TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Michele Ruvolo Presidente dr. Arianna Lo Vasco Giudice dr. Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Trapani, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aloisio,
sito via Nicolò Riccio n. 15, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Trapani, presso lo studio dell'avv. Angela Cardella, sito nella via Trieste n. 36, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note congiunte ex art. 127-ter cpc depositate in data 26.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto con , in Erice, in data 15.06.1988, trascritto nel Registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 11, parte 2, serie A, uff. 5, dell'anno 1988, con conferma delle condizioni rese con la sentenza n. 568/2023,
emessa da questo Tribunale, in 13.7.2023 e pubblicata il 17.7.2023, nell'ambito del procedimento rubricato al N. R.G. 764/2023, e quindi con previsione di un assegno a suo carico quale contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni non autosufficienti e LA per complessivi € 300,00 (€ 150,00 per Per_1
ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo, nonché del
50% delle spese sostenute per il cane.
Costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_1
scioglimento degli effetti civile del matrimonio pure chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 568/2023, domandando –
nondimeno – che i versamenti degli importi dovuti a titolo di assegno di mantenimento per le figlie e LA avvengano con regolarità e senza Per_1
necessità di solleciti.
Esperito il tentativo di conciliazione all'udienza del 16.10.2024, il Tribunale ha –
in uno ai provvedimenti provvisori ed urgenti - formulato proposta conciliativa, ed all'esito le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, depositato telematicamente in data 25.11.24, chiedendo congiuntamente al Tribunale di:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinandone
l'annotazione al competente ufficio dello Stato civile del Comune di Trapani;
nulla
disporre in merito all'assegno di mantenimento tra i coniugi stante che gli stessi
sono entrambi economicamente indipendenti; in merito alle figlie determinare
quale contributo al mantenimento della stesse la somma di € 150 per ciascuna a
2 carico del NO , che sarà versata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese Pt_1
di competenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat al consumo,
oltre al 50% delle spese straordinarie;
confermare che il dovrà versare il Pt_1
50% delle spese necessarie per il mantenimento del cane che resterà ad abitare
con la NOa;
spese compensate” CP_1
Preso atto dell'intervenuto accordo, con ordinanza del 29.11.24, la causa è stata posta in decisione.
Dato atto di quanto sopra, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione.
Inoltre, la separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Trapani con sentenza n. 568/2023, passata in giudicato.
In ordine alle ulteriori questioni prospettate dalle parti, il Tribunale prende atto che le stesse hanno raggiunto un accordo nei termini riportati nel documento allegato alla nota depositata in data 25.11.2024 e sopra integralmente trascritti.
Le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Erice, in data 15.6.1988, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 11, parte 2, serie A, dell'anno 1988, da , nato Parte_1
3 a Trapani, il 5.2.1962, C.F. , e , nata a C.F._1 Controparte_1
Trapani, il 18.1.1969, C.F. alle condizioni specificate C.F._2
nell'accordo raggiunto e riportato in parte motiva;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale,
il 23.1.25
Il Presidente Il Giudice Estensore Michele Ruvolo
Federica Emanuela Lipari
4