Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2025, proposto da TO Di AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Baldiserra e Giovanni Pulice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
- alla sentenza n. 1482/2024 emessa dal Tribunale Civile di Agrigento sezione lavoro.
Visti:
- il ricorso e i documenti allegati;
- l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
- tutti gli atti di causa;
Relatrice la dott.ssa Anna NA;
Udito, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, l’Avvocato dello Stato, presente come da verbale.
FATTO e DIRITTO
A) Con il ricorso in epigrafe ritualmente proposto, TO Di AN ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1482/2024 del Tribunale Civile di Agrigento – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento, in suo favore, della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di euro 1.200,00 oltre interessi, nonché delle spese processuali liquidate in euro 515,00 con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è stata regolarmente notificata all’Amministrazione ed è divenuta definitiva, come da attestazione di passaggio in giudicato prodotta in atti; è altresì decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato.
Il ricorrente ha quindi dedotto la persistente inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, disposto l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta , nonché la condanna dell’Amministrazione intimata alle spese del presente giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza depositare scritti difensivi, senza documentare l’avvenuto adempimento del giudicato, né rappresentare ragioni ostative all’esecuzione.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
B) Il ricorso è ammissibile e fondato.
Ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato pienamente idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo. Alla luce delle circostanze risultanti in fatto, la mancata esecuzione del titolo giurisdizionale integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del comando giudiziale.
Deve pertanto ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 1482/2024 mediante il pagamento delle somme ancora dovute in forza del giudicato, comprensive degli interessi come stabiliti dal giudice civile, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di ulteriore mancata esecuzione, si rende necessaria la nomina di un commissario ad acta . Considerata la natura della controversia e in continuità con le prassi seguite da questa Sezione in fattispecie analoghe, va nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, su istanza della parte ricorrente, dovrà attivarsi e adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, ivi compresa la verifica dell’eventuale adempimento già intervenuto e l’adozione degli atti di liquidazione e pagamento delle somme residue, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della predetta istanza. In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, l’attività svolta dal commissario ad acta non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo.
C) Le spese del presente giudizio, secondo il principio di soccombenza, sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e si liquidano in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti, tenuto conto della serialità dei ricorsi in materia e della semplicità dell’attività professionale svolta nella presente controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 1482/2024 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta incaricato, presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA UN, Presidente
Anna NA, Consigliere, Estensore
AL EF, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna NA | RA UN |
IL SEGRETARIO