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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario h a e m e s s o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 454/2021 concernente l'impugnativa della sentenza n. 777/2020, pubblicata in data 23.12.2020, emessa dal Tribunale di Patti, avente ad oggetto: proprietà;
vertente tra
nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...] C.F. nato
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_2
a Brolo il 12/09/1973 C.F. ; nato a [...] il CodiceFiscale_3 Controparte_3
01/01/1966 C.F. , in proprio e quali eredi del Sig. C.F._4 Persona_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in Brolo il 14.09.2016) tutti elettivamente domiciliati in
Brolo, Via Giuseppe Garibaldi n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Zaccaria, che li rappresenta e difende, per procura in atti;
-appellanti- contro
, nato a [...], il [...], C.F. , CP_4 C.F._5
, nata a [...], il [...], C.F. , CP_5 C.F._6
, nata a [...], il [...], C.F. ; Controparte_6 C.F._7 Pt_2
, nato a [...], il [...], C.F. gli ultimi due in
[...] CodiceFiscale_8
proprio e quali eredi di (nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_2
Milano il 25.09.2014), tutti elettivamente domiciliati in Messina, Via Camiciotti, n. 102, presso il recapito professionale dell'Avv. Natale Bonfiglio, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- appellati e appellanti incidentali -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 7.11.2024: “I procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti ai verbali e scritti difensivi, con il rigetto di ogni
contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 26-01-2011, gli attori , e Persona_2 CP_4 CP_5
citavano in giudizio , , e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, chiedendo all'adito Tribunale di “ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., ai convenuti…
[...]
l'immediato rilascio della porzione di fabbricato adibito ad abitazione sito in Brolo, C.da Lago
censito in catasto al foglio 3, particella 1233”.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice e spiegavano altresì domanda riconvenzionale di usucapione non solo della porzione di fabbricato di cui all'atto di citazione ma anche dei seguenti beni immobili di cui al foglio di mappa n. 3 del Comune di Brolo (comprensivi anche della part.lla 1233 sub 2): particelle nn. 63,162; 206 in porzioni come da planimetria allegata alla relazione tecnica in atti, 207,
835, 1205, 1206, 1231(ex.62) in porzioni come da planimetria allegata alla relazione tecnica in atti, 1232 e 1233 sub 1,2,3,4 (ex 696). Gli attori, nella loro memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. c.d. primo termine, chiedevano la condanna dei convenuti al rilascio di tutti i beni dagli stessi indicati nella domanda riconvenzionale.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione delle prove orali.
Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 777 del 2020, accoglieva la domanda attorea ordinando ai convenuti l'immediato rilascio della porzione di fabbricato adibito ad abitazione sito in
Brolo, C.da Lago censito in catasto al foglio 3, particella 1233, sub 2, piano terra, libero e sgombro da persone e cose, dichiarava inammissibile la domanda formulata da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c, rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti, spese compensate.
Avverso la superiore statuizione proponevano gravame gli originari convenuti, insistendo per l'accoglimento della domanda di usucapione tanto del fabbricato che dei terreni,
reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi di prova con i capitolati e tutti i testi indicati in primo grado, accolti ma limitati dal Tribunale.
Con comparsa del 27.10.2021 si costituivano , contestando e contrastando CP_4 Per_2
il gravame, spiegando nel contempo appello incidentale per il capo di sentenza che ha
“dichiarato inammissibile l'ulteriore domanda formulata dagli attori nella memoria ex art. 183
comma 6 n. 1 c.p.c., depositata l'1 -07 -2011, avente ad oggetto il rilascio degli altri beni
oggetto di domanda riconvenzionale dei convenuti”; e per la disposta la compensazione delle spese legali.
Con ordinanza del 18.11.2021 la Corte sospendeva l'esecutorietà della sentenza di primo grado e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024, resa a trattazione scritta,
la causa veniva assunta in decisione, con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE. Con un articolato gravame gli appellanti lamentano erronea motivazione in ordine all'interversione del possesso ai fini del riconoscimento della maturata usucapione,
reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi di prova con i capitolati e tutti i testi indicati in primo grado, accolti ma limitati dal Tribunale.
Ritendono che il Giudice di primo grado abbia errato nell'inquadrare la situazione di fatto dell'originario godimento dei beni per cui è causa come detenzione non qualificata, in quanto i Sig.ri e - la cui attività di braccianti agricoli alle Parte_3 CP_1
dipendenze degli appallati, accertata nella sentenza di primo grado, non viene contestata -
non avrebbero lavoravano presso i terreni sui quali è stata proposta domanda di usucapione ma in altra parte e luogo, specificamente a Gioiosa Marea e nessuna incidenza e/o collegamento, neppure ipotetico, tale circostanza avrebbe con il possesso degli immobili oggetto di rilascio. Ritengono altresì che il giudice avrebbe errato nel ritenere che i coniugi e , dopo l'apprensione degli immobili per cui è Persona_1 Controparte_1
causa uti dominus, avrebbero rinunciato al possesso, trasformando in detenzione il rapporto con la cosa, in quanto avrebbero accettato di coltivare il fondo per conto dei Signori CP_4
, odierni appellati, quali braccianti agricoli. Per_2
Altresì il Tribunale di prime cure non avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea quantomeno in riferimento ai figli e che, nessuna attività lavorativa hanno CP_2 CP_3
prestato per conto degli attori e, come sarebbe emerso dalle prove e dagli atti non contestati,
avrebbero opposto un secco diniego alla restituzione.
Il gravame è infondato.
Gli appellanti non hanno spiegato le concrete ragioni poste a fondamento del preteso errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice, che si sarebbero dovute sostanziare esplicitando il contenuto dei fatti e/o dei capitoli di prova rispetto ai quali i testi pretermessi avrebbero potuto dare un contributo diverso e/o aggiuntivo rispetto a quello dato o non dato dai testi escussi e dai documenti e atti depositati in giudizio che, quali mezzi di prova, concorrono paritariamente alla formazione della prova. Ne consegue l' inammissibilità delle domande istruttorie.
Non risulta provata la circostanza, affermata in appello, che i terreni coltivati dai convenuti,
in virtù dei contratti di lavoro, si trovavano a Gioiosa Marea.
Le risultanze dell'istruttoria depongono per un potere di fatto esercitato dai convenuti sui beni oggetto di causa riconducibile alla mera detenzione qualificata e pertanto, non è
configurabile l'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione. Risulta,
altresì, dalla documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 di parte attrice,
che svolse l'attività di bracciante agricola alle dipendenze di Controparte_1 Per_2
per vari periodi dal 18-07-1987 al 12-11-1994 e che, del pari, anche
[...] Per_1
svolse l'attività di bracciante agricolo alle dipendenza di per
[...] Persona_2
vari periodi dal 21-03-1987 all'1-04-1995. Tale circostanza è, inoltre, confermata dagli stessi appellanti;
in particolare, in sede di interpello dell'11 giugno 2013, ha Controparte_1
dichiarato di aver lavorato insieme ad (sino agli anni 1994 e 1995) Persona_1
saltuariamente come bracciante agricola alle dipendenze di , Persona_2 [...]
e e dei loro danti causa. Ciò porta ad inquadrare la situazione di CP_5 CP_4
fatto dell'originario godimento dei beni per cui è causa, da parte degli stessi, come detenzione non qualificata ossia come acquisizione della materiale disponibilità della res per ragioni di lavoro, pur sempre nell'interesse del possessore medesimo.
Nella fattispecie in esame, è possibile ricostruire un primo atto di interversio risalente al
1982. Riferisce, infatti, il teste , escusso all'udienza del 6-02-2018, di aver Testimone_1
assistito personalmente alla richiesta di restituzione degli immobili che, nel 1982, dopo la morte di , la figlia rivolse ai convenuti e che “tra le parti sono Persona_3 Persona_4
sorti in quell'occasione dei contrasti”. Riferiscono, inoltre, i convenuti nella loro memoria ex art. 183 comma 6 n.1 che, a seguito del rifiuto al rilascio degli immobili e dell'intero fondo circostante opposto dall' , questi venne dapprima licenziato da parte di Per_1 Per_3 e, quindi, riassunto alle sue dipendenze per le sue indubbie qualità di duro e
[...]
instancabile lavoratore. Sennonché, a fronte di tale atto di interversione, ovvero di mutamento dell'originaria detenzione in possesso, risalente all'anno 1982, occorre ravvisare l'esistenza di un fatto che ha determinato un successivo mutamento dell'animus dei coniugi
. Si è, infatti, accertato nel corso del giudizio che costoro hanno svolto Parte_4
ha seguitato a svolgere) l'attività di braccianti agricoli alle dipendenze Persona_1
degli attori per vari periodi dal 18-07-1987 al 12-11-1994 (la ) e dal 21-03-1987 all'1- CP_1
04-1995 (l' ). Non è, infatti, ipotizzabile scindere la vicenda lavorativa dei coniugi Per_1
dalla disponibilità materiale dei beni per cui è causa la quale ebbe, Persona_5
appunto, origine e fu occasionata dal rapporto di lavoro dell' con la famiglia Per_1
. Costoro, svolgendo l'attività di braccianti agricoli sul fondo altrui in quanto Per_2
regolarmente assunti alle dipendenze dei titolari del diritto dominicale, pur conservando il
“corpus possessionis”, hanno accettato tuttavia di mutare l' “animus”, da possessori in semplici detentori non qualificati. In altri termini, coltivare il fondo (che, in giudizio, si assume essere proprio) per conto e alle dipendenze del proprietario non appare compatibile con un comportamento possessorio inteso inequivocabilmente come esercizio sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene o comunque tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Di talché, anche a voler ricercare un ulteriore atto di mutamento dell'animus successivo alla cessazione del rapporto lavorativo alle dipendenze degli attori (1994- 1995), posto che l'atto di citazione risale al 2011, non sarebbe comunque maturato il termine ventennale per l'acquisto della proprietà dei beni immobili per usucapione.
Parimenti non può essere accolta la domanda di usucapione con riferimento ai signori e . Dall'istruttoria non è emersa alcuna prova in ordine al Controparte_2 CP_3 possesso ultraventennale uti domino sugli immobili in contestazione da parte di questi ultimi.
I testimoni hanno riferito il fatto che i convenuti, unitamente ai propri genitori abitavano da tempo nel fabbricato in contestazione e provvedevano alla coltivazione dei terreni circostanti;
attività queste che costituiscono esclusiva estrinsecazione del potere di fatto esercitato dai relativi genitori, Signori e , quali Persona_1 Controparte_1
braccianti agricoli alle dipendenze degli attori.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, gli appellati insistono per l'accoglimento della domanda di restituzione del fondo formulata dagli stessi con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c. in conseguenza del chiesto rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per usucapione formulata dai convenuti con la comparsa responsiva.
Ritengono gli appellanti incidentali che tale domanda non possa essere qualificata né come domanda nuova né come reconventio reconventionis ma come semplice integrazione,
della domanda restitutoria proposta con l'atto di citazione.
Il motivo di grame è infondato.
Invero, è assolutamente pacifico che la pretesa originariamente azionata da CP_7
nei confronti di è di “ordinare, ai sensi dell'art. 948 c.c., ai convenuti… Parte_4
l'immediato rilascio della porzione di fabbricato adibito ad abitazione sito in Brolo, C.da Lago
”.
La domanda di restituzione del fondo si appalesa non quale integrazione della domanda originaria ma si pone come conseguenza della domanda riconvenzionale dei convenuti e tale domanda, a norma dell'art. 183 comma 4 c.p.c., poteva essere proposta dall'attore nell'udienza di trattazione, ma non con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, vanno compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, mentre i restanti due terzi seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 454/2021
concernente l'impugnativa della sentenza n. 777/2020, pubblicata in data 23.12.2020,
emessa dal Tribunale di Patti, avente ad oggetto: proprietà, ogni contraria istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello principale e incidentale;
- compensa tra le parti un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore degli appellati di due terzi delle spese del giudizio, liquidate nell'intero quanto al primo grado in euro 5.600, e in grado di appello in euro 4.000, oltre rimborso forfettario spese 15% cpa e iva;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti principali e in capo agli appellanti incidentali.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)