Art. 1.
Il rimborso all'Amministrazione delle poste della spesa di trasporto in Italia dei pacchi dono U.S.A. che, ai sensi dell'ultima parte del n. 2 lettera b) delle note del 26 novembre 1948 scambiate fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Roma, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174 , doveva essere effettuato mediante prelievo dal "Fondo speciale (fondo lire)" di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , e' assunto a carico del bilancio dello Stato per il periodo dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1951.
A titolo di rimborso forfetario della spesa sostenuta, il Ministero del tesoro corrispondera' all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo di lire 2,5 miliardi.
Il rimborso all'Amministrazione delle poste della spesa di trasporto in Italia dei pacchi dono U.S.A. che, ai sensi dell'ultima parte del n. 2 lettera b) delle note del 26 novembre 1948 scambiate fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Roma, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174 , doveva essere effettuato mediante prelievo dal "Fondo speciale (fondo lire)" di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , e' assunto a carico del bilancio dello Stato per il periodo dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1951.
A titolo di rimborso forfetario della spesa sostenuta, il Ministero del tesoro corrispondera' all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo di lire 2,5 miliardi.