Ordinanza collegiale 3 febbraio 2025
Dispositivo di sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 10/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00844/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02257/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2257 del 2024, proposto da
Società Cooperativa Italiana di Ristorazione – Cirfood S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 96719265D3, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, non costituito in giudizio;
Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace, Alice Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
All Food S.p.A., Cooperativa Servizi Crotone – Co.Se.C. Società Cooperativa, Innova S.p.A., IC S.p.A., Società Pellegrini S.p.A., Società Dussmann Service S.r.l., non costituiti in giudizio;
Vivenda S.p.A., Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cns - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Di Ienno, Michele Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 686 del 25 giugno 2024, pubblicata sul portale Sintel il medesimo giorno, nella parte in cui ARIA S.p.a. - AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI ha aggiudicato a CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI il lotto n. 4 della gara a procedura aperta multi-lotto di rilevanza comunitaria n. 048/2023, ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di ristorazione a beneficio degli enti del sistema sanitario regionale lombardo;
- della proposta di aggiudicazione prot. IA.2024.0052678 del 20 giugno 2024;
- del Verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica di apertura della procedura del 15 settembre 2023;
- del Verbale n. 2 relativo al sorteggio della Commissione giudicatrice del 25 settembre 2023;
- della Proposta di nomina dei membri della Commissione giudicatrice della procedura, Prot. IA.2023.0076420 del 2 ottobre 2023;
- della Determinazione n. 1015 del 3 ottobre 2023, con cui il Direttore Generale di ARIA ha disposto la nomina della Commissione giudicatrice in conformità a quanto proposto dalla nota a firma del R.U.P.;
- della Determinazione n. 900 del 1° settembre 2023 avente ad oggetto “DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI – SEGGIO DI GARA: RINNOVO E NOMINA COMPONENTI PER IL PERIODO 01/09/2023 – 31/01/2025” e dichiarazioni di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi “acquisita agli atti di gara” (atto attualmente ignoto e non acquisito dalla Società ricorrente);
- del Verbale di gara n. 3 della seduta pubblica e riservata del 10 ottobre 2023 con cui la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche
- di tutti i verbali di valutazione delle offerte tecniche e, in particolare, del Verbale di gara n. 6, redatto all’esito della seduta del 14 novembre 2023, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche degli operatori economici partecipanti alla competizione sul lotto n. 4 , nonché del Verbale di gara n. 7 del 21 novembre 2023, nella parte in cui la predetta Commissione ha effettuato la stesura dei punteggi tecnici risultanti per ciascun concorrente, unitamente al documento riepilogativo ad esso allegato;
- del Verbale di gara n. 8, redatto all’esito della seduta del 6 dicembre 2023, nella parte in cui la Commissione di gara, in seduta pubblica, previa apertura delle buste contenenti le offerte economiche, ha stilato la graduatoria del lotto n. 4 e, in seduta riservata, ha verificato la completezza della Dichiarazione di offerta economica, la conformità dei prezzi unitari offerti rispetto alle basi d’asta e la corretta compilazione del campo relativo ai costi della sicurezza ;
- ove esistente, del verbale, presumibilmente datato 14 marzo 2024, con il quale è stato positivamente valutato il rispetto dei minimi tabellari da parte degli operatori economici aggiudicatari dei lotti messi a gara;
- per scrupolo difensivo, dello scambio di e-mail, datato 14 marzo 2024, intercorso tra (presunti) dipendenti dei ARIA, nei quali si dà atto che CNS garantisce ai propri dipendenti il livello retributivo minimo prescritto dalla contrattazione collettiva;
- della nota prot. n. IA.2023.0096697 del 13 dicembre 2023, recante “Richiesta giustificativi congruità offerta e verifica ex artt. 95 comma 10 ultimo periodo e 97 comma 5 lettera d) del D.lgs. 50/2016. Lotti 2, 3, 5 e 7”
- del Verbale n. 9 dell’11 aprile 2024, nella parte in cui il R.U.P., con il supporto della Commissione giudicatrice, ha positivamente valutato la congruità dell’offerta depositata da CNS sul lotto n. 4;
- dei Verbali delle sedute riservate amministrative del 20 maggio 2024 (doc. n. 14) e del 30 maggio 2024, nella parte in cui la Stazione appaltante ha positivamente valutato la sussistenza, in capo a CNS e alle imprese consorziate, dei requisiti soggettivi di partecipazione alle pubbliche gare;
NONCHÉ
- della nota prot. n. 2024.0059602, datata 11 luglio 2024, ma ricevuta da IR in data successiva, con la quale ARIA ha trasmesso al ricorrente parte della documentazione richiesta in sede di accesso agli atti;
- della nota prot. n. 2024.0066363, datata 2 agosto 2024, con la quale ARIA ha inviato a IR un’ulteriore tranche della documentazione prodotta in gara dai concorrenti collocatisi in posizione poziore;
E, PER QUANTO OCCORRER POSSA
- della Nota di indizione della procedura de qua, Prot. IA.2023.0019996 dell’8 marzo 2023;
- del Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.lgs. n. 50/2016, rettificato in data 3 maggio 2023;
- della Determinazione n. 236 del 9 marzo 2023, pubblicata sulla G.U.R.I. del n. 33 del 20 marzo 2023, con cui ARIA indiceva la procedura de qua;
- della nota Prot. n. IA.2023.0034517 del 2 maggio 2023 con il cui il R.U.P. propone la seconda rettifica della documentazione di gara e la proroga dei termini ;
- della Determinazione n. 428 del 3 maggio 2023, con cui il Direttore Generale di ARIA determina di fare propri i contenuti della nota del R.U.P. Prot. n. IA.2023.0034517 del 2 maggio 2023;
- del relativo Avviso di rettifica e proroga dei termini della gara spedito alla GUUE il 4 maggio 2023;
- del Bando di gara, rettificato con la Determinazione n. 886 del 28 agosto 2023;
- del Disciplinare di gara rettificato con Determinazione n. 428 del 3 maggio 2023, assieme a tutti gli atti e i documenti ad esso allegati;
- del Capitolato d’appalto e relativi allegati;
- dell’allegato denominato domanda di partecipazione e comprova dei requisiti di capacità tecnica;
- della Determina del Direttore Generale di ARIA n. 886 del 28 agosto 2023, con la quale è stato prorogato il termine per il ricevimento delle offerte;
- del relativo avviso di proroga dei termini del RUP, spedito alla G.U.U.E. il 29 agosto 2023;
- della Convocazione di apertura delle offerte economiche, Prot. IA.2023.0093160 del R.U.P. del 29 novembre 2023;
- della comunicazione prot. n. IA.2024.0062129 del 19 luglio 2024 con cui ARIA comunica a IR il rigetto della richiesta di accesso agli atti formulata per i lotti n. 1 2 5 per i quali non è stata trasmessa offerta.
- del Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. allegato alla Nota di indizione della procedura, Prot. IA.2023.0019996 dell’8 marzo 2023;
- della nota Prot. I.A.2023.0027712 del 4 aprile 2023 con cui il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) propone di rettificare la documentazione di gara;
- della Determinazione n. 332 del 4 aprile 2023 con cui il Direttore Generale di ARIA determina di fare propri i contenuti della nota del R.U.P. Prot. I.A.2023.0027712 del 4 aprile 2023;
- del relativo Avviso di rettifica e proroga dei termini, spedito ala GUUE in data 4 aprile 2023;
- della nota Prot. IA.2023.0032507 del 20 aprile 2023 con cui il R.U.P. ha proposto la sospensione della gara;
- della Determinazione n. 390 del 20 aprile 2023 con cui il Direttore Generale di ARIA determinava la sospensione della procedura;
- dei Protocolli relativi alle risposte alle richieste di chiarimenti aggiornati al 27 luglio 2023;
- dello Schema di Convenzione;
- del Modello di Dichiarazione di offerta economica;
- del Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 20 marzo 2023;
- del Bando di gara rettificato con la Determinazione n. 332 del 4 aprile 2023;
- del Bando di gara rettificato con la Determinazione n. 428 del 3 maggio 2023;
- del Disciplinare di gara prima versione pubblicato in data 20 marzo 2023;
- del Disciplinare di gara rettificato con la Determinazione n. 332 del 4 aprile 2023;
- di ogni altro allegato di gara sopra non richiamato;
- di ogni atto precedente, concomitante e susseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente.
PER LA DECLARATORIA
Voglia l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sede di Milano, in accoglimento del presente ricorso, previo accoglimento della domanda cautelare, annullare la Determinazione n. 686 del 25 giugno 2024, (doc. n. 1), nella parte in cui ARIA S.p.A. – Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia ha aggiudicato a CNS – Consorzi Nazionale Servizi Soc. Coop. il lotto n. 4 della gara de qua, nonché tutti gli altri atti impugnati ad essa collegati, poiché illegittimi, e, per l’effetto, accertare che il R.T.I. IR-MA era il legittimo affidatario del servizio, nonché dichiarare il diritto dello stesso a sottoscrivere la Convenzione di affidamento o, comunque, a subentrare nella stessa qualora fosse stata sottoscritta e nei conseguenti contratti esecutivi, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.
Fin da ora, IR formalizza la disponibilità del R.T.I. IR-MA a Subentrare nella Convenzione e nei contratti esecutivi della stessa, sempre ai sensi degli articoli sopra richiamati.
In subordine, si chiede l’annullamento della gara.
NONCHÉ PER LA CADUCAZIONE/INEFFICACIA
ex tunc o, in subordine, ex nunc della parte di rapporto negoziali ancora da eseguire (fermo in tal caso il risarcimento del danno per equivalente per la parte già eseguita), della Convenzione e dei contratti esecutivi dello stesso che le amministrazioni interessate eventualmente stipulassero con l’operatore controinteressato.
In subordine, Voglia l’Ecc.mo T.A.R. adito, nella denegata ipotesi in cui la Convenzione sia già stato sottoscritta o sia sottoscritta nelle more del presente giudizio e non sia possibile subentrare nella stessa e nei contratti esecutivi, nonostante la disponibilità espressa dal costituendo R.T.I. ricorrente, accertare, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., la sussistenza del diritto al risarcimento del danno per equivalente.
OLTRE CHE PER LA CONDANNA
della Società ARIA S.p.a. al risarcimento dei danni arrecati alle Società IR e MA, nelle rispettive posizioni di mandataria e mandante del costituendo R.T.I. IR-MARKAS, dai provvedimenti amministrativi impugnati, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, con riserva di avvalersi solo, in subordine ex art. 122 del c.p.a., del risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vivenda S.p.A. e di Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A. e di Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. e di Cns - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Cirfood, in qualità di capogruppo e mandataria del costituendo R.T.I. con la mandante MA (d’ora in poi solo RTI Cirfood), quarta classificata nella gara indetta per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore degli Enti del sistema sanitario regionale lombardo, di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, lotto n. 4, ha impugnato l’aggiudicazione a CNS – Consorzi Nazionale Servizi Soc. Coop. (d’ora in poi solo CNS), odierna controinteressata, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
A. Nei riguardi di Innova, terzo operatore in graduatoria
I) Indeterminatezza e indeterminabilità dell’offerta sotto il profilo del monte ore operative indicate nell’offerta progettuale - eccesso di potere per carenza di istruttoria – inattendibilità dell’offerta economica – sottostima dei costi della manodopera;
II) violazione dell’art. 9 del capitolato, il quale prescriveva che nell’offerta tecnica il concorrente disponesse nel proprio organico di un capocuoco di una esperienza almeno quinquennale – violazione art. 29 del disciplinare, che sanziona con l’esclusione le offerte parziali e incomplete – violazione art. 59, comma iii, lett. a), d.lgs. n. 50/2016;
III) Inidoneità dell’offerta di innova per mancanza della disponibilità di un centro di cottura di emergenza – falsa applicazione articolo 29 del disciplinare – violazione art. 59, comma 3, lett. a) dlgs n. 50/2016;
B. Nei confronti del costituendo R.T.I. Vivenda, secondo operatore in graduatoria.
IV) Violazione limiti dimensionali dell’offerta del r.t.i. vivenda prescritti a pena di esclusione dall’art. 19.5 del disciplinare di gara – violazione del principio di par condicio – violazione art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016. eccesso di potere per carenza istruttoria. sviamento di potere.
Il RTI ricorrente sostiene che l’offerta del controinteressato avrebbe superato i limiti dimensionali prescritti dall’art. 19.5 del Disciplinare di gara per quanto concerne il criterio “Menu dei dipendenti” di ben 130 pagine, invece che di 20 pagine, che sarebbe stato oggetto di attenzione e valorizzazione da parte dei Commissari di gara.
V) Incompletezza dell’offerta del r.t.i. vivenda, in quanto inidonea a garantire l’esecuzione del servizio per 52,2 settimane all’anno – sottostima del costo del lavoro.
Il R.T.I. Vivenda, nell’allegato contenente la Dichiarazione di offerta economica, ha indicato per l’intera durata del servizio (cinque anni) un monte orario di 1.495.000 ore (doc. n. 51).
Il monte-orario annuo è, pertanto, di 299.000 ore.
Nel proprio Modello organizzativo, il R.T.I. Vivenda ha indicato, invece, 5.650 ore operative settimanali (doc. n. 52).
Se si divide il monte ore annuale (299.000 ore) per le 5.750 ore settimanali, si ricava il numero delle settimane durante le quali il R.T.I. Vivenda garantirà l’erogazione del servizio, che è pari a 52 settimane (299.000/5.750 = 52), anziché alle 52,2 settimane in cui si articola l’anno solare.
È, quindi matematico che il R.T.I. Vivenda non copre il servizio per un giorno e mezzo all’anno (0,2 * 7 = 1,4).
C) Nei confronti CNS, primo classificato in graduatoria
VI) Violazione dei limiti dimensionali dell’offerta prescritti a pena di esclusione dall’art. 19.5 del disciplinare di gara – violazione del principio di par condicio – violazione art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 -falsa applicazione articolo 21 del disciplinare – esclusione per carenza elemento essenziale dell’offerta (organizzazione del servizio dei presidi ospedalieri) – violazione articolo 29 del disciplinare che sanzione con l’esclusione le offerte parziali e incomplete.
VII) Violazione dell’art. 9 del capitolato, il quale prescriveva che, nell’offerta tecnica, il concorrente dovesse dettagliare che il coordinatore cucina/ capocuoco era in possesso di una esperienza quinquennale - violazione art. 29 del disciplinare che sanziona con l’esclusione le offerte parziali e incomplete – violazione art. 59, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016.
VIII) Esclusione del CNS per mancanza e incompletezza dell’offerta economica, nella parte in cui il monte ore complessivo della manodopera non copre tutti i 365 giorni dell’anno – violazione dell’articolo 29 del disciplinare che prevede l’esclusione delle offerte incomplete – eccesso di potere per carenza di istruttoria – inattendibilità dell’offerta economica con riferimento al costo della manodopera e agli oneri della sicurezza.
IX) Incapienza dell’offerta economica - offerta economica dell’aggiudicatario cns in perdita – illegittimità del giudizio di congruità - violazione articolo 97 del d.lgs n.50/2016 – eccesso di potere per carenza istruttoria.
X) Esclusione del CNS per violazione del trattamento retributivo minimo - violazione dell’art. 30, commi 3 e 4, dell’art. 95, comma 10, e dell’art. 97, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50 del 2016 - falsa applicazione dell’art. 29 del disciplinare di gara –– violazione dell’art.9.7 del capitolato (“retribuzione del personale del fornitore”) - omessa verifica del rispetto del trattamento retributivo minimo alla luce del ccnl vigente al momento dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione – illegittimità del giudizio di congruità, nella parte in cui il r.u.p. ha ritenuto rispettosa del trattamento retributivo minimo l’applicazione ai lavoratori di un ccnl abrogato e, in particolare, delle tabelle ministeriali datate dicembre 2021 - eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti - offerta formulata in perdita - carenza verifica minimi tabellari e trattamento minimo dei lavoratori- inidoneità della corrispondenza via e-mail dell’ufficio personale aria ad assurgere, sotto il profilo sostanziale e formale, ad atto amministrativo – carenza e/o eccesso di potere – carenza di motivazione – difetto di conoscenza di colui che ha reso il giudizio di verifica del rispetto dei minimi tabellari.
XI) Mancato aggiornamento della dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 riferita all’impresa consorziata IC (prima Allfood) – eccesso di potere per carenza di istruttoria.
In subordine, per l’annullamento della procedura gara
XII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 71 d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione del par. e) dell’all. n. 1) al d.m. ambiente e tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020; illegittimità della norma di gara dovuta al mancato recepimento, all’interno delle specifiche tecniche e/o di apposite clausole contrattuali, dei criteri ambientali minimi della ristorazione ospedaliera. violazione del principio del risultato. illogicità manifesta.
La stazione appaltante non avrebbe ottemperato all’obbligo di inserire negli atti di gara i C.A.M. della ristorazione ospedaliera, limitandosi a richiamarli all’art. 1, 5° comma, del Disciplinare di gara (doc. n. 23) e all’art. 8 del Capitolato tecnico (doc. n. 24), senza coerentemente tradurli (se non in minima parte) in specifiche tecniche e/o in clausole contrattuali.
XIII) Assenza di esperienza e di competenza della commissione di gara – violazione art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 del disciplinare di gara – illegittimità sorteggio senza previa valutazione della professionalità dei membri della commissione di gara – illegittimità del verbale n.2 del seggio di gara.
La ricorrente lamenta che, esaminando i relativi curricula (doc. n. 53), né il presidente, né i due commissari hanno maturato alcuna esperienza nei servizi della ristorazione collettiva, men che mai in quello (ancor più specifico) della ristorazione ospedaliera.
Sotto altro profilo, per quanto occorrer possa, chiede anche l’annullamento della lex specialis di gara e, in particolare, del verbale n. 2 del 25 settembre 2023 (doc. n. 4), nella parte in cui, per l’individuazione dei membri della commissione di gara, trascurando il profilo della competenza professionale cui al già richiamato art. 24 del Disciplinare (doc. n. 23), ha provveduto all’individuazione dei commissari a mezzo del sorteggio assoluto e causale sulla base dei nominativi forniti dagli enti fruitori della prestazione.
XIV) Illegittimità delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche per irrisorietà dei tempi di valutazione – appiattimento del punteggio da parte di tutti i commissari – violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa – incompletezza del plenum della commissione di gara – sottoscrizione coeva del verbale solo da parte di un commissario.
La ricorrente lamenta che, stando almeno al verbale di gara n. 5, emerge che, nell’ambito in un’unica seduta (quella, cioè, del 14 novembre 2023) e in un arco temporale di 110 minuti, la Commissione di gara avrebbe valutato le 7 offerte riferite ai lotti 4 e 5, assegnando a tutti i concorrenti, come già detto, lo stesso punteggio e il medesimo giudizio valutativo.
Sarebbe inoltre mancata la collegialità della valutazione in quanto non si spiega la ragione per cui alcuni membri della commissione avrebbero apposto le proprie sottoscrizioni in data successiva a quella riportata nel verbale.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la centrale di committenza, ARIA s.p.a, i controinteressati CNS - consorzio nazionale servizi soc. coop., RTI Vivenda depositando documenti, memorie e repliche e sollevando eccezioni di inammissibilità del ricorso.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, il Collegio, ai sensi dell'art. 73, c. 3, ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso in quanto non proposto con i motivi aggiunti nel ricorso 2260/24 (che contesta l'intera gara), ai sensi dell'art. 120, comma 7, c.p.a., mentre il difensore di parte ricorrente ha domandato la riunione dei ricorsi proposti avverso le aggiudicazioni dei lotti 3 -4- 7 al ricorso R.G. 2260/2024, sicché la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni essendo il ricorso infondato nel merito.
2. Preliminarmente, il Collegio, ferma la discrezionalità di questo Giudice, non ritiene di disporre la riunione dei ricorsi, non sussistendo i presupposti per concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della corretta azione amministrativa oggetto del gravame, dal momento che i ricorsi autonomamente proposti riguardano le diverse aggiudicazioni di distinti lotti 3-4-6-7-, sia pur di una procedura selettiva originata da un unico bando, con articolazione di censure riferite ad atti diversi.
3. Per quanto attiene all’esame dei motivi di impugnazione volti ad ottenere l’aggiudicazione occorre rammentare che, per giurisprudenza costante, l'impugnazione dell’aggiudicazione non finalizzata a ottenere la rinnovazione della gara dev’essere sorretta, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria.
Questo principio va coordinato con quello processuale, espresso dalla giurisprudenza (Ad. Plen. Cons. St. n. 5/2015) secondo il quale nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato ad esaminare tutti i motivi, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l’assorbimento nei casi ascrivibili alle tre tipologie dell’assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia.
Nel caso di specie il Collegio, per ragioni di economia processuale, connessi al fatto che si tratta di una gara in cui la ricorrente ha impugnato una pluralità di lotti con motivi molto spesso comuni, ritiene opportuno analizzare i soli motivi sollevati nei confronti del RTI Vivenda, secondo operatore in graduatoria.
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
4.1 Con riferimento ai limiti dimensionali occorre rilevare che l’art. 19.5 del disciplinare di gara prevede che <<A livello di singolo lotto, allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema presentando l’offerta tecnica richiesta, così composta:…>> seguito da un elenco di dieci campi riferiti agli elementi costitutivi dell’offerta tecnica. Si evince chiaramente che la causa di esclusione non riguarda il superamento delle pagine ma la modalità di presentazione degli elementi costitutivi dell’offerta tecnica da parte dell’operatore economico, il quale “dovrà operare a Sistema” per la presentazione della stessa, a pena di esclusione.
Il Collegio ritiene di dovere dare atto di una recente pronuncia del Consiglio di Stato su un caso sovrapponibile a quello ora riportato, con cui ha affermato che “ il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta […] non ne poteva comportare l'esclusione dalla gara, non foss'altro che in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato, V, 18 agosto 2023, n. 7815). In tale prospettiva, appare anche ragionevole una valutazione utile della "offerta dimensionalmente eccedentaria", espungendo dunque le parti di minore rilevanza da parte della commissione, senza che possa ritenersi necessitata (sul piano giuridico) l'esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell'offerta. Si intende che la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101), e dunque della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio ” (Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n.765).
4.2 Va poi osservato che nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell'offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore. Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l'esclusione dell'offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., potendo consentire ad un'offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull'offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2024, n.12303; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967, id. sez. n. 7787/2020; Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451).
4.3. Sulla questione, anche l'A.n.a.c., con la delibera n. 402 del 26 maggio 21, resa nell'ambito di un parere di precontenzioso, ha evidenziato che "come chiarito nella Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara. L'indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica, non dovrebbe dunque avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva. Ad una interpretazione in tal senso osta il già menzionato principio di tassatività delle cause di esclusione; come chiarito dalla giurisprudenza, in virtù di tale principio, l'esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel Cod[ OMISSIS ] dei contratti o di altre disposizioni di leggi vigenti, ma nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis (cfr., Parere di precontenzioso delibera n. 819 del 26 settembre 2018)".
5. Anche il quinto motivo di ricorso con il quale la ricorrente denuncia che l’offerta del RTI Vivenda non copre tutto l’anno, è infondato in quanto, anche prendendo per buono il conteggio della ricorrente, si avrebbe solo un ammanco di 7 giorni su un quinquennio e la ricorrente non ha fornito la prova che tale ammanco non sia sostenibile dal RTI Vivenda, posto che tali sottostime sono comunque coperte dall’utile d’impresa di € 3.833.793,48 indicato nelle giustificazioni.
6. Veniamo ora all’esame dei motivi proposti in subordine e diretti all’invalidazione di tutta la gara.
7. Il dodicesimo motivo, secondo il quale i C.A.M. ospedalieri non sono stati adeguatamente esplicitati nel bando di gara e nel capitolato, è irricevibile in quanto il ricorrente ha avuto conoscenza dell’aggiudicazione il 15 giugno 2024 ed ha notificato il ricorso in data 07/09/2024. Sul punto non può invocare il differimento del termine di impugnazione per l’esercizio del diritto d’accesso in quanto era a conoscenza del bando di gara ed atti connessi sin dalla presentazione dell’offerta e quindi il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza dell’aggiudicazione.
8. Il tredicesimo motivo, con il quale la società ricorrente contesta la competenza della Commissione giudicatrice, è irricevibile. Sul punto, il pacifico indirizzo giurisprudenziale (Adunanza Plenaria n. 12/2020), afferma che il provvedimento di nomina della Commissione non è mai direttamente lesivo, dovendo essere impugnato solo unitamente all'atto conclusivo della procedura. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti la Commissione sono stati pubblicati da ARIA ai sensi dell’art. 24 del Disciplinare di gara e dell’art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, sul proprio sito internet, nella sezione “I nostri Bandi di Gara”, pertanto, il dies a quo del termine per la sua impugnazione coincideva con la data della comunicazione dell'aggiudicazione (25 giugno 2024) e, non già con il momento successivo dell'effettuazione dell'accesso agli atti di gara. Peraltro, risulta che la ricorrente Cirfood aveva partecipato alla seduta pubblica del 25 settembre 2023 nella quale erano stati sorteggiati i membri della commissione giudicatrice, poi nominati il 3 ottobre 2023.
9. Il quattordicesimo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la ristrettezza dei tempi di valutazione e l’identità delle valutazioni, è infondato.
Sul punto, la giurisprudenza afferma che la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un'offerta può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l'efficienza nell'organizzazione dei lavori della commissione, l'utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate; ne segue quale logica conseguenza che la parte non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l'offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione (Consiglio di Stato sez. III, 25/07/2024, n.6720; Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; V, 28 luglio 2014, n. 3998; IV, 23 marzo 2011, n. 1871; Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323).
Nel caso di specie, la corrispondenza della valutazione di molti lotti, tra loro simili, e la presenza di offerte molto simili da parte degli stessi operatori, può aver reso più veloce la valutazione, per cui i tempi di correzione non paiono manifestamente irragionevoli.
La somiglianza tra le offerte presentate, che sono in larga parte sovrapponibili e ripetitive delle singole voci (ad es. il modello organizzativo, etc.), rende inoltre non manifestamente irraginovole l’identità di punteggio attribuito dalla Commissione.
Per quanto riguarda, infine, la asincrona sottoscrizione del verbale, ciò non può inficiare la procedura di gara, dal momento che, così come verbalizzato, ciò trova la sua ragione nel fatto che la seduta di gara si è svolta da remoto via Microsoft Teams.
10. In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso va respinto, in quanto la ricorrente non ha titolo a superare la società seconda in graduatoria, ed in motivi di invalidazione dell’intera gara non sono fondati.
Quanto appena evidenziato, in relazione alle proposte domande demolitorie, conduce al rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dalla società ricorrente.
11. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 (seimila/00) a favore di ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO