Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2021, proposto da
UL BA, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Pianesi e Francesco Bernabucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Ancona, via Marsala, 12;
contro
Università degli Studi di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Pasqualetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Caterina Soricetti, in Ancona, piazza Don Minzoni 4;
nei confronti
RT NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari
- del decreto rettorale n. 150/2021 prot. n. 0049217 del 3.5.2021 del Rettore dell'Università degli Studi di Macerata, comunicato in pari data;
- della deliberazione/parere del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 10.3.2021 ( in parte qua );
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Macerata e di RT NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. OM AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in data 12 febbraio 2026 la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, chiedendo al Tribunale di dichiarare improcedibile il ricorso e di compensare le spese del giudizio;
- l’Università resistente ha preso atto di tale dichiarazione, concordando anche per la compensazione delle spese. Il controinteressato prof. NA, pur prendendo atto della suddetta dichiarazione, ha però insistito per la refusione delle spese del giudizio;
- ciò detto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del giudizio si possono compensare, in parte alla luce della dichiarazione dell’Università di Macerata, in ogni caso alla luce delle peculiarità della vicenda sottostante (e al riguardo va aggiunto che in sede cautelare il Tribunale aveva esaminato solo il profilo del periculum in mora ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OM AP, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OM AP |
IL SEGRETARIO