso per decreto ingiuntivo e con la comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, con la quale ne invocava la conferma, previo rigetto dell'avversa opposizione, non solo la domanda di condanna della e Parte_1
dei garanti al pagamento della somma di euro 133.568,26, oltre interessi al tasso legale dall'1 luglio 2010, ma anche quella subordinata di accoglimento della pretesa creditoria per un ammontare inferiore a quello vantato, il giudice di primo grado, nel revocare l'impugnato provvedimento monitorio, ha legittimamente condannato la società correntista, resasi inadempiente rispetto alla sua obbligazione restitutoria, al versamento della minore somma di euro 86.518,96, oltre interessi, non incorrendo in alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la “ Parte_1
e il lamentano che il Tribunale di Salerno, pur avendo accolto
[...] Parte_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1355/2014, con la conseguenziale riduzione da euro
133.568,26 ad euro 86.518,96 della sorta capitale del credito azionato in via monitoria, ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
Ed invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le
5 stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).
Pertanto, la soccombenza, che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., costituisce il presupposto della condanna alle spese processuali, si verifica unicamente con il rigetto integrale della domanda, sicché non è configurabile nelle ipotesi in cui venga liquidata una somma nettamente inferiore a quella richiesta dalla parte, atteso che la mera resistenza del convenuto alla pretesa dell'attore, anche quando trovi rispondenza nella statuizione del giudice che accolga la domanda in misura minore di quella invocata, non si trasforma in una domanda riconvenzionale e, quindi, non può generare la fattispecie della soccombenza reciproca, che, invece, richiede una pluralità di pretese contrapposte, totalmente o parzialmente accolte o rigettate, con la conseguente attribuzione di vantaggi e svantaggi rispettivamente a favore ed a carico di entrambi i contendenti.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda di pagamento spiegata dall' con il ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo in misura inferiore a quella richiesta, con la conseguenziale condanna della alla corresponsione al minor importo Parte_1
ritenuto dovuto, non poteva onerare l'opposto istituto bancario, neppure pro quota, della refusione delle spese processuali, proprio in ragione del riconoscimento della fondatezza dell'azionata pretesa creditoria e, dunque, dell'inesistenza del presupposto della sua soccombenza quale attore in senso sostanziale, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'attività difensiva espletata dalla società opponente, quale convenuta in senso sostanziale, abbia comportato una netta riduzione del petitum¸ giacché le sue contestazioni non si sono tradotte nella proposizione di una domanda riconvenzionale, il cui parziale accoglimento avrebbe potuto effettivamente determinare un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti.
In sostanza, essendo stata la domanda spiegata dall' in via monitoria Controparte_1
comunque accolta, anche se per un importo inferiore a quello richiesto, non era configurabile una sua soccombenza nei confronti della , Parte_1 sicché il giudice di primo grado, in applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., avrebbe dovuto, più che compensare tra le parti le spese processuali, non ricorrendo le gravi ed
6 eccezionali ragioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, condannare la società opponente a rifonderle all'opposto istituto bancario in misura rapportata al decisum (cfr., ex ceteris, Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 7 novembre 2018, n. 28417).
In definitiva, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali disposta dal
Tribunale di Salerno con la sentenza impugnata costituisce una pronuncia favorevole alla
, atteso che l'accoglimento della domanda proposta dall' Parte_1
in sede monitoria, con la conseguenziale condanna della società Controparte_1
opponente al pagamento della somma di euro 86.518,96, oltre interessi per come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, comportandone la soccombenza, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado, in mancanza dei presupposti applicativi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., a porle a suo esclusivo carico, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c..
Le spese del secondo grado del giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, devono gravare sulla “ sul e si Parte_1 Parte_1
liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione della complessiva entità della somma che la società correntista è stata condannata a pagare all'
e degli oneri processuali di cui ha richiesto il rimborso, ed in rapporto Controparte_1 all'attività difensiva espletata dalla , quale mandataria della “ CP_2 [...]
, in complessivi euro 5.700,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per Controparte_3
la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla e da avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 2946/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 17 giugno 2024, così provvede:
7 1. rigetta l'appello;
2. condanna la e in via Parte_1 Parte_2 solidale, alla refusione, in favore della , quale mandataria della “ CP_2 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in Controparte_3
complessivi euro 5.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della “ e di Parte_1
Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 27 marzo 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 696/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Pontecagnano Faiano, Parte_1
alla via S.S. 18, n. 17, p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, sig. , nato a [...] Parte_2 Parte_2
del Vallo di Lauro il 7 agosto 1966, cod. fisc. rappresentati e C.F._1
difesi entrambi, in virtù di mandati in calce agli atti introduttivi dei riuniti giudizi di primo grado n. 5741/2014 RGC e n. 6672/2014 RGC, dall'avv. Mario Manzo e, il secondo, anche dall'avv. Simona Magazzeno ed elettivamente domiciliati presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei loro procuratori;
appellanti
E
1. “ , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Controparte_1
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
appellata contumace
2. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. CP_2
fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 P.IVA_4 tempore, quale mandataria della “ , con sede legale in Milano, Controparte_3
1 al viale Majno, n. 45, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_5
procura generale alle liti per atto del notaio da Verona del 16 settembre 2010, CP_4
rep. n. 67549 – racc. n. 18644, dall'avv. Michele Petrella, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Santa Maria a Cappella Vecchia, n. 3; interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2946/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in parziale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Salerno nel … giudizio N.R.G. 5741/2014, - rideterminare il saldo
Cont di conto corrente della in € 86.518,96 - condannare l'appellata alla Controparte_5
refusione delle spese di CTU e dei compensi legali per il primo grado di giudizio nella misura di 33.848,00 o quella diversa somma che la Corte di Appello vorrà ritenere oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cap, con clausola di attribuzione ai sottoscritti difensori che dichiarano di averne fatto anticipo;
- In ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con clausola di attribuzione ai sottoscritti difensori che dichiarano di averne fatto anticipo”; per l'interveniente (come da comparsa di costituzione) – “- in via preliminarmente dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. … 342, … primo comma. Nel merito rigettare il proposto appello, ed accogliere tutte le richieste così come formulate in primo grado e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2946/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nei riuniti giudizi n. 5741/2014 RGC e n. 6672/2014 RGC, promossi nei confronti dell'
, ex art. 645 c.p.c., con atti di citazione notificati il 30 giugno 2014, il Controparte_1
primo, dalla nonché dai garanti Parte_1 Parte_2
e e, il secondo, da così provvedeva: 1) revocava Parte_3 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 1355/2014; 2) condannava la società opponente al pagamento, in favore dell' , della minore somma di euro 86.518,96, oltre interessi nella Controparte_1
2 misura e con la decorrenza richieste, in forza dei saldi passivi del conto corrente ordinario n. 733253 (poi n. 500028354), aperto il 7 febbraio 2006 e chiuso il 31 maggio 2010, e del conto corrente anticipi n. 700096 (poi n. 500028093), aperto il 12 luglio 2006 e chiuso il
31 maggio 2010; 4) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quella della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello la e Parte_1
il con atto di citazione notificato il 17 giugno 2024, formulando i seguenti motivi Parte_1
di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 112 c.p.c., avendo condannato la società correntista al versamento della somma di euro 86.518,96, sebbene l' CP_1
avesse chiesto soltanto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
1355/2014, senza formulare alcuna domanda diretta ad ottenere il pagamento del saldo passivo risultante dall'accertamento peritale;
il Tribunale di Salerno, pertanto, nell'accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1355/2014, avrebbe dovuto limitarsi a revocare il provvedimento monitorio e a rettificare il saldo negativo dei conti correnti da complessivi euro 133.568,26 ad euro 86.518,96; 2) il giudice di prime cure aveva illegittimamente compensato tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, giacché l'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1355/2014, con la conseguenziale riduzione da euro 133.568,26 ad euro
86.518,96 della sorta capitale del credito azionato in via monitoria, comportava la condanna dell' , quale parte soccombente, alla loro refusione in misura Controparte_1
rapportata all'entità della somma richiesta.
Con comparsa di costituzione depositata il 17 ottobre 2024, la , quale CP_2 mandataria della , cessionaria del credito vantato dall' Controparte_3
in virtù dei contratti di conto corrente ordinario n. 733253 e di conto Controparte_1
anticipi 700096, eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, nella quale, benché ritualmente evocata, l' restava contumace, Controparte_1
è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla , CP_2 quale mandataria della , in ordine all'inammissibilità del Controparte_3 gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena
3 di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla e dal consta sia di Parte_1 Parte_1
una parte volitivo-censoria, diretta ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, in ordine al primo motivo di gravame, con il quale con il quale la
[...]
e il eccepiscono la violazione dell'art. 112 c.p.c., occorre Parte_1 Parte_1
preliminarmente osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve procedere ad effettuare un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma dell'impugnato decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. 7 ottobre
2011, n. 20613; Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486).
Ed infatti, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore propone una domanda di pagamento dell'intera somma azionata, ex art. 633 c.p.c., sicché, tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente esistente, deve revocare il provvedimento monitorio e pronunciare la condanna del debitore per il minore importo, come si evince anche dall'art. 653, comma 2, c.p.c..
Pertanto, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel riconoscere la parziale fondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, revochi il provvedimento
4 monitorio ed emani una sentenza di condanna ad una somma inferiore a quella richiesta dal creditore, non sussiste un vizio di ultrapetizione, dovendosi ritenere che nell'originaria domanda di pagamento contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo e in quella di rigetto dell'opposizione (o dell'appello spiegato dall'opponente) sia compresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 novembre
1996, n. 10104; Cass. 30 aprile 2005, n. 9021; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954).
Del resto, anche al di fuori dell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce ius receptum il principio secondo cui nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita quella di condanna al pagamento di una somma minore, a meno che l'attore non specifichi di non aver interesse ad ottenere meno di quanto richiesto, con la conseguenza che, qualora non ricorra tale ipotesi, la pronuncia del giudice del merito di condanna del convenuto alla corresponsione di un importo inferiore a quello azionato dalla controparte non è inficiata dalla violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 10 gennaio 1983, n. 178; Cass. 27 dicembre
2013, n. 28660; Cass. ord. 20 settembre 2022, n. 27479).
Ne deriva che, dovendo ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, che l'
proponeva, con il ricorso per decreto ingiuntivo e con la comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, con la quale ne invocava la conferma, previo rigetto dell'avversa opposizione, non solo la domanda di condanna della e Parte_1
dei garanti al pagamento della somma di euro 133.568,26, oltre interessi al tasso legale dall'1 luglio 2010, ma anche quella subordinata di accoglimento della pretesa creditoria per un ammontare inferiore a quello vantato, il giudice di primo grado, nel revocare l'impugnato provvedimento monitorio, ha legittimamente condannato la società correntista, resasi inadempiente rispetto alla sua obbligazione restitutoria, al versamento della minore somma di euro 86.518,96, oltre interessi, non incorrendo in alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la “ Parte_1
e il lamentano che il Tribunale di Salerno, pur avendo accolto
[...] Parte_1
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1355/2014, con la conseguenziale riduzione da euro
133.568,26 ad euro 86.518,96 della sorta capitale del credito azionato in via monitoria, ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
Ed invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le
5 stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).
Pertanto, la soccombenza, che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., costituisce il presupposto della condanna alle spese processuali, si verifica unicamente con il rigetto integrale della domanda, sicché non è configurabile nelle ipotesi in cui venga liquidata una somma nettamente inferiore a quella richiesta dalla parte, atteso che la mera resistenza del convenuto alla pretesa dell'attore, anche quando trovi rispondenza nella statuizione del giudice che accolga la domanda in misura minore di quella invocata, non si trasforma in una domanda riconvenzionale e, quindi, non può generare la fattispecie della soccombenza reciproca, che, invece, richiede una pluralità di pretese contrapposte, totalmente o parzialmente accolte o rigettate, con la conseguente attribuzione di vantaggi e svantaggi rispettivamente a favore ed a carico di entrambi i contendenti.
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda di pagamento spiegata dall' con il ricorso Controparte_1
per decreto ingiuntivo in misura inferiore a quella richiesta, con la conseguenziale condanna della alla corresponsione al minor importo Parte_1
ritenuto dovuto, non poteva onerare l'opposto istituto bancario, neppure pro quota, della refusione delle spese processuali, proprio in ragione del riconoscimento della fondatezza dell'azionata pretesa creditoria e, dunque, dell'inesistenza del presupposto della sua soccombenza quale attore in senso sostanziale, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'attività difensiva espletata dalla società opponente, quale convenuta in senso sostanziale, abbia comportato una netta riduzione del petitum¸ giacché le sue contestazioni non si sono tradotte nella proposizione di una domanda riconvenzionale, il cui parziale accoglimento avrebbe potuto effettivamente determinare un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti.
In sostanza, essendo stata la domanda spiegata dall' in via monitoria Controparte_1
comunque accolta, anche se per un importo inferiore a quello richiesto, non era configurabile una sua soccombenza nei confronti della , Parte_1 sicché il giudice di primo grado, in applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., avrebbe dovuto, più che compensare tra le parti le spese processuali, non ricorrendo le gravi ed
6 eccezionali ragioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, condannare la società opponente a rifonderle all'opposto istituto bancario in misura rapportata al decisum (cfr., ex ceteris, Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 7 novembre 2018, n. 28417).
In definitiva, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali disposta dal
Tribunale di Salerno con la sentenza impugnata costituisce una pronuncia favorevole alla
, atteso che l'accoglimento della domanda proposta dall' Parte_1
in sede monitoria, con la conseguenziale condanna della società Controparte_1
opponente al pagamento della somma di euro 86.518,96, oltre interessi per come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, comportandone la soccombenza, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado, in mancanza dei presupposti applicativi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., a porle a suo esclusivo carico, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c..
Le spese del secondo grado del giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, devono gravare sulla “ sul e si Parte_1 Parte_1
liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione della complessiva entità della somma che la società correntista è stata condannata a pagare all'
e degli oneri processuali di cui ha richiesto il rimborso, ed in rapporto Controparte_1 all'attività difensiva espletata dalla , quale mandataria della “ CP_2 [...]
, in complessivi euro 5.700,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per Controparte_3
la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla e da avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 2946/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 17 giugno 2024, così provvede:
7 1. rigetta l'appello;
2. condanna la e in via Parte_1 Parte_2 solidale, alla refusione, in favore della , quale mandataria della “ CP_2 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in Controparte_3
complessivi euro 5.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della “ e di Parte_1
Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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