Art. 2.
Hanno diritto al computo delle campagne:
a) i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;
b) coloro che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente, caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota, purche' abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;
c) i personali civili anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707 ; bandi nn. 108 e 118 rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942; art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 123 ;
d) i militarizzati in base alle leggi 25 agosto 1940, n. 1304 e 1 novembre 1940, n. 1610 , e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930 e 30 dicembre 1940, n. 1810, purche' abbiano effettivamente appartenuto ad unita' mobilitate operanti.
Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729 ; per quest'ultimo personale la campagna da riconoscersi e' quella dell'anno in cui si verifico' l'evento che dette luogo al conferimento della croce.
Il diritto al computo delle campagne di guerra e' riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra, o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'art. 1.
Hanno diritto al computo delle campagne:
a) i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;
b) coloro che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente, caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota, purche' abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;
c) i personali civili anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707 ; bandi nn. 108 e 118 rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942; art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 123 ;
d) i militarizzati in base alle leggi 25 agosto 1940, n. 1304 e 1 novembre 1940, n. 1610 , e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930 e 30 dicembre 1940, n. 1810, purche' abbiano effettivamente appartenuto ad unita' mobilitate operanti.
Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729 ; per quest'ultimo personale la campagna da riconoscersi e' quella dell'anno in cui si verifico' l'evento che dette luogo al conferimento della croce.
Il diritto al computo delle campagne di guerra e' riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra, o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'art. 1.