Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7461/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 16.7.2024 tra:
CO (in seguito “ ”), con sede in Roma, Via Andrea Argoli, n. 54, P. Iva CP_1
, in persona del suo procuratore generale Avv. , rappresentata P.IVA_1 CP_2
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, ai sensi degli artt. 83, III co., c.p.c. e 10 D.P.R. 123/2001, dall'Avv. Massimo
Manfredonia (C.F. , indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._1
numero di fax: 06/36002948) e dall'Avv. Email_1
Annalisa Pepe (C.F. indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._2
, numero di fax: 06/36002948), ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Manfredonia in Roma, Via del Corso n. 4.
- APPELLANTE -
CONTRO
con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma e Direzione COroparte_3
Generale in Piazza Cordusio – 20123 Milano Capitale Sociale € 19.647.948.525,10 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI - CP_3 P.IVA_2 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. - P.IVA_3
Aderente al in persona del legale COroparte_4 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Fioretti - cod. fis.
– in virtù di procura alle liti per atto notaio di Bologna CodiceFiscale_3 Per_1 rep. 115840 del 29 ottobre 2010 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10.
- APPELLATA –
in persona del Curatore (CF. ) COroparte_5 P.IVA_4
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19809/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. CP_1
19809/19 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulla opposizione al decreto ingiuntivo proposto da ha così statuito: COroparte_3
“il Giudice unico, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta a rifondere alla opponente le spese di lite, che liquida in euro
6000,00 oltre IVA , CPA, rimborso spese generali”.
A sostegno del gravame, ha posto un unico assorbente motivo, ovvero la erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale, a suo dire, violato le norme in materia di pag. 2/6 interpretazione dei contratti, nonché l'art. 1957 c.c. in quanto ritenuto applicabile ad un contratto autonomo di garanzia quale quello intercorso tra l'istituto di credito la società CO
(poi dichiarata fallita) in favore appunto di . COroparte_5
Sulla base di tale censura, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, respingere l'opposizione proposta dalla avverso il decreto CP_3 ingiuntivo n. 1806/2015 del Tribunale di Roma, e quindi, eventualmente confermando il decreto ingiuntivo opposto, condannare la in persona del proprio legale CP_3
CO rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della , della somma ingiunta, pari ad
€129.114,12 oltre interessi legali a decorrere dal 1.9.2014 fino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto a suo dire COroparte_3 infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti,
- rigettare ogni avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Non si è costituito il benchè ritualmente citato in giudizio, per COroparte_5 cui ne va dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 16.7.2024, sulle conclusioni scritte delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Il giudizio verte sulla interpretazione che il Tribunale ha dato del contratto sottoscritto dalla banca appellata e dalla società ed in favore di essa appellante, che è stato ritenuto CP_5 costituire una fideiussione vera e propria e non un contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che non sarebbe da ritenersi derogata la disciplina dell'art. 1957 c.c. sicchè, a CO fronte della specifica eccezione sollevata dalla garante, avrebbe dovuto provare di avere tempestivamente proposto le proprie istanze nei confronti della debitrice principale, e poi di averle diligentemente coltivate. Non avendo essa ottemperato a tale onere probatorio, il Tribunale ha ritenuto la estinzione della fideiussione. pag. 3/6 La difesa di parte appellante ritiene che detta interpretazione sarebbe errata sul presupposto che, alla luce dei diversi criteri di interpretazione del contratto, sarebbe stata chiara la volontà delle parti di stipulare un vero e proprio contratto autonomo di garanzia con deroga implicità alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c..
Detta volontà, in particolare, sarebbe ricavabile sia dal fatto che il testo della garanzia era stato predisposto dallo stesso istituto garante, sia dalla ulteriore circostanza che “il rapporto sottostante è richiamato nel testo della garanzia al fine di individuare la fonte delle obbligazioni garantite, ma non è ulteriormente richiamato nel testo al fine di prospettare la possibile opposizione del debitore alla escussione della fideiussione e tanto meno individuare la fonte del possibile rifiuto di adempimento del garante”.
Il Giudice di prime cure, inoltre, avrebbe male interpretato il rapporto “fra regola ed eccezione” facendo assurgere a regola – nel senso di doversi espressamente escludere il diritto del garante di fa valere eccezioni fondate sul rapporto sottostante , per attestare la natura autonoma della garanzia prestata – ciò che invece si poneva in termini di eccezione di fronte ad un impegno a cui il garante era tenuto a dare corso a semplice richiesta del garantito fondata su un documento di sintesi di esclusiva paternità di quest'ultimo ed in cui la partita debitoria garantita doveva semplicemente risultare individuata senza alcuna giustificazione ulteriore circa il suo fondamento o collegamento con il rapporto sottostante”.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Premesso che l'unica affermazione contenuta come inciso nel contratto in oggetto è quella in base alla quale la banca si impegnava a pagare a “semplice richiesta”, non è in discussione che non risulta essere stata pattuita alcuna deroga alla disciplina dell'art. 1957
c.c.
Ciò detto, la difesa appellante trae il proprio convincimento per affermare la implicita operatività della predetta deroga alla norma citata e la natura del contratto in esame come contratto autonomo di garanzia, dalla nota sentenza della S.C. a SS.UU. (n. 3947/2010), a mente della quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
“a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievrtrag), in quanto incompatibile con il principio di pag. 4/6 accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia una evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Orbene, nel caso che ci occupa, è già evidente dalla stessa lettura del contratto che manca il richiamo alla “assenza di eccezioni” da parte della garante e, quindi, alla deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c.
Orbene, al riguardo la stessa S.C. successivamente, pur avendo preso le mosse dalla medesima pronuncia delle SS.UU., ha ben puntualizzato come, “non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione. E', dunque, la volontà delle parti che deve essere indagata onde ricostruire il reale contenuto della pattuizione, giacchè solo la ricognizione di quale sia stato l'intendimento da esse perseguito nel farne materia di regolamentazione negoziale - ricognizione a cui il giudice deve procedere facendo uso dei mezzi interpretativi nella sua disponibilità – rende possibile attribuire alle formule testuali da esse adoperate, che non appaiono di per sé decisive, una identità coerente con gli scopi che si è inteso realizzare per messo della loro previsione” (Cass. Sez.
4.12.2024 n. 31105).
Nel caso di specie, non vi sono davvero elementi da cui ricavare la volontà dei contraenti di voler derogare alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.
Dirimente, per ritenere la natura accessoria del contratto di fideiussione rispetto ai negozi garantiti, è soprattutto quanto si evince dall'interpretazione congiunta delle clausole.
E', infatti, espressamente prevista la impossibilità da parte del debitore di sollevare eccezioni non solo per impedire al garante di effettuare il pagamento al beneficiario ma anche per paralizzare l'azione di rivalsa del garante nei suoi confronti. Ebbene, ciò fa ritenere proprio che le stesse eccezioni non possano essere sollevate dal garante nei confronti della beneficiaria.
Ne consegue, che, essendo pacifico che alcuna tempestiva azione a tutela del proprio credito è stata posa in essere nei termini previsti nei confronti della debitrice principale da parte della odierna appellante, correttamente il Tribunale ha ritenuto essere maturata la estinzione della fideiussione ed ha, pertanto, accolto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di COroparte_3
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
pag. 5/6 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano al valore medio della fascia di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19809/19, ogni ulteriore istanza ed Pt_1 eccezione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia del COroparte_6
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore di delle competenze del COroparte_3 presente grado che per l'intero liquida in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa per intero tra la appellante ed il Fallimento contumace le spese del giudizio.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/6