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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1018/2023
PROMOSSA DA
residente in [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 23, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Laura Distefano che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO residente a [...] (C.F.: E_
, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione del giudizio di primo grado del Tribunale civile di Catania r.g.12963/2016 rilasciata anche per la fase dell'impugnazione, dall'avv. Desiree Failla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Viale Benedetto Croce n.50
APPELLATA
E sito in Catania alla Via Raimondo Franchetti n. 37 (P.I. ) e CP_2 P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_3 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , premesso di essere proprietaria Parte_1
dell'appartamento ubicato al settimo piano della scala A del sito in Catania alla CP_2
Via Raimondo Franchetti n. 37, ha esposto che dal mese di novembre 2004 il suddetto appartamento era stato interessato da gravi e copiose infiltrazioni di umidità provenienti dalla sovrastante terrazza che funge da copertura dello stabile di proprietà dei condomini CP_1
e nonché da altre parti condominiali;
che dette infiltrazioni
[...] Controparte_3
avevano provocato gravi danni all'immobile di sua proprietà sì da necessitare il pronto intervento dei Vigili del Fuoco;
che, in data 26.04.2005, i Vigili del Fuoco avevano riscontrato lo stato di pericolo causato dalle infiltrazioni consistente nel distacco di intonaco e pignatte nonché la necessità che l'amministratore del effettuasse lavori di CP_2
ripristino e consolidamento delle parti ammalorate a salvaguardia della privata incolumità; che, con lettere datate 10.05.2005 e 25.05.2005, aveva informato del verificarsi dei detti fenomeni il chiedendo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per CP_2
eliminare le cause delle infiltrazioni e per il ripristino dell'appartamento; che, stante l'inerzia nell'esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione dello stabile, alcuni condomini avevano adito l'autorità giudiziaria con ricorso ex art. 1105, quarto comma c.c., al fine di ottenere la condanna del all'esecuzione dei lavori straordinari di manutenzione CP_2
alle parti comuni previa nomina di un amministratore ad acta; che il c.t.u. nominato nel detto procedimento di volontaria giurisdizione, nella persona dell'ing. , aveva Controparte_4
riscontrato il pessimo stato di conservazione e manutenzione dell'edificio condominiale individuando i lavori urgenti da effettuare;
che, con ordinanza del 17.07.2008, il Tribunale di
Catania aveva ordinato l'esecuzione dei lavori indicati nella relazione di consulenza onerando a tal uopo l'amministratore del;
che, ad onta della delibera datata 25.11.2008 con CP_2
la quale il aveva deliberato l'esecuzione dei lavori affidando l'esecuzione degli CP_2
stessi alla impresa le opere condominiali erano state appaltate con la stipula del Parte_2
relativo contratto soltanto nell'estate del 2010; che il ritardo nell'esecuzione dei lavori aveva pagina 2 di 13 provocato un progressivo processo di degrado nell'immobile tale da impedirle il pieno godimento della proprietà, degrado descritto specificatamente nelle perizie giurate redatte dall'Arch. e versate in atti;
che, per un lungo lasso di tempo, non aveva potuto Persona_1
disporre del suo appartamento nelle normali condizioni di sicurezza, con grave compromissione del relativo godimento viste anche le condizioni di pericolo in cui lo stesso per lungo tempo si era venuto a trovare;
che la prima fase di mancato parziale godimento dell'immobile si era protratta dal mese di novembre 2004 sino al novembre 2005, per un totale di 12 mesi durante i quali le infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla terrazza di copertura avevano danneggiato irrimediabilmente il soffitto dell'ingresso, del soggiorno, della cucina e della camera da letto sì da comportare distacchi di intonaco ed ossidazione dei ferri d'armatura dei solai con conseguenti cadute di materiale edile sul pavimento e su quanto presente negli ambienti;
che la seconda fase di mancato parziale godimento dell'immobile si era protratta dal mese di novembre 2005 fino alla conclusione dei lavori, afferenti il ripristino strutturale dei solai ed il rifacimento degli intonaci, nel febbraio del 2011, per un totale di 63 mesi durante i quali i distacchi con caduta di ampie porzioni di intonaco nonché i distacchi del copri ferro e del primo foglio delle pignatte dei solai avevano accelerato il fenomeno di compromissione degli ampie superfici dell'appartamento al punto da compromettere la vivibilità di tutti gli ambienti;
che la terza fase di non utilizzabilità dell'appartamento si era protratta dal mese di marzo 2011 fino al febbraio 2012; che i danni subiti, come da stima contenuta nelle perizie giurate 2010 e 2012 dall'arch. , erano da quantificare in € Per_1
28.065,00; che, successivamente, nell'immobile di sua proprietà si erano ripresentate fenomeni di microfessurazioni nei soffitti oggetto dei lavori di risanamento che avevano reso necessari ulteriori interventi ed avevano cagionato ulteriori danni per mancato parziale godimento dell'appartamento quantificati in € 2.836,80, come da ulteriore perizia redatta dell'Arch. ; che, di conseguenza, le spettava il diritto al risarcimento dei danni Persona_1
per il mancato godimento dell'immobile così come quantificati e determinati nelle allegate relazioni tecniche dell'Arch. e stimati complessivamente in € 30.901,80, Persona_1
pagina 3 di 13 oltre il costo delle spese tecniche per le perizie commissionate al fine di comprovare l'esistenza del danno subito;
che, aderendo a quanto in materia più volte affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, nel caso di specie il danno da risarcire era da ritenere in re ipsa ed era da individuare nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e nella impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo,
in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, danno da ancorare ad elementi presuntivi semplici mediante il riferimento al cosiddetto “danno figurativo” dato dal valore locativo del bene immobile danneggiato;
che soggetti tenuti al risarcimento del danno erano non soltanto il sito in Catania alla Via Raimondo Franchetti n. 37 ma anche i CP_2
condomini e i quali, pur avendo venduto l'immobile di E_ Controparte_3
loro proprietà a tale , mantenevano tuttavia la legittimazione passiva in Persona_2
quanto l'evento che aveva fatto sorgere il diritto al risarcimento del danno si era verificato durante il periodo in cui gli stessi erano stati proprietari.
Si è costituito nel giudizio di primo grado il sito in Catania alla Via Raimondo CP_2
Franchetti n. 37 instando per il rigetto delle avverse domande ed evidenziando sia l'eccessivo lasso di tempo in cui si erano manifestate le asserite infiltrazioni, sia l'erroneità dei criteri utilizzati dal consulente di parte della attrice nell'avere quantificato l'asserito danno Pt_1
dovuto con il valore locativo del cespite interessato dalle infiltrazioni piuttosto che con una quota di esso, atteso che la predetta attrice aveva sempre continuato ad abitare nell'appartamento e ad utilizzare tutti gli ambienti ad eccezione del salone, sia la buona fede dei condomini i quali, nel giugno 2014, avevano offerto alla un indennizzo pari ad Pt_1
Euro 6.667,00 inopinatamente rifiutato dall'attrice, sia infine la non risarcibilità del mero disagio in mancanza della rigorosa prova della sussistenza del danno patrimoniale asseritamente subito.
Si è altresì costituito nel giudizio di primo grado contestando l'avversa E_
domanda ed eccependo sia il difetto della propria legittimazione passiva – rectius della propria titolarità dal lato passivo nel rapporto risarcitorio dedotto in giudizio – per essere pagina 4 di 13 unico responsabile dell'accaduto il Condominio, sia la prescrizione del diritto al risarcimento del danno asseritamente patito da parte attrice quanto meno sino al 2009, non avendo egli ricevuto alcuna messa in mora ad opera della parte attrice fatta eccezione che per la chiamata in mediazione nel dicembre 2014; quanto al merito, ha evidenziato la E_
infondatezza della domanda risarcitoria atteso che la parte attrice aveva sempre continuato ad abitare nell'appartamento e che non era ristorabile il mero disagio da quest'ultima subito.
Radicatosi il contraddittorio ed escussi i testi indicati da parte attrice, il Tribunale di Catania ha emesso la sentenza n. n. 1751/2023, pubblicata il 26.04.2023, con la quale ha disatteso la domanda risarcitoria compensando le spese di lite tra le parti di causa: in particolare il
Tribunale ha affermato che “la pretesa dell'attore di ristoro per la privazione della facoltà di utilizzo dell'immobile di proprietà e per la lesione del relativo diritto, per effetto della condotta delle parti convenute, non può dirsi adeguatamente allegata e provata.
[...]
allega di non aver potuto utilizzare dal novembre del 2004 al febbraio del Parte_1
2012 l'unità immobiliare ubicata al settimo piano del convenuto e, per ciò solo, CP_2
pretende un ristoro monetario. Tuttavia, tale allegazione, in sé e per sé, non sottende alcuna
prova presuntiva del danno – conseguenza come sopra enunciato, che deve invece essere ricondotto al fatto costitutivo della concreta possibilità di esercizio del diritto dominicale, diretto o indiretto che sia, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo,
e che è andata perduta per effetto dell'altrui comportamento illecito. Tale allegazione non risulta essere stata ritualmente e specificamente formulata dalla parte attrice, né tanto meno provata, con quanto ne discende in ordine all'inoperatività dell'onere di contestazione da parte dei convenuti ex art. 115, co. I c.p.c….: il danno da mancato godimento dell'abitazione
e da lesione del diritto di proprietà allegato da non può, dunque, Parte_1
dirsi provato e, come tale, non può essere risarcito”, ritenendo pertanto che il mancato godimento del cespite rientrasse tra le facoltà connesse all'esercizio del diritto di proprietà ex art. 832 c.c. e che la mera compromissione della possibilità di godimento dell'appartamento a seguito delle infiltrazioni verificatesi, da qualificare quale danno evento, non era tale da pagina 5 di 13 comportare indefettibilmente la causazione del danno conseguenza dato dal pregiudizio economico subito, in mancanza di una puntuale allegazione dei fatti costitutivi dell'illecito e della prova rigorosa delle conseguenze pregiudizievoli subite.
ha proposto appello avverso la sentenza n. n. 1751/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Catania censurandone il contenuto sia nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva ritenuto provato il danno derivante dal mancato protratto godimento del proprio appartamento a seguito delle copiose infiltrazioni verificatesi, aventi quale origine il pessimo stato manutentivo della terrazza che funge da copertura dello stabile, sia nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva riconosciuto l'esistenza di un'autonoma voce di danno non patrimoniale da risarcire, sia infine per la palese violazione dell'art. 115 c.p.c. atteso che il decidente non aveva ritenuto provate, ad onta della mancata specifica contestazione dei fatti ad opera delle parti convenute in primo grado, le circostanze narrate in seno all'atto di citazione nonché le risultanze delle perizie di parte a firma Arch. da cui si Persona_1
evinceva lo stato assai precario degli ambienti interni dell'appartamento ove ella svolgeva con la propria famiglia le ordinarie incombenze e le primarie esigenze abitative nonché il notevole disagio perpetrato ai suoi danni: in via istruttoria parte appellante ha chiesto darsi ingresso alla c.t.u. ai fini della quantificazione del danno invocato.
Si è costituito nel giudizio di appello unicamente contestando il merito E_
delle avverse pretese ed instando per il rigetto della domanda risarcitoria di parte appellante:
ha evidenziato la infondatezza della domanda risarcitoria atteso che E_ [...]
aveva sempre continuato ad abitare nell'appartamento e che non era Parte_1
ristorabile il mero disagio da quest'ultima subito, dovendosi ritenere domanda nuova, e come tale inammissibile in appello, la domanda di danno non patrimoniale non azionata in primo grado;
ha infine palesato opposizione all'ammissione della c.t.u. richiesta E_
dalla parte appellante.
Nessuno si è costituito nel presente giudizio di appello per il Condominio sito in Catania alla
Via Raimondo Franchetti n. 37 sebbene ritualmente evocato in giudizio.
pagina 6 di 13 Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta a naturale epilogo a seguito dell'udienza del
27 gennaio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello azionato da
[...]
nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Giova sin da subito premettere come l'azione intentata in prime cure da Parte_1
sia avverso il Condominio sito in Catania alla Via Raimondo Franchetti n. 37 sia
[...]
avverso i condomini e , proprietari della terrazza che E_ Controparte_3
funge da copertura dello stabile in esame, abbia ad oggetto l'azione di risarcimento ex artt.
2043 e 2051 c.c. di tutti i danni subiti a seguito delle gravi e copiose infiltrazioni di umidità provenienti dalla terrazza sovrastante il proprio appartamento a far data dal mese di novembre
2004, infiltrazioni che hanno impedito alla di potere vivere la propria serenità Pt_1
familiare all'interno del domicilio domestico: tale azione è stata correttamente intentata nei confronti del , quale custode delle parti comuni ex art. 2051 c.c., e nei confronti CP_2
dei soggetti proprietari della terrazza di copertura al momento della verificazione del fatto illecito costituito dai percolamenti d'acqua dovuti al pessimo stato manutentivo della copertura quanto alla posizione del la giurisprudenza infatti CP_5 CP_2
insegna che “La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il in forza CP_2
degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché
sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria” (si veda l'ordinanza n. 516 del 11/01/2022), mentre, con riguardo ai soggetti da ritenere legittimati passivi per le azioni risarcitorie derivanti da unità
immobiliari successivamente oggetto di vicende traslative, la giurisprudenza, nella misura in cui ha statuito che “L'obbligazione di risarcire il danno immobiliare da infiltrazione, ai sensi
pagina 7 di 13 dell'art. 2051 c.c., non è un'obbligazione propter rem che si trasferisce dal venditore al
compratore insieme alla proprietà dell'immobile da cui il danno stesso proviene, trattandosi, invece, di un'obbligazione connessa alla qualità di custode dell'immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno”(si veda la Sentenza n. 18855 del 07/08/2013), ha circoscritto la responsabilità per i danni da fatto illecito unicamente ai titolari dei diritti dominicali al momento della verificazione del fatto illecito, avendo escluso i successivi aventi causa, il che fa ritenere corretta la scelta della di avere convenuto in giudizio i condomini Pt_1
allora proprietari del cespite da cui sono scaturite le infiltrazioni che hanno dato la CP_1
stura all'odierno contenzioso.
Ciò detto, la ha con la copiosa documentazione versata in atti e con le risultanze Pt_1
delle perizie commissionate all'arch. dato prova del fatto che il proprio Persona_1
appartamento sia stato interessato da copiose infiltrazioni provenienti dalla terrazza sovrastante che si sono manifestate dal mese di novembre 2004 sino al 2012 impedendole di potere vivere la propria serenità familiare all'interno del proprio domicilio domestico: di tale situazione si è resa conto anche la compagine condominiale la quale, come riferito dal difensore del convenuto in primo grado, ha anche presentato un'offerta CP_2
risarcitoria che non è stata ritenuta congrua dall'odierna appellante. Per la verità le parti avverse alla condomina non hanno contestato la situazione incresciosa in cui si Pt_1
quest'ultima si è venuta a trovare all'interno delle proprie mura domestiche, rimarcando piuttosto il fatto che, avendo la continuato ad abitare il proprio immobile ad onta Pt_1
delle infiltrazioni e della insalubrità degli ambienti interni che ne scaturiva, non si era concretizzato alcuna lesione della sfera patrimoniale tale da comportare l'invocato risarcimento del danno, posto che il mero disagio, a loro dire, non costituiva danno autonomamente risarcibile in assenza di alcuna rigorosa prova, nel caso in esame ritenuta insussistente anche dal decidente in prime cure.
La Corte al contrario, in accoglimento del primo e del terzo profilo di doglianza, reputa che le prove documentali versate in atti, le risultanze testimoniali rese nel corso del giudizio di pagina 8 di 13 primo grado e la non contestazione dei fatti prospettati dalla ad opera dei convenuti Pt_1
in prime cure integrino un corredo probatorio idoneo non soltanto ad evidenziare la verificazione del danno evento dato dalle infiltrazioni scaturenti dal pessimo stato manutentivo della terrazza di copertura dello stabile che hanno reso invivibile una parte rilevante dell'immobile di proprietà dell'appellante ma anche a palesare la concretizzazione del danno conseguenza dato dalla lesione del diritto a vivere la serenità familiare all'interno del domicilio domestico, luogo cardine in cui si estrinseca la personalità umana ai sensi dell'art. 2 della Carta Costituzionale, lesione che è meritevole di ristoro economico nei termini di seguito indicati.
In particolare il teste , sentito all'udienza del 26 ottobre 2021, ha confermato Persona_1
il contenuto delle relazioni versate in atti affermando come i lavori di ripristino avevano interessato tutti i vani dell'appartamento di proprietà , mentre la teste Pt_1 Tes_1
sentita all'udienza del 26 ottobre 2021, ha confermato di avere ospitato la
[...] Pt_1
per tutto il mese di giugno 2010 e varie volte dal mese di luglio 2010 sino al luglio del 2013 nonché di avere nel medesimo periodo consentito a che la allocasse i propri mobili Pt_1
all'interno del proprio vano garage al fine di far fronte alle continue infiltrazioni, avendo viepiù riferito di avere, per il mese di giugno 2010, ricevuto un rimborso spese di Euro 400,00 come da ricevuta mostratale: tali risultanze confermano la verificazione dei fatti allegati da parte appellante e costituiscono sicuri indizi presuntivi da cui potere inferire la lesione di una situazione giuridica soggettiva sostanziale riferibile alla sfera della odierna appellante, lesione meritevole di ristoro patrimoniale a mente dell'orientamento del Supremo Collegio secondo cui “La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d.
danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale
pagina 9 di 13 disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta
a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato” (si veda la Sentenza n. 33439 del 17/12/2019); il risarcimento del danno può essere riconosciuto, secondo la Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad
immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché
tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni” (si veda la sentenza a Sezioni Unite
n. 2611 del 01/02/2017) anche se, come nel presente caso, la danneggiata odierna attrice non abbia palesato, quale conseguenza della condotta illecita, l'esistenza di alcun danno alla propria salute, avendo comunque posto alla base della domanda di risarcimento del danno la compressione del “diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita
quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo”.
A tale conclusione deve giungersi anche avuto riguardo all'insegnamento della nota sentenza a Sezioni Unite n. 33645 del 15/11/2022 citata nella sentenza impugnata che vi ha fatto leva al fine di disattendere la domanda risarcitoria accolta invero nella presente sede: tale pronuncia, nell'affermare che “Dunque il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa. La questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del
pagina 10 di 13 contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile
di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva…. Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. Il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo dell'evento dannoso, ma solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo la fondamentale definizione contenuta in Cass.
Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500; reciprocamente, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita... Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere
che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire…”, ha ritenuto che anche il mero godimento diretto del bene, ove leso nel suo ordinario incedere da un'occupazione sine titulo
o da infiltrazioni che rendono in tutto o in parte inutilizzabile il cespite costituente domicilio familiare, può dar luogo al risarcimento del danno se impinge nella compromissione di valori di primaria rilevanza costituzionale attinenti alla persona umana e sempre che, come nel caso al vaglio del presente giudizio e per le motivazioni sopra riferite, la parte danneggiata abbia offerto elementi sufficienti a dare la prova del concreto pregiudizio subito.
Ritenuta, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la fondatezza della domanda risarcitoria della appellante per il pregiudizio subito, il vaglio del secondo motivo di Pt_1
impugnazione relativo al mancato riconoscimento dell'esistenza di un'autonoma voce di danno non patrimoniale da risarcire consente alla Corte di qualificare la voce di danno pagina 11 di 13 invocato dalla odierna appellante quale danno non patrimoniale, dovendosi intendere tale l'asserito danno da disagio al pieno e diretto godimento del domicilio familiare, e ciò alla luce dell'insegnamento della Corte di Legittimità secondo cui “L'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il
risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta: ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione
deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal petitum le voci non menzionate” (si vedano l'ordinanza n. 15523 del 07/06/2019 e la sentenza n. 2340 del 24/01/2024): nel caso al vaglio del presente giudizio, sebbene nelle conclusioni dell'atto di citazione in prime cure sia stato chiesto il ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza dell'illecito senza alcuna specificazione, dagli elementi costitutivi del risarcimento del danno invocato quale danno da disagio al pieno e diretto godimento del domicilio familiare si evince che tale situazione sostanziale rientri nel novero del danno non patrimoniale, unica voce richiesta, sia pur da parametrare alla stregua del danno figurativo sulla base del valore locativo del cespite per la cui quantificazione occorre rimettere la causa in istruttoria e disporre idonea c.t.u. estimativa.
Alla luce di quanto sopra, va ritenuta la fondatezza dei motivi di appello esaminati e va dichiarata la responsabilità degli appellati in Catania alla Via Raimondo Controparte_6
Franchetti n. 37, e relativamente all'illecito cagionato Controparte_3 E_
a : la causa va rimessa sul ruolo al fine della quantificazione del Parte_1
danno subito dalla parte appellante.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 12 di 13 1) Dichiara la contumacia del sito in Catania alla Via Raimondo Franchetti CP_2
n. 37 e di;
Controparte_3
2) Dichiara la responsabilità degli appellati sito in Catania alla Via CP_2
Raimondo Franchetti n. 37, e relativamente Controparte_3 E_
all'illecito cagionato a;
Parte_1
3) Rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
20 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1018/2023
PROMOSSA DA
residente in [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 23, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Laura Distefano che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO residente a [...] (C.F.: E_
, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione del giudizio di primo grado del Tribunale civile di Catania r.g.12963/2016 rilasciata anche per la fase dell'impugnazione, dall'avv. Desiree Failla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Viale Benedetto Croce n.50
APPELLATA
E sito in Catania alla Via Raimondo Franchetti n. 37 (P.I. ) e CP_2 P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_3 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , premesso di essere proprietaria Parte_1
dell'appartamento ubicato al settimo piano della scala A del sito in Catania alla CP_2
Via Raimondo Franchetti n. 37, ha esposto che dal mese di novembre 2004 il suddetto appartamento era stato interessato da gravi e copiose infiltrazioni di umidità provenienti dalla sovrastante terrazza che funge da copertura dello stabile di proprietà dei condomini CP_1
e nonché da altre parti condominiali;
che dette infiltrazioni
[...] Controparte_3
avevano provocato gravi danni all'immobile di sua proprietà sì da necessitare il pronto intervento dei Vigili del Fuoco;
che, in data 26.04.2005, i Vigili del Fuoco avevano riscontrato lo stato di pericolo causato dalle infiltrazioni consistente nel distacco di intonaco e pignatte nonché la necessità che l'amministratore del effettuasse lavori di CP_2
ripristino e consolidamento delle parti ammalorate a salvaguardia della privata incolumità; che, con lettere datate 10.05.2005 e 25.05.2005, aveva informato del verificarsi dei detti fenomeni il chiedendo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per CP_2
eliminare le cause delle infiltrazioni e per il ripristino dell'appartamento; che, stante l'inerzia nell'esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione dello stabile, alcuni condomini avevano adito l'autorità giudiziaria con ricorso ex art. 1105, quarto comma c.c., al fine di ottenere la condanna del all'esecuzione dei lavori straordinari di manutenzione CP_2
alle parti comuni previa nomina di un amministratore ad acta; che il c.t.u. nominato nel detto procedimento di volontaria giurisdizione, nella persona dell'ing. , aveva Controparte_4
riscontrato il pessimo stato di conservazione e manutenzione dell'edificio condominiale individuando i lavori urgenti da effettuare;
che, con ordinanza del 17.07.2008, il Tribunale di
Catania aveva ordinato l'esecuzione dei lavori indicati nella relazione di consulenza onerando a tal uopo l'amministratore del;
che, ad onta della delibera datata 25.11.2008 con CP_2
la quale il aveva deliberato l'esecuzione dei lavori affidando l'esecuzione degli CP_2
stessi alla impresa le opere condominiali erano state appaltate con la stipula del Parte_2
relativo contratto soltanto nell'estate del 2010; che il ritardo nell'esecuzione dei lavori aveva pagina 2 di 13 provocato un progressivo processo di degrado nell'immobile tale da impedirle il pieno godimento della proprietà, degrado descritto specificatamente nelle perizie giurate redatte dall'Arch. e versate in atti;
che, per un lungo lasso di tempo, non aveva potuto Persona_1
disporre del suo appartamento nelle normali condizioni di sicurezza, con grave compromissione del relativo godimento viste anche le condizioni di pericolo in cui lo stesso per lungo tempo si era venuto a trovare;
che la prima fase di mancato parziale godimento dell'immobile si era protratta dal mese di novembre 2004 sino al novembre 2005, per un totale di 12 mesi durante i quali le infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla terrazza di copertura avevano danneggiato irrimediabilmente il soffitto dell'ingresso, del soggiorno, della cucina e della camera da letto sì da comportare distacchi di intonaco ed ossidazione dei ferri d'armatura dei solai con conseguenti cadute di materiale edile sul pavimento e su quanto presente negli ambienti;
che la seconda fase di mancato parziale godimento dell'immobile si era protratta dal mese di novembre 2005 fino alla conclusione dei lavori, afferenti il ripristino strutturale dei solai ed il rifacimento degli intonaci, nel febbraio del 2011, per un totale di 63 mesi durante i quali i distacchi con caduta di ampie porzioni di intonaco nonché i distacchi del copri ferro e del primo foglio delle pignatte dei solai avevano accelerato il fenomeno di compromissione degli ampie superfici dell'appartamento al punto da compromettere la vivibilità di tutti gli ambienti;
che la terza fase di non utilizzabilità dell'appartamento si era protratta dal mese di marzo 2011 fino al febbraio 2012; che i danni subiti, come da stima contenuta nelle perizie giurate 2010 e 2012 dall'arch. , erano da quantificare in € Per_1
28.065,00; che, successivamente, nell'immobile di sua proprietà si erano ripresentate fenomeni di microfessurazioni nei soffitti oggetto dei lavori di risanamento che avevano reso necessari ulteriori interventi ed avevano cagionato ulteriori danni per mancato parziale godimento dell'appartamento quantificati in € 2.836,80, come da ulteriore perizia redatta dell'Arch. ; che, di conseguenza, le spettava il diritto al risarcimento dei danni Persona_1
per il mancato godimento dell'immobile così come quantificati e determinati nelle allegate relazioni tecniche dell'Arch. e stimati complessivamente in € 30.901,80, Persona_1
pagina 3 di 13 oltre il costo delle spese tecniche per le perizie commissionate al fine di comprovare l'esistenza del danno subito;
che, aderendo a quanto in materia più volte affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, nel caso di specie il danno da risarcire era da ritenere in re ipsa ed era da individuare nella perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e nella impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo,
in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, danno da ancorare ad elementi presuntivi semplici mediante il riferimento al cosiddetto “danno figurativo” dato dal valore locativo del bene immobile danneggiato;
che soggetti tenuti al risarcimento del danno erano non soltanto il sito in Catania alla Via Raimondo Franchetti n. 37 ma anche i CP_2
condomini e i quali, pur avendo venduto l'immobile di E_ Controparte_3
loro proprietà a tale , mantenevano tuttavia la legittimazione passiva in Persona_2
quanto l'evento che aveva fatto sorgere il diritto al risarcimento del danno si era verificato durante il periodo in cui gli stessi erano stati proprietari.
Si è costituito nel giudizio di primo grado il sito in Catania alla Via Raimondo CP_2
Franchetti n. 37 instando per il rigetto delle avverse domande ed evidenziando sia l'eccessivo lasso di tempo in cui si erano manifestate le asserite infiltrazioni, sia l'erroneità dei criteri utilizzati dal consulente di parte della attrice nell'avere quantificato l'asserito danno Pt_1
dovuto con il valore locativo del cespite interessato dalle infiltrazioni piuttosto che con una quota di esso, atteso che la predetta attrice aveva sempre continuato ad abitare nell'appartamento e ad utilizzare tutti gli ambienti ad eccezione del salone, sia la buona fede dei condomini i quali, nel giugno 2014, avevano offerto alla un indennizzo pari ad Pt_1
Euro 6.667,00 inopinatamente rifiutato dall'attrice, sia infine la non risarcibilità del mero disagio in mancanza della rigorosa prova della sussistenza del danno patrimoniale asseritamente subito.
Si è altresì costituito nel giudizio di primo grado contestando l'avversa E_
domanda ed eccependo sia il difetto della propria legittimazione passiva – rectius della propria titolarità dal lato passivo nel rapporto risarcitorio dedotto in giudizio – per essere pagina 4 di 13 unico responsabile dell'accaduto il Condominio, sia la prescrizione del diritto al risarcimento del danno asseritamente patito da parte attrice quanto meno sino al 2009, non avendo egli ricevuto alcuna messa in mora ad opera della parte attrice fatta eccezione che per la chiamata in mediazione nel dicembre 2014; quanto al merito, ha evidenziato la E_
infondatezza della domanda risarcitoria atteso che la parte attrice aveva sempre continuato ad abitare nell'appartamento e che non era ristorabile il mero disagio da quest'ultima subito.
Radicatosi il contraddittorio ed escussi i testi indicati da parte attrice, il Tribunale di Catania ha emesso la sentenza n. n. 1751/2023, pubblicata il 26.04.2023, con la quale ha disatteso la domanda risarcitoria compensando le spese di lite tra le parti di causa: in particolare il
Tribunale ha affermato che “la pretesa dell'attore di ristoro per la privazione della facoltà di utilizzo dell'immobile di proprietà e per la lesione del relativo diritto, per effetto della condotta delle parti convenute, non può dirsi adeguatamente allegata e provata.
[...]
allega di non aver potuto utilizzare dal novembre del 2004 al febbraio del Parte_1
2012 l'unità immobiliare ubicata al settimo piano del convenuto e, per ciò solo, CP_2
pretende un ristoro monetario. Tuttavia, tale allegazione, in sé e per sé, non sottende alcuna
prova presuntiva del danno – conseguenza come sopra enunciato, che deve invece essere ricondotto al fatto costitutivo della concreta possibilità di esercizio del diritto dominicale, diretto o indiretto che sia, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo,
e che è andata perduta per effetto dell'altrui comportamento illecito. Tale allegazione non risulta essere stata ritualmente e specificamente formulata dalla parte attrice, né tanto meno provata, con quanto ne discende in ordine all'inoperatività dell'onere di contestazione da parte dei convenuti ex art. 115, co. I c.p.c….: il danno da mancato godimento dell'abitazione
e da lesione del diritto di proprietà allegato da non può, dunque, Parte_1
dirsi provato e, come tale, non può essere risarcito”, ritenendo pertanto che il mancato godimento del cespite rientrasse tra le facoltà connesse all'esercizio del diritto di proprietà ex art. 832 c.c. e che la mera compromissione della possibilità di godimento dell'appartamento a seguito delle infiltrazioni verificatesi, da qualificare quale danno evento, non era tale da pagina 5 di 13 comportare indefettibilmente la causazione del danno conseguenza dato dal pregiudizio economico subito, in mancanza di una puntuale allegazione dei fatti costitutivi dell'illecito e della prova rigorosa delle conseguenze pregiudizievoli subite.
ha proposto appello avverso la sentenza n. n. 1751/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Catania censurandone il contenuto sia nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva ritenuto provato il danno derivante dal mancato protratto godimento del proprio appartamento a seguito delle copiose infiltrazioni verificatesi, aventi quale origine il pessimo stato manutentivo della terrazza che funge da copertura dello stabile, sia nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva riconosciuto l'esistenza di un'autonoma voce di danno non patrimoniale da risarcire, sia infine per la palese violazione dell'art. 115 c.p.c. atteso che il decidente non aveva ritenuto provate, ad onta della mancata specifica contestazione dei fatti ad opera delle parti convenute in primo grado, le circostanze narrate in seno all'atto di citazione nonché le risultanze delle perizie di parte a firma Arch. da cui si Persona_1
evinceva lo stato assai precario degli ambienti interni dell'appartamento ove ella svolgeva con la propria famiglia le ordinarie incombenze e le primarie esigenze abitative nonché il notevole disagio perpetrato ai suoi danni: in via istruttoria parte appellante ha chiesto darsi ingresso alla c.t.u. ai fini della quantificazione del danno invocato.
Si è costituito nel giudizio di appello unicamente contestando il merito E_
delle avverse pretese ed instando per il rigetto della domanda risarcitoria di parte appellante:
ha evidenziato la infondatezza della domanda risarcitoria atteso che E_ [...]
aveva sempre continuato ad abitare nell'appartamento e che non era Parte_1
ristorabile il mero disagio da quest'ultima subito, dovendosi ritenere domanda nuova, e come tale inammissibile in appello, la domanda di danno non patrimoniale non azionata in primo grado;
ha infine palesato opposizione all'ammissione della c.t.u. richiesta E_
dalla parte appellante.
Nessuno si è costituito nel presente giudizio di appello per il Condominio sito in Catania alla
Via Raimondo Franchetti n. 37 sebbene ritualmente evocato in giudizio.
pagina 6 di 13 Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta a naturale epilogo a seguito dell'udienza del
27 gennaio 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere accogliere l'appello azionato da
[...]
nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Giova sin da subito premettere come l'azione intentata in prime cure da Parte_1
sia avverso il Condominio sito in Catania alla Via Raimondo Franchetti n. 37 sia
[...]
avverso i condomini e , proprietari della terrazza che E_ Controparte_3
funge da copertura dello stabile in esame, abbia ad oggetto l'azione di risarcimento ex artt.
2043 e 2051 c.c. di tutti i danni subiti a seguito delle gravi e copiose infiltrazioni di umidità provenienti dalla terrazza sovrastante il proprio appartamento a far data dal mese di novembre
2004, infiltrazioni che hanno impedito alla di potere vivere la propria serenità Pt_1
familiare all'interno del domicilio domestico: tale azione è stata correttamente intentata nei confronti del , quale custode delle parti comuni ex art. 2051 c.c., e nei confronti CP_2
dei soggetti proprietari della terrazza di copertura al momento della verificazione del fatto illecito costituito dai percolamenti d'acqua dovuti al pessimo stato manutentivo della copertura quanto alla posizione del la giurisprudenza infatti CP_5 CP_2
insegna che “La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il in forza CP_2
degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché
sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria” (si veda l'ordinanza n. 516 del 11/01/2022), mentre, con riguardo ai soggetti da ritenere legittimati passivi per le azioni risarcitorie derivanti da unità
immobiliari successivamente oggetto di vicende traslative, la giurisprudenza, nella misura in cui ha statuito che “L'obbligazione di risarcire il danno immobiliare da infiltrazione, ai sensi
pagina 7 di 13 dell'art. 2051 c.c., non è un'obbligazione propter rem che si trasferisce dal venditore al
compratore insieme alla proprietà dell'immobile da cui il danno stesso proviene, trattandosi, invece, di un'obbligazione connessa alla qualità di custode dell'immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno”(si veda la Sentenza n. 18855 del 07/08/2013), ha circoscritto la responsabilità per i danni da fatto illecito unicamente ai titolari dei diritti dominicali al momento della verificazione del fatto illecito, avendo escluso i successivi aventi causa, il che fa ritenere corretta la scelta della di avere convenuto in giudizio i condomini Pt_1
allora proprietari del cespite da cui sono scaturite le infiltrazioni che hanno dato la CP_1
stura all'odierno contenzioso.
Ciò detto, la ha con la copiosa documentazione versata in atti e con le risultanze Pt_1
delle perizie commissionate all'arch. dato prova del fatto che il proprio Persona_1
appartamento sia stato interessato da copiose infiltrazioni provenienti dalla terrazza sovrastante che si sono manifestate dal mese di novembre 2004 sino al 2012 impedendole di potere vivere la propria serenità familiare all'interno del proprio domicilio domestico: di tale situazione si è resa conto anche la compagine condominiale la quale, come riferito dal difensore del convenuto in primo grado, ha anche presentato un'offerta CP_2
risarcitoria che non è stata ritenuta congrua dall'odierna appellante. Per la verità le parti avverse alla condomina non hanno contestato la situazione incresciosa in cui si Pt_1
quest'ultima si è venuta a trovare all'interno delle proprie mura domestiche, rimarcando piuttosto il fatto che, avendo la continuato ad abitare il proprio immobile ad onta Pt_1
delle infiltrazioni e della insalubrità degli ambienti interni che ne scaturiva, non si era concretizzato alcuna lesione della sfera patrimoniale tale da comportare l'invocato risarcimento del danno, posto che il mero disagio, a loro dire, non costituiva danno autonomamente risarcibile in assenza di alcuna rigorosa prova, nel caso in esame ritenuta insussistente anche dal decidente in prime cure.
La Corte al contrario, in accoglimento del primo e del terzo profilo di doglianza, reputa che le prove documentali versate in atti, le risultanze testimoniali rese nel corso del giudizio di pagina 8 di 13 primo grado e la non contestazione dei fatti prospettati dalla ad opera dei convenuti Pt_1
in prime cure integrino un corredo probatorio idoneo non soltanto ad evidenziare la verificazione del danno evento dato dalle infiltrazioni scaturenti dal pessimo stato manutentivo della terrazza di copertura dello stabile che hanno reso invivibile una parte rilevante dell'immobile di proprietà dell'appellante ma anche a palesare la concretizzazione del danno conseguenza dato dalla lesione del diritto a vivere la serenità familiare all'interno del domicilio domestico, luogo cardine in cui si estrinseca la personalità umana ai sensi dell'art. 2 della Carta Costituzionale, lesione che è meritevole di ristoro economico nei termini di seguito indicati.
In particolare il teste , sentito all'udienza del 26 ottobre 2021, ha confermato Persona_1
il contenuto delle relazioni versate in atti affermando come i lavori di ripristino avevano interessato tutti i vani dell'appartamento di proprietà , mentre la teste Pt_1 Tes_1
sentita all'udienza del 26 ottobre 2021, ha confermato di avere ospitato la
[...] Pt_1
per tutto il mese di giugno 2010 e varie volte dal mese di luglio 2010 sino al luglio del 2013 nonché di avere nel medesimo periodo consentito a che la allocasse i propri mobili Pt_1
all'interno del proprio vano garage al fine di far fronte alle continue infiltrazioni, avendo viepiù riferito di avere, per il mese di giugno 2010, ricevuto un rimborso spese di Euro 400,00 come da ricevuta mostratale: tali risultanze confermano la verificazione dei fatti allegati da parte appellante e costituiscono sicuri indizi presuntivi da cui potere inferire la lesione di una situazione giuridica soggettiva sostanziale riferibile alla sfera della odierna appellante, lesione meritevole di ristoro patrimoniale a mente dell'orientamento del Supremo Collegio secondo cui “La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d.
danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale
pagina 9 di 13 disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta
a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato” (si veda la Sentenza n. 33439 del 17/12/2019); il risarcimento del danno può essere riconosciuto, secondo la Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad
immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché
tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni” (si veda la sentenza a Sezioni Unite
n. 2611 del 01/02/2017) anche se, come nel presente caso, la danneggiata odierna attrice non abbia palesato, quale conseguenza della condotta illecita, l'esistenza di alcun danno alla propria salute, avendo comunque posto alla base della domanda di risarcimento del danno la compressione del “diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita
quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo”.
A tale conclusione deve giungersi anche avuto riguardo all'insegnamento della nota sentenza a Sezioni Unite n. 33645 del 15/11/2022 citata nella sentenza impugnata che vi ha fatto leva al fine di disattendere la domanda risarcitoria accolta invero nella presente sede: tale pronuncia, nell'affermare che “Dunque il godimento ha un valore economico e esso, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno, può essere il medesimo sia se il godimento è diretto, sia se è indiretto mediante la percezione dei frutti civili per il godimento che altri abbia della cosa. La questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del
pagina 10 di 13 contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile
di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva…. Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. Il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo dell'evento dannoso, ma solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo la fondamentale definizione contenuta in Cass.
Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500; reciprocamente, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita... Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere
che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire…”, ha ritenuto che anche il mero godimento diretto del bene, ove leso nel suo ordinario incedere da un'occupazione sine titulo
o da infiltrazioni che rendono in tutto o in parte inutilizzabile il cespite costituente domicilio familiare, può dar luogo al risarcimento del danno se impinge nella compromissione di valori di primaria rilevanza costituzionale attinenti alla persona umana e sempre che, come nel caso al vaglio del presente giudizio e per le motivazioni sopra riferite, la parte danneggiata abbia offerto elementi sufficienti a dare la prova del concreto pregiudizio subito.
Ritenuta, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la fondatezza della domanda risarcitoria della appellante per il pregiudizio subito, il vaglio del secondo motivo di Pt_1
impugnazione relativo al mancato riconoscimento dell'esistenza di un'autonoma voce di danno non patrimoniale da risarcire consente alla Corte di qualificare la voce di danno pagina 11 di 13 invocato dalla odierna appellante quale danno non patrimoniale, dovendosi intendere tale l'asserito danno da disagio al pieno e diretto godimento del domicilio familiare, e ciò alla luce dell'insegnamento della Corte di Legittimità secondo cui “L'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il
risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta: ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione
deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal petitum le voci non menzionate” (si vedano l'ordinanza n. 15523 del 07/06/2019 e la sentenza n. 2340 del 24/01/2024): nel caso al vaglio del presente giudizio, sebbene nelle conclusioni dell'atto di citazione in prime cure sia stato chiesto il ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza dell'illecito senza alcuna specificazione, dagli elementi costitutivi del risarcimento del danno invocato quale danno da disagio al pieno e diretto godimento del domicilio familiare si evince che tale situazione sostanziale rientri nel novero del danno non patrimoniale, unica voce richiesta, sia pur da parametrare alla stregua del danno figurativo sulla base del valore locativo del cespite per la cui quantificazione occorre rimettere la causa in istruttoria e disporre idonea c.t.u. estimativa.
Alla luce di quanto sopra, va ritenuta la fondatezza dei motivi di appello esaminati e va dichiarata la responsabilità degli appellati in Catania alla Via Raimondo Controparte_6
Franchetti n. 37, e relativamente all'illecito cagionato Controparte_3 E_
a : la causa va rimessa sul ruolo al fine della quantificazione del Parte_1
danno subito dalla parte appellante.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 12 di 13 1) Dichiara la contumacia del sito in Catania alla Via Raimondo Franchetti CP_2
n. 37 e di;
Controparte_3
2) Dichiara la responsabilità degli appellati sito in Catania alla Via CP_2
Raimondo Franchetti n. 37, e relativamente Controparte_3 E_
all'illecito cagionato a;
Parte_1
3) Rimette la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria;
4) Spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il
20 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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