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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 585/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, TO
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1173/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Geset Italia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9249/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 AR 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6067/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 13 gennaio 2025 Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli, sez. 23, n. 9249/2024, pubblicata il 12.6.2024 e non notificata, con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso promosso avverso l'avviso di accertamento n.130 del 24.5.2023 ai fini RI per gli anni d'imposta 2019 e 2020 emesso dal Comune di Somma Vesuviana e notificato a cura della spa Resistente_1, nella qualità di concessionaria alla riscossione tributi, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.054,00 per omesso versamento.
Il contribuente aveva contestato il presupposto impositivo relativamente ad una unità immobiliare non utilizzabile e in via subordinata aveva eccepito l'assoluto difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La Corte di primo grado aveva rigettato la domanda rilevando che ogni contestazione sul merito della pretesa era preclusa dalla notifica degli atti prodromici regolarmente notificati e divenuti definitivi per la mancata impugnazione.
L'appellante contestava la riferibilità degli avvisi di ricevimento esibiti ad atti prodromici relativi ai tributi oggetto dell'avviso di accertamento ed insisteva sulla mancata utilizzabilità dell'immobile in quanto oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia;
chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
La Concessionaria si costituiva in giudizio e in sede di controdeduzioni chiedeva la conferma della pronuncia di primo grado, vinte le spese.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento dovendo trovare conferma l'impugnata sentenza.
Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la Concessionaria ha documentato in primo grado la regolare notifica in data 23.5.2019 dell'atto n. 311 in riferimento alla RI 2019 e in data 18.5.2021 dell'atto n. 318 in riferimento all'annualità 2020; la certa riferibilità degli avvisi di ricevimento risulta dalle stampigliature apposte sugli stessi che recano il numero di riferimento ai rispettivi atti.
La ricezione è tra l'altro confermata dalle istanze di annullamento in autotutela presentate dal contribuente per entrambe le annualità con conseguente sanatoria di ogni possibile vizio.
In ogni caso nel merito la domanda di esenzione non può trovare accoglimento in quanto le istanze presentate dal contribuente non sono state corredate di adeguata documentazione a supporto della denunciata inutilizzabilità.
In punto di diritto giova ricordare che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (SU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la SU è stata sostituita dalla IA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la IA 1, a sua volta, dalla IA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente); la IA 2 è stata sostituita dal TARES
(tributo comunale sui servizi), previsto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, ed il TARES è stato sostituito dalla AR (tassa sui rifiuti), istituita dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639
e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Con l'art. 1, commi 639 e segg., della legge di stabilità del 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale
(la c.d. i.u.c.), una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'Imu
(Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della TA (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della RI (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali.
La RI, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed
è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254 del “chi inquina paga”, di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14).
La Tassa sui rifiuti (AR) ha sostituito, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che alla AR sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la SU e la IA (vedi in Cass. n. 22130 del 2017; n.
1963 del 2018; n. 12979 del 2019).
In materia si è ormai consolidato un orientamento interpretativo costante secondo cui "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i
Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Vedi Cass. n. 18022 del 2013; n. 14541 del 2015;
n. 1963 e n. 11451 del 2018; n. 26183 del 2019).
Si è così chiarito che, in generale, la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l'omesso svolgimento, da parte del
Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta.
Va pertanto ribadito che tale tassa, e quindi anche la AR, è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui " sarebbe (...) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione." (Vedi Cass. n. 21508 del 2005).
Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate.
Venendo al tributo di cui si controverte, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della l. n. 147 del 2013, la AR è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti;
sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641.
Anche la AR, come la SU, è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica;
i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. (Vedi in tema di SU Corte cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018).
Va pertanto ribadito che “In materia di imposta sui rifiuti (AR), pur operando il principio secondo cui è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale
(Vedi Cass. n. 22130 del 2017 e n. 12979 del 2019).
Tanto premesso, il contribuente non ha fornito una documentazione adeguata a sostegno della oggettiva inutilizzabilità dell'immobile; sia a corredo delle istanze inviate per ottenere l'esenzione sia nel giudizio di I grado si è limitato ad esibire delle foto prive di data certa e di certa riferibilità all'immobile oggetto di accertamento, omettendo di rispondere all'invito della Concessionaria del 6-5-2020 di integrare la documentazione con la presentazione di una S.C.I.A o D.I.A. protocollata al Comune attestante lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione o altro documento idoneo a dimostrare la non disponibilità dell'immobile.
Per le suesposte considerazioni, l'appello va rigettato;
la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 450,00, oltre accessori come per legge
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, TO
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1173/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Geset Italia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9249/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 130 AR 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6067/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 13 gennaio 2025 Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli, sez. 23, n. 9249/2024, pubblicata il 12.6.2024 e non notificata, con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso promosso avverso l'avviso di accertamento n.130 del 24.5.2023 ai fini RI per gli anni d'imposta 2019 e 2020 emesso dal Comune di Somma Vesuviana e notificato a cura della spa Resistente_1, nella qualità di concessionaria alla riscossione tributi, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.054,00 per omesso versamento.
Il contribuente aveva contestato il presupposto impositivo relativamente ad una unità immobiliare non utilizzabile e in via subordinata aveva eccepito l'assoluto difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La Corte di primo grado aveva rigettato la domanda rilevando che ogni contestazione sul merito della pretesa era preclusa dalla notifica degli atti prodromici regolarmente notificati e divenuti definitivi per la mancata impugnazione.
L'appellante contestava la riferibilità degli avvisi di ricevimento esibiti ad atti prodromici relativi ai tributi oggetto dell'avviso di accertamento ed insisteva sulla mancata utilizzabilità dell'immobile in quanto oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia;
chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
La Concessionaria si costituiva in giudizio e in sede di controdeduzioni chiedeva la conferma della pronuncia di primo grado, vinte le spese.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento dovendo trovare conferma l'impugnata sentenza.
Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la Concessionaria ha documentato in primo grado la regolare notifica in data 23.5.2019 dell'atto n. 311 in riferimento alla RI 2019 e in data 18.5.2021 dell'atto n. 318 in riferimento all'annualità 2020; la certa riferibilità degli avvisi di ricevimento risulta dalle stampigliature apposte sugli stessi che recano il numero di riferimento ai rispettivi atti.
La ricezione è tra l'altro confermata dalle istanze di annullamento in autotutela presentate dal contribuente per entrambe le annualità con conseguente sanatoria di ogni possibile vizio.
In ogni caso nel merito la domanda di esenzione non può trovare accoglimento in quanto le istanze presentate dal contribuente non sono state corredate di adeguata documentazione a supporto della denunciata inutilizzabilità.
In punto di diritto giova ricordare che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (SU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la SU è stata sostituita dalla IA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la IA 1, a sua volta, dalla IA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente); la IA 2 è stata sostituita dal TARES
(tributo comunale sui servizi), previsto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, ed il TARES è stato sostituito dalla AR (tassa sui rifiuti), istituita dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639
e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Con l'art. 1, commi 639 e segg., della legge di stabilità del 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale
(la c.d. i.u.c.), una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'Imu
(Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della TA (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della RI (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali.
La RI, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed
è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254 del “chi inquina paga”, di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14).
La Tassa sui rifiuti (AR) ha sostituito, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che alla AR sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la SU e la IA (vedi in Cass. n. 22130 del 2017; n.
1963 del 2018; n. 12979 del 2019).
In materia si è ormai consolidato un orientamento interpretativo costante secondo cui "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i
Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Vedi Cass. n. 18022 del 2013; n. 14541 del 2015;
n. 1963 e n. 11451 del 2018; n. 26183 del 2019).
Si è così chiarito che, in generale, la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l'omesso svolgimento, da parte del
Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta.
Va pertanto ribadito che tale tassa, e quindi anche la AR, è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui " sarebbe (...) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione." (Vedi Cass. n. 21508 del 2005).
Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate.
Venendo al tributo di cui si controverte, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della l. n. 147 del 2013, la AR è dovuta, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti;
sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641.
Anche la AR, come la SU, è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica;
i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. (Vedi in tema di SU Corte cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018).
Va pertanto ribadito che “In materia di imposta sui rifiuti (AR), pur operando il principio secondo cui è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale
(Vedi Cass. n. 22130 del 2017 e n. 12979 del 2019).
Tanto premesso, il contribuente non ha fornito una documentazione adeguata a sostegno della oggettiva inutilizzabilità dell'immobile; sia a corredo delle istanze inviate per ottenere l'esenzione sia nel giudizio di I grado si è limitato ad esibire delle foto prive di data certa e di certa riferibilità all'immobile oggetto di accertamento, omettendo di rispondere all'invito della Concessionaria del 6-5-2020 di integrare la documentazione con la presentazione di una S.C.I.A o D.I.A. protocollata al Comune attestante lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione o altro documento idoneo a dimostrare la non disponibilità dell'immobile.
Per le suesposte considerazioni, l'appello va rigettato;
la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 450,00, oltre accessori come per legge