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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2024, n. 7660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7660 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
PROC. N. 7805/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere Relatore
Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7805 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Gianluca Tarquini (c.f. ) e LV CodiceFiscale_1
Francucci (c.f. ) CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(CF e P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Adamo ( ) C.F._3
APPELLATO
E
,in persona del curatore p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI 1 (c.f. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Tarquini (c.f. C.F._1
)
[...]
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
*
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8571/2018, resa all'esito del giudizio r.g.n. 8983/2018, il 20.7.2021.
FATTO E DIRITTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a ed a Parte_2 Controparte_1
rispettivamente in data 9 e 8 giugno 2011,
[...] Controparte_2 uninominale in liq. istaurava innanzi al Tribunale di Roma il giudizio r.g. n.
36425/2011 per querela di falso lamentando “di aver ricevuto dall'istituto di credito, con atto notificato in data 12.6.2009, copia di scrittura privata del 30 marzo
2008/3.4.2009 […] da cui risulta che la detta società avrebbe ceduto all'istituto bancario un proprio credito di euro 2.103.596,10, vantato nei confronti di
[...]
al fine di estinguere le esposizioni debitorie” nei confronti della CP_1 [...]
(v. provvedimento impugnato p. 2). Tale scrittura però, secondo la Parte_1 prospettazione attorea, avrebbe dovuto ritenersi falsa per aver il presunto sottoscrittore, sig. disconosciuto la firma ed, in ogni caso, perché Controparte_4 quest'ultimo era all'epoca dei fatti contestati privo di poteri rappresentativi della società.
La , costituitasi in giudizio con atto del 13.7.2012 chiedeva il Parte_1 rigetto delle domande, deducendo l'autenticità della scrittura.
All'esito della fase istruttoria, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali ed una CTU grafologica, il Tribunale di Roma – con sentenza n. 5871 del 28.4.2018 – dichiarava “la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta dal sig. sulla scrittura privata datata 30 marzo 2008, con Controparte_4 apposizione di data certa in data 3 aprile 2009 ….”, con condanna della Parte_1
al pagamento delle spese di CTU e delle spese di giudizio in favore di
[...] [...]
[..
[...] Controparte_5
Avverso tale sentenza la proponeva appello chiedendo l'integrale Parte_1 riforma del provvedimento gravato deducendo: la violazione dell'art. 43 l.f. e dell'art. 302 c.p.c., per non aver il Tribunale dichiarato l'interruzione del giudizio in seguito al fallimento della;
la violazione degli artt. 111 Cost., 132 Parte_3
c.p.c.,118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c. per aver il primo giudice acriticamente recepito le risultanze della relazione peritale, quando invece il compiuto esame delle ulteriori circostanze dedotte dalla avrebbe indotto a ritenere Parte_1 autentica la scrittura di cessione del credito oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione del 27.12.2019 si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello, mentre è rimasto contumace il
[...]
Controparte_6
In data 17.1.2010 veniva acquisito il parere del Pubblico Ministero.
Con comparsa del 10.4.2024 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c.
[...]
in qualità di nuovo titolare dei diritti di credito Controparte_3 oggetto della contestata scrittura privata.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni , dopo essersi CP_3 riportato ai precedenti scritti difensivi, compresi quelli della Parte_1 chiedendone l'accoglimento, domandava disporsi giuramento decisorio del curatore de;
chiedeva disporsi un rinvio per Controparte_2 Controparte_1 la verifica della legittimità / regolarità della costituzione di precisando, in CP_3 subordine, le conclusioni come di seguito riportate:
“Voglia la Corte di Appello di Roma:
I. Rigettare integralmente l'appello, e confermare la sentenza impugnata;
II. Occorrendo, dichiarare decaduta dalle richieste istruttorie Parte_1 formulate in questa sede;
III. Con vittoria delle spese di lite”.
La Corte, a scioglimento della riserva assunta, tratteneva la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
3 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con la propria comparsa conclusionale, lamenta una Controparte_7 pretesa lesione del contraddittorio in ragione dell'intervento in giudizio della cessionaria del credito contestato , dalla stessa definito come effettuato CP_3
“in sostituzione” della Banca cedente, e della conseguente inattività processuale di (litisconsorte necessaria). Parte_1
La censura è infondata proprio perché, in assenza di formale estromissione ex art. 111 c.p.c., la è ancora parte dell'odierno giudizio, a nulla Parte_1 rilevando in senso contrario le dichiarazioni di (circa la pretesa CP_3 sostituzione) o la scelta della Cedente di partecipare o meno all'udienza o depositare o meno scritti difensivi.
Parimenti priva di effetti è la mancata richiesta di trattenere la causa in decisione di cui si duole nella propria comparsa conclusionale, Controparte_1 spettando al giudice istruttore la valutazione in merito alla rimessione della causa al Collegio.
2. Sul piano prettamente procedurale, si osserva che le istanze istruttorie articolate da nel precedente grado e reiterate in questa sede andranno Parte_1 disattese perché afferenti a circostanze o ininfluenti ai fini del decidere o oggetto di prova documentale, così come pure il giuramento decisorio in capo al curatore del fallimento proposto da , essendo il curatore estraneo rispetto ai rapporti tra CP_3 fallito e terzo (v. in senso conforme Cass. civ. sent. 3573/2011).
3. Nel merito, si osserva che con il primo motivo di appello la Parte_1 contesta la violazione dell'art. 43 l.f. e 302 c.p.c. (in realtà 300 c.p.c.), con conseguente nullità della sentenza per avere il Tribunale pronunciato il provvedimento conclusivo del giudizio nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento de sette giorni dopo l'udienza di precisazione delle Controparte_2 conclusioni e prima dello scambio delle memorie ex art. 190 c.p.c., a cui invece – secondo l'appellante – avrebbe dovuto seguire la dichiarazione di interruzione del procedimento, con conseguente rimessione della causa in istruttoria ed assegnazione del termine per la riassunzione.
4 Il motivo non può però trovare accoglimento in quanto proposto da soggetto non legittimato. Le norme sull'interruzione del processo sono infatti rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, con l'indefettibile conseguenza che l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere come motivo di nullità della sentenza soltanto da quest'ultima e non anche dalle altre parti (in questo senso, tra le varie, v. sentt.
Cass. civ. nn. 24762 e 17199 del 2016: Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale
è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.).
Nel caso di specie, il – pur ritualmente notiziato del presente gravame CP_6
(v. relata di notifica dell'atto di citazione in appello del 19.11.2018) – ha inteso non costituirsi e non formulare motivo di impugnazione sul punto.
4. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata Parte_1 per aver il Tribunale acriticamente e immotivatamente recepito le conclusioni della
CTU senza, da un lato, prendere posizione alcuna in merito alle censure che l'istituto di credito aveva formulato all'elaborato peritale e, dall'altro, senza esaminare le ulteriori circostanze allegate da idonee a deporre Parte_1 per la veridicità del documento e della relativa sottoscrizione.
Tale motivo di appello è meritevole di accoglimento.
Dirimente per la decisione della questione è risultata la comparazione tra la firma apposta sotto il contratto di cessione disconosciuta e lo specimen prodotto dalla
(v. pagg. 22-29 della CTU). Parte_1
La Corte osserva, infatti, che gli esiti dell'elaborato hanno messo in evidenza un vulnus argomentativo ed allegativo insuperabile, insito nel fatto che la firma contestata ed in verifica si presenta dello stesso stile della firma apposta nello specimen datato 1.4.2009 depositato dalla banca ( tanto che la stessa ctu ne ha desunto la natura dubbia solo dalle date apposte sul passaporto (v. p 27 ctu.)), che parte querelante non solo non ha contestato ma che ha anche sostanzialmente
5 acconsentito a che venisse utilizzato come scrittura di comparazione ( v. verbale udienza 3.7.2013), sostanzialmente riconoscendolo.
A questo punto, ritenuto lo specimen datato 1.4.2009 come atto sostanzialmente riconosciuto, anche l'allegazione delle date registrate sul passaporto come indicative di un'assenza dall' del proprio nei giorni a cui, nelle CP_7 CP_4 allegazioni e nelle prove fornite dalla banca ( v. anche testimonianza e Tes_1 doc. M di parte appellante che ad essa offre conforto), si farebbe risalire la raccolta delle due firme ( cessione e specimen), si presenta di scarso valore probatorio in un'ottica di contestazione della falsità della firma in verifica.
Inoltre, con riferimento al passaporto su cui sarebbe stato applicato il timbro con le date di viaggio all'estero del si osserva che, non risultando tale CP_4 documento prodotto in fase di appello da parte della querelante rimasta contumace, l'unico elemento ad esso presumibilmente riferibile è un'immagine riprodotta nella ctu ( v. p. 27) con l'intestazione di “Republic of Kenya” a nome
(name) di un generico “ ”, priva di alcuna valenza probatoria. CP_4
A ciò va anche aggiunto che la stessa difesa iniziale di parte querelante non appare solidamente coerente nelle proprie contestazioni, nella misura in cui da un lato contesta la genuinità della sottoscrizione alla cessione di credito, dall'altro non esclude che possa trattarsi di un'ipotesi di foglio firmato in bianco e, in più, non contesta lo specimen raccolto -nella prospettazione della banca – nella medesima circostanza in cui sarebbe stata apposta la sottoscrizione ( alla cessione) contestata.
Le considerazioni appena esposte sono chiaramente indicative di un quadro probatorio fortemente contraddittorio e, rispetto alla questione, decisamente dirimenti.
Dunque, alla luce di quanto sopra, ritiene questa Corte che, al netto della ctu grafologica, che, al di là delle conclusioni raggiunte, ha comunque messo in luce un'irrimediabile incongruenza nell'impianto argomentativo, nessun altro elemento
è stato addotto dal querelante a sostegno della querela presentata ed idoneo a fondare con certezza la falsità della sottoscrizione apposta al documento di cessione di credito in contestazione, essendo solo questa oggetto del decidere e non l'autenticità della firma;
ciò in ossequio ai consolidati principi secondo cui “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con
6 apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale” ( v. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019), e, ancora, che “In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame ( ex multis, v.
Sez. L, Sentenza n. 2579 del 02/02/2009).
Ne consegue che, poiché la prova della falsità è nel caso di specie insufficiente, la querela di falso non può essere accolta in applicazione del principio sancito dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2126/2019 secondo cui “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la querela di falso presentata da Controparte_2
2) condanna ed il Controparte_1 Controparte_6 in solido tra loro al pagamento delle spese legali per il grado di appello, in favore di ed in solido ex latere creditorum nella misura Parte_2 CP_3 di € 9.000 oltre ai rimborsi di legge, e delle spese legali di primo grado in favore di
[...]
nella misura di € 7.000 oltre ai rimborsi di legge Parte_1
Roma, 27.11.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere Relatore
Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7805 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Gianluca Tarquini (c.f. ) e LV CodiceFiscale_1
Francucci (c.f. ) CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(CF e P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Adamo ( ) C.F._3
APPELLATO
E
,in persona del curatore p.t. Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI 1 (c.f. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Tarquini (c.f. C.F._1
)
[...]
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
*
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8571/2018, resa all'esito del giudizio r.g.n. 8983/2018, il 20.7.2021.
FATTO E DIRITTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a ed a Parte_2 Controparte_1
rispettivamente in data 9 e 8 giugno 2011,
[...] Controparte_2 uninominale in liq. istaurava innanzi al Tribunale di Roma il giudizio r.g. n.
36425/2011 per querela di falso lamentando “di aver ricevuto dall'istituto di credito, con atto notificato in data 12.6.2009, copia di scrittura privata del 30 marzo
2008/3.4.2009 […] da cui risulta che la detta società avrebbe ceduto all'istituto bancario un proprio credito di euro 2.103.596,10, vantato nei confronti di
[...]
al fine di estinguere le esposizioni debitorie” nei confronti della CP_1 [...]
(v. provvedimento impugnato p. 2). Tale scrittura però, secondo la Parte_1 prospettazione attorea, avrebbe dovuto ritenersi falsa per aver il presunto sottoscrittore, sig. disconosciuto la firma ed, in ogni caso, perché Controparte_4 quest'ultimo era all'epoca dei fatti contestati privo di poteri rappresentativi della società.
La , costituitasi in giudizio con atto del 13.7.2012 chiedeva il Parte_1 rigetto delle domande, deducendo l'autenticità della scrittura.
All'esito della fase istruttoria, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali ed una CTU grafologica, il Tribunale di Roma – con sentenza n. 5871 del 28.4.2018 – dichiarava “la falsità della sottoscrizione apparentemente apposta dal sig. sulla scrittura privata datata 30 marzo 2008, con Controparte_4 apposizione di data certa in data 3 aprile 2009 ….”, con condanna della Parte_1
al pagamento delle spese di CTU e delle spese di giudizio in favore di
[...] [...]
[..
[...] Controparte_5
Avverso tale sentenza la proponeva appello chiedendo l'integrale Parte_1 riforma del provvedimento gravato deducendo: la violazione dell'art. 43 l.f. e dell'art. 302 c.p.c., per non aver il Tribunale dichiarato l'interruzione del giudizio in seguito al fallimento della;
la violazione degli artt. 111 Cost., 132 Parte_3
c.p.c.,118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c. per aver il primo giudice acriticamente recepito le risultanze della relazione peritale, quando invece il compiuto esame delle ulteriori circostanze dedotte dalla avrebbe indotto a ritenere Parte_1 autentica la scrittura di cessione del credito oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione del 27.12.2019 si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello, mentre è rimasto contumace il
[...]
Controparte_6
In data 17.1.2010 veniva acquisito il parere del Pubblico Ministero.
Con comparsa del 10.4.2024 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c.
[...]
in qualità di nuovo titolare dei diritti di credito Controparte_3 oggetto della contestata scrittura privata.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni , dopo essersi CP_3 riportato ai precedenti scritti difensivi, compresi quelli della Parte_1 chiedendone l'accoglimento, domandava disporsi giuramento decisorio del curatore de;
chiedeva disporsi un rinvio per Controparte_2 Controparte_1 la verifica della legittimità / regolarità della costituzione di precisando, in CP_3 subordine, le conclusioni come di seguito riportate:
“Voglia la Corte di Appello di Roma:
I. Rigettare integralmente l'appello, e confermare la sentenza impugnata;
II. Occorrendo, dichiarare decaduta dalle richieste istruttorie Parte_1 formulate in questa sede;
III. Con vittoria delle spese di lite”.
La Corte, a scioglimento della riserva assunta, tratteneva la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
3 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con la propria comparsa conclusionale, lamenta una Controparte_7 pretesa lesione del contraddittorio in ragione dell'intervento in giudizio della cessionaria del credito contestato , dalla stessa definito come effettuato CP_3
“in sostituzione” della Banca cedente, e della conseguente inattività processuale di (litisconsorte necessaria). Parte_1
La censura è infondata proprio perché, in assenza di formale estromissione ex art. 111 c.p.c., la è ancora parte dell'odierno giudizio, a nulla Parte_1 rilevando in senso contrario le dichiarazioni di (circa la pretesa CP_3 sostituzione) o la scelta della Cedente di partecipare o meno all'udienza o depositare o meno scritti difensivi.
Parimenti priva di effetti è la mancata richiesta di trattenere la causa in decisione di cui si duole nella propria comparsa conclusionale, Controparte_1 spettando al giudice istruttore la valutazione in merito alla rimessione della causa al Collegio.
2. Sul piano prettamente procedurale, si osserva che le istanze istruttorie articolate da nel precedente grado e reiterate in questa sede andranno Parte_1 disattese perché afferenti a circostanze o ininfluenti ai fini del decidere o oggetto di prova documentale, così come pure il giuramento decisorio in capo al curatore del fallimento proposto da , essendo il curatore estraneo rispetto ai rapporti tra CP_3 fallito e terzo (v. in senso conforme Cass. civ. sent. 3573/2011).
3. Nel merito, si osserva che con il primo motivo di appello la Parte_1 contesta la violazione dell'art. 43 l.f. e 302 c.p.c. (in realtà 300 c.p.c.), con conseguente nullità della sentenza per avere il Tribunale pronunciato il provvedimento conclusivo del giudizio nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento de sette giorni dopo l'udienza di precisazione delle Controparte_2 conclusioni e prima dello scambio delle memorie ex art. 190 c.p.c., a cui invece – secondo l'appellante – avrebbe dovuto seguire la dichiarazione di interruzione del procedimento, con conseguente rimessione della causa in istruttoria ed assegnazione del termine per la riassunzione.
4 Il motivo non può però trovare accoglimento in quanto proposto da soggetto non legittimato. Le norme sull'interruzione del processo sono infatti rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, con l'indefettibile conseguenza che l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere come motivo di nullità della sentenza soltanto da quest'ultima e non anche dalle altre parti (in questo senso, tra le varie, v. sentt.
Cass. civ. nn. 24762 e 17199 del 2016: Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale
è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.).
Nel caso di specie, il – pur ritualmente notiziato del presente gravame CP_6
(v. relata di notifica dell'atto di citazione in appello del 19.11.2018) – ha inteso non costituirsi e non formulare motivo di impugnazione sul punto.
4. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata Parte_1 per aver il Tribunale acriticamente e immotivatamente recepito le conclusioni della
CTU senza, da un lato, prendere posizione alcuna in merito alle censure che l'istituto di credito aveva formulato all'elaborato peritale e, dall'altro, senza esaminare le ulteriori circostanze allegate da idonee a deporre Parte_1 per la veridicità del documento e della relativa sottoscrizione.
Tale motivo di appello è meritevole di accoglimento.
Dirimente per la decisione della questione è risultata la comparazione tra la firma apposta sotto il contratto di cessione disconosciuta e lo specimen prodotto dalla
(v. pagg. 22-29 della CTU). Parte_1
La Corte osserva, infatti, che gli esiti dell'elaborato hanno messo in evidenza un vulnus argomentativo ed allegativo insuperabile, insito nel fatto che la firma contestata ed in verifica si presenta dello stesso stile della firma apposta nello specimen datato 1.4.2009 depositato dalla banca ( tanto che la stessa ctu ne ha desunto la natura dubbia solo dalle date apposte sul passaporto (v. p 27 ctu.)), che parte querelante non solo non ha contestato ma che ha anche sostanzialmente
5 acconsentito a che venisse utilizzato come scrittura di comparazione ( v. verbale udienza 3.7.2013), sostanzialmente riconoscendolo.
A questo punto, ritenuto lo specimen datato 1.4.2009 come atto sostanzialmente riconosciuto, anche l'allegazione delle date registrate sul passaporto come indicative di un'assenza dall' del proprio nei giorni a cui, nelle CP_7 CP_4 allegazioni e nelle prove fornite dalla banca ( v. anche testimonianza e Tes_1 doc. M di parte appellante che ad essa offre conforto), si farebbe risalire la raccolta delle due firme ( cessione e specimen), si presenta di scarso valore probatorio in un'ottica di contestazione della falsità della firma in verifica.
Inoltre, con riferimento al passaporto su cui sarebbe stato applicato il timbro con le date di viaggio all'estero del si osserva che, non risultando tale CP_4 documento prodotto in fase di appello da parte della querelante rimasta contumace, l'unico elemento ad esso presumibilmente riferibile è un'immagine riprodotta nella ctu ( v. p. 27) con l'intestazione di “Republic of Kenya” a nome
(name) di un generico “ ”, priva di alcuna valenza probatoria. CP_4
A ciò va anche aggiunto che la stessa difesa iniziale di parte querelante non appare solidamente coerente nelle proprie contestazioni, nella misura in cui da un lato contesta la genuinità della sottoscrizione alla cessione di credito, dall'altro non esclude che possa trattarsi di un'ipotesi di foglio firmato in bianco e, in più, non contesta lo specimen raccolto -nella prospettazione della banca – nella medesima circostanza in cui sarebbe stata apposta la sottoscrizione ( alla cessione) contestata.
Le considerazioni appena esposte sono chiaramente indicative di un quadro probatorio fortemente contraddittorio e, rispetto alla questione, decisamente dirimenti.
Dunque, alla luce di quanto sopra, ritiene questa Corte che, al netto della ctu grafologica, che, al di là delle conclusioni raggiunte, ha comunque messo in luce un'irrimediabile incongruenza nell'impianto argomentativo, nessun altro elemento
è stato addotto dal querelante a sostegno della querela presentata ed idoneo a fondare con certezza la falsità della sottoscrizione apposta al documento di cessione di credito in contestazione, essendo solo questa oggetto del decidere e non l'autenticità della firma;
ciò in ossequio ai consolidati principi secondo cui “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con
6 apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale” ( v. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019), e, ancora, che “In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame ( ex multis, v.
Sez. L, Sentenza n. 2579 del 02/02/2009).
Ne consegue che, poiché la prova della falsità è nel caso di specie insufficiente, la querela di falso non può essere accolta in applicazione del principio sancito dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2126/2019 secondo cui “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la querela di falso presentata da Controparte_2
2) condanna ed il Controparte_1 Controparte_6 in solido tra loro al pagamento delle spese legali per il grado di appello, in favore di ed in solido ex latere creditorum nella misura Parte_2 CP_3 di € 9.000 oltre ai rimborsi di legge, e delle spese legali di primo grado in favore di
[...]
nella misura di € 7.000 oltre ai rimborsi di legge Parte_1
Roma, 27.11.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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