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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 5040/2022
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5040 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: fase di merito dell'opposizione all'esecuzione per pignoramento presso terzi ex artt. 615 comma 2 e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'Avv. Armando Parte_1
Calogero del Foro di Napoli, elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo, 329, come da procura a margine dell'atto di opposizione di primo grado
- DEBITORE
OPPONENTE-
E
Controparte_1
, subentrato alla soppressa ,
[...] Controparte_2 in persona del l.r.p.t., suo Procuratore speciale Dott. , Controparte_3 giusta procura speciale per Notaio rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Alfonso Lamberti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- CREDITRICE OPPOSTA
–
E
n persona del l.r.p.t.; CP_4
Controparte_5
CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il presente giudizio trae origine dall'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta il 09/10/2017 da
[...]
al pignoramento presso terzi notificato da (si Parte_1 CP_2 riporta di seguito la ricostruzione del processo contenuta nella sentenza di
- 2 -
Appello che ha rimesso gli atti innanzi al Tribunale di Nola e come ricostruita già dal Giudice di primo grado): il “premesso di aver ricevuto Pt_1 in data 19.05.2016 atto di pignoramento presso terzi parte dell'allora CP_2 basato su 33 cartelle esattoriali, si opponeva eccependo l'impignorabilità della pensione
(punto n. 1), l'indeterminatezza del pignorato (punto n. 2), la mancata notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento (punto n. 3), la prescrizione delle pretese creditorie (punto n. 4), la decadenza per ritardata iscrizione a ruolo (punto n. 5), la inesistenza e nullità della notifica del pignoramento poiché eseguita da un soggetto non autorizzato (punto n. 6), la carente motivazione del pignoramento (punto n. 7),
l'impossibilità di risalire dai ruoli alle pretese creditorie (punto n. 8), la nullità di un'iscrizione ipotecaria di cui era venuto a conoscenza (punto nn. 9 e 10).
La fase camerale dinanzi al g.e. si era conclusa con il rigetto della istanza di sospensione con provvedimento del 10.08.2017 e pertanto il aveva instaurato il presente Pt_1 giudizio di merito al fine di sentir accogliere l'opposizione.
Con comparsa depositata il 21.12.2017, si costituiva in giudizio l'
[...] eccependo il parziale difetto di giurisdizione del Tribunale a favore Controparte_1 della Commissione Tributaria per le cartelle inerenti a tributi;
la parziale incompetenza
a favore del g.d.p. per le cartelle inerenti a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
nonché l'inammissibilità della opposizione inerente ai tributi ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 602/73; eccepiva ancora la legittimità del proprio operato avendo provveduto a notificare le cartelle con la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti;
l'ammissibilità del pignoramento della pensione seppur limitato nel quantum;
l'estraneità al presente giudizio dell'iscrizione ipotecaria”.
Con sentenza n. 1949/2020, il Tribunale di Nola osservava che:
- 3 -
- non potevano esaminarsi le contestazioni relative all'iscrizione ipotecaria, trattandosi di fase di merito relativa all'opposizione all'esecuzione proposta nel corso di una procedura esecutiva presso terzi;
- andavano qualificati quali motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. quelli con i quali “si contesta la mancata notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, la inesistenza e nullità della notifica del pignoramento poiché eseguita da un soggetto non autorizzato, la carente motivazione del pignoramento (motivi di cui ai punti nn. 3, 6 e 7 in citazione)”;
- la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 4 comma 1 d.l.
119/2018, poteva essere dichiarata solo per le cartelle che avevano un valore complessivo inferiore ad Euro 1.000, dovendo farsi “riferimento alla unicità del carico di ruolo e non alle singole pretese sottese alla cartella e ovviamente ai ruoli iscritti dal 2000 al 2010 e non oltre”;
- i motivi di opposizione relativi alle cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie inerenti all'omessa notifica delle stesse ed alla conseguente prescrizione dovevano essere fatti valere innanzi alla giurisdizione tributaria, in conformità alla recente giurisprudenza della S.C. (Cass.
SS.UU. 7822/2020);
- l'opposizione era fondata con riguardo a due cartelle, in considerazione dell'omessa notifica di una di esse e dell'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'altra; pertanto così provvedeva: “dichiara cessata la materia del contendere per la cartella n.07120031065864601000 per la sola parte inerente all'ICI; per la cartella n. 07120060023401056000 per la sola parte inerente al ruolo
2006/218; per la cartella n. 07120080037596155000 per la sola parte inerente a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
per le cartelle n.
07120080101599361000, n. 07120080134319084000, n.
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07120090113786788000, n. 07120100064075847000 e n.
07120110111181643000;
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria Provinciale competente per territorio per tutte le cartelle inerenti a tributi e non annullate e soltanto per le doglianze di cui ai punti n. 3 e 4 dell'atto di citazione
(omessa notifica delle cartelle e conseguente prescrizione dei crediti); accoglie parzialmente Contr l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto di a procedere esecutivamente per il credito di cui alle cartelle n.07120150136051080000 e n.
07120100141959711000; compensate le spese”.
Avverso tale sentenza proponeva appello il deducendo che: Pt_1
- per effetto del sopravvenuto d.l. 41/2021 (art. 4 comma 4), doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine a tutti i debiti tributari di importo inferiore ad Euro 5.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il
1° dicembre 2010 per le persone fisiche che nel periodo 2019 avevano un reddito imponibile fino ad Euro 30.000 (tra le quali rientrava il;
Pt_1
- contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la cd. pace fiscale (art. 4 d.l. 119/2018) operava per tutti i debiti tributari inferiori ad euro
1.000,00 dovendo a tal fine prendersi in considerazione i singoli carichi affidati all'agente per la riscossione e non l'importo delle cartelle;
il
Tribunale aveva errato, esaminando il motivo di opposizione ex art 617
c.p.c. di cui al punto 3 dell'atto di citazione, nel ritenere che le cartelle fossero state correttamente notificate;
era stata erroneamente disattesa anche la questione della prescrizione;
avrebbe dovuto essere esaminata la questione relativa all'iscrizione ipotecaria.
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Con la Sentenza n. 2086/22, depositata il 13.05.2022, la Corte di Appello di Napoli ha deciso: “
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello con riguardo al motivo avente ad oggetto la notifica delle cartelle esattoriali (punto 4 dell'atto di appello punto 3 del ricorso al G.E. e dell'atto di citazione in opposizione);
2. Accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile la domanda avente ad oggetto la nullità dell'iscrizione ipotecaria, ma la rigetta nel merito;
3. Dichiara la nullità parziale della Sentenza n. 1949/2020 del
Tribunale di Nola con riguardo alle sole questioni oggetto dei rimanenti motivi di appello e rimette la causa innanzi al Tribunale di Nola, ai sensi dell'art. 354 comma
1° c.p.c., per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato e per
l'esame delle stesse”.
Pertanto, esulano dal presente giudizio i motivi di cui al punto 4 dell'atto di appello (riportato nella citazione in riassunzione) e punto 3 del ricorso in opposizione, dichiarati inammissibili dalla Corte di Appello e passati in giudicato, ossia il n. 4) Sulla notifica delle cartelle di pagamento – Mancato deposito Contr di documentazione da parte dell' – Conseguente assenza di prova della notifica delle cartelle ed il n. 6) Riproposizione dei motivi inerenti l'iscrizione Ipotecaria
Esattoriale (sul quale la Corte di Appello ha deciso rigettando l'opposizione).
Inoltre, deve ritenersi formato il giudicato sui motivi di opposizione elencati nell'originario ricorso in opposizione, decisi dal giudice di primo grado e non impugnati in Appello: l'impignorabilità della pensione (punto n. 1),
l'indeterminatezza del pignorato (punto n. 2), la decadenza per ritardata iscrizione a ruolo (punto n. 5), la inesistenza e nullità della notifica del pignoramento poiché eseguita da un soggetto non autorizzato (punto n. 6), la carente motivazione del pignoramento (punto n. 7), l'impossibilità di risalire dai ruoli alle pretese creditorie
(punto n. 8).
- 6 -
Infine, devono intendersi rinunciati tutti i motivi di opposizione non riproposti dal nel presente giudizio di merito, riassunto dopo la Pt_1 decisione della Corte di Appello e la questione del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore della Commissione Tributaria Provinciale, come dichiarata dal giudice di primo grado, “competente per territorio per tutte le cartelle inerenti a tributi e non annullate e soltanto per le doglianze di cui ai punti n. 3
e 4 dell'atto di citazione (omessa notifica delle cartelle e conseguente prescrizione dei crediti).
Oggetto del presente giudizio, sono quindi i restanti motivi di appello, che erano anche parte dei motivi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, esaminati in prima fase dal Giudice dell'esecuzione ed in fase di marito dal Giudice di primo grado, esplicitati nell'atto di citazione in riassunzione e nelle conclusioni del ricorrente di seguito riportate: “1) confermare la dichiarazione di cessata materia del contendere per le seguenti n. 8 cartelle
(n. 07120031065864601000 per la sola parte inerente all'ICI, n.
07120060023401056000 per il solo Ruolo 2006/218, n.
07120080037596155000 per le sole sanzioni per violazione del Cds, n.
07120080101599361000, n. 07120080134319084000, n.
07120090113786788000, n. 07120100064075847000 e n.
07120110111181643000), nonché confermare l'accoglimento parziale dell'opposizione per le seguenti n. 2 cartelle (n. 07120150136051080000 e n.
07120100141959711000), come effettuato con la Sentenza n. 1949/20 di codesto
Tribunale nel giudizio qui riassunto;
2) inoltre, tenuto conto delle sopravvenienze, accertare la intervenuta cessazione della materia del contendere per le seguenti ulteriori n.
8 cartelle (Cartella n. 07120020065188052000, Cartella n.
07120030063330358000, Cartella n. 07120060098940916000, Cartella n.
07120080037596155000, Cartella n. 071200900167549390000, Cartella n.
071201001170879680000, Cartella n. 071201001419597110000 e Cartella n.
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071201004544659870000), già eliminate d'ufficio dall'Agente della Riscossione in applicazione del cd. Decreto Ristori - D.L. 41/2021; 3) ancora, esaminare ed accogliere le questioni rimesse a codesto giudice dal giudice di appello inerenti i seguenti motivi di impugnazione, sopra riportati per intero: a) motivo n. 2 sulle altre cartelle rientranti nel sopravvenuto cd. Decreto Ristori - D.L. 41/2021 non annullate però
d'ufficio dall' b) motivo n. 3 sulle altre cartelle rientranti nella Controparte_7 cd. Pace Fiscale - D.L. 119/2018 non dichiarate estinte con la Sentenza di primo grado;
c) motivo n. 5 sulla prescrizione di varie cartelle non accolta con la Sentenza di primo grado, chiedendosi espressamente di accertare e dichiarare la nullità della notifica via Pec della intimazione di pagamento a soggetto non più imprenditore;
il tutto ovviamente epurato dalle cartelle eventualmente già dichiarate estinte e/o annullate
d'ufficio dall'Agente della Riscossione;
4) in via del tutto subordinata, ridurre le somme ingiunte e/o eliminare le sanzioni. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
L' con comparsa depositata in data Controparte_1
04.12.2022, si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente la cessazione della materia del contendere in relazione alle poste indicate dall'opponente relative alle cartelle/ruoli oggetto del presente gravame, nell'ipotesi in cui, in ragione dell'art.4 D.L. 119/2018 convertito nella L. nr. 136/2018 e pubb.in G.U. nr. 293 del 18.12.2018 (siano relativi a titoli esattoriali inferiori ad € 1000,00 ed emessi nel periodo 2000-2010) così per quelle rientranti nel sopravvenuto D.L. 41/21 cd. Decreto Ristori per importi fino ad € 5.000,00 sempre in relazione agli anni 2000-2010, con richiesta di compensazione delle spese, sul punto;
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo con riferimento ai motivi di opposizione riproposti in questa ulteriore fase di merito;
la legittimità del proprio operato avendo provveduto a notificare le cartelle con la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti
(specificando che in data 21 aprile 2016 si era proceduto alla notifica a
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mezzo pec - allegata in copia - della intimazione di pagamento nr.
07120169025388539000 che ha ulteriormente interrotto i termini prescrizionali quale valido atto interruttivo a tal fine); la validità della notifica a mezzo pec al ricorrente, a prescindere dalla cessazione dell'attività imprenditoriale;
che nessuna decadenza era maturata avendo Contr regolarmente provveduto alla notifica delle cartelle. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese con distrazione.
Non si costituita il terzo pignorato restando contumace. CP_4
All'udienza del 07.11.2024 (tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.) acquisito d'ufficio il fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 4076/2016, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di gg 60+20 ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Va parzialmente dichiarata cessata la materia del contendere per le cartelle annullate d'ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018, in base al quale i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a € 1.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al
31.12.2010 sono automaticamente annullati alla data del 31.12.2018, e per quelle annullate ex legge in applicazione del cd. Decreto Ristori - D.L.
41/2021 per importi fino ad € 5.000,00 sempre in relazione agli anni 2000-
2010; nonché per le cartelle annullate con sentenza;
nonché l'opposizione va parzialmente accolta per una cartella i cui crediti sono prescritti.
Dall'esame dell'atto di pignoramento si evince che delle 33 cartelle sottese al ppt, 24 ineriscono a tributi, 9 a sanzioni amministrative per violazione
- 9 -
del codice della strada (si badi che una cartella contiene sia tributi che sanzioni amministrative) e per una non vi è il ruolo e non è possibile evincere quale sia la pretesa creditoria alla stessa sottesa, né il suo ammontare.
Passando al merito va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere per la cartella n. 07120031065864601000 per la sola parte inerente all'ICI; per la cartella n. 07120060023401056000 per la sola parte inerente al ruolo 2006/218; per le cartelle n. 07120080101599361000, n.
07120080134319084000, n. 07120090113786788000 e n.
07120100064075847000 per la c.d. pace fiscale.
Si evidenzia sul punto che deve riferirsi alla unicità del carico di ruolo e non alle singole pretese sottese alla cartella e ovviamente ai ruoli iscritti dal
2000 al 2010 e non oltre.
Va altresì dichiarata la cessata materia del contendere per le ulteriori 8 cartelle: Cartella n. 07120020065188052000, Cartella n.
07120030063330358000, Cartella n. 07120060098940916000, Cartella n.
07120080037596155000 (già dichiarata solo in parte dal giudice di primo grado) Cartella n. 071200900167549390000, Cartella n.
071201001170879680000, Cartella n. 071201001419597110000 e Cartella
n. 071201004544659870000, già eliminate d'ufficio dall' CP_7
(come si evince dalla Lista Cartelle Attive al 15.11.2021
[...] prodotta da parte opponente) in applicazione del cd. Decreto Ristori -
D.L. 41/2021 (convertito dalla L. 69/2021) che prevede l'annullamento ex lege dei debiti tributari che, alla data di entrata in vigore del Decreto, non superino l'importo di € 5.000,00, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, per le
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persone fisiche che abbiano conseguito, nel periodo di imposta 2019, un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito fino ad € 30.000,00.
Con riferimento la Cartella n. 071/2011/01111816/43 e la cartella
07120150136051080000 va dichiarata la cessata materia del contendere poiché la cartella è stata annullata con Sent. n.1949/20 del Tribunale di Contr Nola, non impugnata da e passata in giudicato contro di lei come giudicato interno;
va altresì dichiarata la cessata materia del contendere anche per la Cartella n. 071/2011/02271820/58 che è stata annullata con
Sent. 5630/21 della Comm. Tributaria Regionale di Appello di Napoli, non impugnata e passata in giudicato (prodotta dal ricorrente in giudizio).
Ciò posto, la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. poiché si contesta la prescrizione delle pretese creditorie non essendo state validamente notificate le intimazioni di pagamento – atti interruttivi della prescrizione-.
Ciò posto, passando al motivo di opposizione n. 5 (dell'atto di appello pag.
19 dell'atto di citazione in riassunzione) sulla prescrizione dei crediti, da qualificarsi motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2
c.p.c., atteso che si contesta l'esistenza stessa del credito azionato in executivis.
Il contesta la prescrizione delle pretese creditorie non essendo Pt_1 state validamente notificate le intimazioni di pagamento – atti interruttivi della prescrizione-; per le cartelle di pagamento non annullate e aventi ad oggetto sanzioni relative alla violazione del codice della strada sarebbe decorsa la prescrizione quinquennale poiché l'unico atto interruttivo della prescrizione (rappresentato dalla intimazione di pagamento n.
07120169025388539000) era stato notificato solo via pec al Pt_1
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quando era cessata la ditta individuale, per cui la notifica non era stata validamente compiuta.
Ebbene tale specifica doglianza è inammissibile in questa fase del giudizio, poiché non è stata già esplicitata nel ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi originariamente presentato dal tuttavia se si Pt_1 volesse ritenere ammissibile quale specificazione del motivo di opposizione genericamente formulato nell'originaria opposizione, nella quale si afferma che non sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione e/o gli atti presupposti del p.p.t , in ogni caso la doglianza è infondata.
Contr L' ha depositato la notifica del 21 aprile 2016 a mezzo pec della intimazione di pagamento nr. 07120169025388539000 che ha interrotto i termini prescrizionali (per tutte le cartelle elencate nell'atto di pignoramento presso terzi impugnato.
Il ricorrente non ha mai provato di aver revocato l'implicita autorizzazione alle notifiche a mezzo pec concessa al momento della apertura della sua attività imprenditoriale ed in ogni caso prevista per legge (i crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento attengono anche all'attività imprenditoriale del , pertanto la impugnata Pt_1 notifica deve intendersi validamente compiuta.
In ogni caso ogni eventuale vizio della notifica sarebbe da intendersi sanato ai sensi e per l'effetto dell'art. 156 comma 3 c.p.c. atteso che l'atto ha raggiunto il suo scopo (ossia portare a conoscenza il soggetto del suo contenuto) come deve ritenersi provato dalla impugnazione del pignoramento e dei relativi atti presupposti.
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Pertanto, l'eccezione di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione partendo dall'anno di riferimento del tributo fino alla data di notifica del pignoramento, è infondata.
Il termine di prescrizione quinquennale, a parere di questo giudice, resta tale anche dopo la notifica della cartella, non essendo applicabile l'art. 2953
c.c. ai titoli esecutivi di natura amministrativa quali i ruoli.
Nel caso di specie nessun credito portato dalle cartelle sottostanti il p.p.t
(non annullate) risulta prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Per tutte le cartelle, data la prova della notifica delle cartelle (prodotte da Contr in giudizio) il termine prescrizionale risulta interrotto sia se conteggiato dall'anno del tributo (e interrotto dalla notifica della cartella), che se conteggiato dalla notifica della cartella (e interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento e successivo pignoramento).
Pertanto l'eccezione di prescrizione è infondata e l'opposizione deve essere rigettata.
Nel caso di specie soltanto il credito di cui alla cartella n.
07120100141959711000 risulta prescritto per decorrenza del termine quinquennale, seppur dopo la notifica della cartella (16.09.2010) e alla data della notifica della intimazione di pagamento (21.04.2016) e successivo pignoramento (19.05.2016)
Per tutti questi motivi va parzialmente dichiarata cessata la materia del contendere e parzialmente accolta l'opposizione.
Il p.p.t impugnato è valido ed efficace per tutte le cartelle non annullate e per le quali non è intervenuta la cessata materia del contendere.
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L'accoglimento parziale e la sopravvenuta previsione normativa del 2018 e del 2021 sull'annullamento della c.d. mini-cartelle, giustifica la compensazione delle spese di lite (anche ai fini della soccombenza virtuale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per la cartella n.
07120031065864601000 per la sola parte inerente all'ICI; per la cartella n.
07120060023401056000 per la sola parte inerente al ruolo 2006/218; per le cartelle n. 07120080101599361000, n. 07120080134319084000, n.
07120090113786788000 e n. 07120100064075847000; altresì per le cartelle n. 07120020065188052000, n. 07120030063330358000, n.
07120060098940916000, n. 07120080037596155000 (già dichiarata solo in parte dal giudice di primo grado), n. 071200900167549390000, n.
071201001170879680000, n. 071201001419597110000, n.
071201004544659870000; altresì per le cartelle n. 07120110111181643 e n.
07120150136051080000 e n. 071/2011/02271820/58;
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il Contr diritto di a procedere esecutivamente per il credito di cui alla cartella n. 07120100141959711000;
- compensa le spese tra le parti del giudizio.
Si comunichi.
Nola, 27.02.2025
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IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
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TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5040 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: fase di merito dell'opposizione all'esecuzione per pignoramento presso terzi ex artt. 615 comma 2 e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'Avv. Armando Parte_1
Calogero del Foro di Napoli, elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo, 329, come da procura a margine dell'atto di opposizione di primo grado
- DEBITORE
OPPONENTE-
E
Controparte_1
, subentrato alla soppressa ,
[...] Controparte_2 in persona del l.r.p.t., suo Procuratore speciale Dott. , Controparte_3 giusta procura speciale per Notaio rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Alfonso Lamberti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- CREDITRICE OPPOSTA
–
E
n persona del l.r.p.t.; CP_4
Controparte_5
CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il presente giudizio trae origine dall'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta il 09/10/2017 da
[...]
al pignoramento presso terzi notificato da (si Parte_1 CP_2 riporta di seguito la ricostruzione del processo contenuta nella sentenza di
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Appello che ha rimesso gli atti innanzi al Tribunale di Nola e come ricostruita già dal Giudice di primo grado): il “premesso di aver ricevuto Pt_1 in data 19.05.2016 atto di pignoramento presso terzi parte dell'allora CP_2 basato su 33 cartelle esattoriali, si opponeva eccependo l'impignorabilità della pensione
(punto n. 1), l'indeterminatezza del pignorato (punto n. 2), la mancata notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento (punto n. 3), la prescrizione delle pretese creditorie (punto n. 4), la decadenza per ritardata iscrizione a ruolo (punto n. 5), la inesistenza e nullità della notifica del pignoramento poiché eseguita da un soggetto non autorizzato (punto n. 6), la carente motivazione del pignoramento (punto n. 7),
l'impossibilità di risalire dai ruoli alle pretese creditorie (punto n. 8), la nullità di un'iscrizione ipotecaria di cui era venuto a conoscenza (punto nn. 9 e 10).
La fase camerale dinanzi al g.e. si era conclusa con il rigetto della istanza di sospensione con provvedimento del 10.08.2017 e pertanto il aveva instaurato il presente Pt_1 giudizio di merito al fine di sentir accogliere l'opposizione.
Con comparsa depositata il 21.12.2017, si costituiva in giudizio l'
[...] eccependo il parziale difetto di giurisdizione del Tribunale a favore Controparte_1 della Commissione Tributaria per le cartelle inerenti a tributi;
la parziale incompetenza
a favore del g.d.p. per le cartelle inerenti a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
nonché l'inammissibilità della opposizione inerente ai tributi ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 602/73; eccepiva ancora la legittimità del proprio operato avendo provveduto a notificare le cartelle con la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti;
l'ammissibilità del pignoramento della pensione seppur limitato nel quantum;
l'estraneità al presente giudizio dell'iscrizione ipotecaria”.
Con sentenza n. 1949/2020, il Tribunale di Nola osservava che:
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- non potevano esaminarsi le contestazioni relative all'iscrizione ipotecaria, trattandosi di fase di merito relativa all'opposizione all'esecuzione proposta nel corso di una procedura esecutiva presso terzi;
- andavano qualificati quali motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. quelli con i quali “si contesta la mancata notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, la inesistenza e nullità della notifica del pignoramento poiché eseguita da un soggetto non autorizzato, la carente motivazione del pignoramento (motivi di cui ai punti nn. 3, 6 e 7 in citazione)”;
- la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 4 comma 1 d.l.
119/2018, poteva essere dichiarata solo per le cartelle che avevano un valore complessivo inferiore ad Euro 1.000, dovendo farsi “riferimento alla unicità del carico di ruolo e non alle singole pretese sottese alla cartella e ovviamente ai ruoli iscritti dal 2000 al 2010 e non oltre”;
- i motivi di opposizione relativi alle cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie inerenti all'omessa notifica delle stesse ed alla conseguente prescrizione dovevano essere fatti valere innanzi alla giurisdizione tributaria, in conformità alla recente giurisprudenza della S.C. (Cass.
SS.UU. 7822/2020);
- l'opposizione era fondata con riguardo a due cartelle, in considerazione dell'omessa notifica di una di esse e dell'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'altra; pertanto così provvedeva: “dichiara cessata la materia del contendere per la cartella n.07120031065864601000 per la sola parte inerente all'ICI; per la cartella n. 07120060023401056000 per la sola parte inerente al ruolo
2006/218; per la cartella n. 07120080037596155000 per la sola parte inerente a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
per le cartelle n.
07120080101599361000, n. 07120080134319084000, n.
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07120090113786788000, n. 07120100064075847000 e n.
07120110111181643000;
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria Provinciale competente per territorio per tutte le cartelle inerenti a tributi e non annullate e soltanto per le doglianze di cui ai punti n. 3 e 4 dell'atto di citazione
(omessa notifica delle cartelle e conseguente prescrizione dei crediti); accoglie parzialmente Contr l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto di a procedere esecutivamente per il credito di cui alle cartelle n.07120150136051080000 e n.
07120100141959711000; compensate le spese”.
Avverso tale sentenza proponeva appello il deducendo che: Pt_1
- per effetto del sopravvenuto d.l. 41/2021 (art. 4 comma 4), doveva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine a tutti i debiti tributari di importo inferiore ad Euro 5.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il
1° dicembre 2010 per le persone fisiche che nel periodo 2019 avevano un reddito imponibile fino ad Euro 30.000 (tra le quali rientrava il;
Pt_1
- contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la cd. pace fiscale (art. 4 d.l. 119/2018) operava per tutti i debiti tributari inferiori ad euro
1.000,00 dovendo a tal fine prendersi in considerazione i singoli carichi affidati all'agente per la riscossione e non l'importo delle cartelle;
il
Tribunale aveva errato, esaminando il motivo di opposizione ex art 617
c.p.c. di cui al punto 3 dell'atto di citazione, nel ritenere che le cartelle fossero state correttamente notificate;
era stata erroneamente disattesa anche la questione della prescrizione;
avrebbe dovuto essere esaminata la questione relativa all'iscrizione ipotecaria.
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Con la Sentenza n. 2086/22, depositata il 13.05.2022, la Corte di Appello di Napoli ha deciso: “
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello con riguardo al motivo avente ad oggetto la notifica delle cartelle esattoriali (punto 4 dell'atto di appello punto 3 del ricorso al G.E. e dell'atto di citazione in opposizione);
2. Accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile la domanda avente ad oggetto la nullità dell'iscrizione ipotecaria, ma la rigetta nel merito;
3. Dichiara la nullità parziale della Sentenza n. 1949/2020 del
Tribunale di Nola con riguardo alle sole questioni oggetto dei rimanenti motivi di appello e rimette la causa innanzi al Tribunale di Nola, ai sensi dell'art. 354 comma
1° c.p.c., per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato e per
l'esame delle stesse”.
Pertanto, esulano dal presente giudizio i motivi di cui al punto 4 dell'atto di appello (riportato nella citazione in riassunzione) e punto 3 del ricorso in opposizione, dichiarati inammissibili dalla Corte di Appello e passati in giudicato, ossia il n. 4) Sulla notifica delle cartelle di pagamento – Mancato deposito Contr di documentazione da parte dell' – Conseguente assenza di prova della notifica delle cartelle ed il n. 6) Riproposizione dei motivi inerenti l'iscrizione Ipotecaria
Esattoriale (sul quale la Corte di Appello ha deciso rigettando l'opposizione).
Inoltre, deve ritenersi formato il giudicato sui motivi di opposizione elencati nell'originario ricorso in opposizione, decisi dal giudice di primo grado e non impugnati in Appello: l'impignorabilità della pensione (punto n. 1),
l'indeterminatezza del pignorato (punto n. 2), la decadenza per ritardata iscrizione a ruolo (punto n. 5), la inesistenza e nullità della notifica del pignoramento poiché eseguita da un soggetto non autorizzato (punto n. 6), la carente motivazione del pignoramento (punto n. 7), l'impossibilità di risalire dai ruoli alle pretese creditorie
(punto n. 8).
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Infine, devono intendersi rinunciati tutti i motivi di opposizione non riproposti dal nel presente giudizio di merito, riassunto dopo la Pt_1 decisione della Corte di Appello e la questione del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore della Commissione Tributaria Provinciale, come dichiarata dal giudice di primo grado, “competente per territorio per tutte le cartelle inerenti a tributi e non annullate e soltanto per le doglianze di cui ai punti n. 3
e 4 dell'atto di citazione (omessa notifica delle cartelle e conseguente prescrizione dei crediti).
Oggetto del presente giudizio, sono quindi i restanti motivi di appello, che erano anche parte dei motivi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, esaminati in prima fase dal Giudice dell'esecuzione ed in fase di marito dal Giudice di primo grado, esplicitati nell'atto di citazione in riassunzione e nelle conclusioni del ricorrente di seguito riportate: “1) confermare la dichiarazione di cessata materia del contendere per le seguenti n. 8 cartelle
(n. 07120031065864601000 per la sola parte inerente all'ICI, n.
07120060023401056000 per il solo Ruolo 2006/218, n.
07120080037596155000 per le sole sanzioni per violazione del Cds, n.
07120080101599361000, n. 07120080134319084000, n.
07120090113786788000, n. 07120100064075847000 e n.
07120110111181643000), nonché confermare l'accoglimento parziale dell'opposizione per le seguenti n. 2 cartelle (n. 07120150136051080000 e n.
07120100141959711000), come effettuato con la Sentenza n. 1949/20 di codesto
Tribunale nel giudizio qui riassunto;
2) inoltre, tenuto conto delle sopravvenienze, accertare la intervenuta cessazione della materia del contendere per le seguenti ulteriori n.
8 cartelle (Cartella n. 07120020065188052000, Cartella n.
07120030063330358000, Cartella n. 07120060098940916000, Cartella n.
07120080037596155000, Cartella n. 071200900167549390000, Cartella n.
071201001170879680000, Cartella n. 071201001419597110000 e Cartella n.
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071201004544659870000), già eliminate d'ufficio dall'Agente della Riscossione in applicazione del cd. Decreto Ristori - D.L. 41/2021; 3) ancora, esaminare ed accogliere le questioni rimesse a codesto giudice dal giudice di appello inerenti i seguenti motivi di impugnazione, sopra riportati per intero: a) motivo n. 2 sulle altre cartelle rientranti nel sopravvenuto cd. Decreto Ristori - D.L. 41/2021 non annullate però
d'ufficio dall' b) motivo n. 3 sulle altre cartelle rientranti nella Controparte_7 cd. Pace Fiscale - D.L. 119/2018 non dichiarate estinte con la Sentenza di primo grado;
c) motivo n. 5 sulla prescrizione di varie cartelle non accolta con la Sentenza di primo grado, chiedendosi espressamente di accertare e dichiarare la nullità della notifica via Pec della intimazione di pagamento a soggetto non più imprenditore;
il tutto ovviamente epurato dalle cartelle eventualmente già dichiarate estinte e/o annullate
d'ufficio dall'Agente della Riscossione;
4) in via del tutto subordinata, ridurre le somme ingiunte e/o eliminare le sanzioni. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
L' con comparsa depositata in data Controparte_1
04.12.2022, si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente la cessazione della materia del contendere in relazione alle poste indicate dall'opponente relative alle cartelle/ruoli oggetto del presente gravame, nell'ipotesi in cui, in ragione dell'art.4 D.L. 119/2018 convertito nella L. nr. 136/2018 e pubb.in G.U. nr. 293 del 18.12.2018 (siano relativi a titoli esattoriali inferiori ad € 1000,00 ed emessi nel periodo 2000-2010) così per quelle rientranti nel sopravvenuto D.L. 41/21 cd. Decreto Ristori per importi fino ad € 5.000,00 sempre in relazione agli anni 2000-2010, con richiesta di compensazione delle spese, sul punto;
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo con riferimento ai motivi di opposizione riproposti in questa ulteriore fase di merito;
la legittimità del proprio operato avendo provveduto a notificare le cartelle con la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti
(specificando che in data 21 aprile 2016 si era proceduto alla notifica a
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mezzo pec - allegata in copia - della intimazione di pagamento nr.
07120169025388539000 che ha ulteriormente interrotto i termini prescrizionali quale valido atto interruttivo a tal fine); la validità della notifica a mezzo pec al ricorrente, a prescindere dalla cessazione dell'attività imprenditoriale;
che nessuna decadenza era maturata avendo Contr regolarmente provveduto alla notifica delle cartelle. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese con distrazione.
Non si costituita il terzo pignorato restando contumace. CP_4
All'udienza del 07.11.2024 (tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.) acquisito d'ufficio il fascicolo dell'esecuzione mobiliare n. 4076/2016, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di gg 60+20 ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Va parzialmente dichiarata cessata la materia del contendere per le cartelle annullate d'ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018, in base al quale i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a € 1.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al
31.12.2010 sono automaticamente annullati alla data del 31.12.2018, e per quelle annullate ex legge in applicazione del cd. Decreto Ristori - D.L.
41/2021 per importi fino ad € 5.000,00 sempre in relazione agli anni 2000-
2010; nonché per le cartelle annullate con sentenza;
nonché l'opposizione va parzialmente accolta per una cartella i cui crediti sono prescritti.
Dall'esame dell'atto di pignoramento si evince che delle 33 cartelle sottese al ppt, 24 ineriscono a tributi, 9 a sanzioni amministrative per violazione
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del codice della strada (si badi che una cartella contiene sia tributi che sanzioni amministrative) e per una non vi è il ruolo e non è possibile evincere quale sia la pretesa creditoria alla stessa sottesa, né il suo ammontare.
Passando al merito va innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere per la cartella n. 07120031065864601000 per la sola parte inerente all'ICI; per la cartella n. 07120060023401056000 per la sola parte inerente al ruolo 2006/218; per le cartelle n. 07120080101599361000, n.
07120080134319084000, n. 07120090113786788000 e n.
07120100064075847000 per la c.d. pace fiscale.
Si evidenzia sul punto che deve riferirsi alla unicità del carico di ruolo e non alle singole pretese sottese alla cartella e ovviamente ai ruoli iscritti dal
2000 al 2010 e non oltre.
Va altresì dichiarata la cessata materia del contendere per le ulteriori 8 cartelle: Cartella n. 07120020065188052000, Cartella n.
07120030063330358000, Cartella n. 07120060098940916000, Cartella n.
07120080037596155000 (già dichiarata solo in parte dal giudice di primo grado) Cartella n. 071200900167549390000, Cartella n.
071201001170879680000, Cartella n. 071201001419597110000 e Cartella
n. 071201004544659870000, già eliminate d'ufficio dall' CP_7
(come si evince dalla Lista Cartelle Attive al 15.11.2021
[...] prodotta da parte opponente) in applicazione del cd. Decreto Ristori -
D.L. 41/2021 (convertito dalla L. 69/2021) che prevede l'annullamento ex lege dei debiti tributari che, alla data di entrata in vigore del Decreto, non superino l'importo di € 5.000,00, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, per le
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persone fisiche che abbiano conseguito, nel periodo di imposta 2019, un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito fino ad € 30.000,00.
Con riferimento la Cartella n. 071/2011/01111816/43 e la cartella
07120150136051080000 va dichiarata la cessata materia del contendere poiché la cartella è stata annullata con Sent. n.1949/20 del Tribunale di Contr Nola, non impugnata da e passata in giudicato contro di lei come giudicato interno;
va altresì dichiarata la cessata materia del contendere anche per la Cartella n. 071/2011/02271820/58 che è stata annullata con
Sent. 5630/21 della Comm. Tributaria Regionale di Appello di Napoli, non impugnata e passata in giudicato (prodotta dal ricorrente in giudizio).
Ciò posto, la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. poiché si contesta la prescrizione delle pretese creditorie non essendo state validamente notificate le intimazioni di pagamento – atti interruttivi della prescrizione-.
Ciò posto, passando al motivo di opposizione n. 5 (dell'atto di appello pag.
19 dell'atto di citazione in riassunzione) sulla prescrizione dei crediti, da qualificarsi motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2
c.p.c., atteso che si contesta l'esistenza stessa del credito azionato in executivis.
Il contesta la prescrizione delle pretese creditorie non essendo Pt_1 state validamente notificate le intimazioni di pagamento – atti interruttivi della prescrizione-; per le cartelle di pagamento non annullate e aventi ad oggetto sanzioni relative alla violazione del codice della strada sarebbe decorsa la prescrizione quinquennale poiché l'unico atto interruttivo della prescrizione (rappresentato dalla intimazione di pagamento n.
07120169025388539000) era stato notificato solo via pec al Pt_1
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quando era cessata la ditta individuale, per cui la notifica non era stata validamente compiuta.
Ebbene tale specifica doglianza è inammissibile in questa fase del giudizio, poiché non è stata già esplicitata nel ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi originariamente presentato dal tuttavia se si Pt_1 volesse ritenere ammissibile quale specificazione del motivo di opposizione genericamente formulato nell'originaria opposizione, nella quale si afferma che non sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione e/o gli atti presupposti del p.p.t , in ogni caso la doglianza è infondata.
Contr L' ha depositato la notifica del 21 aprile 2016 a mezzo pec della intimazione di pagamento nr. 07120169025388539000 che ha interrotto i termini prescrizionali (per tutte le cartelle elencate nell'atto di pignoramento presso terzi impugnato.
Il ricorrente non ha mai provato di aver revocato l'implicita autorizzazione alle notifiche a mezzo pec concessa al momento della apertura della sua attività imprenditoriale ed in ogni caso prevista per legge (i crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento attengono anche all'attività imprenditoriale del , pertanto la impugnata Pt_1 notifica deve intendersi validamente compiuta.
In ogni caso ogni eventuale vizio della notifica sarebbe da intendersi sanato ai sensi e per l'effetto dell'art. 156 comma 3 c.p.c. atteso che l'atto ha raggiunto il suo scopo (ossia portare a conoscenza il soggetto del suo contenuto) come deve ritenersi provato dalla impugnazione del pignoramento e dei relativi atti presupposti.
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Pertanto, l'eccezione di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione partendo dall'anno di riferimento del tributo fino alla data di notifica del pignoramento, è infondata.
Il termine di prescrizione quinquennale, a parere di questo giudice, resta tale anche dopo la notifica della cartella, non essendo applicabile l'art. 2953
c.c. ai titoli esecutivi di natura amministrativa quali i ruoli.
Nel caso di specie nessun credito portato dalle cartelle sottostanti il p.p.t
(non annullate) risulta prescritto per decorrenza del termine quinquennale.
Per tutte le cartelle, data la prova della notifica delle cartelle (prodotte da Contr in giudizio) il termine prescrizionale risulta interrotto sia se conteggiato dall'anno del tributo (e interrotto dalla notifica della cartella), che se conteggiato dalla notifica della cartella (e interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento e successivo pignoramento).
Pertanto l'eccezione di prescrizione è infondata e l'opposizione deve essere rigettata.
Nel caso di specie soltanto il credito di cui alla cartella n.
07120100141959711000 risulta prescritto per decorrenza del termine quinquennale, seppur dopo la notifica della cartella (16.09.2010) e alla data della notifica della intimazione di pagamento (21.04.2016) e successivo pignoramento (19.05.2016)
Per tutti questi motivi va parzialmente dichiarata cessata la materia del contendere e parzialmente accolta l'opposizione.
Il p.p.t impugnato è valido ed efficace per tutte le cartelle non annullate e per le quali non è intervenuta la cessata materia del contendere.
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L'accoglimento parziale e la sopravvenuta previsione normativa del 2018 e del 2021 sull'annullamento della c.d. mini-cartelle, giustifica la compensazione delle spese di lite (anche ai fini della soccombenza virtuale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per la cartella n.
07120031065864601000 per la sola parte inerente all'ICI; per la cartella n.
07120060023401056000 per la sola parte inerente al ruolo 2006/218; per le cartelle n. 07120080101599361000, n. 07120080134319084000, n.
07120090113786788000 e n. 07120100064075847000; altresì per le cartelle n. 07120020065188052000, n. 07120030063330358000, n.
07120060098940916000, n. 07120080037596155000 (già dichiarata solo in parte dal giudice di primo grado), n. 071200900167549390000, n.
071201001170879680000, n. 071201001419597110000, n.
071201004544659870000; altresì per le cartelle n. 07120110111181643 e n.
07120150136051080000 e n. 071/2011/02271820/58;
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inesistente il Contr diritto di a procedere esecutivamente per il credito di cui alla cartella n. 07120100141959711000;
- compensa le spese tra le parti del giudizio.
Si comunichi.
Nola, 27.02.2025
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IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
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