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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/05/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3095 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, difeso dall'Avv. Raponi Francesca;
Parte_1
Appellante
E
difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato (c.f. Controparte_1
; C.F._1
Appellata
E
, difesa dall'Avv. Piselli Francesco Controparte_2
Appellata
Oggetto: appello contro la sentenza n. 6920/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data
06/05/2020.
1 FATTO E DIRITTO
§1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata Parte_1 dichiarata inammissibile la proposta querela di falsa relativa all'avviso di ricevimento della raccomandata A.R. 6700621717204-5 concernente la notificazione di una cartella esattoriale inviata a mezzo posta ex art 26 D.P.R 602/1973.
L' costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello; analogamente il Controparte_1
Procuratore Generale Presso La Corte Di Appello.
All'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
§2. L'appello è infondato.
Va preliminarmente osservato, con riguardo all'atto di notifica contestato con la querela, che non si verte infatti in una ipotesi di notificazione a mezzo posta ex lege 890/1982, bensì in una fattispecie di notificazione ex art 26 DPR 602/1973.
In tale materia l'agente postale, come peraltro già affermato dal tribunale, svolge l'attività di incaricato di pubblico servizio e non di pubblico ufficiale.
Come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29022/2017 “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica”.
E dunque, quando l' si avvale direttamente del servizio postale, come Controparte_3 nel caso di specie, trovano applicazione le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla L. n. 890 del 1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 175/2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr Cass.civ. VI-V-, ord. n. 10037 del 10.04.2019; n. 28872 del
12.11.2018).
Sotto altro autonomo profilo si osserva che nel caso di specie difetta comunque la prova, a carico del soggetto che impugni di falsità un documento, della falsità stessa.
2 Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2126/2019 “ Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
Ne consegue che laddove, come nel caso in esame, la prova della falsità – anche per fatto in ipotesi non imputabile al querelante - sia insufficiente, la querela di falso non può essere accolta.
Posto che il richiesto accertamento di falsità deve intendersi riferito al dato, riportato nell'avviso di ricevimento postale, della consegna della raccomandata postale a soggetto qualificatosi come “delegato al ritiro c/o l'ufficio postale”
Sul punto va evidenziato che essendo comunque decorso il periodo triennale di conservazione della delega - parte che inerirebbe comunque al contenuto della delega – la relativa prova non è stata raggiunta.
Né dalla prova testimoniale espletata si ricavano elementi univoci in tal senso.
Al riguardo, si ritengono condivisibili e si aderisce pienamente alle argomentazioni del
Tribunale sul punto, là dove statuisce:
“-)disattesa, dunque, l'eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio, si ribadisce, nei limiti entro i quali il suo oggetto è stato prima circoscritto, gli elementi di prova documentale e testimoniale offerti dell' ed in particolare il sicuro riconoscimento della propria sottoscrizione da Controparte_1 parte di colei alla quale, in base alle risultanze dell'avviso di ricevimento in esame, il plico contenente la cartella esattoriale in oggetto è stato consegnato, unitamente alla sua sicura qualità di collaboratrice di parte attrice, convergono nell'offrire la prova positiva della circostanza della consegna del plico a soggetto qualificatosi come “Delegato al ritiro ..” , limitatamente alla quale l'avviso di ricevimento in esame è fidefaciente ex art.
2700 c.c. ;
-) di contro, ribadito che è estranea all'oggetto del presente giudizio la questione relativa alla veridicità della delega, parte attrice non ha offerto alcuna prova di fatti incompatibili con la mera circostanza della consegna del plico postale contenente la cartella esattoriale in oggetto a persona qualificatisi come delegata del destinatario, avendo indicato nei capitoli di prova orale da 1 a 3 dell'atto di citazione e della seconda memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. , circostanze del tutto esterne ed estranee alla consegna del plico presso l'ufficio postale ed avendo poi formulato il capitolo n. 4 in parte genericamente ed in parte con riferimento ad un fatto negativo ed in ogni caso irrilevante perchè attinente alla veridicità della delega;
i rilievi in diritto ed in fatto sin qui compiuti rendono, inoltre, irrilevanti tutte le argomentazioni difensive attoree illustrate negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. , in quanto Tes_
• è inconferente la circostanza che la teste avesse rapporto di lavoro con la società che parte attrice definisce ' del figlio', atteso che la documentazione offerta in comunicazione dall'Agenzia delle Entrate
3 dimostra che trattasi di società in accomandita semplice avente come accomandatario, e cioè amministratore, proprio parte attrice onde è con ciò compatibile sia il riferito rapporto lavorativo - “ …ho lavorato per lui come segretaria…” - instaurato proprio con quest'ultimo, sia il conseguente rapporto di fiducia e Tes_ collaborazione, tale per cui la teste ha con certezza e spontaneamente dichiarato : “ Se anche … io ho preso questa raccomandata a lui l'ho consegnata o comunque in ufficio.” , e cioè a prescindere dal fatto che la raccomandata riguardasse la persona fisica di parte attrice o la società da lui amministrata;
• è dunque, per il medesimo motivo, parimenti inconferente la dedotta natura personale della raccomandata postale, invero non dimostrata, ben potendo spiegarsi, in ogni caso, l'indicazione di quale Parte_1 relativo destinatario anche con la sua qualità di socio illimitatamente responsabile della società dalla quale la teste nel 2009 risultava dipendente.”
A quanto sopra va aggiunto, sotto altro profilo, l'ulteriore argomento che quand'anche l'atto non fosse stato ritirato da soggetto munito di delega la notificazione si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, sicchè la querela di falso sarebbe stata comunque inammissibile ( v. in tal senso Cassaz. n. 10131/2020: "nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio
Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto - cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza").
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell CP_1
e che liquida in € 4.000,00 ciascuno per compensi,
[...] Controparte_2 oltre spese generali e rimborsi ove dovuti.
Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 14.5. 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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