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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1003/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mariano Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1003/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in Via Senatore Loschiavo n. 35, Taurianova (RC), presso lo studio dell'Avv. Morabito
Maria Stella, che li rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Via N. Bixio n. 4, Taurianova (RC), presso lo studio dell'Avv.
Polifrone Concetta, che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.10.2024.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 5.06.2019, e Parte_1 Parte_2
premettevano: - risultava proprietario del terreno identificato alla part. 301, Parte_1
foglio di mappa n. 56 del CT del Comune di Taurianova, confinante con via Beato Umile da
BiSInano (già via del Littorio), con proprietà (part. 40), con proprietà CP_1 Persona_1
(part. 302) e con corte comune (originaria part. 41 sub 6), per averlo ricevuto in donazione dal padre in data 13.06.1993, con atto per Notaio del 13.06.1993 rep. 36914, racc. Controparte_2 Per_2
10994; -inoltre, il , risultava, altresì, proprietario del fabbricato ubicato in Taurianova Parte_1
(RC), alla Via Felice Cavallotti, ed identificato al NCEU del detto Comune al foglio 56, particella
41, sub 7 (ex sub 2), cat. C/241, ricadente nella stessa area per averlo ricevuto, nella misura di ½, in successione al padre apertasi in Taurianova il 22.12.1996, e per la rimanente quota per averlo acquistato, unitamente alla moglie giusta atto di compravendita, dalla sorella Parte_2 Per_1
a rogito Notaio del 22.09.2016 (rep. 23243, racc. 10.949, registrato in Palmi il
[...] Per_3
30.09.2016 al n. 2679 serie II e trascritto in Reggio Calabria in data 03.10.2016 al n.15578 d'ordine e n. 12601 di formalità), confinante da un lato con proprietà – Romania (part. 41 sub 3), CP_1 dall'altro con proprietà (part. 41 sub 1), e con corte comune identificata con la Controparte_1
part. 41 originaria sub 6;
- la corte comune censita con la particella 41, originaria sub. 6, posta nella parte antistante al fabbricato e adiacente a tutte le unità del complesso immobiliare, era stata individuata come unica ed indivisa dal tipo mappale originario con il quale era stato accatastato il fabbricato;
- nel 2014 la convenuta proprietaria esclusiva delle unità immobiliari Controparte_1
identificate ai subalterni 1) e 4), nonché comproprietaria del subalterno 3), dapprima demoliva arbitrariamente ed illegittimamente il bagnetto che si trovava nella corte comune e da sempre a servizio esclusivo della part. 41 sub 7, di proprietà degli attori (priva di servizi igienici all'interno); successivamente la stessa apponeva una struttura in ferro occupando in via esclusiva CP_1
una porzione di circa 13 mq della corte comune, annettendola alla sua proprietà;
- veniva avviata nei confronti della il procedimento di mediazione, ma quest'ultima CP_1
promuoveva nei confronti degli attori azione possessoria ex art. 703 c.p.c. chiedendo la manutenzione della servitù di passaggio sulla particella 301 di proprietà degli attori, che si concludeva con l'ordinanza del 12.06.2018;
-inoltre, emergeva che, con atto di accatastamento del 17/08/2011 prot. RC0231100, dalla corte comune della part. 41 era stata stralciata la porzione di circa 13 mq - in cui, nel 2014, è stata apposta la contestata inferriata di cui si discute - ed annessa alla originaria part. 41 sub 4, in testa esclusivamente alla convenuta Controparte_1
Pertanto, gli attori, con il presente giudizio, promuovevano azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., poiché la convenuta aveva alterato l'originaria destinazione della cosa comune, Controparte_1
privando completamente gli altri partecipanti dell'uso di una porzione della corte, a seguito dell'annessione della superficie di circa 13 mq ad esclusivo servizio della proprietà della stessa la convenuta, infatti, aveva proceduto illegittimamente: alla realizzazione di Controparte_1 un'inferriata a delimitazione di detta area;
alla demolizione del bagnetto ivi insistente e a servizio esclusivo degli immobili di proprietà attorea;
all'accatastamento in proprio esclusivo favore della porzione suddetta nonostante risultasse corte comune.
Gli attori quantificavano in € 9.500,00 i costi del ripristino dello status quo ante (di cui € 1.000,00 per la rimozione del cancello, € 6.500,00 per il ripristino del bagnetto, nonché dell'impianto idrico e fognario rimossi, ed € 2.000,00 per la redazione di un nuovo accatastamento che individuasse correttamente il subalterno di tutta la corte comune); inoltre, chiedevano € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per la privazione dell'utilizzo della suddetta porzione dell'area comune.
In conclusione, gli attori e chiedevano l'accoglimento delle Parte_1 Parte_2
seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'illegittima apposizione a cura della SI.ra Controparte_1 dell'inferriata a parziale delimitazione della corte comune e conseguente illegittima esclusiva occupazione del bene, come sopra meglio descritta;
- Accertare e dichiarare la illegittima ed arbitraria demolizione del servizio igienico ricadente nella corte comune, di pertinenza e a servizio del fabbricato di proprietà degli attori;
- Accertare e dichiarare l'illegittimo accatastamento della porzione di corte comune di cui all'atto del 17/08/2011 prot. RC0231100, a firma dell'arch. ; Persona_4
- Conseguentemente, condannare la SInora al ripristino dello status quo ante, e Controparte_1
precisamente alla rimozione della struttura in ferro di cui in premessa, con sgombero totale della originaria part. 41 sub 6 (ossia prima dell'accorpamento dei 13 mq alla part. 41 sub 4), alla ricostruzione del manufatto adibito a servizio igienico ed al ripristino della precedente situazione catastale con accatastamento del bene comune nella misura intera, il tutto con assegnazione di un termine per l'adempimento che verrà a tal fine ritenuto congro;
- Per l'ipotesi in cui la convenuta risulti inadempiente entro il termine sopra assegnatole, condannarla al risarcimento dei danni in favore degli attori, come in premessa specificati nella misura di € 9.500,00, o alla diversa somma che verrà accertata o ritenuta di giustizia, autorizzando gli stessi a rimuovere la inferriata, ripristinare il bagno a proprie spese, nonché l'accatastamento dei beni prima della variazione del 2011, con esonero da ogni responsabilità per il responsabile dell'Agenzia del Territorio;
In ogni caso, condannare parte convenuta al risarcimento in favore degli attori del danno patrimoniale per lucro cessante, sub specie di lucro interrotto, nonché del danno non patrimoniale, per il mancato godimento della porzione di corte comune sottratta alla loro disponibilità e del bagno di pertinenza del fabbricato quantificabile – alla data odierna - in € CP_3
10.000,00, somma da aggiornarsi sino all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.10.2019, la Controparte_1 quale sosteneva la legittimità delle proprie condotte, in quanto l'inferriata risultava posta sul confine tra la sua proprietà (ex particella 87) e la corte comune (ex particella 68), mentre il bagnetto demolito risultava nella particella ex 87 di esclusiva proprietà della , per averlo ereditato CP_1
in parte (1/6) dalla madre ed, in parte (5/6) per averlo acquistato dalle Persona_5 germane . CP_1
A sua volta lo aveva ricevuto per testamento dalla madre Persona_5 Persona_6
(nonna di , testamento nel quale si leggeva chiaramente che gli accessori
[...] Controparte_1
(cucinetta storica, servizio igienico esterno, piccolo WC e spazio esclusivo), confinavano con la corte comune denominata “giardinetto adiacente” e non risultavano ricadere nella corte comune come indicato dagli attori. La procedeva, infatti, a disporre delle proprie Persona_6
sostanze per testamento pubblico (rep. n. 493 del 16.08.1952 in OT ) lasciando: Persona_7
a (figlia naturale) la sua casa terrena composta di tre vani oltre gli Persona_5
accessori: una cucinetta, un servizio igienico (WC) e spazio esclusivo tranne il giardinetto adiacente;
a (nipote, figlia della figlia l'altra sua casa Controparte_1 Persona_5
con ingresso da una viuzza privata normale alla via Cavallotti, adiacente alla casa anzidetta ed in parte soprastante alla stessa casa anzidetta, composta da un piccolo vano ed un portoncino di ingresso con scala di accesso a piano terreno e di una stanza, uno stanzino, una cucina ed un cesso al primo piano superiore (escluso il giardinetto adiacente); a e Persona_5 CP_2
(figli naturali) tutto il resto della sua eredità in beni di qualsiasi natura e compreso il giardinetto adiacente alle case anzidette in comune ed in parti uguali.
Nel 2001, gli aventi causa di germane Persona_5 Persona_8 Per_1
e ciascuna per la propria quota indivisa di 1/6 e tutte, Per_9 Per_10 Persona_11 unitamente, per la quota di 5/6, vendono alla sorella il diritto di proprietà loro Controparte_1
pervenuto per successione della propria madre Persona_5
Evidenziava di non aver operato alcun nuovo accatastamento, senza alcuna variazione della geometria della corte, ma solo attività di allineamento di mappe e di censurario tra Catasto Terreni e
Catasto Edilizio Urbano, poiché l'area in questione risultava già facente parte della consistenza immobiliare di pertinenza esclusiva della convenuta, nonché di numerazione di particelle catastali.
Contestava il valore del bagnetto indicato dalla controparte, in quanto trattavisi di un bagnetto fatiscente ricoperto da eternit e privo di acqua e di allaccio alla fognatura;
tanto che, nel 1996,
l'attore aveva provveduto ad inoltrare al disdetta della Parte_1 Controparte_4 fornitura d'acqua. In conclusione, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree, con Controparte_1
condanna alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie delle parti la causa veniva istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio e veniva rinviata più volte, per diverse richieste di proroga presentate dal c.t.u.
Depositato l'elaborato peritale e rigettata la richiesta di rinnovazione ctu formulata dalla convenuta la causa veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini abbreviati Controparte_1
ex art. 190 II comma c.p.c. (20+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente sull'eccezione, sollevata dalla convenuta, di improcedibilità della domanda di mediazione per mancata comunicazione alla parte personalmente, si rileva che l'art 8 c.1 del d.lgs.
28/2010 stabilisce che “la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. Nel caso di specie la mediazione sulla domanda riconvenzionale era stata disposta dal giudice in corso di causa con provvedimento del 20.02.2020, quando la convenuta era ritualmente costituita in giudizio e rappresentata dal Controparte_1
procuratore di fiducia. Il medesimo difensore dichiarava in udienza (vedi verbale del 12.11.2020) di aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento di mediazione.
Pertanto, in virtù dei principi, che devono informare il comportamento della parte anche nelle procedure extragiudiziali, di correttezza e buona fede e per il principio processualistico del raggiungimento dello scopo degli atti, si ritiene, che la parte sia venuta comunque a conoscenza dell'avvio della procedura di mediazione. Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che «Il nostro intero ordinamento civile è (...) permeato - per dirla con autorevole dottrina - da un "assetto teleologico delle forme", in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.”
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, n.15445).
In ogni caso si ritiene valida, ai fini del corretto adempimento dell'obbligo scaturente dal D.lgs.
28/2010 anche la prima mediazione, quella propedeutica all'introduzione del presente giudizio e conclusasi negativamente (verbale del 15.01.2018).
Infatti, nelle materie ove vige l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale, vi deve essere una sostanziale coincidenza tra i fatti narrati in sede di mediazione e fatti esposti in sede processuale, sicché tra la domanda di mediazione e quella giudiziale vi deve essere corrispondenza sotto il profilo delle parti e del petitum.
Può dunque ritenersi improcedibile la domanda svolta in giudizio laddove la modifica incida su elementi essenziali tali da determinare una domanda nuova, ossia quando sia fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in precedenza sì da importare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e da introdurre nel nuovo processo un diverso tema di indagine e di decisione, con un distinto oggetto sostanziale dell'azione ed in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza.
Nel caso di specie, premessa l'identità delle personae e del petitum, la differenza fra la causa petendi dedotta in fase di mediazione (“actio negatoria servitutis”) rispetto a quella di cui alla fase processuale (riqualificata come azione di rivendica su bene comune), non ha determinato un ampliamento rilevante ai fini della valutazione circa l'esistenza della condizione di procedibilità, essendo rimasto identico il fatto costitutivo della pretesa (vedi, in proposito, “ragioni della pretesa” contenute nella domanda di mediazione: “Recentemente la SI.ra si è fatta lecito Controparte_1
di procedere alla creazione di una struttura inferro che grava sulla detta corte: la realizzazione dell'opera lede il diritto degli istanti all'uso regolare della corte comune…inoltre in prossimità dell'immobile di proprietà del SI. e della SI.ra , vi era un piccola struttura Per_5 Pt_2 destinata a servizio, e pertinenza dell'abitazione. Tale struttura è stata demolita dalla SI.ra
, senza darne comunicazione ai predetti proprietari ed utilizzatori.. è intenzione Controparte_1 degli istanti adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere l'eliminazione della struttura in ferro ed il risarcimento del danno derivante dalla condotta tenuta dalla SI.ra ”, cfr. Parte_3
allegato n. 31 alla memoria autorizzata depositata dagli attori in data 27.01.2020).
Ne consegue che deve ritenersi assolto da parte degli attori l'obbligo di procedere al previo esperimento del tentativo di mediazione prima dell'introduzione della domanda giudiziale.
3. Tanto chiarito, la domanda di cui all'art. 948 c.c., pur essendo ordinariamente orientata alla condanna alla restituzione del bene, presuppone che si accerti la sussistenza del diritto di proprietà in capo a colui che invoca la tutela giurisdizionale.
La prova della ricorrenza del diritto di proprietà grava sull'attore in rivendicazione, il quale non può limitarsi a produrre in giudizio un titolo di acquisto derivativo, in quanto quest'ultimo non attesta con assoluta certezza che egli sia divenuto proprietario della cosa, potendo l'alienazione in suo favore essere stata effettuata anche da soggetto non proprietario.
Al fine di ritenere assolto l'onere probatorio è infatti necessario che il rivendicante disponga di un proprio titolo originario di acquisto ovvero che, in caso di acquisto a titolo derivativo, dimostri che l'alienante o uno dei suoi precedenti danti causa abbiano acquistato il bene a titolo originario.
I principi sopra espressi trovano l'avallo del Supremo Collegio, per il quale “l'utile esperimento dell'azione di rivendicazione eSIe che l'attore provi il proprio diritto di proprietà, risalendo, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando essersi compiuta in suo favore l'usucapione, eventualmente anche per effetto dell'accessio possessionis, mentre il convenuto non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo limitarsi ad assumere la posizione del possideo quia possideo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2014, n.19653;
Cassazione civile sez. II, 28/01/1995, n.1044).
L'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica risulta tuttavia in talune ipotesi mitigato.
In primo luogo, il Supremo Collegio ha da tempo chiarito che “il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto […] dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi
a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto” (cfr. tra le altre,
Cassazione civile sez. II, 21/03/2024, n.7539, Cassazione civile sez. II, 11/03/2004, n.4975; cfr.
Cassazione civile sez. II, 14/12/2016, n.25793, la quale ha affermato che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, ne' sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale”).
Deve dunque ritenersi che, in presenza delle superiori condizioni, l'onere probatorio possa essere assolto mediante la produzione degli atti di acquisto che documentino che il bene oggetto di causa sia stato trasferito, con uno o più passaggi, dal comune dante causa – sulla cui esistenza tutte le parti concordano – fino all'attore in rivendica.
Va altresì precisato che le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune - dall'azione di rivendica a quella di tutela delle distanze legali - possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Cassazione civile sez. II, 03/11/2021, n.31237;Cassazione civile sez. un., 13/11/2013, n.25454): nel caso di specie, gli attori e Parte_1 Controparte_1
hanno agito sulla base dell'asserito presupposto di essere comproprietari del cortile comune, mentre la convenuta si è limitata a resistere a tale domanda, affermando, a sua volta, di Controparte_1
essere proprietaria della porzione esclusiva inglobata nella part. 41 sub. 4, ma senza formulare a sua volta domanda riconvenzionale sul punto (onde, non vi è richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato volta a mettere in discussione la comproprietà di altri eventuali ulteriori soggetti).
3.1 Ebbene, nel caso di specie, deve reputarsi pacifico che la corte comune (insistente nella particella 41 del Comune di Taurianova), sia in passato appartenuta alla dante causa comune alle parti di cui all'odierno giudizio, ovvero la de cuius (nata l'[...]); tale Persona_6 era la madre di (padre dell'odierno attore Persona_6 Controparte_2 [...]
) nonché di (madre dell'odierna convenuta . Parte_1 Persona_5 Controparte_1
Ciò precisato, per quanto interessa nel presente giudizio e secondo quanto emerge dalle produzioni documentali delle parti, con testamento pubblico rep. n. 493 del 16.08.1952 in OT
[...]
, la predetta (titolare dell'originaria particella 236, comprendente Per_7 Persona_6
l'area per cui è causa) lasciava le proprie sostanze a favore dei figli naturali, Persona_5
e nonché alla propria nipote (odierna convenuta,
[...] Controparte_2 Controparte_1 figlia di , in cui era compresa l'area in questione. Persona_5
Successivamente, l'odierno attore subentrava nella titolarità della porzione di Parte_1
spettanza del padre nella misura del 50% per successione legittima di Controparte_2 quest'ultimo (cfr. successione apertasi in Taurianova il 22.12.1996), mentre Controparte_2
l'altro 50%, veniva conseguito dal con la moglie, per averlo Parte_1 Parte_2
acquistato dalla sorella, con atto di compravendita per Notaio del Persona_1 Per_3
22.09.2016 rep. 23243, racc. 10949.
A fronte di tali passaggi proprietari, tutti documentati in atti, parte convenuta ha articolato difese pienamente compatibili con l'affermazione attorea per cui le particelle oggetto di causa sarebbero, in origine, appartenute alla comune dante causa Persona_6
Ed infatti, anche la convenuta dà atto che la nonna ebbe a Controparte_1 Persona_6
disporre delle proprie sostanze per testamento pubblico rep. n. 493 del 16.08.1952 in OT
[...]
; che la convenuta stessa ebbe ad acquistare i propri diritti in parte (1/6) a seguito della Per_7
denunzia di successione della madre e per la restante parte (5/6) per Persona_5 averla acquistata dalle germane e , Persona_8 Per_1 Per_9 Per_10 Persona_11
derivante dalla successione di Persona_5
Il fatto che la convenuta abbia preso le mosse dal testamento pubblico di non Persona_6
può che intendersi quale conferma del dato per cui la consistenza immobiliare originaria (da cui sono derivate tutte le particelle censite come 41, compresa la corte comune oggetto di giudizio) sarebbe appartenuta a dante causa comune alle parti in causa. Persona_6
3.2 Ciò precisato, per quanto interessa nel presente giudizio e secondo quanto emerge dalle produzioni documentali delle parti, con il testamento pubblico rep. n. 493 del 16.08.1952 in OT
, la predetta dante causa ha così disposto: Persona_7 Persona_6 a) di attribuire in proprietà esclusiva a favore della figlia “la mia casa Persona_5
terrena composta di tre vani oltre gli accessori, sita nello abitato di Taurianova – sezione Radicena sulla via Cavallotti (escluso il giardinetto adiacente e compresi tutti i mobili che la arredano);
b) di attribuire in proprietà esclusiva a favore della nipote (odierna convenuta) Controparte_1
“l'altra mia casa pure sita nello abitato di Taurianova – sezione Radicena, con ingresso da viuzza privata normale alla via Cavallotti, adiacente alla casa anzidetta ed in parte soprastante alla stessa casa anzidetta, composta di un piccolo vano e di un portoncino di ingresso con scala di accesso a pianterreno e di una stanza, uno stanzino, una cucina ed un cesso al primo piano superiore
(escluso il giardinetto adiacente);
c) di mantenere in comunione, a favore dei figli naturali e Persona_5 [...]
“Tutto il resto della mia eredità in beni di qualsiasi natura e compreso il giardinetto CP_2
adiacente alle case anzidette lo lascio in comune ed in parti uguali ai miei due figli naturali
e che istituisco miei eredi universali in comune ed in parti Persona_5 CP_2 uguali”.
Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II,
11/03/2004, n.4975) in cui il Giudice di legittimità ha specificato che, in caso di mancata contestazione sulla originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, si rivela sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio la produzione di valido titolo di acquisto, “in quanto unico oggetto di lite diventa l'identificazione di quanto in concreto è stato trasmesso al convenuto dal suo dante causa e, quindi, l'interpretazione del contratto”.
Al fine di stabilire se i trasferimenti sopra prospettati abbiano investito anche la comproprietà della corte (nel testamento indicato come “giardino adiacente”) oggetto di causa, occorre interpretare le superiori previsioni contenute nel testamento pubblico rep. n. 493 del 16.08.1952 in OT
[...]
. Per_7
D'altronde l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento - in primis - ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale del documento. Ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10882; Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, n.21607). Svolta una tale verifica, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un SInificato diverso da quello tecnico e letterale solo quando sia evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che i termini siano stati adoperati in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.797).
Con specifico riguardo al caso di specie, dunque, ai sensi dell'art. 1362, comma 1, c.c., deve anzitutto farsi affidamento alla formulazione letterale degli enunciati, pur non essendo essa elemento da solo risolutivo a fini interpretativi.
Operate le superiori premesse, nel caso di specie, è incontestato che “il giardinetto adiacente” sia stato attribuito in comunione a (dante causa degli attori e Controparte_2 Parte_1
nonché a (dante causa della convenuta). Parte_2 Persona_5
In tal senso depone inequivocabilmente il fatto che, ogni qual volta la testatrice abbia attribuito delle consistenze immobiliari in proprietà esclusiva (alla figlia e alla Persona_5 nipote, odierna convenuta ) ha inteso sempre specificare “escluso il giardinetto Controparte_1
adiacente”, tanto che la stessa testatrice nel lasciare in comune i restanti beni Persona_6
ai figli e , ha espressamente ribadito doversi intendere in Controparte_2 Persona_5 comunione tra i figli (danti causa delle odierne parti in giudizio) il “giardinetto adiacente” (“Tutto il resto della mia eredità in beni di qualsiasi natura e compreso il giardinetto adiacente alle case anzidette lo lascio in comune ed in parti uguali ai miei due figli naturali e Persona_5
che istituisco miei eredi universali in comune ed in parti uguali”.). CP_2
A tali espressioni, alla luce dei criteri ermeneutici sopra esposti, non può attribuirsi altro SInificato che quello per il quale la testatrice avrebbe inteso lasciare in comproprietà ai figli
[...]
(dante causa degli attori) e (dante causa della convenuta) “il CP_2 Persona_5 giardinetto adiacente” per cui è causa.
Ciò detto, nell'ambito di tale indagine, quanto emerge dal tenore del testamento deve essere integrato con le risultanze catastali e la ricostruzione della storia catastale dell'area operata dal consulente d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio ha compiutamente descritto l'attuale stato dei luoghi, dando atto della perfetta identificabilità del cortile comune alla stregua della descrizione contenuta nel testamento pubblico (del 1952) secondo le caratteristiche di cui alla mappa originaria d'impianto (vigente all'epoca del testamento) cosicché, conclude il c.t.u.: “La corte comune, con le misurazioni eseguite, dimostra che il confine è rappresentato dalla parete della casa della SInora e CP_1 non dall'inferriata” e che “Quindi, la mappa d'impianto, acclara e rende probatorio, che le dimensioni della corte sono quelle riportate nel rilievo dello stato di fatto e il bagnetto e l'inferriata ricadono sulla corte comune.”
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle suddette conclusioni, tenuto conto dei convincenti chiarimenti resi dall'ausiliario, il quale ha fatto ricorso alla mappa originaria d'impianto, evidenziando che “Infatti, nella mappa d'impianto, la corte è riportata per tutta la sua lunghezza e larghezza, come nello stato di fatto, ad eccezione delle incertezze sulle misure rilevate, che rientrano nell'ordine della tolleranza. Quindi, la corte comune è quella riportata nella mappa
d'impianto e corrisponde con lo stato reale. Mentre quanto riportato nelle mappe attuali, non è coerente con la mappa d'impianto e non esiste in loco l'ampliamento errato che riduce la lunghezza della corte.”(cfr. sul punto rappresentazione grafica riportata dal ctu come “stralcio della mappa d'impianto” a pag. 9 della consulenza) e “dalla rimodulazione e adeguamento in scala della mappa si sono potuti rilevare i valori metrici della corte comune come in origine . Questa mappa
d'impianto, dimostra che a partire da essa, ad oggi, si sono riportati nella mappa attuale degli ampliamenti del fabbricato, che avrebbero ridotto la corte in lunghezza, sulla carta. Dalla misurazione della mappa e la messa in scala della stessa, si è fatto un confronto con la corte nella sua interezza reale (al netto dei manufatti non riportati in mappa), che danno il riscontro oggettivo, che la stessa ha avuto ed ha le dimensioni che sono corrispondenti – a meno dell'incertezza della misurazione che rientra nella tolleranza. Quindi, la corte comune è quella riportata nella mappa
d'impianto e corrisponde con lo stato reale. Mentre quanto riportato nelle mappe attuali, non è coerente con la mappa d'impianto e non esiste in loco l'ampliamento errato che riduce la lunghezza della corte (cfr. “stralcio della mappa d'impianto messa in scala con le misure derivate” e
“stralcio del rilievo con misure reali” – cfr. pag. 11 della c.t.u.).
In sede di integrazioni, il c.t.u., replicando compiutamente alle osservazioni del consulente di parte convenuta, nel ribadire che “lo stralcio della mappa d'impianto era più che sufficiente per dimostrare che l'estensione della corte comune, era diversa da quella che oggi esiste, poiché
l'inferriata, che è stata inserita come delimitazione, non “rappresenterebbe” la giusta delimitazione della corte comune e perciò va rimossa”, ha condotto delle verifiche ulteriori al fine di verificare se la dimensione della corte corrisponda alla mappa d'impianto alla data del 1952.
A tal fine, il consulente ha richiesto le planimetrie catastali, sussistenti all'epoca del testamento
(1952), della porzione immobiliare attribuita dalla de cuius alla figlia Persona_6 [...]
(dante causa della convenuta , al fine di verificare se tale Persona_5 Controparte_1
immobile fosse catastalmente comprensivo anche del bagnetto esterno e della porzione esterna, oggetto di causa. Orbene, il c.t.u. ha così tratto le planimetrie “dei subalterni 1 e 2 (odierne particelle 41 sub. 1, 4 e 5 in testa a ndr) che costituiscono le singole U.I.U. descritte nel testamento del Controparte_1
1952, già sopra citato”(anche accedendo alle “buste” tenute presso l'Agenzia del Territorio); tale richiesta, riporta il c.t.u., veniva riscontrata dal Catasto che forniva “le mappe a colori, nonché si rinveniva una scheda di accertamento in loco da parte dei funzionari, datato 04.08.1943, relativamente al sopralluogo dei sub 1 e 2 (Foglio di mappa 56, p.lla 87). All'interno della busta erano presenti copia del progetto redatto nell'anno 1938. Dal rilevo in loco, i funzionari, con matita rossa, indicavano lo stato reale dei luoghi, che corrisponde a quanto descritto nel testamento del 1952, in variazione alla planimetria catastale originaria dell'anno 1940, senza segnalare alcun manufatto sulla corte”.
Così il c.t.u. ha potuto verificare che la consistenza immobiliare attribuita a Persona_5
(ex sub. 1 e 2) non presentava alcun accessorio esterno (cucinetta e wc esterno), dunque
[...]
così corroborando la coerenza delle planimetrie rispetto alla descrizione contenuta nel testamento pubblico della de cuius (nonché confermato anche dalla documentazione Persona_6 fotografica estrapolata dall'Aeronautica Militare e risalente al 1955).
Pertanto, il c.t.u. così concludeva “Quindi, quanto riportato nel Testamento del 1952, è quello che è stato rilevato dai funzionari del Catasto nell'accertamento del 1943 ed è confermato dal volo dell'Aeronautica Militare del 1955. La corte nel 1955 era priva di WC e di cucinetta, quindi era libera. Successivamente si sono eseguiti degli ampliamenti nelle mappe catastali” …”nella corte all'anno 1952 non esisteva alcun manufatto quale il WC e la cucinetta, ma la corte era libera senza
l'inferriata. Successivamente al 1955 si sono realizzati tali manufatti, e la descrizione del testamento nel 1952 non lascia dubbi e interpretazioni. Le considerazioni di cui sopra e le prove oggettive, confermano sempre il fatto, che nell'anno 1952 la corte era libera da WC e cucinetta, che sono stati realizzati successivamente.”
Per le medesime ragioni, non meritano alcun pregio le articolate ricostruzioni operate dalla convenuta e dal c.t.p. tendenti a dimostrare che, all'epoca del testamento, non Controparte_1 potevano più ritenersi attuali né la mappa d'impianto originaria né le planimetrie dei suindicati sub.
1 e sub. 2, in quanto era già stato realizzato un ampliamento sulla corte comune (cucinetta e bagno esterno) e, dunque la testatrice nel redigere le proprie ultime volontà, aveva inteso attribuire anche tale porzione alla figlia (dante causa dell'odierna convenuta Persona_5 CP_1
e ciò al fine di dimostrare che l'area, su cui è stata realizzata la cucinetta e l'ex bagnetto,
[...]
delimitata dall'inferriata, era di proprietà esclusiva della . Controparte_1
Ciò che, invero, rende tali ricostruzioni storiche dell'area totalmente irrilevanti è che, ai fini dell'odierna analisi, ad essere dirimente è la volontà contrattuale espressa nel testamento pubblico della dante causa comune, allora proprietaria dell'intera area, volontà che Persona_6
deve intendersi formata sulla base della percezione della realtà fattuale e catastale all'epoca sussistente: dunque, volontà della de cuius era quello di lasciare il “giardino adiacente”, che il ctu ha correttamente riportato secondo le misure di cui alla mappa d'impianto originaria, che non solo quindi doveva esistere nella sua fisicità e materialità, ma che aveva altresì, almeno a partire dagli inizi degli anni '30-'40 del secolo scorso (epoca a cui risale la mappa d'impianto originaria) - e quindi certamente già prima del testamento - una specifica e autonoma connotazione planimetrica che è del resto quella con cui l'area contesa è stata specificamente indicata nell'atto testamentario predetto.
Ciò, peraltro, trova piena conferma anche nelle planimetrie (aggiornate al 1943, prima del testamento) degli originari sub. 1 e sub. 2, attribuiti dalla testatrice a e Persona_5
privi di accessori esterni insistenti sulla corte in questione.
Alla luce di tutte le illustrate considerazioni non può affatto non condividersi la conclusione cui perviene il CTU, il quale individua planimetricamente ciò che è stato espressamente attribuito dalla de cuius nel testamento sopracitato (cfr. planimetria allegata dal ctu nella relazione finale a pag. 11 con indicazione grafica in rosso dell'estensione della corte comune). Così interpretata la volontà negoziale del dante causa comune, ed accertato dunque che la corte comune è stato trasferita in quota anche a (e alla moglie , secondo i passaggi proprietari sopra Parte_1 Parte_2
esposti) deve affermarsi che gli odierni attori abbiano pienamente ottemperato all'onere probatorio che deve assistere l'azione di rivendica.
4. Parte attrice, sostiene che la convenuta avrebbe posto in essere sul cortile Controparte_1
comune atti lesivi del proprio eguale diritto dominicale.
Quanto ai presupposti di accoglimento dell'azione è necessario dimostrare non solo l'utilizzo esclusivo o più intenso da parte del comproprietario della cosa comune ma, altresì, che lo stesso abbia alterato la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti. Ciascun condomino, infatti, è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità (Cassazione civile sez. II, 06/03/2019,
n.6458).
Nello specifico, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102
c.c., deve aversi riguardo non già all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune (Cassazione civile sez. II, 16/04/2018, n.9278). Sulla scorta del delineato onere probatorio, quindi, devono esaminarsi le diverse ipotesi di abusivo utilizzo della corte comune denunciate da parte attrice nella presente sede, valutando, per ciascuna delle condotte allegate se siano o meno stati travalicati i limiti della conservazione della destinazione e della tutela della concorrente e analoga facoltà di impiego della res da parte degli altri comproprietari di cui all'art. 1102 c.c.
4.1. Anzitutto parte attrice ha dedotto che la convenuta avrebbe apposto un'inferriata, inglobando parte consistente della corte comune.
Ebbene, l'insistenza della recinzione sulla corte comune è pacifica e trova riscontro, nella perizia del c.t.u., ove si evidenzia che “La corte comune, con le misurazioni eseguite, dimostra che il confine è rappresentato dalla parete della casa della SInora e non dall'inferriata” CP_1
Ebbene, non vi è dubbio che l'occupazione di una parte del bene comune tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, all'usucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilità ecceda i limiti di godimento del comproprietario fissati dall'art. 1102 c.c. (Cassazione civile sez. II, 04/03/2015, n.4372).
D'altronde, quando risulta dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso (Cassazione civile sez. II, 30/04/2021,
n.11464).
I convenuti devono quindi essere condannati all'eliminazione della inferriata, configurando tale manufatto un'indebita lesione del diritto di pari godimento della porzione di corte comune in essa inglobata.
4.2 Gli attori chiedono ancora la riduzione in pristino, con la ricostruzione dell'originario manufatto adibito a servizio igienico.
A tal riguardo, occorre evidenziare che le Sezioni Unite con sentenza n. 3873/2018 hanno statuito che “la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam. In tema di accessione, il consenso alla costruzione eseguita da uno dei comproprietari del suolo, manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, preclude l'esercizio dello ius tollendi. Peraltro, ove tale diritto non venga o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sostenute per l'edificazione dell'opera”. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto che il principio di accessione di cui all'art. 934 c.c. si applica anche quando il suolo appartiene in comunione a più soggetti ed uno solo o alcuni soltanto dei comunisti abbiano costruito un'opera su detto terreno. In tal caso, tutti i comproprietari del suolo acquistano la proprietà della costruzione, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, per il solo fatto dell'incorporazione, salva l'esistenza di un valido titolo contrario all'operare dell'accessione, come ad esempio il diritto di superficie.
Inoltre, va applicata la disciplina giuridica relativa all'uso della cosa comune e delle innovazioni, atteso che, l'opera sul suolo comune, essendo un'innovazione, non deve pregiudicare il godimento della cosa comune da parte degli altri comproprietari
Nel caso in esame, essendo il bagnetto in questione posta sulla corte comune, la stessa deve essere considerata proprietà comune agli altri comproprietari del suolo per accessione ai sensi dell'art. 934
c.c.
Nel caso di specie è sicuramente stata alterata la destinazione del bene, posto che uno dei comproprietari ha proceduto unilateralmente e senza il consenso degli altri alla demolizione del manufatto insistente sulla corte comune.
Orbene, in caso di comunione al singolo comunista è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio solo alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali analoghe eSIenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette eSIenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale e originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria la unanimità dei consensi (cfr. Cassazione civile sez.
II, 21/09/2011, n.19205).
Alla luce di tali considerazioni, ritenuto che le innovazioni da apportare al bene comune devono essere concordate e che le medesime possono contestarsi qualora impediscano il pari uso della cosa da parte del comproprietario, deve ritenersi illegittima la condotta della convenuta CP_1
la quale ha proceduto unilateralmente alla demolizione del bagnetto insistente sulla corte
[...]
comune.
La domanda di riduzione in pristino, la quale può accompagnare quella di rivendica deve ritenersi quindi fondata.
4.3. Pertanto, per tutti i riferiti elementi, complessivamente considerati, la domanda di ripristino dello stato dei luoghi ((cfr. planimetria allegata dal ctu nella relazione finale a pag. 11 con indicazione grafica in rosso dell'estensione della corte comune) risulta fondata e va accolta per quanto di ragione, con condanna dei convenuti ad eliminare l'inferriata insistente sulla corte comune e a ripristinare il bagnetto preesistente.
Al riguardo va evidenziato che la giurisprudenza che l'art. 2058 comma 2 c.c., il quale conferisce al giudice la facoltà di disporre che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, non è applicabile con riguardo alle azioni rivolte alla difesa di diritti reali (nella specie, azione promossa dal comproprietario di un fondo per la rimozione di opere su di esso abusivamente costruite), rispetto alle quali la tutela giurisdizionale si attua sempre mediante la restitutio in integrum del diritto leso,
(cfr. Cassazione civile sez. I, 20/09/1984, n.4812; Cassazione civile sez. II, 26/05/1999, n.5113;
Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, n.19942).
La primazia della restitutio in integrum in caso di tutela dei diritti reali rende assorbite le, pur in vero, discordi richieste formulate dagli attori, i quali nei propri atti difensivi, hanno talvolta chiesto la fissazione di un termine in caso di inadempimento all'obbligo di facere (cfr. richieste di cui all'atto di citazione e in comparsa conclusionale) mentre, in altra occasione (cfr. precisazione delle conclusioni depositate l'8.10.2024) sembrano aver richiesto un risarcimento per equivalente in luogo della rimessione in pristino (“accertare e dichiarare che la SI.ra ha CP_1
illegittimamente ed arbitrariamente demolito il bagnetto, da sempre di pertinenza ed a servizio del fabbricato di proprietà della famiglia (fu padre dell'odierno attore), che Per_5 CP_2 ricadeva nell'area comune;
conseguentemente, condannare la SI.ra a corrispondere CP_1
agli attori la somma di € 4.000,00 affinché possano procedere alla ricostruzione del manufatto adibito a servizio igienico (v. computo metrico del CTU del 20/12/2023 per € 2.967,86 ed €
1,000,00 per la procedura tecnico-amministrativa indicata a pag. 16 punto 4 ctu”).
4.4 Quanto, all'allegazione/richiesta degli attori di “Accertare e dichiarare l'illegittimo accatastamento della porzione di corte comune di cui all'atto del 17/08/2011 prot. RC0231100, a firma dell'arch. , la stessa è evidentemente inammissibile per carenza di interesse Persona_4
sia in quanto avulsa dal tema d'indagine (non configurando di per sé alcun atto di utilizzo del bene comune) sia perché è pacifico che tale domanda è diretta unicamente ad ottenere la correzione di mappe catastali, e perciò all'attuazione di una operazione di carattere amministrativo e non giurisdizionale (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/06/1988, n.4335).
Invero, tale pronuncia è insuscettibile di essere emessa dal Tribunale, il quale, al di là dei casi espressamente previsti dalla legge e comunque discendenti da statuizioni (reiettive ovvero di accoglimento) relative a domande formulate in giudizio, non può emettere statuizioni ordinatorie e
“correttive” nei confronti di autorità amministrative, a ciò ostando il generale divieto per il giudice ordinario di condannare la p.a. ad un facere specifico (ex art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) e conseguentemente non si può riconoscere all'autorità giudiziaria un generico potere di impartire ordini alla p.a., al di fuori del rapporto processuale (di cui l' Agenzia del Territorio non è parte) ed in mancanza di un preciso fondamento normativo, atteso che ciò SInificherebbe consentire al giudice di invadere la sfera delle competenze esclusive dell'organo amministrativo.
4.5 Va, invece, disattesa la domanda attorea di risarcimento del danno per occupazione della porzione inglobata.
Si è, in proposito, affermato che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del
2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del
2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 25/05/2021, n.14268).
Nel caso di specie, non vi è alcuna allegazione in punto di danno conseguenza da parte attrice, non avendo le stesse allegato alcuno specifico pregiudizio economico e non derivante dal non aver potuto utilizzare la porzione di cortile occupata dalla convenuta . Controparte_1
5. Attesa la parziale reciproca soccombenza (data dall'accoglimento di alcune domande tra quelle proposte, cfr. Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061), le spese di lite vengono compensate al 50% e per la restante metà vengono poste a carico della convenuta ed in Controparte_1
favore degli attori, in solido tra di loro e con distrazione in favore dell'Avv. Maria Stella Morabito, dichiaratosi procuratore antistatario degli stessi attori: le stesse vengono liquidate come da dispositivo, secondo il valore dichiarato della causa, applicando i vigenti parametri del D.M.
147/2022, tutte le fasi, valori medi.
Anche le spese di C.T.U., già liquidate nel corso del giudizio, vanno compensate al 50% e poste a carico della convenuta per l'altro 50%. Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede: - in accoglimento della domanda di riduzione in pristino degli attori e Parte_1 Pt_2
condanna parte convenuta all'eliminazione della inferriata apposta sulla
[...] Controparte_1
corte comune ed al ripristino del bagnetto su di essa preesistente, in comproprietà alle parti in causa
(cfr. planimetria allegata dal ctu nella relazione finale a pag. 11 con indicazione grafica in rosso dell'estensione della corte comune);
- dichiara inammissibile la domanda degli attori diretta ad accertare e dichiarare illegittimo
“l'accatastamento della porzione di corte comune di cui all'atto del 17/08/2011 prot. RC0231100”;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite al 50% e condanna la convenuta a pagare, nei Controparte_1 confronti degli attori e , la restante parte, che liquida in € 2.538,50 Parte_1 Parte_2
per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Maria Stella Morabito, difensore degli attori dichiaratosi antistataria;
- le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione già emesso, si pongono nei rapporti interni definitivamente a carico della convenuta per il 50%, restando compensate tra le parti per l'altro 50%. Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, in data 02/02/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mariano Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1003/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in Via Senatore Loschiavo n. 35, Taurianova (RC), presso lo studio dell'Avv. Morabito
Maria Stella, che li rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Via N. Bixio n. 4, Taurianova (RC), presso lo studio dell'Avv.
Polifrone Concetta, che la rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà.
CONCLUSIONI: come precisate dalle parti con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.10.2024.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 5.06.2019, e Parte_1 Parte_2
premettevano: - risultava proprietario del terreno identificato alla part. 301, Parte_1
foglio di mappa n. 56 del CT del Comune di Taurianova, confinante con via Beato Umile da
BiSInano (già via del Littorio), con proprietà (part. 40), con proprietà CP_1 Persona_1
(part. 302) e con corte comune (originaria part. 41 sub 6), per averlo ricevuto in donazione dal padre in data 13.06.1993, con atto per Notaio del 13.06.1993 rep. 36914, racc. Controparte_2 Per_2
10994; -inoltre, il , risultava, altresì, proprietario del fabbricato ubicato in Taurianova Parte_1
(RC), alla Via Felice Cavallotti, ed identificato al NCEU del detto Comune al foglio 56, particella
41, sub 7 (ex sub 2), cat. C/241, ricadente nella stessa area per averlo ricevuto, nella misura di ½, in successione al padre apertasi in Taurianova il 22.12.1996, e per la rimanente quota per averlo acquistato, unitamente alla moglie giusta atto di compravendita, dalla sorella Parte_2 Per_1
a rogito Notaio del 22.09.2016 (rep. 23243, racc. 10.949, registrato in Palmi il
[...] Per_3
30.09.2016 al n. 2679 serie II e trascritto in Reggio Calabria in data 03.10.2016 al n.15578 d'ordine e n. 12601 di formalità), confinante da un lato con proprietà – Romania (part. 41 sub 3), CP_1 dall'altro con proprietà (part. 41 sub 1), e con corte comune identificata con la Controparte_1
part. 41 originaria sub 6;
- la corte comune censita con la particella 41, originaria sub. 6, posta nella parte antistante al fabbricato e adiacente a tutte le unità del complesso immobiliare, era stata individuata come unica ed indivisa dal tipo mappale originario con il quale era stato accatastato il fabbricato;
- nel 2014 la convenuta proprietaria esclusiva delle unità immobiliari Controparte_1
identificate ai subalterni 1) e 4), nonché comproprietaria del subalterno 3), dapprima demoliva arbitrariamente ed illegittimamente il bagnetto che si trovava nella corte comune e da sempre a servizio esclusivo della part. 41 sub 7, di proprietà degli attori (priva di servizi igienici all'interno); successivamente la stessa apponeva una struttura in ferro occupando in via esclusiva CP_1
una porzione di circa 13 mq della corte comune, annettendola alla sua proprietà;
- veniva avviata nei confronti della il procedimento di mediazione, ma quest'ultima CP_1
promuoveva nei confronti degli attori azione possessoria ex art. 703 c.p.c. chiedendo la manutenzione della servitù di passaggio sulla particella 301 di proprietà degli attori, che si concludeva con l'ordinanza del 12.06.2018;
-inoltre, emergeva che, con atto di accatastamento del 17/08/2011 prot. RC0231100, dalla corte comune della part. 41 era stata stralciata la porzione di circa 13 mq - in cui, nel 2014, è stata apposta la contestata inferriata di cui si discute - ed annessa alla originaria part. 41 sub 4, in testa esclusivamente alla convenuta Controparte_1
Pertanto, gli attori, con il presente giudizio, promuovevano azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., poiché la convenuta aveva alterato l'originaria destinazione della cosa comune, Controparte_1
privando completamente gli altri partecipanti dell'uso di una porzione della corte, a seguito dell'annessione della superficie di circa 13 mq ad esclusivo servizio della proprietà della stessa la convenuta, infatti, aveva proceduto illegittimamente: alla realizzazione di Controparte_1 un'inferriata a delimitazione di detta area;
alla demolizione del bagnetto ivi insistente e a servizio esclusivo degli immobili di proprietà attorea;
all'accatastamento in proprio esclusivo favore della porzione suddetta nonostante risultasse corte comune.
Gli attori quantificavano in € 9.500,00 i costi del ripristino dello status quo ante (di cui € 1.000,00 per la rimozione del cancello, € 6.500,00 per il ripristino del bagnetto, nonché dell'impianto idrico e fognario rimossi, ed € 2.000,00 per la redazione di un nuovo accatastamento che individuasse correttamente il subalterno di tutta la corte comune); inoltre, chiedevano € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per la privazione dell'utilizzo della suddetta porzione dell'area comune.
In conclusione, gli attori e chiedevano l'accoglimento delle Parte_1 Parte_2
seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'illegittima apposizione a cura della SI.ra Controparte_1 dell'inferriata a parziale delimitazione della corte comune e conseguente illegittima esclusiva occupazione del bene, come sopra meglio descritta;
- Accertare e dichiarare la illegittima ed arbitraria demolizione del servizio igienico ricadente nella corte comune, di pertinenza e a servizio del fabbricato di proprietà degli attori;
- Accertare e dichiarare l'illegittimo accatastamento della porzione di corte comune di cui all'atto del 17/08/2011 prot. RC0231100, a firma dell'arch. ; Persona_4
- Conseguentemente, condannare la SInora al ripristino dello status quo ante, e Controparte_1
precisamente alla rimozione della struttura in ferro di cui in premessa, con sgombero totale della originaria part. 41 sub 6 (ossia prima dell'accorpamento dei 13 mq alla part. 41 sub 4), alla ricostruzione del manufatto adibito a servizio igienico ed al ripristino della precedente situazione catastale con accatastamento del bene comune nella misura intera, il tutto con assegnazione di un termine per l'adempimento che verrà a tal fine ritenuto congro;
- Per l'ipotesi in cui la convenuta risulti inadempiente entro il termine sopra assegnatole, condannarla al risarcimento dei danni in favore degli attori, come in premessa specificati nella misura di € 9.500,00, o alla diversa somma che verrà accertata o ritenuta di giustizia, autorizzando gli stessi a rimuovere la inferriata, ripristinare il bagno a proprie spese, nonché l'accatastamento dei beni prima della variazione del 2011, con esonero da ogni responsabilità per il responsabile dell'Agenzia del Territorio;
In ogni caso, condannare parte convenuta al risarcimento in favore degli attori del danno patrimoniale per lucro cessante, sub specie di lucro interrotto, nonché del danno non patrimoniale, per il mancato godimento della porzione di corte comune sottratta alla loro disponibilità e del bagno di pertinenza del fabbricato quantificabile – alla data odierna - in € CP_3
10.000,00, somma da aggiornarsi sino all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.10.2019, la Controparte_1 quale sosteneva la legittimità delle proprie condotte, in quanto l'inferriata risultava posta sul confine tra la sua proprietà (ex particella 87) e la corte comune (ex particella 68), mentre il bagnetto demolito risultava nella particella ex 87 di esclusiva proprietà della , per averlo ereditato CP_1
in parte (1/6) dalla madre ed, in parte (5/6) per averlo acquistato dalle Persona_5 germane . CP_1
A sua volta lo aveva ricevuto per testamento dalla madre Persona_5 Persona_6
(nonna di , testamento nel quale si leggeva chiaramente che gli accessori
[...] Controparte_1
(cucinetta storica, servizio igienico esterno, piccolo WC e spazio esclusivo), confinavano con la corte comune denominata “giardinetto adiacente” e non risultavano ricadere nella corte comune come indicato dagli attori. La procedeva, infatti, a disporre delle proprie Persona_6
sostanze per testamento pubblico (rep. n. 493 del 16.08.1952 in OT ) lasciando: Persona_7
a (figlia naturale) la sua casa terrena composta di tre vani oltre gli Persona_5
accessori: una cucinetta, un servizio igienico (WC) e spazio esclusivo tranne il giardinetto adiacente;
a (nipote, figlia della figlia l'altra sua casa Controparte_1 Persona_5
con ingresso da una viuzza privata normale alla via Cavallotti, adiacente alla casa anzidetta ed in parte soprastante alla stessa casa anzidetta, composta da un piccolo vano ed un portoncino di ingresso con scala di accesso a piano terreno e di una stanza, uno stanzino, una cucina ed un cesso al primo piano superiore (escluso il giardinetto adiacente); a e Persona_5 CP_2
(figli naturali) tutto il resto della sua eredità in beni di qualsiasi natura e compreso il giardinetto adiacente alle case anzidette in comune ed in parti uguali.
Nel 2001, gli aventi causa di germane Persona_5 Persona_8 Per_1
e ciascuna per la propria quota indivisa di 1/6 e tutte, Per_9 Per_10 Persona_11 unitamente, per la quota di 5/6, vendono alla sorella il diritto di proprietà loro Controparte_1
pervenuto per successione della propria madre Persona_5
Evidenziava di non aver operato alcun nuovo accatastamento, senza alcuna variazione della geometria della corte, ma solo attività di allineamento di mappe e di censurario tra Catasto Terreni e
Catasto Edilizio Urbano, poiché l'area in questione risultava già facente parte della consistenza immobiliare di pertinenza esclusiva della convenuta, nonché di numerazione di particelle catastali.
Contestava il valore del bagnetto indicato dalla controparte, in quanto trattavisi di un bagnetto fatiscente ricoperto da eternit e privo di acqua e di allaccio alla fognatura;
tanto che, nel 1996,
l'attore aveva provveduto ad inoltrare al disdetta della Parte_1 Controparte_4 fornitura d'acqua. In conclusione, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree, con Controparte_1
condanna alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie delle parti la causa veniva istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio e veniva rinviata più volte, per diverse richieste di proroga presentate dal c.t.u.
Depositato l'elaborato peritale e rigettata la richiesta di rinnovazione ctu formulata dalla convenuta la causa veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini abbreviati Controparte_1
ex art. 190 II comma c.p.c. (20+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente sull'eccezione, sollevata dalla convenuta, di improcedibilità della domanda di mediazione per mancata comunicazione alla parte personalmente, si rileva che l'art 8 c.1 del d.lgs.
28/2010 stabilisce che “la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. Nel caso di specie la mediazione sulla domanda riconvenzionale era stata disposta dal giudice in corso di causa con provvedimento del 20.02.2020, quando la convenuta era ritualmente costituita in giudizio e rappresentata dal Controparte_1
procuratore di fiducia. Il medesimo difensore dichiarava in udienza (vedi verbale del 12.11.2020) di aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento di mediazione.
Pertanto, in virtù dei principi, che devono informare il comportamento della parte anche nelle procedure extragiudiziali, di correttezza e buona fede e per il principio processualistico del raggiungimento dello scopo degli atti, si ritiene, che la parte sia venuta comunque a conoscenza dell'avvio della procedura di mediazione. Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che «Il nostro intero ordinamento civile è (...) permeato - per dirla con autorevole dottrina - da un "assetto teleologico delle forme", in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.”
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, n.15445).
In ogni caso si ritiene valida, ai fini del corretto adempimento dell'obbligo scaturente dal D.lgs.
28/2010 anche la prima mediazione, quella propedeutica all'introduzione del presente giudizio e conclusasi negativamente (verbale del 15.01.2018).
Infatti, nelle materie ove vige l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale, vi deve essere una sostanziale coincidenza tra i fatti narrati in sede di mediazione e fatti esposti in sede processuale, sicché tra la domanda di mediazione e quella giudiziale vi deve essere corrispondenza sotto il profilo delle parti e del petitum.
Può dunque ritenersi improcedibile la domanda svolta in giudizio laddove la modifica incida su elementi essenziali tali da determinare una domanda nuova, ossia quando sia fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in precedenza sì da importare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e da introdurre nel nuovo processo un diverso tema di indagine e di decisione, con un distinto oggetto sostanziale dell'azione ed in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza.
Nel caso di specie, premessa l'identità delle personae e del petitum, la differenza fra la causa petendi dedotta in fase di mediazione (“actio negatoria servitutis”) rispetto a quella di cui alla fase processuale (riqualificata come azione di rivendica su bene comune), non ha determinato un ampliamento rilevante ai fini della valutazione circa l'esistenza della condizione di procedibilità, essendo rimasto identico il fatto costitutivo della pretesa (vedi, in proposito, “ragioni della pretesa” contenute nella domanda di mediazione: “Recentemente la SI.ra si è fatta lecito Controparte_1
di procedere alla creazione di una struttura inferro che grava sulla detta corte: la realizzazione dell'opera lede il diritto degli istanti all'uso regolare della corte comune…inoltre in prossimità dell'immobile di proprietà del SI. e della SI.ra , vi era un piccola struttura Per_5 Pt_2 destinata a servizio, e pertinenza dell'abitazione. Tale struttura è stata demolita dalla SI.ra
, senza darne comunicazione ai predetti proprietari ed utilizzatori.. è intenzione Controparte_1 degli istanti adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere l'eliminazione della struttura in ferro ed il risarcimento del danno derivante dalla condotta tenuta dalla SI.ra ”, cfr. Parte_3
allegato n. 31 alla memoria autorizzata depositata dagli attori in data 27.01.2020).
Ne consegue che deve ritenersi assolto da parte degli attori l'obbligo di procedere al previo esperimento del tentativo di mediazione prima dell'introduzione della domanda giudiziale.
3. Tanto chiarito, la domanda di cui all'art. 948 c.c., pur essendo ordinariamente orientata alla condanna alla restituzione del bene, presuppone che si accerti la sussistenza del diritto di proprietà in capo a colui che invoca la tutela giurisdizionale.
La prova della ricorrenza del diritto di proprietà grava sull'attore in rivendicazione, il quale non può limitarsi a produrre in giudizio un titolo di acquisto derivativo, in quanto quest'ultimo non attesta con assoluta certezza che egli sia divenuto proprietario della cosa, potendo l'alienazione in suo favore essere stata effettuata anche da soggetto non proprietario.
Al fine di ritenere assolto l'onere probatorio è infatti necessario che il rivendicante disponga di un proprio titolo originario di acquisto ovvero che, in caso di acquisto a titolo derivativo, dimostri che l'alienante o uno dei suoi precedenti danti causa abbiano acquistato il bene a titolo originario.
I principi sopra espressi trovano l'avallo del Supremo Collegio, per il quale “l'utile esperimento dell'azione di rivendicazione eSIe che l'attore provi il proprio diritto di proprietà, risalendo, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando essersi compiuta in suo favore l'usucapione, eventualmente anche per effetto dell'accessio possessionis, mentre il convenuto non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo limitarsi ad assumere la posizione del possideo quia possideo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2014, n.19653;
Cassazione civile sez. II, 28/01/1995, n.1044).
L'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica risulta tuttavia in talune ipotesi mitigato.
In primo luogo, il Supremo Collegio ha da tempo chiarito che “il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto […] dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi
a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto” (cfr. tra le altre,
Cassazione civile sez. II, 21/03/2024, n.7539, Cassazione civile sez. II, 11/03/2004, n.4975; cfr.
Cassazione civile sez. II, 14/12/2016, n.25793, la quale ha affermato che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, ne' sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale”).
Deve dunque ritenersi che, in presenza delle superiori condizioni, l'onere probatorio possa essere assolto mediante la produzione degli atti di acquisto che documentino che il bene oggetto di causa sia stato trasferito, con uno o più passaggi, dal comune dante causa – sulla cui esistenza tutte le parti concordano – fino all'attore in rivendica.
Va altresì precisato che le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune - dall'azione di rivendica a quella di tutela delle distanze legali - possono essere promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Cassazione civile sez. II, 03/11/2021, n.31237;Cassazione civile sez. un., 13/11/2013, n.25454): nel caso di specie, gli attori e Parte_1 Controparte_1
hanno agito sulla base dell'asserito presupposto di essere comproprietari del cortile comune, mentre la convenuta si è limitata a resistere a tale domanda, affermando, a sua volta, di Controparte_1
essere proprietaria della porzione esclusiva inglobata nella part. 41 sub. 4, ma senza formulare a sua volta domanda riconvenzionale sul punto (onde, non vi è richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato volta a mettere in discussione la comproprietà di altri eventuali ulteriori soggetti).
3.1 Ebbene, nel caso di specie, deve reputarsi pacifico che la corte comune (insistente nella particella 41 del Comune di Taurianova), sia in passato appartenuta alla dante causa comune alle parti di cui all'odierno giudizio, ovvero la de cuius (nata l'[...]); tale Persona_6 era la madre di (padre dell'odierno attore Persona_6 Controparte_2 [...]
) nonché di (madre dell'odierna convenuta . Parte_1 Persona_5 Controparte_1
Ciò precisato, per quanto interessa nel presente giudizio e secondo quanto emerge dalle produzioni documentali delle parti, con testamento pubblico rep. n. 493 del 16.08.1952 in OT
[...]
, la predetta (titolare dell'originaria particella 236, comprendente Per_7 Persona_6
l'area per cui è causa) lasciava le proprie sostanze a favore dei figli naturali, Persona_5
e nonché alla propria nipote (odierna convenuta,
[...] Controparte_2 Controparte_1 figlia di , in cui era compresa l'area in questione. Persona_5
Successivamente, l'odierno attore subentrava nella titolarità della porzione di Parte_1
spettanza del padre nella misura del 50% per successione legittima di Controparte_2 quest'ultimo (cfr. successione apertasi in Taurianova il 22.12.1996), mentre Controparte_2
l'altro 50%, veniva conseguito dal con la moglie, per averlo Parte_1 Parte_2
acquistato dalla sorella, con atto di compravendita per Notaio del Persona_1 Per_3
22.09.2016 rep. 23243, racc. 10949.
A fronte di tali passaggi proprietari, tutti documentati in atti, parte convenuta ha articolato difese pienamente compatibili con l'affermazione attorea per cui le particelle oggetto di causa sarebbero, in origine, appartenute alla comune dante causa Persona_6
Ed infatti, anche la convenuta dà atto che la nonna ebbe a Controparte_1 Persona_6
disporre delle proprie sostanze per testamento pubblico rep. n. 493 del 16.08.1952 in OT
[...]
; che la convenuta stessa ebbe ad acquistare i propri diritti in parte (1/6) a seguito della Per_7
denunzia di successione della madre e per la restante parte (5/6) per Persona_5 averla acquistata dalle germane e , Persona_8 Per_1 Per_9 Per_10 Persona_11
derivante dalla successione di Persona_5
Il fatto che la convenuta abbia preso le mosse dal testamento pubblico di non Persona_6
può che intendersi quale conferma del dato per cui la consistenza immobiliare originaria (da cui sono derivate tutte le particelle censite come 41, compresa la corte comune oggetto di giudizio) sarebbe appartenuta a dante causa comune alle parti in causa. Persona_6
3.2 Ciò precisato, per quanto interessa nel presente giudizio e secondo quanto emerge dalle produzioni documentali delle parti, con il testamento pubblico rep. n. 493 del 16.08.1952 in OT
, la predetta dante causa ha così disposto: Persona_7 Persona_6 a) di attribuire in proprietà esclusiva a favore della figlia “la mia casa Persona_5
terrena composta di tre vani oltre gli accessori, sita nello abitato di Taurianova – sezione Radicena sulla via Cavallotti (escluso il giardinetto adiacente e compresi tutti i mobili che la arredano);
b) di attribuire in proprietà esclusiva a favore della nipote (odierna convenuta) Controparte_1
“l'altra mia casa pure sita nello abitato di Taurianova – sezione Radicena, con ingresso da viuzza privata normale alla via Cavallotti, adiacente alla casa anzidetta ed in parte soprastante alla stessa casa anzidetta, composta di un piccolo vano e di un portoncino di ingresso con scala di accesso a pianterreno e di una stanza, uno stanzino, una cucina ed un cesso al primo piano superiore
(escluso il giardinetto adiacente);
c) di mantenere in comunione, a favore dei figli naturali e Persona_5 [...]
“Tutto il resto della mia eredità in beni di qualsiasi natura e compreso il giardinetto CP_2
adiacente alle case anzidette lo lascio in comune ed in parti uguali ai miei due figli naturali
e che istituisco miei eredi universali in comune ed in parti Persona_5 CP_2 uguali”.
Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II,
11/03/2004, n.4975) in cui il Giudice di legittimità ha specificato che, in caso di mancata contestazione sulla originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, si rivela sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio la produzione di valido titolo di acquisto, “in quanto unico oggetto di lite diventa l'identificazione di quanto in concreto è stato trasmesso al convenuto dal suo dante causa e, quindi, l'interpretazione del contratto”.
Al fine di stabilire se i trasferimenti sopra prospettati abbiano investito anche la comproprietà della corte (nel testamento indicato come “giardino adiacente”) oggetto di causa, occorre interpretare le superiori previsioni contenute nel testamento pubblico rep. n. 493 del 16.08.1952 in OT
[...]
. Per_7
D'altronde l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento - in primis - ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale del documento. Ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10882; Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, n.21607). Svolta una tale verifica, il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un SInificato diverso da quello tecnico e letterale solo quando sia evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che i termini siano stati adoperati in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.797).
Con specifico riguardo al caso di specie, dunque, ai sensi dell'art. 1362, comma 1, c.c., deve anzitutto farsi affidamento alla formulazione letterale degli enunciati, pur non essendo essa elemento da solo risolutivo a fini interpretativi.
Operate le superiori premesse, nel caso di specie, è incontestato che “il giardinetto adiacente” sia stato attribuito in comunione a (dante causa degli attori e Controparte_2 Parte_1
nonché a (dante causa della convenuta). Parte_2 Persona_5
In tal senso depone inequivocabilmente il fatto che, ogni qual volta la testatrice abbia attribuito delle consistenze immobiliari in proprietà esclusiva (alla figlia e alla Persona_5 nipote, odierna convenuta ) ha inteso sempre specificare “escluso il giardinetto Controparte_1
adiacente”, tanto che la stessa testatrice nel lasciare in comune i restanti beni Persona_6
ai figli e , ha espressamente ribadito doversi intendere in Controparte_2 Persona_5 comunione tra i figli (danti causa delle odierne parti in giudizio) il “giardinetto adiacente” (“Tutto il resto della mia eredità in beni di qualsiasi natura e compreso il giardinetto adiacente alle case anzidette lo lascio in comune ed in parti uguali ai miei due figli naturali e Persona_5
che istituisco miei eredi universali in comune ed in parti uguali”.). CP_2
A tali espressioni, alla luce dei criteri ermeneutici sopra esposti, non può attribuirsi altro SInificato che quello per il quale la testatrice avrebbe inteso lasciare in comproprietà ai figli
[...]
(dante causa degli attori) e (dante causa della convenuta) “il CP_2 Persona_5 giardinetto adiacente” per cui è causa.
Ciò detto, nell'ambito di tale indagine, quanto emerge dal tenore del testamento deve essere integrato con le risultanze catastali e la ricostruzione della storia catastale dell'area operata dal consulente d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio ha compiutamente descritto l'attuale stato dei luoghi, dando atto della perfetta identificabilità del cortile comune alla stregua della descrizione contenuta nel testamento pubblico (del 1952) secondo le caratteristiche di cui alla mappa originaria d'impianto (vigente all'epoca del testamento) cosicché, conclude il c.t.u.: “La corte comune, con le misurazioni eseguite, dimostra che il confine è rappresentato dalla parete della casa della SInora e CP_1 non dall'inferriata” e che “Quindi, la mappa d'impianto, acclara e rende probatorio, che le dimensioni della corte sono quelle riportate nel rilievo dello stato di fatto e il bagnetto e l'inferriata ricadono sulla corte comune.”
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle suddette conclusioni, tenuto conto dei convincenti chiarimenti resi dall'ausiliario, il quale ha fatto ricorso alla mappa originaria d'impianto, evidenziando che “Infatti, nella mappa d'impianto, la corte è riportata per tutta la sua lunghezza e larghezza, come nello stato di fatto, ad eccezione delle incertezze sulle misure rilevate, che rientrano nell'ordine della tolleranza. Quindi, la corte comune è quella riportata nella mappa
d'impianto e corrisponde con lo stato reale. Mentre quanto riportato nelle mappe attuali, non è coerente con la mappa d'impianto e non esiste in loco l'ampliamento errato che riduce la lunghezza della corte.”(cfr. sul punto rappresentazione grafica riportata dal ctu come “stralcio della mappa d'impianto” a pag. 9 della consulenza) e “dalla rimodulazione e adeguamento in scala della mappa si sono potuti rilevare i valori metrici della corte comune come in origine . Questa mappa
d'impianto, dimostra che a partire da essa, ad oggi, si sono riportati nella mappa attuale degli ampliamenti del fabbricato, che avrebbero ridotto la corte in lunghezza, sulla carta. Dalla misurazione della mappa e la messa in scala della stessa, si è fatto un confronto con la corte nella sua interezza reale (al netto dei manufatti non riportati in mappa), che danno il riscontro oggettivo, che la stessa ha avuto ed ha le dimensioni che sono corrispondenti – a meno dell'incertezza della misurazione che rientra nella tolleranza. Quindi, la corte comune è quella riportata nella mappa
d'impianto e corrisponde con lo stato reale. Mentre quanto riportato nelle mappe attuali, non è coerente con la mappa d'impianto e non esiste in loco l'ampliamento errato che riduce la lunghezza della corte (cfr. “stralcio della mappa d'impianto messa in scala con le misure derivate” e
“stralcio del rilievo con misure reali” – cfr. pag. 11 della c.t.u.).
In sede di integrazioni, il c.t.u., replicando compiutamente alle osservazioni del consulente di parte convenuta, nel ribadire che “lo stralcio della mappa d'impianto era più che sufficiente per dimostrare che l'estensione della corte comune, era diversa da quella che oggi esiste, poiché
l'inferriata, che è stata inserita come delimitazione, non “rappresenterebbe” la giusta delimitazione della corte comune e perciò va rimossa”, ha condotto delle verifiche ulteriori al fine di verificare se la dimensione della corte corrisponda alla mappa d'impianto alla data del 1952.
A tal fine, il consulente ha richiesto le planimetrie catastali, sussistenti all'epoca del testamento
(1952), della porzione immobiliare attribuita dalla de cuius alla figlia Persona_6 [...]
(dante causa della convenuta , al fine di verificare se tale Persona_5 Controparte_1
immobile fosse catastalmente comprensivo anche del bagnetto esterno e della porzione esterna, oggetto di causa. Orbene, il c.t.u. ha così tratto le planimetrie “dei subalterni 1 e 2 (odierne particelle 41 sub. 1, 4 e 5 in testa a ndr) che costituiscono le singole U.I.U. descritte nel testamento del Controparte_1
1952, già sopra citato”(anche accedendo alle “buste” tenute presso l'Agenzia del Territorio); tale richiesta, riporta il c.t.u., veniva riscontrata dal Catasto che forniva “le mappe a colori, nonché si rinveniva una scheda di accertamento in loco da parte dei funzionari, datato 04.08.1943, relativamente al sopralluogo dei sub 1 e 2 (Foglio di mappa 56, p.lla 87). All'interno della busta erano presenti copia del progetto redatto nell'anno 1938. Dal rilevo in loco, i funzionari, con matita rossa, indicavano lo stato reale dei luoghi, che corrisponde a quanto descritto nel testamento del 1952, in variazione alla planimetria catastale originaria dell'anno 1940, senza segnalare alcun manufatto sulla corte”.
Così il c.t.u. ha potuto verificare che la consistenza immobiliare attribuita a Persona_5
(ex sub. 1 e 2) non presentava alcun accessorio esterno (cucinetta e wc esterno), dunque
[...]
così corroborando la coerenza delle planimetrie rispetto alla descrizione contenuta nel testamento pubblico della de cuius (nonché confermato anche dalla documentazione Persona_6 fotografica estrapolata dall'Aeronautica Militare e risalente al 1955).
Pertanto, il c.t.u. così concludeva “Quindi, quanto riportato nel Testamento del 1952, è quello che è stato rilevato dai funzionari del Catasto nell'accertamento del 1943 ed è confermato dal volo dell'Aeronautica Militare del 1955. La corte nel 1955 era priva di WC e di cucinetta, quindi era libera. Successivamente si sono eseguiti degli ampliamenti nelle mappe catastali” …”nella corte all'anno 1952 non esisteva alcun manufatto quale il WC e la cucinetta, ma la corte era libera senza
l'inferriata. Successivamente al 1955 si sono realizzati tali manufatti, e la descrizione del testamento nel 1952 non lascia dubbi e interpretazioni. Le considerazioni di cui sopra e le prove oggettive, confermano sempre il fatto, che nell'anno 1952 la corte era libera da WC e cucinetta, che sono stati realizzati successivamente.”
Per le medesime ragioni, non meritano alcun pregio le articolate ricostruzioni operate dalla convenuta e dal c.t.p. tendenti a dimostrare che, all'epoca del testamento, non Controparte_1 potevano più ritenersi attuali né la mappa d'impianto originaria né le planimetrie dei suindicati sub.
1 e sub. 2, in quanto era già stato realizzato un ampliamento sulla corte comune (cucinetta e bagno esterno) e, dunque la testatrice nel redigere le proprie ultime volontà, aveva inteso attribuire anche tale porzione alla figlia (dante causa dell'odierna convenuta Persona_5 CP_1
e ciò al fine di dimostrare che l'area, su cui è stata realizzata la cucinetta e l'ex bagnetto,
[...]
delimitata dall'inferriata, era di proprietà esclusiva della . Controparte_1
Ciò che, invero, rende tali ricostruzioni storiche dell'area totalmente irrilevanti è che, ai fini dell'odierna analisi, ad essere dirimente è la volontà contrattuale espressa nel testamento pubblico della dante causa comune, allora proprietaria dell'intera area, volontà che Persona_6
deve intendersi formata sulla base della percezione della realtà fattuale e catastale all'epoca sussistente: dunque, volontà della de cuius era quello di lasciare il “giardino adiacente”, che il ctu ha correttamente riportato secondo le misure di cui alla mappa d'impianto originaria, che non solo quindi doveva esistere nella sua fisicità e materialità, ma che aveva altresì, almeno a partire dagli inizi degli anni '30-'40 del secolo scorso (epoca a cui risale la mappa d'impianto originaria) - e quindi certamente già prima del testamento - una specifica e autonoma connotazione planimetrica che è del resto quella con cui l'area contesa è stata specificamente indicata nell'atto testamentario predetto.
Ciò, peraltro, trova piena conferma anche nelle planimetrie (aggiornate al 1943, prima del testamento) degli originari sub. 1 e sub. 2, attribuiti dalla testatrice a e Persona_5
privi di accessori esterni insistenti sulla corte in questione.
Alla luce di tutte le illustrate considerazioni non può affatto non condividersi la conclusione cui perviene il CTU, il quale individua planimetricamente ciò che è stato espressamente attribuito dalla de cuius nel testamento sopracitato (cfr. planimetria allegata dal ctu nella relazione finale a pag. 11 con indicazione grafica in rosso dell'estensione della corte comune). Così interpretata la volontà negoziale del dante causa comune, ed accertato dunque che la corte comune è stato trasferita in quota anche a (e alla moglie , secondo i passaggi proprietari sopra Parte_1 Parte_2
esposti) deve affermarsi che gli odierni attori abbiano pienamente ottemperato all'onere probatorio che deve assistere l'azione di rivendica.
4. Parte attrice, sostiene che la convenuta avrebbe posto in essere sul cortile Controparte_1
comune atti lesivi del proprio eguale diritto dominicale.
Quanto ai presupposti di accoglimento dell'azione è necessario dimostrare non solo l'utilizzo esclusivo o più intenso da parte del comproprietario della cosa comune ma, altresì, che lo stesso abbia alterato la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti. Ciascun condomino, infatti, è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità (Cassazione civile sez. II, 06/03/2019,
n.6458).
Nello specifico, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102
c.c., deve aversi riguardo non già all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune (Cassazione civile sez. II, 16/04/2018, n.9278). Sulla scorta del delineato onere probatorio, quindi, devono esaminarsi le diverse ipotesi di abusivo utilizzo della corte comune denunciate da parte attrice nella presente sede, valutando, per ciascuna delle condotte allegate se siano o meno stati travalicati i limiti della conservazione della destinazione e della tutela della concorrente e analoga facoltà di impiego della res da parte degli altri comproprietari di cui all'art. 1102 c.c.
4.1. Anzitutto parte attrice ha dedotto che la convenuta avrebbe apposto un'inferriata, inglobando parte consistente della corte comune.
Ebbene, l'insistenza della recinzione sulla corte comune è pacifica e trova riscontro, nella perizia del c.t.u., ove si evidenzia che “La corte comune, con le misurazioni eseguite, dimostra che il confine è rappresentato dalla parete della casa della SInora e non dall'inferriata” CP_1
Ebbene, non vi è dubbio che l'occupazione di una parte del bene comune tale da portare, nel concorso degli altri requisiti di legge, all'usucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilità ecceda i limiti di godimento del comproprietario fissati dall'art. 1102 c.c. (Cassazione civile sez. II, 04/03/2015, n.4372).
D'altronde, quando risulta dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso (Cassazione civile sez. II, 30/04/2021,
n.11464).
I convenuti devono quindi essere condannati all'eliminazione della inferriata, configurando tale manufatto un'indebita lesione del diritto di pari godimento della porzione di corte comune in essa inglobata.
4.2 Gli attori chiedono ancora la riduzione in pristino, con la ricostruzione dell'originario manufatto adibito a servizio igienico.
A tal riguardo, occorre evidenziare che le Sezioni Unite con sentenza n. 3873/2018 hanno statuito che “la costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam. In tema di accessione, il consenso alla costruzione eseguita da uno dei comproprietari del suolo, manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, preclude l'esercizio dello ius tollendi. Peraltro, ove tale diritto non venga o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, le spese sostenute per l'edificazione dell'opera”. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto che il principio di accessione di cui all'art. 934 c.c. si applica anche quando il suolo appartiene in comunione a più soggetti ed uno solo o alcuni soltanto dei comunisti abbiano costruito un'opera su detto terreno. In tal caso, tutti i comproprietari del suolo acquistano la proprietà della costruzione, in proporzione alle rispettive quote di proprietà, per il solo fatto dell'incorporazione, salva l'esistenza di un valido titolo contrario all'operare dell'accessione, come ad esempio il diritto di superficie.
Inoltre, va applicata la disciplina giuridica relativa all'uso della cosa comune e delle innovazioni, atteso che, l'opera sul suolo comune, essendo un'innovazione, non deve pregiudicare il godimento della cosa comune da parte degli altri comproprietari
Nel caso in esame, essendo il bagnetto in questione posta sulla corte comune, la stessa deve essere considerata proprietà comune agli altri comproprietari del suolo per accessione ai sensi dell'art. 934
c.c.
Nel caso di specie è sicuramente stata alterata la destinazione del bene, posto che uno dei comproprietari ha proceduto unilateralmente e senza il consenso degli altri alla demolizione del manufatto insistente sulla corte comune.
Orbene, in caso di comunione al singolo comunista è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio solo alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali analoghe eSIenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette eSIenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale e originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria la unanimità dei consensi (cfr. Cassazione civile sez.
II, 21/09/2011, n.19205).
Alla luce di tali considerazioni, ritenuto che le innovazioni da apportare al bene comune devono essere concordate e che le medesime possono contestarsi qualora impediscano il pari uso della cosa da parte del comproprietario, deve ritenersi illegittima la condotta della convenuta CP_1
la quale ha proceduto unilateralmente alla demolizione del bagnetto insistente sulla corte
[...]
comune.
La domanda di riduzione in pristino, la quale può accompagnare quella di rivendica deve ritenersi quindi fondata.
4.3. Pertanto, per tutti i riferiti elementi, complessivamente considerati, la domanda di ripristino dello stato dei luoghi ((cfr. planimetria allegata dal ctu nella relazione finale a pag. 11 con indicazione grafica in rosso dell'estensione della corte comune) risulta fondata e va accolta per quanto di ragione, con condanna dei convenuti ad eliminare l'inferriata insistente sulla corte comune e a ripristinare il bagnetto preesistente.
Al riguardo va evidenziato che la giurisprudenza che l'art. 2058 comma 2 c.c., il quale conferisce al giudice la facoltà di disporre che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, non è applicabile con riguardo alle azioni rivolte alla difesa di diritti reali (nella specie, azione promossa dal comproprietario di un fondo per la rimozione di opere su di esso abusivamente costruite), rispetto alle quali la tutela giurisdizionale si attua sempre mediante la restitutio in integrum del diritto leso,
(cfr. Cassazione civile sez. I, 20/09/1984, n.4812; Cassazione civile sez. II, 26/05/1999, n.5113;
Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, n.19942).
La primazia della restitutio in integrum in caso di tutela dei diritti reali rende assorbite le, pur in vero, discordi richieste formulate dagli attori, i quali nei propri atti difensivi, hanno talvolta chiesto la fissazione di un termine in caso di inadempimento all'obbligo di facere (cfr. richieste di cui all'atto di citazione e in comparsa conclusionale) mentre, in altra occasione (cfr. precisazione delle conclusioni depositate l'8.10.2024) sembrano aver richiesto un risarcimento per equivalente in luogo della rimessione in pristino (“accertare e dichiarare che la SI.ra ha CP_1
illegittimamente ed arbitrariamente demolito il bagnetto, da sempre di pertinenza ed a servizio del fabbricato di proprietà della famiglia (fu padre dell'odierno attore), che Per_5 CP_2 ricadeva nell'area comune;
conseguentemente, condannare la SI.ra a corrispondere CP_1
agli attori la somma di € 4.000,00 affinché possano procedere alla ricostruzione del manufatto adibito a servizio igienico (v. computo metrico del CTU del 20/12/2023 per € 2.967,86 ed €
1,000,00 per la procedura tecnico-amministrativa indicata a pag. 16 punto 4 ctu”).
4.4 Quanto, all'allegazione/richiesta degli attori di “Accertare e dichiarare l'illegittimo accatastamento della porzione di corte comune di cui all'atto del 17/08/2011 prot. RC0231100, a firma dell'arch. , la stessa è evidentemente inammissibile per carenza di interesse Persona_4
sia in quanto avulsa dal tema d'indagine (non configurando di per sé alcun atto di utilizzo del bene comune) sia perché è pacifico che tale domanda è diretta unicamente ad ottenere la correzione di mappe catastali, e perciò all'attuazione di una operazione di carattere amministrativo e non giurisdizionale (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/06/1988, n.4335).
Invero, tale pronuncia è insuscettibile di essere emessa dal Tribunale, il quale, al di là dei casi espressamente previsti dalla legge e comunque discendenti da statuizioni (reiettive ovvero di accoglimento) relative a domande formulate in giudizio, non può emettere statuizioni ordinatorie e
“correttive” nei confronti di autorità amministrative, a ciò ostando il generale divieto per il giudice ordinario di condannare la p.a. ad un facere specifico (ex art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) e conseguentemente non si può riconoscere all'autorità giudiziaria un generico potere di impartire ordini alla p.a., al di fuori del rapporto processuale (di cui l' Agenzia del Territorio non è parte) ed in mancanza di un preciso fondamento normativo, atteso che ciò SInificherebbe consentire al giudice di invadere la sfera delle competenze esclusive dell'organo amministrativo.
4.5 Va, invece, disattesa la domanda attorea di risarcimento del danno per occupazione della porzione inglobata.
Si è, in proposito, affermato che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del
2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del
2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia
l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 25/05/2021, n.14268).
Nel caso di specie, non vi è alcuna allegazione in punto di danno conseguenza da parte attrice, non avendo le stesse allegato alcuno specifico pregiudizio economico e non derivante dal non aver potuto utilizzare la porzione di cortile occupata dalla convenuta . Controparte_1
5. Attesa la parziale reciproca soccombenza (data dall'accoglimento di alcune domande tra quelle proposte, cfr. Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061), le spese di lite vengono compensate al 50% e per la restante metà vengono poste a carico della convenuta ed in Controparte_1
favore degli attori, in solido tra di loro e con distrazione in favore dell'Avv. Maria Stella Morabito, dichiaratosi procuratore antistatario degli stessi attori: le stesse vengono liquidate come da dispositivo, secondo il valore dichiarato della causa, applicando i vigenti parametri del D.M.
147/2022, tutte le fasi, valori medi.
Anche le spese di C.T.U., già liquidate nel corso del giudizio, vanno compensate al 50% e poste a carico della convenuta per l'altro 50%. Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede: - in accoglimento della domanda di riduzione in pristino degli attori e Parte_1 Pt_2
condanna parte convenuta all'eliminazione della inferriata apposta sulla
[...] Controparte_1
corte comune ed al ripristino del bagnetto su di essa preesistente, in comproprietà alle parti in causa
(cfr. planimetria allegata dal ctu nella relazione finale a pag. 11 con indicazione grafica in rosso dell'estensione della corte comune);
- dichiara inammissibile la domanda degli attori diretta ad accertare e dichiarare illegittimo
“l'accatastamento della porzione di corte comune di cui all'atto del 17/08/2011 prot. RC0231100”;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite al 50% e condanna la convenuta a pagare, nei Controparte_1 confronti degli attori e , la restante parte, che liquida in € 2.538,50 Parte_1 Parte_2
per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Maria Stella Morabito, difensore degli attori dichiaratosi antistataria;
- le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione già emesso, si pongono nei rapporti interni definitivamente a carico della convenuta per il 50%, restando compensate tra le parti per l'altro 50%. Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palmi, in data 02/02/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella