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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 697/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/02/2025,
da e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
SPADOTTO GIORGIO
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 01.04.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 697/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ) n. in BRASILE il 03/02/1981 e
[...] C.F._1 Pt_2
(CF: n. in BRASILE il 18/02/1982, che hanno
[...] C.F._2
contratto matrimonio il 12.03.2005 a Milano, atto trascritto al n.
418, parte I, anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“– i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la signora vivrà con le figlie e Parte_1 Per_1
a Treviso, ove attualmente vivono;
Per_2
– il padre contribuirà al pagamento di un assegno Parte_2
mensile per il mantenimento delle figlie di € 600,00= (€ 300,00= per ciascuna delle due figlie) entro il giorno 15 di ogni mese e si impegna ad intestare a sé stesso e a proprie spese, entro un mese dall'omologa, il veicolo di modesto valore modello Ford Mondeo
targato EF993BJ, attualmente intestato alla signora Parte_1
ed in uso al signor e, in tal senso, la signora
[...] Pt_2 [...]
presta sin d'ora il consenso a tanto;
mentre le spese Parte_1 mediche non mutuabili, scolastiche e di vestiario, nonché
straordinarie documentate andranno suddivise a metà sino alla loro maggiore età e comunque sino alla loro indipendenza economica;
- i ricorrenti contribuiranno al 50% ciascuno, al mantenimento dei due figli, al pagamento delle spese mediche non mutuabili,
scolastiche e di vestiario;
- i ricorrenti convengono di determinare il diritto di visita del signor , in particolar modo con riferimento alla figlia Parte_2
minore , come segue e di programmare le vacanze estive, di Per_2
Natale e di Pasqua come segue: durante le vacanze natalizie la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale con Per_2
un genitore, ed il giorno di Natale con l'altro genitore, nonché
trascorrerà il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro.
Per l'anno 2025 la Vigilia di Natale la trascorrerà con la madre;
Durante le vacanze pasquali, trascorrerà con un genitore il Per_2
giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì di Pasquetta.
Per l'anno 2025 la trascorrerà con il padre. Per_3
Le festività infrannuali (es. 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1
maggio, 2 giugno) saranno alternate tra i genitori, salvo il caso che la festività non cada durante giorno già regolamentato e di competenza dell'uno o altro genitore. Durante le vacanze estive potrà stare una settimana col padre ed una con la madre. Per_2
I genitori concorderanno per iscritto entro il giorno 30 maggio i rispettivi periodi di ferie, tenendo conto delle esigenze della minore;
in caso di mancato accordo, negli anni pari la precedenza nella scelta dei periodi spetterà al padre e negli anni dispari alla madre;
- i predetti ricorrenti si concedono fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo di documento valido per l'espatrio.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MILANO di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi