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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 55/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile – Volontaria Giurisdizione, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatrice
Dott.ssa Daniela Lococo Consigliere
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. V.G. 55/2025 promosso da:
, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Vanotti Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Amedeo François Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
- ricorreva ai sensi degli artt. 39 e 53 della Convenzione di Lugano Parte_1 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug) del 30.10.2007 chiedendo a questa
Corte di dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento, ai fini della esecuzione in
Italia, della sentenza/decisione emessa dal Giudice di Pace del Circolo di Lugano Ovest in data 09.12.2024 nel procedimento distinto con .2023.17, promosso dalla Parte_2 stessa nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
- con decreto emesso in data 10.02.2025, la Corte disponeva che parte ricorrente depositasse, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, prova della notificazione della “petizione” (inoltrata in data 27.07.2023) effettuata nel giudizio svizzero nei confronti del convenuto;
Controparte_1
- con nota di deposito del 12.02.2025, depositava prova della Parte_1 notificazione della “petizione”;
Pag. 1 di 3 - con decreto n. cronol. 74/2025 del 21.03.2025 emesso in data 19.03.2025, questa
Corte respingeva il ricorso in quanto «detta notifica non appare effettuata nelle forme previste dagli accordi internazionali, non avendo la Svizzera aderito alla notifica diretta di cui alla Convenzione dell'Aja 1965 art 10 ; laddove applicabile il principio di reciprocità la notifica appare pertanto non correttamente eseguita, dovendosi quindi ritenere non correttamente integrato il contraddittorio violando così un presupposto per la declaratoria di esecutorietà ai sensi della invocata Convenzione di Lugano del 2007»;
- avverso tale decreto di diniego, ritenuto errato e immotivato, Parte_1 proponeva ricorso ai sensi dell'art. 43 della Convenzione di Lugano del 30.10.2007;
- con comparsa di risposta depositata in data 29.07.2025, si costituiva in giudizio il
, eccependo l'inammissibilità del ricorso, il difetto di Controparte_1 rappresentanza processuale della per nullità totale del mandato alle liti Parte_1
e, in ogni caso, l'infondatezza di ogni pretesa ex adverso avanzata;
- in data 02.09.2025, depositava “Atto di rinuncia a delibazione” con il Parte_1 quale rappresentava di non avere più interesse ad agire giudizialmente nei confronti del
Comune di e dichiarava espressamente, per il tramite del proprio Controparte_1 difensore/procuratore speciale, di rinunciare agli atti del presente giudizio, chiedendo perciò l'estinzione del processo;
- in data 09.09.2025 il , per il tramite del proprio difensore, Controparte_1 depositava note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 con le quali dichiarava di accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla , Parte_1 chiedendo tuttavia che quest'ultima venisse condannata al rimborso delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
- premesso quanto sopra, in primo luogo devono ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
- quanto alle spese di lite del presente procedimento, pur in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso, si reputa di doverne disporre la compensazione per intero, attesa la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione di questa Corte e la complessità delle questioni giuridiche (in tema di diritto internazionale) che vengono in rilievo, questioni la cui soluzione avrebbe verosimilmente imposto il ricorso alle competenze specialistiche e qualificate di un esperto in materia;
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- DICHIARA l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
Pag. 2 di 3 - COMPENSA per intero tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.
La Presidente Relatrice
Dott.ssa Isabella Mariani
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile – Volontaria Giurisdizione, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatrice
Dott.ssa Daniela Lococo Consigliere
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. V.G. 55/2025 promosso da:
, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Vanotti Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Amedeo François Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
- ricorreva ai sensi degli artt. 39 e 53 della Convenzione di Lugano Parte_1 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug) del 30.10.2007 chiedendo a questa
Corte di dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento, ai fini della esecuzione in
Italia, della sentenza/decisione emessa dal Giudice di Pace del Circolo di Lugano Ovest in data 09.12.2024 nel procedimento distinto con .2023.17, promosso dalla Parte_2 stessa nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
- con decreto emesso in data 10.02.2025, la Corte disponeva che parte ricorrente depositasse, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, prova della notificazione della “petizione” (inoltrata in data 27.07.2023) effettuata nel giudizio svizzero nei confronti del convenuto;
Controparte_1
- con nota di deposito del 12.02.2025, depositava prova della Parte_1 notificazione della “petizione”;
Pag. 1 di 3 - con decreto n. cronol. 74/2025 del 21.03.2025 emesso in data 19.03.2025, questa
Corte respingeva il ricorso in quanto «detta notifica non appare effettuata nelle forme previste dagli accordi internazionali, non avendo la Svizzera aderito alla notifica diretta di cui alla Convenzione dell'Aja 1965 art 10 ; laddove applicabile il principio di reciprocità la notifica appare pertanto non correttamente eseguita, dovendosi quindi ritenere non correttamente integrato il contraddittorio violando così un presupposto per la declaratoria di esecutorietà ai sensi della invocata Convenzione di Lugano del 2007»;
- avverso tale decreto di diniego, ritenuto errato e immotivato, Parte_1 proponeva ricorso ai sensi dell'art. 43 della Convenzione di Lugano del 30.10.2007;
- con comparsa di risposta depositata in data 29.07.2025, si costituiva in giudizio il
, eccependo l'inammissibilità del ricorso, il difetto di Controparte_1 rappresentanza processuale della per nullità totale del mandato alle liti Parte_1
e, in ogni caso, l'infondatezza di ogni pretesa ex adverso avanzata;
- in data 02.09.2025, depositava “Atto di rinuncia a delibazione” con il Parte_1 quale rappresentava di non avere più interesse ad agire giudizialmente nei confronti del
Comune di e dichiarava espressamente, per il tramite del proprio Controparte_1 difensore/procuratore speciale, di rinunciare agli atti del presente giudizio, chiedendo perciò l'estinzione del processo;
- in data 09.09.2025 il , per il tramite del proprio difensore, Controparte_1 depositava note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 con le quali dichiarava di accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla , Parte_1 chiedendo tuttavia che quest'ultima venisse condannata al rimborso delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale;
- premesso quanto sopra, in primo luogo devono ritenersi sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
- quanto alle spese di lite del presente procedimento, pur in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso, si reputa di doverne disporre la compensazione per intero, attesa la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione di questa Corte e la complessità delle questioni giuridiche (in tema di diritto internazionale) che vengono in rilievo, questioni la cui soluzione avrebbe verosimilmente imposto il ricorso alle competenze specialistiche e qualificate di un esperto in materia;
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- DICHIARA l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
Pag. 2 di 3 - COMPENSA per intero tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.
La Presidente Relatrice
Dott.ssa Isabella Mariani
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