TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8965 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 7242/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] - SS - in data 8.5.1949), Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 334, presso lo studio degli avv.ti
Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 16.9.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che è persona invalida ultrasessantacinquenne con Parte_1
difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età con decorrenza dal mese di gennaio del 2024; rigetta, per il resto, la domanda;
spese del giudizio interamente compensate;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell' CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2025 - esponendo di aver Parte_1
infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere sia l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 sia l'accertamento del suo stato di handicap in situazione di gravità (domanda del 9.10.2023), esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento di detti requisiti sanitari e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti detti requisiti - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento di detti requisiti e la condanna CP_1
dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_2
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della CP_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Disposta Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di Per_1
infermità (specificate alla pag. 8 della relazione peritale) che non integrano, nemmeno successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento (invalidità totale e permanente con impossibilità di deambulare autonomamente o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita), né determinano una sua riduzione dell'autonomia personale, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità (cfr. anche le condivisibili risposte date dal Ctu alle osservazioni alla bozza di perizia mosse dalla parte ricorrente).
La domanda diretta all'accertamento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento e quella diretta ad ottenere il riconoscimento di uno stato di handicap in situazione di gravità vanno pertanto disattese.
Va invece dichiarato, come da risultanze della Ctu effettuata nel giudizio di atp (risultanze non contestate da alcuna delle parti e rispetto alle quali il giudice dell'atp non ha provveduto ad alcuna omologa) che la parte ricorrente Pt_1
è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi
[...]
2 (100%) a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età con decorrenza dal mese di gennaio del 2024.
Visto l'esito del giudizio di opposizione e visto il parziale accoglimento della domanda proposta con l'atp, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' (parte ricorrente può beneficiare dell'esonero dalle spese di lite ex CP_1
art. 152 disp. att. c.p.c., comprese quelle di Ctu, poiché i redditi familiari a tal fine dichiarati sono entro il limite stabilito per ottenere detto beneficio).
Roma, 17.9.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
3