Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/01/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 7100/2021 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
Marianna D'Avino Presidente Francesca Falla Trella Consigliera Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7100/2021, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 21 marzo 2024, vertente
Tra
n.q. impresa designata per il Parte_1 RT
, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Argano, presso il cui studio
[...] elettivamente è domiciliato
- appellante - E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Controparte_1 C.F._1
Dimita, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
– appellato – E
Controparte_2
-appellato contumace
-
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1
(conducente e proprietario dell'autoveicolo tg AJ635VS), il Controparte_2
Pagina 1
- ITA sei mesi, pari a gg 180 x 136,00 = € 24.480,00;
- ITP al 75% dodici mesi, pari a gg 365 x 102,00 = € 37.230,00;
- I.P. 70% pari a € 683.260,00 (anni 28 al momento del sinistro);
- Adeguamento personalizzato nella misura del 25% = € 186.242,50;
- Spese mediche sostenute € 5.097,79; per un totale di € 936.310,29 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che:
- il giorno 5 giugno 2009 era alla guida del proprio motociclo Yamaha T Max, tg
DB46441, allorché, mentre procedeva in Terracina lungo la SR 148 con direzione nord, una volta giunto in prossimità del chilometro 104+100 circa, l'autovettura che lo precedeva nello stesso senso di marcia ha azionato l'indicatore di direzione destro per segnalare la propria intenzione di accedere al parcheggio del supermercato “La Florida”, portandosi contestualmente verso il margine destro della corsia, per cui esso attore si è portato leggermente verso sinistra per continuare la propria marcia sulla corsia di percorrenza;
- in tale circostanza, la vettura Nissan Serena tg AJ635VS, priva di copertura assicurativa, di proprietà e condotta dal Sig. usciva Controparte_2 repentinamente dal piazzale-parcheggio del medesimo supermercato impegnando la
SR 148 senza concedere la dovuta precedenza e senza avvedersi della presenza del motociclo che sopraggiungeva;
- a causa dell'urto, esso attore aveva subito ingenti danni patrimoniali consistiti nei danni riportati dal motociclo, quantificati in complessivi euro 10.109,39,00 e gravi lesioni personali;
- pertanto, con atto del 10.2.2010 aveva citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace,
il e l Controparte_2 RT CP_4 nella qualità di impresa designata alla liquidazione danni, al fine di ottenere il
[...] ristoro dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del danneggiamento del motociclo, con riserva di agire in separata sede per l'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali, in considerazione della gravità delle lesioni subite, non ancora stabilizzatesi e/o guarite all'epoca dell'introduzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace;
Pagina 2 - con sentenza n. 283/2012 divenuta definitiva, il Giudice di Pace di Terracina aveva dichiarato la responsabilità esclusiva del sig. nella Controparte_2 causazione del sinistro e aveva condannato il convenuto, in solido con CP_5
quale impresa designata per il F.G.V.S. al risarcimento del valore
[...] commerciale del motociclo Yamaha all'epoca del sinistro;
- solo nelle more di tale giudizio, l'attore ha conseguito la formale guarigione clinica delle lesioni subite, essendo stato sottoposto fino al 2012 a interventi chirurgici per la stabilizzazione dei postumi, all'esito dei quali aveva riportato un danno biologico permanente pari al 75% e una riduzione notevole della capacità lavorativa specifica
(operaio di V livello, in mobilità da due mesi al momento del sinistro e con anzianità di dieci anni), nonché un ulteriore danno non patrimoniale per la profonda sofferenza patita in conseguenza dell'occorso e lo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita e delle proprie relazioni sociali.
Si costituiva quale impresa designata dal Parte_1 [...]
, già eccependo, in via preliminare: RT Controparte_4
- l'inammissibilità delle domande proposte, per l'illegittima parcellizzazione della tutela processuale dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale;
- l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 287 d.lgs. 209/05, non avendo l'attore inoltrato la messa in mora alla
CP_3
- l'improcedibilità della domanda per l'omesso adempimento e per l'omesso rispetto delle condizioni di cui all'art. 148 del d.lgs 209/05. Nel merito, la compagnia d'assicurazione aveva contestato la ricostruzione del sinistro fatta da , deducendo la responsabilità del motociclista per aver posto P_ in essere una condotta imprudente, superando il veicolo che lo precedeva, e per aver proceduto ad elevata velocità, nonostante la presenza dell'incrocio. Inoltre,
[...] eccepiva il difetto di allegazione e prova da parte dell'attore di elementi Parte_1 dai quali possa ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. e infine contestava la quantificazione del danno ritenuta eccessiva;
pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
Nei confronti del convenuto non assicurato , Controparte_2 Parte_1 esercitava l'azione di regresso ex art. 292 del d.lgs. 209/2005, chiedendo la
[...] condanna di quest'ultimo al rimborso in favore della compagnia delle somme che questa fosse stata tenuta a corrispondere all'avente diritto, oltre interessi e spese. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una CTU medico legale:
Pagina 3 all'esito, il giudice accoglieva la domanda dell'attore nei termini e nei limiti che seguono.
In riferimento alla parcellizzazione dell'azione, il Tribunale rilevava che, dalla documentazione prodotta, emergeva come alla data del giudizio dinanzi al Giudice di
Pace, i postumi permanenti delle lesione subite da non fossero ancora Controparte_1 stabilizzati e, considerando che la liquidazione del danno alla persona deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, non poteva essere proponibile all'epoca (nel 2012) un'unica domanda. Nel merito, il giudice di prime cure, disponeva che “nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace vertente tra i medesimi soggetti, , Controparte_1 Controparte_4 ora quale impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Parte_1
ME della Strada, nonché , il Giudice, con motivazioni che Controparte_2 peraltro si condividono pienamente in relazione agli elementi emersi dall'istruttoria svolta, ha dichiarato l'esclusiva responsabilità del Sig. e lo ha Controparte_2 condannato, in solido con al risarcimento dei danni al motociclo, Controparte_4 liquidando la somma di euro 5750,00. Detta sentenza non è stata appellata ed è pacificamente passata in giudicato.”. Inoltre, anche all'esito della istruttoria comunque espletata nel giudizio di primo grado, rilevava che “in ogni caso, dall'assunzione delle prove testimoniali e dall'esame della relazione di incidente non vi è alcun dubbio che il sinistro si sia verificato nelle modalità esposte dall'attore e poste a fondamento della domanda risarcitoria, essendo pacificamente emerso che la vettura Nissan Serena di proprietà e condotta dal Sig. è uscita repentinamente dal piazzale- Controparte_2 parcheggio del supermercato, impegnando la corsia direzione nord della SR 148 nell'intenzione di svoltare a sinistra ed immettersi sulla corsia direzione sud, nello stesso momento in cui stava sopraggiungendo il motociclo condotto da P_
, il tutto senza concedere la dovuta precedenza al motociclo e senza accertarsi
[...] che la strada fosse libera prima di impegnare la corsia. (…) Tale ricostruzione, confermata sia dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto agli agenti accertatori dal medesimo sia dalle dichiarazioni Controparte_2 testimoniali assunte, evidenzia senz'altro la sussistenza della piena ed esclusiva responsabilità di per l'evento occorso, non essendo stato Controparte_2 provato alcun elemento a fondamento di una eventuale concorrente responsabilità del
. Non risultano infatti elementi che comprovino la denunciata alta velocità in P_ cui stava viaggiando né la circostanza che l'auto che precedeva la Controparte_1 moto si fosse fermata per concedere la precedenza alla Nissan”.
Pertanto, ritenuta accertata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro, ha proceduto alla quantificazione dei danni.
Pagina 4 Quanto al danno non patrimoniale sofferto, il Tribunale reputava “di condividere le conclusioni rassegnate dall'ausiliare nominato nella consulenza tecnica medico legale depositata in atti, in quanto appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti oltre a presentarsi condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
… Ebbene, il Ctu, sulla base dell'esame della documentazione medica in atti, premesso che, nell'incidente stradale occorsogli il 5 giugno 2009, il Sig. ha Controparte_1 riportato le seguenti lesioni: “esiti cicatriziali multipli iatrogeni da trattamenti chirurgico ortopedici per pregressa frattura femore dx e sx, frattura esposta di tibia e prone sx, frattura esposta dell'astragalo dx evoluta con artrodesi tibio peroneo astragalica, frattura del I-II-IIIIV e V° metatarso dx, frattura composta della scapola dx, frattura radio e ulna sx, infermità evolute con difficoltà della deambulazione autonoma possibile con bastoni canadesi in soggetto con trauma cranico con amnesia anterograda e retrograda al trauma, rottura degli incisivi centrale e laterale sup di sx, sindrome ansiosa reattiva post traumatica”, in diretto nesso di causa con l'evento di cui sopra”; rilevava quindi che a seguito delle lesioni patite nonché dei successivi trattamenti e cure ospedaliere alle quali è stato sottoposto, P_
aveva “subito un'invalidità temporanea totale di 180 giorni, un'invalidità
[...] parziale al 75% di 360 giorni, riportando all'esito della stabilizzazione delle lesioni, postumi permanenti tali da configurare una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica quantificata nella misura complessiva del 65%.”
Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice, applicando le tabelle di Milano, ha riconosciuto in favore di la somma complessiva di euro 682.623,00, di cui P_ euro 638.073,00 per danno non patrimoniale permanente ed euro 44.560,00 per invalidità temporanea assoluta e parziale. Inoltre, tale somma è stata aumentata del 25% in considerazione dell' “acuta sofferenza provata dall'infortunato per la tipologia delle lesioni subite e per le presumibili pesanti conseguenze che i postumi permanenti riportati avevano provocato nella sua vita quotidiana e di relazione, sia sul piano motorio, sia sul piano sociale”, come sarebbe emerso dalle risultanze istruttorie.
Il giudice di prime cure non accoglieva invece la domanda relativa al risarcimento del danno per la riduzione della capacità lavorativa specifica, rilevando che non sussistesse nella specie la prova che non fosse residuata una capacità lavorativa di attendere ad altri lavori, confacente alle attitudini del soggetto e idonei alla produzione di reddito, presupposto per il riconoscimento di detto danno: nel caso di specie, infatti, non aveva prodotto alcuna documentazione reddituale e inoltre P_
Pagina 5 era emerso che era stato assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia delle P_
Entrate.
Tanto precisato, preso atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa della somma di euro 601.000,00 da il tribunale così statuiva “1) Parte_1 accerta l'esclusiva responsabilità del sig. conducente e Controparte_2 proprietario della vettura Nissan Serena tg AJ635VS, nella determinazione del sinistro oggetto di causa;
2) condanna, per l'effetto, il sig. e la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a titolo di Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore di , la somma Controparte_1 complessiva di euro 329.295,92, per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo soddisfo;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 27.804,00 per compensi professionali ed euro 1.667,00 per esborsi documentati, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
4) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro;
5) condanna a rifondere a gli importi dalla Controparte_2 Parte_1 stessa corrisposti all'avente diritto per effetto della condanna di cui al capo 2, oltre interessi legali dal momento dell'effettivo pagamento di tali importi fino al soddisfo.”
Avverso detta sentenza, ha proposto appello nella qualità di Parte_1 impresa designata per il F.G.V.S deducendo in sintesi:
1. erronea valutazione di ammissibilità della parcellizzazione della domanda;
2. erronea valutazione della responsabilità del sinistro per ritenuta sussistenza di giudicato e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie: infatti sarebbe stata imprudente anche la condotta di , che non avrebbe rallentato in contemporanea alla P_ manovra di immissione della vettura che lo precedeva e, anzi, avrebbe proseguito a velocità elevatissima, violando l'art. 141 c.d.s e quindi si configurerebbe un concorso colposo del danneggiato nella determinazione dell'evento;
3. erronea quantificazione del danno per riconoscimento di aumento per personalizzazione ed erroneo calcolo, in quanto non sarebbe stata provata alcuna specifica circostanza che superi le conseguenze ordinarie già previste dall'importo tabellare e, comunque, la somma quantificata in euro 159.518,25 sarebbe errata, ovvero doveva essere di euro 106.345,00;
4. omessa indicazione del massimale di legge previsto per i sinistri a carico del
F.G.V.S., che all'epoca dell'incidente era previsto dalla L. 990/69 e dall'art.
Pagina 6 283 d. lgs. 209/05 ed era fissato in lire 1.500.000 equivalente ad euro
774,685,35;
5. erronea liquidazione delle spese di lite in violazione dell'art. 92 c.p.c., essendo stata la domanda di parte attrice solo parzialmente accolta.
L'appellante ha quindi così concluso “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectiis: 1) in via cautelare preliminare, stante evidente la sussistenza di seri motivi di opportunità, sospendere la efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Latina
n. 1492/2021 resa nel giudizio r.g. 1901/2014 nell'importo esuberante il massimale di legge;
2) dichiarare la inammissibilità della domanda per le ragioni esposte nel motivo n. 1; 3) nel merito, in riforma della sentenza appellata e sulla scorta delle risultanze istruttorie del giudizio dinanzi al Tribunale, dichiarare il concorso di colpa dell'appellato nella causazione dell'evento, nella misura quanto meno paritaria, con conseguente rimodulazione della liquidazione del danno;
4) in ogni caso contenere la liquidazione entro i limiti del massimale di legge vigente al momento del sinistro;
5) riformare la sentenza nella parte afferente la condanna delle spese;
6) concedere comunque alla concludente Impresa designata il favore di spese e compensi per l'assistenza, la difesa e la rappresentanza del grado del giudizio, con rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.” Con ordinanza del 26 ottobre 2022, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, in quanto ad una prima sommaria valutazione, l'appello appariva sorretto da fumus di fondatezza in relazione al dedotto superamento del massimale di legge in considerazione delle somme già erogate a a carico del Fondo Controparte_1 di Garanzia.
All'esito dell'udienza cartolare del 21 marzo 2024, sulle precisate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
1. Rileva la Corte, in relazione al primo motivo di appello, che il Tribunale ha correttamente individuato l'oggettivo interesse al frazionamento della domanda risarcitoria e l'insussistenza di alcun abuso dello strumento processuale, posto che ha subito interventi chirurgici fino all'anno 2012 - come P_ confermato dalla CTU - e considerando che, come ha sancito dalla S.C. (Cass.
n. 26897/2014, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3121 del 07/02/2017), la liquidazione del danno alla persona deve tenere conto sia dell'invalidità temporanea che di quella permanente e che quest'ultima è suscettibile di valutazione dopo il decorso e la cessazione della malattia con relativa stabilizzazione dei postumi, per cui appare legittimo che il abbia agito P_
Pagina 7 con due distinte azioni per il danno patrimoniale, stabilizzato, e successivamente per il danno alla persona (Cass. 2131 /2017 cit.).
Peraltro, la parte attrice nel giudizio relativo al danno patrimoniale aveva espressamente riservato l'azione relativa al danno conseguente alle lesioni. Sussiste quindi l'interesse della parte alla proposizione del giudizio autonomo in esame, dopo il giudizio avente ad oggetto il danno patrimoniale.
2. Quanto al secondo motivo, relativo alla responsabilità del sinistro stradale e alla sussistenza del giudicato, l'appellante deduce che l'autorità del giudicato vada circoscritta “in conformità alla funzione della pronuncia giudiziale diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte” (e quindi nella specie nei limiti del solo danno patrimoniale).
La censura non è fondata, condividendo la Corte la statuizione del tribunale, confermata dalla giurisprudenza della S.C., per cui (cfr. Cass. Ord. n. 11314 del 10/05/2018 ) “ Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”. Nel caso di specie, la sentenza del GdP passata in giudicato ha statuito sulla responsabilità del sinistro, ai fini della domanda di risarcimento dei danni patrimoniale, e tale accertamento, in fatto e in diritto, costituisce giudicato nella causa in oggetto, alla luce dei citati principi di legittimità.
La sussistenza del giudicato rende ultronea la valutazione dell'ulteriore motivo di appello sulla interpretazione delle risultanze istruttorie sul fatto nel corso del giudizio di primo grado, su cui pure il giudice (con una doppia, autonoma, motivazione rispetto a quella inerente al giudicato) ha statuito, non incidendo la sua eventuale modifica in questa sede sull'accoglimento della domanda, comunque fondata su detto accertamento passato il giudicato.
3. Quanto al motivo di appello sulla liquidazione del danno, l'appellante censura la sentenza per aver provveduto alla personalizzazione del danno aumentando la somma riconosciuta di un ulteriore 25% pur non avendo il danneggiato provato di aver subito un danno diverso e ulteriore da quello già ordinariamente considerato nella elaborazione delle tabelle applicate.
Pagina 8 Sul punto, il tribunale ha così motivato:
“La predetta liquidazione per il danno non patrimoniale da postumi permanenti deve essere perciò ulteriormente aumentata del 25% e quindi della somma pari ad euro
159.518,25, per un totale di euro 842.151,25, in considerazione dell'acuta sofferenza provata dal ragazzo per la tipologia delle lesioni subite e per le presumibili pesanti conseguenze che i postumi permanenti riportati abbiano provocato nella sua vita quotidiana e di relazione, sia sul piano motorio, sia sul piano sociale, come peraltro emerso dalle risultanze istruttorie. Ciò, peraltro, è quanto risulta dalla Ctu in considerazione della rilevata seria compromissione della capacità lavorativa connessa alle difficoltà motorie, ricomprendendo la personalizzazione del danno anche il pregiudizio costituito dalla maggiore penosità della prestazione lavorativa e della vita quotidiana. Occorre poi tenere conto delle ricadute pregiudizievoli delle lesioni gravi subite sulle attività dinamico relazionali e sull'equilibrio psico-fisico dell'attore che, alla giovane età di ventisette anni, ha dovuto stravolgere completamente le proprie abitudini di vita e affrontare una infermità fisica che lo ha debilitato anche a livello emotivo, avendo sofferto di sindrome ansiosa depressiva reattiva post traumatica”. La censura dell'appellante è fondata.
Ed invero, gli elementi che il tribunale ha valorizzato per la personalizzazione del danno (vale a dire la gravità delle lesioni e le conseguenze sul piano psico fisico e sulle attività dinamico relazionali) sono già comprese negli ordinari criteri tabellari che a tale tipologia di danno si riferiscono, e in relazione alla età del soggetto danneggiato;
la sindrome ansioso depressiva poi nel caso deve essere considerata nel danno biologico e tale infatti è stata già considerata dal CTU espressamente nella sua valutazione (cfr. Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14746 del 29/05/2019 : “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit"…).
Non essendo apprezzabili quindi peculiari situazioni che giustifichino la ulteriore personalizzazione del danno, l'appello sul punto deve essere accolto, e la liquidazione di tale voce di danno deve essere sottratta dalla somma complessiva liquidata dal primo giudice, così residuando un danno risarcibile di euro 682.623,00 come liquidato dal primo giudice, all'epoca della sentenza, emessa il 19 luglio 2021.
Pagina 9 Va poi considerato che nell'ottobre 2018 aveva già corrisposto la Parte_1 somma di euro 601.000,00 che, rivalutata alla data della sentenza del 19 luglio
2021, risulta pari a euro 611.818,00: tale somma va detratta (come peraltro già valutato dal primo giudice) dalla somma liquidata (e già rivalutata) dal primo giudice.
Residua quindi la somma di 70.805,00, quale danno (ri)determinato alla data della sentenza. Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza impugnata.
4. Alla luce della decurtazione della somma dovuta così operata, risulta poi irrilevante il motivo di appello sul limite di massimale applicabile al caso di specie (in linea teorica fondato).
Va infatti rilevato che il Codice delle Assicurazioni, entrato in vigore il 1° gennaio
2006, all'art. 128, disponeva che doveva essere assicurato il rispetto dei massimali minimi per la r.c. e al comma 3 sanciva che “E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario”. Ciò posto, la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 che modificava le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e
90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, all'art. 2 prevedeva
“Fatte salve le garanzie più elevate che gli Stati membri possono prevedere, ogni
Stato membro prescrive che l'assicurazione sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
(a) in caso di lesioni personali, un importo minimo di copertura di 1.000.000 euro per vittima o di 5.000.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
e in caso di danni materiali, 1.000.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
Inoltre, lo stesso art. 2 della Direttiva 2005/14/CE, all'ultimo comma, prevedeva che ciascuno Stato membro applicava le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative al pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo, fatte salve le altre pratiche più favorevoli alla vittima.
Sul tema, è intervenuta recentemente la Suprema Corte, che ha statuito:
“La Direttiva 2005/14/CE - nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a. - non ha subordinato tale facoltà al suo tempestivo recepimento, con la conseguenza che il d.lgs. n. 198 del 2007, pur recependo tardivamente la citata Direttiva, legittimamente ha differito l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (l'11 dicembre 2009 per
l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro e l'11 giugno 2012 per
Pagina 10 l'innalzamento del massimale a 5 milioni di euro); pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal per le ME RT PT
, per i sinistri avvenuti sino al 10 dicembre 2009, resta limitata al massimale
[...] previsto dal d.P.R. 19 aprile 1993.” (Cass. Sent. N. 9963 del 12/04/2024) Ebbene, essendo il sinistro in disamina accaduto in data 5 giugno 2009, non vi è alcun dubbio che lo stesso rientri nell'ambito di applicazione del d.P.R 19 aprile 1993 e conseguentemente il massimale da applicare è pari ad euro 774,685,35: essendo tuttavia il danno riconosciuto inferiore, a seguito dell'accoglimento del precedente motivo di appello, l'appello sul limite di massimale resta assorbito in quanto irrilevante.
5. Con ulteriore motivo, l'appellante censura impugnata in relazione alla statuizione sulle spese, che sarebbe stata resa in violazione dell'art. 92 c.p.c. in quanto la domanda sarebbe stata solo parzialmente accolta e pertanto sussisterebbe una soccombenza parziale, che imporrebbe una correlativa compensazione parziale delle spese.
Il principio di diritto applicabile è statuito dalla sent. Cass. Sez. U -
n. 32061 del 31/10/2022, per cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Non sussiste quindi la dedotta soccombenza reciproca: nel caso in esame, la domanda proposta avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito delle lesioni subite nel sinistro è stata invero sostanzialmente accolta, respingendosi solo la domanda peraltro del tutto genericamente proposta di risarcimento dei danni da lesione della capacità lavorativa, per cui si reputa che sussistano neppure i presupposti per la richiesta parziale compensazione, alla luce dei citati principi della
S.C., essendo sostanzialmente accolta la domanda della parte attrice.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello della società assicuratrice, le spese del presente grado sono compensate per un quarto e per la restante parte seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in relazione al valore della domanda.
P.Q.M.
Pagina 11 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto: in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, condanna e Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a titolo di Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore di , la somma di euro Controparte_1
70.805,00, oltre interessi dalla data della sentenza di primo grado al soddisfo;
conferma nel resto, compensa per un quarto le spese del grado e condanna l'appellante al pagamento della restante parte, liquidata in euro 13.800,00 oltre accessori di legge.
Roma, 20 gennaio 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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