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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7136 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 25634/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, con elezione di domicilio in VIA B. CARITEO 8, NAPOLI come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: quant. su sentenza CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25-11-2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver ottenuto con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2897 del 2024, il diritto all'inquadramento nel livello 4° del ccnl Telecomunicazioni con decorrenza dal 3-3-2011, con condanna dell'azienda a corrispondergli le conseguenti differenze retributive, chiedeva sulla base di dettagliati conteggi la condanna del datore di lavoro al pagamento di euro 5792,86 per la causale predetta per il periodo fino al 30-11-2019, data di cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi e svalutazione. Ritualmente instaurato il contraddittorio la società convenuta non si costituiva, restando contumace.
****** Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2897 del 2024, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso sentenza di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 4° del ccnl Telecomunicazioni con decorrenza dal 3-3-2011, condannando in via generica la società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche. La pronuncia è adeguatamente motivata e convincente nei passaggi logici che hanno condotto il primo giudice alla decisione. Occorre inoltre rilevare che i principi che regolano lo speciale rito per le controversie di lavoro (in particolare, la previsione di termini brevi per lo svolgimento del processo, l'esecutorietà della sentenza di condanna di primo grado, la possibilità di esecuzione sulla base del solo dispositivo della sentenza) sono chiari indici della volontà del legislatore di agevolare un rapido soddisfacimento dei crediti di lavoro e devono, quindi, indurre il giudice ad un uso particolarmente cauto - in tale materia - della facoltà discrezionale di sospensione attribuitagli dall'art. 337 c.p.c.. Per le considerazioni esposte ed in mancanza di validi motivi per sospendere il processo, ritiene il giudicante di doversi conformare alla precedente decisione e procedere alla quantificazione delle differenze retributive dovute per il periodo dedotto in giudizio (dal 3-3-2011 al 30-11-2019). I conteggi allegati al ricorso elaborati secondo corretti criteri contabili e che trovano riscontro nei dati rilevabili dalle tabelle retributive allegate al C.C.N.L. e dai cedolini paga prodotti in giudizio, che la parte convenuta, non costituendosi, ha rinunciato a contestare, possono essere posti a base del calcolo della somma spettante al ricorrente, che viene così quantificata in € 5792,86 per il periodo dal 3-3-2011 fino al 30-11-2019. La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della predetta somma quale sorta capitale. Trattandosi di accessori maturati per il ritardato pagamento di una prestazione di natura eminentemente retributiva (v. Cass. SS.UU. 14617/2002; Cass. 12868/2004), conseguono rivalutazione ed interessi a norma dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito, così come indicato nei predetti conteggi, fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
il Giudice così decide: 1) condanna la società convenuta al pagamento di € 5792,86 in favore di oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e Parte_1 interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
2) condanna inoltre la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all' avv.to antistatario. Così deciso in data 09/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 25634/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, con elezione di domicilio in VIA B. CARITEO 8, NAPOLI come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: quant. su sentenza CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25-11-2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver ottenuto con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2897 del 2024, il diritto all'inquadramento nel livello 4° del ccnl Telecomunicazioni con decorrenza dal 3-3-2011, con condanna dell'azienda a corrispondergli le conseguenti differenze retributive, chiedeva sulla base di dettagliati conteggi la condanna del datore di lavoro al pagamento di euro 5792,86 per la causale predetta per il periodo fino al 30-11-2019, data di cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi e svalutazione. Ritualmente instaurato il contraddittorio la società convenuta non si costituiva, restando contumace.
****** Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2897 del 2024, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso sentenza di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 4° del ccnl Telecomunicazioni con decorrenza dal 3-3-2011, condannando in via generica la società convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche. La pronuncia è adeguatamente motivata e convincente nei passaggi logici che hanno condotto il primo giudice alla decisione. Occorre inoltre rilevare che i principi che regolano lo speciale rito per le controversie di lavoro (in particolare, la previsione di termini brevi per lo svolgimento del processo, l'esecutorietà della sentenza di condanna di primo grado, la possibilità di esecuzione sulla base del solo dispositivo della sentenza) sono chiari indici della volontà del legislatore di agevolare un rapido soddisfacimento dei crediti di lavoro e devono, quindi, indurre il giudice ad un uso particolarmente cauto - in tale materia - della facoltà discrezionale di sospensione attribuitagli dall'art. 337 c.p.c.. Per le considerazioni esposte ed in mancanza di validi motivi per sospendere il processo, ritiene il giudicante di doversi conformare alla precedente decisione e procedere alla quantificazione delle differenze retributive dovute per il periodo dedotto in giudizio (dal 3-3-2011 al 30-11-2019). I conteggi allegati al ricorso elaborati secondo corretti criteri contabili e che trovano riscontro nei dati rilevabili dalle tabelle retributive allegate al C.C.N.L. e dai cedolini paga prodotti in giudizio, che la parte convenuta, non costituendosi, ha rinunciato a contestare, possono essere posti a base del calcolo della somma spettante al ricorrente, che viene così quantificata in € 5792,86 per il periodo dal 3-3-2011 fino al 30-11-2019. La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della predetta somma quale sorta capitale. Trattandosi di accessori maturati per il ritardato pagamento di una prestazione di natura eminentemente retributiva (v. Cass. SS.UU. 14617/2002; Cass. 12868/2004), conseguono rivalutazione ed interessi a norma dell'art. 429 c.p.c. dalla maturazione di ciascun credito, così come indicato nei predetti conteggi, fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
il Giudice così decide: 1) condanna la società convenuta al pagamento di € 5792,86 in favore di oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e Parte_1 interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
2) condanna inoltre la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all' avv.to antistatario. Così deciso in data 09/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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