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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1474 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1474 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), nonché Parte_1 C.F._1
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TEBALDI RODOLFO ( VIA Parte_2 C.F._2
MINELLI 8 PAVULLO NEL FRIGNANO;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA MINELLI 8 PAVULLO NEL FRIGNANO
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3
dall'avv. CAPPATO ENRICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA VERDI N. 13 45100 ROVIGO
- resistente –
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Dichiarare infondato e/o inesistente il credito vantato da nei Controparte_2
confronti di e di cui alla procedura esecutiva R.G.E. n. Parte_1 1126/2022 per i motivi tutti di cui sopra e precisamente in virtù dell'intervenuta ordinanza del 22.02.2023 nel procedimento rg 1050/2021 e del principio espresso dalla
Cassazione.
Dichiarare che il Sig. dal novembre 2021 ad oggi ha versato somme Parte_1
maggiori rispetto a quanto richiesto dalla e precisamente Euro 1450,00 in più CP_2
rispetto al dovuto, come precisato al precedente punto 2), e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di mantenimento pregresso in favore della Controparte_2
figlia in quanto l'obbligo è già stato ampiamente assolto dal debitore. Per_1
Con vittoria di spese.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Rigetta l'opposizione, con vittoria e rifusione di competenze e spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con citazione del 19.09.2024, e Controparte_1 Parte_1
introducevano la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione somme, adottata dal G.E. in data 18.12.2023, in esito a giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.
Allegava che avvalendosi di ordinanza presidenziale ex art. 708 Controparte_2
c.p.c., che aveva determinato la misura degli obblighi economici a carico del aveva instaurato esecuzione presso terzi a carico di quest'ultimo, Parte_1
attingendo i terzi e Persona_2 CP_3 Controparte_1
Limitando l'attenzione a quest'ultima, non essendo pervenuta da parte della CP_1
la rituale dichiarazione di terzo, su istanza della creditrice era avviato giudizio di
[...]
accertamento del relativo obbligo, previa notifica degli atti introduttivi ordinata dal
G.E., giudizio che si concludeva, in assenza della e del che Controparte_1 Parte_1
non si costituivano, con l'ordinanza di assegnazione somme del 18.12.2023, oggetto della presente opposizione.
Successivamente, in data 25.01.2025, la creditrice notificava via PEC alla CP_1
l'ordinanza di assegnazione, con pedissequo atto di precetto, iniziativa cui la
[...] predetta società, nonché il personalmente, reagivano notificando a loro Parte_1
volta, in data 14.02.2024, atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi.
Con tale atto, la e il personalmente eccepivano, in rito, Controparte_1 Parte_1
l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, per essere stata adottata in violazione di contraddittorio, in quanto la creditrice non aveva mai in realtà notificato gli atti introduttivi del giudizio ex art. 549 c.p.c.
Nel merito, gli opponenti negavano l'esistenza di alcun credito del verso Parte_1
l'omonima società da lui amministrata, contestando altresì il diritto stesso della a procedere ad esecuzione forzata, per inesistenza del credito originario, CP_2
portato dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c., da un lato per via di una serie di pagamento medio tempore intervenuti, dall'altro perché quell'ordinanza sarebbe poi stata superata dalla sentenza conclusiva del giudizio di separazione, che avrebbe ridimensionato gli obblighi economici del verso la moglie. Parte_1
L'atto di citazione non era iscritto al ruolo ordinario, ma depositato nel fascicolo dell'esecuzione in data 21.02.2025 e, sulla scorta di esso, si apriva la fase interinale avanti al G.E., che si concludeva con ordinanza del 17.07.2024, che revocava l'ordinanza di assegnazione del 18.12.2023 e assegnava i termini per l'introduzione della fase di merito.
Ciò che appunto e facevano con la Controparte_1 Parte_1
citazione introduttiva del presente giudizio.
Si costituiva la , reiterando eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 617 CP_2
c.p.c., per essere la stessa stata introdotta con citazione, anziché con rituale ricorso al
G.E., e depositata in Cancelleria, nel fascicolo dell'esecuzione, in data 20.02.2025, oltre quindi il termine di giorni 20 dalla notifica del precetto, in data 25.01.2025, data quindi alla quale può farsi risalire la legale conoscenza dell'atto.
Nel merito, contestava le ragioni addotte dal terzo debitor debitoris per Controparte_1
negare la sussistenza di proprie posizioni debitorie nei confronti del l.r.p.t.
[...]
; sempre nel merito, contestava altresì le ragioni addotte da Parte_1
quest'ultimo per negare l'esistenza di crediti della nei propri confronti. CP_2 La causa, documentale, era discussa all'udienza del 21.05.2025 e ivi trattenuta in decisione.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
L'opposizione è evidentemente tardiva e va respinta.
L'art. 549 c.p.c. prevede che l'ordinanza conclusiva del procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., ossia entro 20 giorni dalla sua legale conoscenza.
Nel caso di specie l'ordinanza era pronunciata all'esito di un giudizio camerale, al quale la non aveva partecipato, in quanto non ritualmente evocata, così Controparte_1
che la sua conoscenza legale deve farsi risalire alla data del perfezionamento della notifica dell'ordinanza stessa e del pedissequo atto di precetto, ossia il 25.01.2025.
Entro i successivi 20 giorni, quindi, e Controparte_1 Parte_1
(quest'ultimo peraltro neppure legittimato) proponevano bensì l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma con citazione, anzichè con il rituale ricorso al G.E., depositando poi gli atti avanti a quest'ultimo solo in data 20.02.2025.
In siffatti casi è già stato chiarito in giurisprudenza che, malgrado una controversia venga introdotta con citazione, anziché con ricorso, la stessa, quando l'iniziativa sia assoggettata ad un termine perentorio, può ritenersi ugualmente rituale e tempestiva, solo se la causa sia stata iscritta a ruolo entro il termine assegnato, in quanto solo con l'iscrizione a ruolo si realizza l'effetto analogo a quello che si sarebbe prodotto in caso di rispetto delle formalità introduttive, ossia il contatto tra l'interessato e il giudice, nella specie il G.E.
Si veda il seguente arresto: “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619,
c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente, ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo” (cfr Cass. 25170/2018).
Nel caso di specie non constano ragioni ostative insuperabili al tempestivo deposito degli atti nel fascicolo dell'esecuzione, nulla dimostrando gli screenshot delle schermate del sistema operativo attoreo prodotte in atti, così che, alla data in cui la formalità del deposito era espletata, ossia il 20.02.2024, erano già trascorsi i 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza e del precetto, avvenuta in data 25.01.2024, con l'ulteriore effetto della tardività e inammissibilità dell'opposizione.
Il G.E., nella fase cautelare interinale, ha comunque ritenuto di provvedere, revocando l'ordinanza opposta (anziché, come parrebbe più corretto, sospenderla) e assegnando i termini per introdurre il giudizio di merito (oltre che riaprendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo), superando l'eccezione di tardività avanzata dalla creditrice sull'osservazione che, nella specie, vi sarebbe stata violazione del principio costituzionale del contraddittorio, il che inficerebbe in maniera irrimediabile il provvedimento impugnato, assorbendo ogni eventuale decadenza.
Tale assunto non può condividersi, in quanto la violazione del contraddittorio genera una nullità soggetta alla regola generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, il che a sua volta comporta che il gravame deve essere proposto e deve essere proposto tempestivamente, altrimenti il provvedimento, ancorchè illegittimo, si consolida.
Il vizio di tardività della presente opposizione assorbe quindi ogni altra questione, in particolare di merito.
Peraltro, non può non rilevarsi incidentalmente come tutte le questioni relative all'inesistenza del credito della , per via degli effetti della sentenza di CP_2
separazione sui diritti economici alla stessa spettanti in base all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., siano inammissibili in questa sede, trattandosi di questioni relative al diritto della di procedere ad esecuzione forzata, che avrebbero dovuto essere CP_2
proposte dal mediante rituale e tempestiva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
Sicuramente non possono essere trattate nel presente giudizio, che è limitato all'accertamento dell'obbligo del terzo, quindi al rapporto tra lo stesso (che Parte_1
solo in tale veste può intervenire) e la trattandosi quindi di un giudizio Controparte_1
a tipicità sia soggettiva che oggettiva.
Parimenti, quanto alle questioni relative all'esistenza dell'obbligo della Controparte_1
nei confronti del può incidentalmente osservarsi che il rapporto tra la Parte_1
società e il suo socio e amministratore unico è di tipo continuativo, il credito essendo costituito da compensi dovuti per il rapporto di lavoro prestato dall'A.U. in favore della società stessa.
Tenuto conto, quindi, che l'ordinanza di assegnazione ha l'effetto di trasferire dal debitore al creditore ogni credito dal primo ventato verso il proprio debitor debitoris, intendendosi i crediti sia presenti che futuri, la circostanza che alla data del 10.01.2022 la società avesse deciso di anticipare all'A.U. tre mensilità (peraltro non consta che sia stato documentato l'effettivo pagamento delle stesse), non esclude che la stessa sia e resti debitrice verso lo stesso A.U. per i crediti derivanti dai compensi futuri, tenuto conto che il pignoramento presso terzi era notificato a settembre 2023 e, pertanto, ciò che interessa era semmai sapere se a tale data il rapporto fosse ancora in essere, implicando ciò solo un diritto al compenso, da corrispondere con le cadenze contrattualmente previste. L'opposizione va dunque rigettata, col favore delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: rigetta l'opposizione.
Condanna e in solido tra loro alla rifusione Controparte_1 Parte_1
in favore di delle spese di lite, che, tenuto conto del carattere Controparte_2
documentale della causa, trattata infine con rito semplificato, si liquidano equitativamente in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Rovigo, 23/05/2025
Il Giudice
Giulio Borella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
Borella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1474 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), nonché Parte_1 C.F._1
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TEBALDI RODOLFO ( VIA Parte_2 C.F._2
MINELLI 8 PAVULLO NEL FRIGNANO;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA MINELLI 8 PAVULLO NEL FRIGNANO
- ricorrente -
contro
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3
dall'avv. CAPPATO ENRICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA VERDI N. 13 45100 ROVIGO
- resistente –
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Dichiarare infondato e/o inesistente il credito vantato da nei Controparte_2
confronti di e di cui alla procedura esecutiva R.G.E. n. Parte_1 1126/2022 per i motivi tutti di cui sopra e precisamente in virtù dell'intervenuta ordinanza del 22.02.2023 nel procedimento rg 1050/2021 e del principio espresso dalla
Cassazione.
Dichiarare che il Sig. dal novembre 2021 ad oggi ha versato somme Parte_1
maggiori rispetto a quanto richiesto dalla e precisamente Euro 1450,00 in più CP_2
rispetto al dovuto, come precisato al precedente punto 2), e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di mantenimento pregresso in favore della Controparte_2
figlia in quanto l'obbligo è già stato ampiamente assolto dal debitore. Per_1
Con vittoria di spese.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
Rigetta l'opposizione, con vittoria e rifusione di competenze e spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con citazione del 19.09.2024, e Controparte_1 Parte_1
introducevano la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione somme, adottata dal G.E. in data 18.12.2023, in esito a giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.
Allegava che avvalendosi di ordinanza presidenziale ex art. 708 Controparte_2
c.p.c., che aveva determinato la misura degli obblighi economici a carico del aveva instaurato esecuzione presso terzi a carico di quest'ultimo, Parte_1
attingendo i terzi e Persona_2 CP_3 Controparte_1
Limitando l'attenzione a quest'ultima, non essendo pervenuta da parte della CP_1
la rituale dichiarazione di terzo, su istanza della creditrice era avviato giudizio di
[...]
accertamento del relativo obbligo, previa notifica degli atti introduttivi ordinata dal
G.E., giudizio che si concludeva, in assenza della e del che Controparte_1 Parte_1
non si costituivano, con l'ordinanza di assegnazione somme del 18.12.2023, oggetto della presente opposizione.
Successivamente, in data 25.01.2025, la creditrice notificava via PEC alla CP_1
l'ordinanza di assegnazione, con pedissequo atto di precetto, iniziativa cui la
[...] predetta società, nonché il personalmente, reagivano notificando a loro Parte_1
volta, in data 14.02.2024, atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi.
Con tale atto, la e il personalmente eccepivano, in rito, Controparte_1 Parte_1
l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, per essere stata adottata in violazione di contraddittorio, in quanto la creditrice non aveva mai in realtà notificato gli atti introduttivi del giudizio ex art. 549 c.p.c.
Nel merito, gli opponenti negavano l'esistenza di alcun credito del verso Parte_1
l'omonima società da lui amministrata, contestando altresì il diritto stesso della a procedere ad esecuzione forzata, per inesistenza del credito originario, CP_2
portato dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c., da un lato per via di una serie di pagamento medio tempore intervenuti, dall'altro perché quell'ordinanza sarebbe poi stata superata dalla sentenza conclusiva del giudizio di separazione, che avrebbe ridimensionato gli obblighi economici del verso la moglie. Parte_1
L'atto di citazione non era iscritto al ruolo ordinario, ma depositato nel fascicolo dell'esecuzione in data 21.02.2025 e, sulla scorta di esso, si apriva la fase interinale avanti al G.E., che si concludeva con ordinanza del 17.07.2024, che revocava l'ordinanza di assegnazione del 18.12.2023 e assegnava i termini per l'introduzione della fase di merito.
Ciò che appunto e facevano con la Controparte_1 Parte_1
citazione introduttiva del presente giudizio.
Si costituiva la , reiterando eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 617 CP_2
c.p.c., per essere la stessa stata introdotta con citazione, anziché con rituale ricorso al
G.E., e depositata in Cancelleria, nel fascicolo dell'esecuzione, in data 20.02.2025, oltre quindi il termine di giorni 20 dalla notifica del precetto, in data 25.01.2025, data quindi alla quale può farsi risalire la legale conoscenza dell'atto.
Nel merito, contestava le ragioni addotte dal terzo debitor debitoris per Controparte_1
negare la sussistenza di proprie posizioni debitorie nei confronti del l.r.p.t.
[...]
; sempre nel merito, contestava altresì le ragioni addotte da Parte_1
quest'ultimo per negare l'esistenza di crediti della nei propri confronti. CP_2 La causa, documentale, era discussa all'udienza del 21.05.2025 e ivi trattenuta in decisione.
Essa viene quindi oggi decisa come segue.
In diritto
L'opposizione è evidentemente tardiva e va respinta.
L'art. 549 c.p.c. prevede che l'ordinanza conclusiva del procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., ossia entro 20 giorni dalla sua legale conoscenza.
Nel caso di specie l'ordinanza era pronunciata all'esito di un giudizio camerale, al quale la non aveva partecipato, in quanto non ritualmente evocata, così Controparte_1
che la sua conoscenza legale deve farsi risalire alla data del perfezionamento della notifica dell'ordinanza stessa e del pedissequo atto di precetto, ossia il 25.01.2025.
Entro i successivi 20 giorni, quindi, e Controparte_1 Parte_1
(quest'ultimo peraltro neppure legittimato) proponevano bensì l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma con citazione, anzichè con il rituale ricorso al G.E., depositando poi gli atti avanti a quest'ultimo solo in data 20.02.2025.
In siffatti casi è già stato chiarito in giurisprudenza che, malgrado una controversia venga introdotta con citazione, anziché con ricorso, la stessa, quando l'iniziativa sia assoggettata ad un termine perentorio, può ritenersi ugualmente rituale e tempestiva, solo se la causa sia stata iscritta a ruolo entro il termine assegnato, in quanto solo con l'iscrizione a ruolo si realizza l'effetto analogo a quello che si sarebbe prodotto in caso di rispetto delle formalità introduttive, ossia il contatto tra l'interessato e il giudice, nella specie il G.E.
Si veda il seguente arresto: “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619,
c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente; laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente, ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo” (cfr Cass. 25170/2018).
Nel caso di specie non constano ragioni ostative insuperabili al tempestivo deposito degli atti nel fascicolo dell'esecuzione, nulla dimostrando gli screenshot delle schermate del sistema operativo attoreo prodotte in atti, così che, alla data in cui la formalità del deposito era espletata, ossia il 20.02.2024, erano già trascorsi i 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza e del precetto, avvenuta in data 25.01.2024, con l'ulteriore effetto della tardività e inammissibilità dell'opposizione.
Il G.E., nella fase cautelare interinale, ha comunque ritenuto di provvedere, revocando l'ordinanza opposta (anziché, come parrebbe più corretto, sospenderla) e assegnando i termini per introdurre il giudizio di merito (oltre che riaprendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo), superando l'eccezione di tardività avanzata dalla creditrice sull'osservazione che, nella specie, vi sarebbe stata violazione del principio costituzionale del contraddittorio, il che inficerebbe in maniera irrimediabile il provvedimento impugnato, assorbendo ogni eventuale decadenza.
Tale assunto non può condividersi, in quanto la violazione del contraddittorio genera una nullità soggetta alla regola generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, il che a sua volta comporta che il gravame deve essere proposto e deve essere proposto tempestivamente, altrimenti il provvedimento, ancorchè illegittimo, si consolida.
Il vizio di tardività della presente opposizione assorbe quindi ogni altra questione, in particolare di merito.
Peraltro, non può non rilevarsi incidentalmente come tutte le questioni relative all'inesistenza del credito della , per via degli effetti della sentenza di CP_2
separazione sui diritti economici alla stessa spettanti in base all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., siano inammissibili in questa sede, trattandosi di questioni relative al diritto della di procedere ad esecuzione forzata, che avrebbero dovuto essere CP_2
proposte dal mediante rituale e tempestiva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
Sicuramente non possono essere trattate nel presente giudizio, che è limitato all'accertamento dell'obbligo del terzo, quindi al rapporto tra lo stesso (che Parte_1
solo in tale veste può intervenire) e la trattandosi quindi di un giudizio Controparte_1
a tipicità sia soggettiva che oggettiva.
Parimenti, quanto alle questioni relative all'esistenza dell'obbligo della Controparte_1
nei confronti del può incidentalmente osservarsi che il rapporto tra la Parte_1
società e il suo socio e amministratore unico è di tipo continuativo, il credito essendo costituito da compensi dovuti per il rapporto di lavoro prestato dall'A.U. in favore della società stessa.
Tenuto conto, quindi, che l'ordinanza di assegnazione ha l'effetto di trasferire dal debitore al creditore ogni credito dal primo ventato verso il proprio debitor debitoris, intendendosi i crediti sia presenti che futuri, la circostanza che alla data del 10.01.2022 la società avesse deciso di anticipare all'A.U. tre mensilità (peraltro non consta che sia stato documentato l'effettivo pagamento delle stesse), non esclude che la stessa sia e resti debitrice verso lo stesso A.U. per i crediti derivanti dai compensi futuri, tenuto conto che il pignoramento presso terzi era notificato a settembre 2023 e, pertanto, ciò che interessa era semmai sapere se a tale data il rapporto fosse ancora in essere, implicando ciò solo un diritto al compenso, da corrispondere con le cadenze contrattualmente previste. L'opposizione va dunque rigettata, col favore delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: rigetta l'opposizione.
Condanna e in solido tra loro alla rifusione Controparte_1 Parte_1
in favore di delle spese di lite, che, tenuto conto del carattere Controparte_2
documentale della causa, trattata infine con rito semplificato, si liquidano equitativamente in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Rovigo, 23/05/2025
Il Giudice
Giulio Borella