Art. 3.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a tutto il personale che sia stato inviato all'estero in base agli articoli 20 , 21 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 , anche se gia' rientrato in Italia.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a tutto il personale che sia stato inviato all'estero in base agli articoli 20 , 21 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 , anche se gia' rientrato in Italia.