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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1715/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1715/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASSANELLI STAMI FRANCESCO e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. VIOLI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 29/04/2025;
- rilevato che è nato a [...] il figlio in data 18/05/2024 Persona_1
pagina 1 di 6 - rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 01/07/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e PE resterà a vivere prevalentemente con la madre nell'immobile di Bomporto (MO), via D.Alighieri n. 5.
2) Durante il periodo lavorativo/ordinario, il sig. potra' stare con il proprio Pt_1 figlio secondo il seguente schema:
- tutti i fine settimana il sabato o la domenica, alternativamente, dalle ore 12.00 alle ore 21.00, questo sino alle modifiche di cui si dirà, dopo il compimento del terzo anno d'età;
- settimana A (quando il sig. ha il turno al lavoro del mattino - dalle ore Pt_1
5.00 alle ore 13.00): ogni pomeriggio il sig. andrà a prendere il figlio a Pt_1 casa della madre alle ore 13,30 e la sig.ra lo ritirerà tra le ore 18.00 e le ore CP_1
19.00;
- settimana B (quando il sig. ha il turno al lavoro del pomeriggio - dalle Pt_1 ore 13.00 alle ore 21.00): ogni pomeriggio, il bambino starà, secondo gli accordi tra i genitori, presso la nonna paterna o presso la nonna materna;
- settimana C (quando il sig. ha il turno di lavoro della notte - dalle ore Pt_1
21.00 alle ore 5.00): ogni pomeriggio la madre porterà il figlio a casa del padre alle ore 13,30 e il padre lo raccompagnerà a casa della madre alle ore 18:30 - 19.
In caso di spostamenti del bambino, il sig. si impegna a comunicare alla Pt_1 sig.ra ove dove si trova con stessa cosa farà anche la sig.ra CP_1 PE CP_1
- A decorrere dal terzo anno di età di inizieranno i pernottamenti notturni PE presso il padre e pertanto, lo stesso pernotterà presso l'abitazione del PE padre almeno due notti al mese infrasettimanali, con facoltà per le parti di incrementare tali pernottamenti in relazione alla crescita e all'età del bambino,
pagina 2 di 6 previo accordo tra le stesse. Il minore trascorrerà, inoltre, con il padre fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera.;
- Sino al compimento dei tre anni di e a condizione che i rapporti tra i PE genitori si mantengano buoni, la sig.ra si rende disponibile a far pernottare CP_1 presso casa sua due notti al mese il padre per stare vicino al figlio anche in tali momenti.
- In ogni caso, ciascun genitore avrà il diritto di visitare il bimbo ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze del minore e dell'altro genitore, nonchè previo accordo tra i genitori.
3) Durante i periodi di vacanza il sig. trascorrerà col proprio figlio: - Parte_1 periodo estivo: due settimane, non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno le principali festività,
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, coincidenti, ad anni alterni, con il venerdì, il sabato e la domenica e con il lunedì, il martedì ed il mercoledì. In caso di disaccordo tra i genitori sull'individuazione dei periodi di vacanza da trascorrere col padre, gli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
Durante il tempo di permanenza di presso il padre quest'ultimo si PE impegna a evitare lunghi viaggi in auto col bambino finchè quest'ultimo non compie 3 anni, salva la presenza dell'altro genitore. Sino al compimento del terzo anno di età del bambino i periodi di ferie col padre si svolgeranno senza pernottamento, dalla mattina sino alla sera, salvo diverso accordo tra i genitori. I pernotti notturni successivamente al compimento dei tre anni di età del bambino avverranno previa verifica dell'idoneità delle condizioni abitative del padre e delle sue condizioni psicofisiche. Le parti dichiarano di essere edotte del reciproco dovere di comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con il figlio, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie. Ciascuno di essi avrà il diritto di avere notizie e di conferire con a mezzo telefono, anche quotidianamente. In caso di PE malattia/influenza del bambino, quest'ultimo starà presso la casa del genitore pagina 3 di 6 collocatario prevalente e le visite dell'altro genitore avverranno presso tale abitazione.
4) I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi e le scelte di vita del minore nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultimo. Si impegnano, pertanto, ad adottare insieme ogni decisione riguardante l'educazione, l'istruzione e la formazione del figlio
(educazione religiosa, somministrazione di cure mediche, eventuali cure specialistiche, ecc...).
5) A titolo di contributo al mantenimento nei confronti del figlio, il sig. Pt_1 si impegna a versare alla sig.ra , entro il giorno 18 di ogni
[...] CP_1 mese, la somma di € 300,00 (Euro trecento/00). Tale importo e' rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, ovverosia nello specifico l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei consumi dei tabacchi. Le parti convengono che l'assegno unico e il bonus bebè vengano percepiti integralmente dalla sig.ra . CP_1
A carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie del figlio secondo lo schema e le modalità del protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena che, di seguito, si riporta integralmente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 6 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 5 di 6
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato in [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nata in [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- Prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- Spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1715/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASSANELLI STAMI FRANCESCO e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. VIOLI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 29/04/2025;
- rilevato che è nato a [...] il figlio in data 18/05/2024 Persona_1
pagina 1 di 6 - rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 01/07/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e PE resterà a vivere prevalentemente con la madre nell'immobile di Bomporto (MO), via D.Alighieri n. 5.
2) Durante il periodo lavorativo/ordinario, il sig. potra' stare con il proprio Pt_1 figlio secondo il seguente schema:
- tutti i fine settimana il sabato o la domenica, alternativamente, dalle ore 12.00 alle ore 21.00, questo sino alle modifiche di cui si dirà, dopo il compimento del terzo anno d'età;
- settimana A (quando il sig. ha il turno al lavoro del mattino - dalle ore Pt_1
5.00 alle ore 13.00): ogni pomeriggio il sig. andrà a prendere il figlio a Pt_1 casa della madre alle ore 13,30 e la sig.ra lo ritirerà tra le ore 18.00 e le ore CP_1
19.00;
- settimana B (quando il sig. ha il turno al lavoro del pomeriggio - dalle Pt_1 ore 13.00 alle ore 21.00): ogni pomeriggio, il bambino starà, secondo gli accordi tra i genitori, presso la nonna paterna o presso la nonna materna;
- settimana C (quando il sig. ha il turno di lavoro della notte - dalle ore Pt_1
21.00 alle ore 5.00): ogni pomeriggio la madre porterà il figlio a casa del padre alle ore 13,30 e il padre lo raccompagnerà a casa della madre alle ore 18:30 - 19.
In caso di spostamenti del bambino, il sig. si impegna a comunicare alla Pt_1 sig.ra ove dove si trova con stessa cosa farà anche la sig.ra CP_1 PE CP_1
- A decorrere dal terzo anno di età di inizieranno i pernottamenti notturni PE presso il padre e pertanto, lo stesso pernotterà presso l'abitazione del PE padre almeno due notti al mese infrasettimanali, con facoltà per le parti di incrementare tali pernottamenti in relazione alla crescita e all'età del bambino,
pagina 2 di 6 previo accordo tra le stesse. Il minore trascorrerà, inoltre, con il padre fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera.;
- Sino al compimento dei tre anni di e a condizione che i rapporti tra i PE genitori si mantengano buoni, la sig.ra si rende disponibile a far pernottare CP_1 presso casa sua due notti al mese il padre per stare vicino al figlio anche in tali momenti.
- In ogni caso, ciascun genitore avrà il diritto di visitare il bimbo ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze del minore e dell'altro genitore, nonchè previo accordo tra i genitori.
3) Durante i periodi di vacanza il sig. trascorrerà col proprio figlio: - Parte_1 periodo estivo: due settimane, non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno le principali festività,
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, coincidenti, ad anni alterni, con il venerdì, il sabato e la domenica e con il lunedì, il martedì ed il mercoledì. In caso di disaccordo tra i genitori sull'individuazione dei periodi di vacanza da trascorrere col padre, gli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
Durante il tempo di permanenza di presso il padre quest'ultimo si PE impegna a evitare lunghi viaggi in auto col bambino finchè quest'ultimo non compie 3 anni, salva la presenza dell'altro genitore. Sino al compimento del terzo anno di età del bambino i periodi di ferie col padre si svolgeranno senza pernottamento, dalla mattina sino alla sera, salvo diverso accordo tra i genitori. I pernotti notturni successivamente al compimento dei tre anni di età del bambino avverranno previa verifica dell'idoneità delle condizioni abitative del padre e delle sue condizioni psicofisiche. Le parti dichiarano di essere edotte del reciproco dovere di comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con il figlio, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie. Ciascuno di essi avrà il diritto di avere notizie e di conferire con a mezzo telefono, anche quotidianamente. In caso di PE malattia/influenza del bambino, quest'ultimo starà presso la casa del genitore pagina 3 di 6 collocatario prevalente e le visite dell'altro genitore avverranno presso tale abitazione.
4) I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi e le scelte di vita del minore nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultimo. Si impegnano, pertanto, ad adottare insieme ogni decisione riguardante l'educazione, l'istruzione e la formazione del figlio
(educazione religiosa, somministrazione di cure mediche, eventuali cure specialistiche, ecc...).
5) A titolo di contributo al mantenimento nei confronti del figlio, il sig. Pt_1 si impegna a versare alla sig.ra , entro il giorno 18 di ogni
[...] CP_1 mese, la somma di € 300,00 (Euro trecento/00). Tale importo e' rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali, ovverosia nello specifico l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei consumi dei tabacchi. Le parti convengono che l'assegno unico e il bonus bebè vengano percepiti integralmente dalla sig.ra . CP_1
A carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie del figlio secondo lo schema e le modalità del protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena che, di seguito, si riporta integralmente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 6 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 5 di 6
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato in [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nata in [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- Prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- Spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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