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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4704 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5837/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 5837/2025
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
RCONVENUTO
Il 10/6/2025, alle ore 10.47, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. PIER ANGELO MAZZOCCHI;
per parte convenuta nessuno è comparso;
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 5837/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, via Muratori n. 30, con l'Avv. PIER ANGELO MAZZOCCHI
ATTORE contro
, nato a [...] il (C. F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 24, con gli Avv.ti DAVIDE GRANATA e GIADA BELARDINELLI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: “Dichiarare risolto il contratto di locazione inter partes registrato all'A. E. il 21/12/2023 per inadempimento del conduttore , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di rilascio dell'immobile sito in via Salasco n. 32, Milano, piano terra;
in ogni caso ordinare il rilascio dell'immobile: Rigettare ogni domanda, eccezione e deduzione formulata o formulanda da Con vittoria di spese e Controparte_2 compensi di causa oltre accessori tariffari e fiscali”
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Parte_1
Tribunale chiedendo che venisse convalidato lo sfratto per morosità dall'unità immobiliare sita in Milano, Viale Salasco n. 32, non avendo provveduto al pagamento dei Controparte_1 canoni di locazione dovuti, per complessivi € 4.280, maturati sino alla data del dicembre 2024 (contratto di locazione ad uso commerciale del 14/12/2023).
Si costituiva in giudizio che, pur non negando il proprio Controparte_1 inadempimento, cercava di giustificarlo sulla base di un non meglio precisato “accordo compensativo” a seguito di asseriti allagamenti che avrebbero interessato il piano sottostante al negozio e si opponeva alla convalida.
A fronte dell'opposizione del convenuto, il giudice disponeva il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini per l'integrazione degli atti processuali, ed emetteva l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c. p. c. sollecitata dall'attore ricorrendone i relativi presupposti. Parte_1
Nel prosieguo ha chiesto pronuncia di risoluzione del contratto per Parte_1 inadempimento e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni sino al rilascio, mentre il convenuto non si è costituito nel giudizio di opposizione.
Esaurita la trattazione della controversia, la parte costituita veniva invitata alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
All'esito del processo deve accogliersi la domanda di parte attrice, che ha provato il proprio diritto, mentre parte convenuta non si è costituita, rinunciando ad allegare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c. c.). Anche nel caso di utilizzo soltanto parziale della cosa locata sospendere in tutto o in parte il pagamento del canone, costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio. Nel caso in esame, il conduttore ha sospeso il pagamento del canone da settembre 2024, accumulando un debito di circa 5.290 euro (€ 4.280 al dicembre 2024 ed € 5.290 al marzo 2025), benché abbia mantenuto le chiavi e la disponibilità dei locali locati, per cui l'inadempimento è imputabile per la presunzione di colpa ex art. 1218 c. c. ed il contratto deve essere dichiarato risolto per inadempimento del conduttore (ex artt. 1453 e 1455 c. c.).
Deve altresì confermarsi l'ordinanza di rilascio emessa in corso di causa.
Il convenuto va altresì condannato al pagamento dei canoni scaduti sino al marzo 2025 (data della domanda), pari ad € 5.290, oltre ai canoni scaduti sino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.106 (€ 1.000 per compensi ed € 106 per esborsi) per la fase sommaria ed in € 1.852 per la fase di merito (€ 1.700 per compensi ed € 152 per esborsi), oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % per la fase di merito attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 5837/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolto per inadempimento del convenuto il contratto di Controparte_1 locazione ad uso diverso da quello abitativo stipulato con n data 14/12/2023 Parte_1 relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, Viale Salasco n. 32;
2) conferma l'ordinanza di rilascio dell'unità immobiliare sita in Milano, Viale Salasco n. 32, emessa in corso di causa il 13/2/2025;
3) condanna a corrispondere a a somma di € 5.290 Controparte_1 Parte_1
(euro cinquemiladuecentonovanta/00) a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori scaduti sino al marzo 2025, oltre ai canoni scaduti sino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna alla refusione in favore di elle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 1.106 (euro millecentosei/00) per la fase sommaria ed in € 1.852 (euro milleottocentocinquantadue/00) per la fase di merito, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alla parte presente del dispositivo e contestuale deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 10/6/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
4
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 5837/2025
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
RCONVENUTO
Il 10/6/2025, alle ore 10.47, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. PIER ANGELO MAZZOCCHI;
per parte convenuta nessuno è comparso;
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 5837/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, via Muratori n. 30, con l'Avv. PIER ANGELO MAZZOCCHI
ATTORE contro
, nato a [...] il (C. F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 24, con gli Avv.ti DAVIDE GRANATA e GIADA BELARDINELLI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: “Dichiarare risolto il contratto di locazione inter partes registrato all'A. E. il 21/12/2023 per inadempimento del conduttore , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di rilascio dell'immobile sito in via Salasco n. 32, Milano, piano terra;
in ogni caso ordinare il rilascio dell'immobile: Rigettare ogni domanda, eccezione e deduzione formulata o formulanda da Con vittoria di spese e Controparte_2 compensi di causa oltre accessori tariffari e fiscali”
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Parte_1
Tribunale chiedendo che venisse convalidato lo sfratto per morosità dall'unità immobiliare sita in Milano, Viale Salasco n. 32, non avendo provveduto al pagamento dei Controparte_1 canoni di locazione dovuti, per complessivi € 4.280, maturati sino alla data del dicembre 2024 (contratto di locazione ad uso commerciale del 14/12/2023).
Si costituiva in giudizio che, pur non negando il proprio Controparte_1 inadempimento, cercava di giustificarlo sulla base di un non meglio precisato “accordo compensativo” a seguito di asseriti allagamenti che avrebbero interessato il piano sottostante al negozio e si opponeva alla convalida.
A fronte dell'opposizione del convenuto, il giudice disponeva il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini per l'integrazione degli atti processuali, ed emetteva l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c. p. c. sollecitata dall'attore ricorrendone i relativi presupposti. Parte_1
Nel prosieguo ha chiesto pronuncia di risoluzione del contratto per Parte_1 inadempimento e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni sino al rilascio, mentre il convenuto non si è costituito nel giudizio di opposizione.
Esaurita la trattazione della controversia, la parte costituita veniva invitata alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
All'esito del processo deve accogliersi la domanda di parte attrice, che ha provato il proprio diritto, mentre parte convenuta non si è costituita, rinunciando ad allegare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c. c.). Anche nel caso di utilizzo soltanto parziale della cosa locata sospendere in tutto o in parte il pagamento del canone, costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio. Nel caso in esame, il conduttore ha sospeso il pagamento del canone da settembre 2024, accumulando un debito di circa 5.290 euro (€ 4.280 al dicembre 2024 ed € 5.290 al marzo 2025), benché abbia mantenuto le chiavi e la disponibilità dei locali locati, per cui l'inadempimento è imputabile per la presunzione di colpa ex art. 1218 c. c. ed il contratto deve essere dichiarato risolto per inadempimento del conduttore (ex artt. 1453 e 1455 c. c.).
Deve altresì confermarsi l'ordinanza di rilascio emessa in corso di causa.
Il convenuto va altresì condannato al pagamento dei canoni scaduti sino al marzo 2025 (data della domanda), pari ad € 5.290, oltre ai canoni scaduti sino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.106 (€ 1.000 per compensi ed € 106 per esborsi) per la fase sommaria ed in € 1.852 per la fase di merito (€ 1.700 per compensi ed € 152 per esborsi), oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % per la fase di merito attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 5837/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolto per inadempimento del convenuto il contratto di Controparte_1 locazione ad uso diverso da quello abitativo stipulato con n data 14/12/2023 Parte_1 relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, Viale Salasco n. 32;
2) conferma l'ordinanza di rilascio dell'unità immobiliare sita in Milano, Viale Salasco n. 32, emessa in corso di causa il 13/2/2025;
3) condanna a corrispondere a a somma di € 5.290 Controparte_1 Parte_1
(euro cinquemiladuecentonovanta/00) a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori scaduti sino al marzo 2025, oltre ai canoni scaduti sino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna alla refusione in favore di elle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 1.106 (euro millecentosei/00) per la fase sommaria ed in € 1.852 (euro milleottocentocinquantadue/00) per la fase di merito, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alla parte presente del dispositivo e contestuale deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 10/6/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
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