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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Alina Rossato Giudice
Dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4548 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato BARALDO ALESSANDRO Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, atteso l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie avvenuto circa nove anni fa, ciò che ha determinato l'impossibilità e l'intollerabile convivenza tra gli stessi;
• in caso di opposizione, pronunciarsi l'addebito di responsabilità per la rottura matrimoniale alla moglie;
• assegnarsi la casa coniugale al marito, che peraltro ne è già proprietario.
In via istruttoria. In caso di opposizione da parte della moglie o di ritenuta insufficienza probatoria dei documenti da parte del giudice, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze, pagina 1 di 3 premessa la locuzione “Vero che” nonché sulle altre da capitolarsi in apposita concedenda memoria istruttoria che si chiede sin d'ora, con i testi che saranno nella stessa indicati:
1. “Nove anni or sono, nel 2015, la sig.a , moglie del ricorrente, Controparte_1 abbandonava la casa coniugale di Monselice Via San Giacomo n. 1, senza farvi più ritorno e andando a vivere altrove”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. , nato a [...] il [...], e la sig.ra , nata Parte_1 Controparte_1 in LIJESNICA (BOSNIA-ERZEGOVINA) il 18/07/1976, contraevano matrimonio in data 2.08.1997 in
Villa Estense (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo comune, n. 2,
Parte 1, anno 1997.
Dalla loro unione è nato il figlio , il 21.01.1998 in Garmisch (Germania). Persona_1
In data 27.09.2024, il sig. depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1 separazione personale tra i coniugi.
All'udienza del 30.01.2025, compariva solo il ricorrente, il quale rappresentava di non avere ancora ricevuto la cartolina di notifica dall'estero e, in via precauzionale, chiedeva un nuovo termine per la notifica.
Il Giudice, dunque, concedeva il termine richiesto, rinviando all'udienza del 3.07.2025.
Alla predetta udienza, compariva solo il ricorrente, il quale confermava la sua volontà di procedere con la separazione;
il Giudice, quindi, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della sig.ra e, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la Controparte_1 decisione.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie è nata in [...]
Bosnia-Erzegovina), appare necessario verificare se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, lett. d) del Regolamento
(UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale”
e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Considerato che il giudizio ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato e l'atteggiamento di completo disinteresse della convenuta per il processo, le spese del procedimento vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate nei minimi in considerazione della semplicità della causa, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022 in € 2.356 (pari ad € 851 per fase di studio ed € 602 per fase introduttiva, euro 903 per trattazione, esclusa la fase decisionale, essendosi il procedimento definito alla prima udienza dinanzi al giudice, senza scritti conclusionali), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al
15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Estense (PD) di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio degli atti di Stato Civile del medesimo comune, al n. 2, Parte 1, anno 1997;
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.356 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al
15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice relatore
Cinzia Balletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Alina Rossato Giudice
Dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4548 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato BARALDO ALESSANDRO Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1
Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, atteso l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie avvenuto circa nove anni fa, ciò che ha determinato l'impossibilità e l'intollerabile convivenza tra gli stessi;
• in caso di opposizione, pronunciarsi l'addebito di responsabilità per la rottura matrimoniale alla moglie;
• assegnarsi la casa coniugale al marito, che peraltro ne è già proprietario.
In via istruttoria. In caso di opposizione da parte della moglie o di ritenuta insufficienza probatoria dei documenti da parte del giudice, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze, pagina 1 di 3 premessa la locuzione “Vero che” nonché sulle altre da capitolarsi in apposita concedenda memoria istruttoria che si chiede sin d'ora, con i testi che saranno nella stessa indicati:
1. “Nove anni or sono, nel 2015, la sig.a , moglie del ricorrente, Controparte_1 abbandonava la casa coniugale di Monselice Via San Giacomo n. 1, senza farvi più ritorno e andando a vivere altrove”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. , nato a [...] il [...], e la sig.ra , nata Parte_1 Controparte_1 in LIJESNICA (BOSNIA-ERZEGOVINA) il 18/07/1976, contraevano matrimonio in data 2.08.1997 in
Villa Estense (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo comune, n. 2,
Parte 1, anno 1997.
Dalla loro unione è nato il figlio , il 21.01.1998 in Garmisch (Germania). Persona_1
In data 27.09.2024, il sig. depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1 separazione personale tra i coniugi.
All'udienza del 30.01.2025, compariva solo il ricorrente, il quale rappresentava di non avere ancora ricevuto la cartolina di notifica dall'estero e, in via precauzionale, chiedeva un nuovo termine per la notifica.
Il Giudice, dunque, concedeva il termine richiesto, rinviando all'udienza del 3.07.2025.
Alla predetta udienza, compariva solo il ricorrente, il quale confermava la sua volontà di procedere con la separazione;
il Giudice, quindi, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della sig.ra e, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la Controparte_1 decisione.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (la moglie è nata in [...]
Bosnia-Erzegovina), appare necessario verificare se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
pagina 2 di 3 Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, lett. d) del Regolamento
(UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “di cui è adita l'autorità giurisdizionale”
e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata prima dell'inizio della causa.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Considerato che il giudizio ha ad oggetto la sola pronuncia sullo stato e l'atteggiamento di completo disinteresse della convenuta per il processo, le spese del procedimento vengono poste a carico della parte convenuta, secondo il principio della soccombenza.
Sono liquidate nei minimi in considerazione della semplicità della causa, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022 in € 2.356 (pari ad € 851 per fase di studio ed € 602 per fase introduttiva, euro 903 per trattazione, esclusa la fase decisionale, essendosi il procedimento definito alla prima udienza dinanzi al giudice, senza scritti conclusionali), oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al
15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa Estense (PD) di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio degli atti di Stato Civile del medesimo comune, al n. 2, Parte 1, anno 1997;
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.356 per compenso professionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al
15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice relatore
Cinzia Balletti
pagina 3 di 3