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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 307/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
, CF: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI LT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con R.E.A. 1177794, P.IVA e per essa, quale mandataria per la P.IVA_1 gestione del credito, (già giusta atto di variazione di Controparte_2 Controparte_3 denominazione sociale dell'1 giugno 2021, iscritto in data 8 giugno 2021) con sede legale in
Roma, via Adolfo Ravà n. 75, P.IVA , giusta procura a rogito NO , P.IVA_2 Per_1 rep. n. 56293, racc. n. 28408, del 22 marzo 2018, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura generale alle liti per atto NO del 30 maggio 2022 rep. n. 26279 racc. n. Persona_2
16181, allegata al presente atto;
APPELLATO
Oggetto: contratto di somministrazione di fornitura energia elettrica;
appello avverso la sentenza n. 41/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 16.01.2020 emessa nell'ambito del procedimento recante n. 2063/2018 R.G.
FATTO E DIRITTO
In data 8 novembre 2018 veniva notificato ad decreto ingiuntivo n. Parte_1
600/2018 – RG n. 1396/18, emesso dal Tribunale di Palmi, con cui veniva ingiunto da parte
1 di il pagamento della somma di € 6.667,39, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in € 685,50, oltre accessori di legge, sulla scorta della fattura n. 0806378700257437 del 16/10/2016, emessa per consumi di energia elettrica non saldati.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il Parte_1 suddetto decreto, contestando integralmente la fondatezza della pretesa creditoria, eccependo l'inesistenza di qualsiasi debito nei confronti della società ricorrente, avendo egli sempre regolarmente adempiuto ai pagamenti delle forniture elettriche. Rilevava la mancata produzione della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio, circostanza che impediva ogni verifica in ordine alla fornitura, al periodo di riferimento ed ai consumi fatturati.
Aggiungeva che la fattura, in quanto atto unilaterale, non poteva costituire prova sufficiente del credito in sede di opposizione, in caso di contestazione del rapporto e che, dunque, spettava al somministrante dare la prova dell'esatto ammontare di quanto dovuto.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento Cont dell'inesistenza del credito vantato da , ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo richiesto a quanto eventualmente provato in corso di causa e la condanna della parte opposta alla rifusione delle spese e compensi del giudizio.
Con comparsa depositata il 3.4.2019 si costituiva in giudizio la società opposta, contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Evidenziava che l'opponente non aveva mai disconosciuto la esistenza del rapporto contrattuale e che adeguata doveva considerarsi la documentazione prodotta in sede monitoria al fine della emissione del decreto ingiuntivo. Aggiungeva che, come affermato dalla giurisprudenza di merito, in presenza di un rapporto contrattuale non contestato, la fattura può ritenersi valido elemento probatorio anche nel giudizio di opposizione. Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto in ogni sua parte, in via subordinata l'accertamento del credito per l'importo richiesto o per quello ritenuto di giustizia con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 16.01.2020 il Tribunale di Palmi emetteva la sentenza n. 41/2020 con la quale respingeva l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, dichiarava definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 15.06.2020 il impugnava la predetta sentenza lamentando, con il primo motivo di appello, Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito la produzione della fattura, in assenza di elementi oggettivi che ne confermassero la veridicità. Rilevava che nella fattura prodotta mancavano riferimenti precisi ai consumi effettivi, al periodo di fornitura, al contatore utilizzato e al contratto sottostante, elementi in assenza dei quali la fattura era non
2 verificabile. Aggiungeva che non era stata prodotta la bolletta relativa al “credito precedente”
e che tale mancata produzione gli impediva di verificare la correttezza dell'importo richiesto e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Con un secondo motivo di appello lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto provato il credito nonostante la mancata indicazione della rilevazione dei consumi, che non consentiva di compiere alcun accertamento né di ritenere operante la presunzione di veridicità. Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse accolta la opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e con condanna della alle rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.11.2020 si costituiva parte appellata eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli art. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna di parte appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 04.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla parte appellata.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. stabilisce che l'atto di appello deve contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Al riguardo, in base alla più convincente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
9425/2025), tale norma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti di gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è stata chiesta la riforma cosicchè il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente.In particolare gli oneri imposti alla parte da tale disposizione devono essere interpretati nel senso che essi richiedono la definizione dell'ambito del giudizio di gravame con l'espressa individuazione non solo dei punti e dei capi di sentenza che vengono impugnati ma anche dei passaggi argomentativi che li sorreggono. Tali passaggi devono essere poi contestati attraverso la proposizione di argomentazioni alternative rispetto a quelle adottate dal primo giudice e chiarendo perchè tali argomentazioni condurrebbero alle modifiche richieste.
Nel caso in esame, parte appellante non appare avere disatteso tali disposizioni avendo evidenziato la parte della sentenza ritenuta carente e viziata della quale ha chiesto la modifica.
3 L'appello, alla luce delle suesposte considerazioni, deve quindi ritenersi ammissibile alla stregua dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito l'appello risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (ex multis Cass. 19944/2023).
Spetta dunque all'opposto dare la prova del proprio credito. Cont Nel presente giudizio la aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo producendo, quale prova a sostegno della domanda monitoria, stralcio del “giornale dei crediti in contenzioso” (del quale il Notaio aveva attestato la conformità all'originale) nel quale era indicato, fra detti crediti, quello portato dalla fattura n. 806378700257437 relativa a per l'importo di € 6.667,39 Parte_1
Si dava atto, nel ricorso monitorio, che l'importo originario previsto in fattura era pari ad €
6.791,71, con scadenza della fattura al 19.10.2016 e che lo scoperto attuale era pari ad €
6.667,39, somma per la quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo.
A fronte di detta unica produzione, il aveva proposto opposizione rilevando che la Parte_1 fattura posta a base del ricorso monitorio non era stata nemmeno allegata e che ciò non consentiva di verificare né a quale fornitura né a quale annualità la stessa si riferisse.
Aggiungeva che, pertanto, sarebbe spettato all'opposto dare la prova dell'effettivo credito. Cont A fronte di tale motivo di opposizione, la , costituendosi, aveva prodotto, per la prima volta, copia della fattura 806378700257437 nella quale il totale da pagare, alla data del
10.10.2016, era indicato in € 6.791,71, somma determinata come “totale bolletta” per € 67,83
e come “importo riportato da bolletta precedente” in € 6.713,52.
In detta bolletta erano riportati il numero cliente ed il codice pod, elementi sufficienti a dimostrare la fornitura oggetto della domanda monitoria.
Ancora, in detta fattura, oltre ad indicare la somma “totale bolletta € 78,19”, il fornitore dà atto che “il ricalcolo avviene alla ricezione di nuove letture/consumi reali oppure a causa della modifica di letture/consumi e/o prezzo su un periodo già fatturato.”
Si dà atto, ancora, in ordine alla voce “acconti” che “nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato n. 3 acconti per un totale di 963 KWh ed un importo pari ad € 126,51 riferiti al periodo 22.2.2016 – 15.7.2016 che trovi detratto in questa bolletta”.
Inoltre la bolletta dà atto di tutti i consumi dall'inizio del rapporto di fornitura, il consumo stimato dal 22.2.2016 al 14.9.2016 ed il consumo fatturato dal 22.2.2015 al 14.9.2016.
Inoltre si legge nella bolletta il “dettaglio delle letture” al 22.2.2016 al 14.9.2016. Cont Tutto ciò premesso, appare evidente che la bolletta prodotta dalla al momento della costituzione ha chiarito che è stato effettuato un ricalcolo (secondo la definizione suindicata) ed ha riportato il calcolo in base al quale sono state determinate le somme dovute per la voce
4 “importo riportato da bolletta precedente”: ovvero, a seguito delle due letture, effettuate in data 14.2.2016 ed in data 14.9.2016, è stato effettuato il calcolo del consumo stimato e del consumo fatturato, con indicazione dell'effettivo consumo, dandosi atto che, nelle “bollette precedenti” erano stati già addebitati n. 3 acconti per un totale di KWh 963 pari ad € 126,51 per il periodo febbraio luglio.
Non appare contraddittoria, pertanto, la indicazione contenuta nella predetta bolletta secondo la quale i precedenti pagamenti erano regolari (come affermato dallo stesso originario opponente), atteso che la somma indicata nella fattura oggetto del presente giudizio e riferita ad “importo da precedente bolletta” altro non è che il credito derivante dal ricalcolo conseguente alle due letture relative ai mesi di febbraio e settembre 2016, con detrazione delle somme già contabilizzate, a titolo di acconto, nelle precedenti bollette regolarmente saldate.
Deve, pertanto, affermarsi che la società odierna appellata abbia in realtà, mediante la produzione della fattura, dato prova del proprio credito in relazione al rapporto la cui esistenza il non aveva mai contestato. Parte_1
Appare dunque smentito quanto affermato dall'odierno appellante in ordine alla mancata indicazione del rapporto di fornitura, dei consumi e del periodo di riferimento.
Tenuto conto, infine, della circostanza che, al contrario, dalla produzione della bolletta, così come sopra riportato, emergeva il numero del contratto, il periodo contabilizzato, le modalità di calcolo del debito (con indicazione anche degli acconti), non avendo mai contestato il di avere ricevuto la fornitura o che sussistessero anomalie nei conteggi, il credito Parte_1 della società appellata deve ritenersi provato.
Conseguentemente l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante, in base alla soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese che devono essere liquidate avendo riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati nel
2022, tenuto conto del valore della domanda corrispondente a quello del credito in contestazione (pari ad € 6.667,39), nello scaglione fino da € 5201,00 ad € 26.000,00 nei valori minimi, stante la modesta complessità della vicenda, nei seguenti termini:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
Infine deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso Parte_1 Controparte_1
5 la sentenza n. 41/2020 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata in data 16/01/2020, nel procedimento iscritto al n. 2063/2018 RG, così decide:
– rigetta l'appello;
– condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 2906,00
[...] oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
– visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 3/10/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito ) (dott. Patrizia Morabito )
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
, CF: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI LT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con R.E.A. 1177794, P.IVA e per essa, quale mandataria per la P.IVA_1 gestione del credito, (già giusta atto di variazione di Controparte_2 Controparte_3 denominazione sociale dell'1 giugno 2021, iscritto in data 8 giugno 2021) con sede legale in
Roma, via Adolfo Ravà n. 75, P.IVA , giusta procura a rogito NO , P.IVA_2 Per_1 rep. n. 56293, racc. n. 28408, del 22 marzo 2018, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi Coluccino ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura generale alle liti per atto NO del 30 maggio 2022 rep. n. 26279 racc. n. Persona_2
16181, allegata al presente atto;
APPELLATO
Oggetto: contratto di somministrazione di fornitura energia elettrica;
appello avverso la sentenza n. 41/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 16.01.2020 emessa nell'ambito del procedimento recante n. 2063/2018 R.G.
FATTO E DIRITTO
In data 8 novembre 2018 veniva notificato ad decreto ingiuntivo n. Parte_1
600/2018 – RG n. 1396/18, emesso dal Tribunale di Palmi, con cui veniva ingiunto da parte
1 di il pagamento della somma di € 6.667,39, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in € 685,50, oltre accessori di legge, sulla scorta della fattura n. 0806378700257437 del 16/10/2016, emessa per consumi di energia elettrica non saldati.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il Parte_1 suddetto decreto, contestando integralmente la fondatezza della pretesa creditoria, eccependo l'inesistenza di qualsiasi debito nei confronti della società ricorrente, avendo egli sempre regolarmente adempiuto ai pagamenti delle forniture elettriche. Rilevava la mancata produzione della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio, circostanza che impediva ogni verifica in ordine alla fornitura, al periodo di riferimento ed ai consumi fatturati.
Aggiungeva che la fattura, in quanto atto unilaterale, non poteva costituire prova sufficiente del credito in sede di opposizione, in caso di contestazione del rapporto e che, dunque, spettava al somministrante dare la prova dell'esatto ammontare di quanto dovuto.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento Cont dell'inesistenza del credito vantato da , ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo richiesto a quanto eventualmente provato in corso di causa e la condanna della parte opposta alla rifusione delle spese e compensi del giudizio.
Con comparsa depositata il 3.4.2019 si costituiva in giudizio la società opposta, contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Evidenziava che l'opponente non aveva mai disconosciuto la esistenza del rapporto contrattuale e che adeguata doveva considerarsi la documentazione prodotta in sede monitoria al fine della emissione del decreto ingiuntivo. Aggiungeva che, come affermato dalla giurisprudenza di merito, in presenza di un rapporto contrattuale non contestato, la fattura può ritenersi valido elemento probatorio anche nel giudizio di opposizione. Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto in ogni sua parte, in via subordinata l'accertamento del credito per l'importo richiesto o per quello ritenuto di giustizia con la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 16.01.2020 il Tribunale di Palmi emetteva la sentenza n. 41/2020 con la quale respingeva l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, dichiarava definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 15.06.2020 il impugnava la predetta sentenza lamentando, con il primo motivo di appello, Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito la produzione della fattura, in assenza di elementi oggettivi che ne confermassero la veridicità. Rilevava che nella fattura prodotta mancavano riferimenti precisi ai consumi effettivi, al periodo di fornitura, al contatore utilizzato e al contratto sottostante, elementi in assenza dei quali la fattura era non
2 verificabile. Aggiungeva che non era stata prodotta la bolletta relativa al “credito precedente”
e che tale mancata produzione gli impediva di verificare la correttezza dell'importo richiesto e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Con un secondo motivo di appello lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto provato il credito nonostante la mancata indicazione della rilevazione dei consumi, che non consentiva di compiere alcun accertamento né di ritenere operante la presunzione di veridicità. Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse accolta la opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e con condanna della alle rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.11.2020 si costituiva parte appellata eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli art. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna di parte appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 04.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla parte appellata.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. stabilisce che l'atto di appello deve contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Al riguardo, in base alla più convincente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
9425/2025), tale norma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti di gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è stata chiesta la riforma cosicchè il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente.In particolare gli oneri imposti alla parte da tale disposizione devono essere interpretati nel senso che essi richiedono la definizione dell'ambito del giudizio di gravame con l'espressa individuazione non solo dei punti e dei capi di sentenza che vengono impugnati ma anche dei passaggi argomentativi che li sorreggono. Tali passaggi devono essere poi contestati attraverso la proposizione di argomentazioni alternative rispetto a quelle adottate dal primo giudice e chiarendo perchè tali argomentazioni condurrebbero alle modifiche richieste.
Nel caso in esame, parte appellante non appare avere disatteso tali disposizioni avendo evidenziato la parte della sentenza ritenuta carente e viziata della quale ha chiesto la modifica.
3 L'appello, alla luce delle suesposte considerazioni, deve quindi ritenersi ammissibile alla stregua dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito l'appello risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (ex multis Cass. 19944/2023).
Spetta dunque all'opposto dare la prova del proprio credito. Cont Nel presente giudizio la aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo producendo, quale prova a sostegno della domanda monitoria, stralcio del “giornale dei crediti in contenzioso” (del quale il Notaio aveva attestato la conformità all'originale) nel quale era indicato, fra detti crediti, quello portato dalla fattura n. 806378700257437 relativa a per l'importo di € 6.667,39 Parte_1
Si dava atto, nel ricorso monitorio, che l'importo originario previsto in fattura era pari ad €
6.791,71, con scadenza della fattura al 19.10.2016 e che lo scoperto attuale era pari ad €
6.667,39, somma per la quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo.
A fronte di detta unica produzione, il aveva proposto opposizione rilevando che la Parte_1 fattura posta a base del ricorso monitorio non era stata nemmeno allegata e che ciò non consentiva di verificare né a quale fornitura né a quale annualità la stessa si riferisse.
Aggiungeva che, pertanto, sarebbe spettato all'opposto dare la prova dell'effettivo credito. Cont A fronte di tale motivo di opposizione, la , costituendosi, aveva prodotto, per la prima volta, copia della fattura 806378700257437 nella quale il totale da pagare, alla data del
10.10.2016, era indicato in € 6.791,71, somma determinata come “totale bolletta” per € 67,83
e come “importo riportato da bolletta precedente” in € 6.713,52.
In detta bolletta erano riportati il numero cliente ed il codice pod, elementi sufficienti a dimostrare la fornitura oggetto della domanda monitoria.
Ancora, in detta fattura, oltre ad indicare la somma “totale bolletta € 78,19”, il fornitore dà atto che “il ricalcolo avviene alla ricezione di nuove letture/consumi reali oppure a causa della modifica di letture/consumi e/o prezzo su un periodo già fatturato.”
Si dà atto, ancora, in ordine alla voce “acconti” che “nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato n. 3 acconti per un totale di 963 KWh ed un importo pari ad € 126,51 riferiti al periodo 22.2.2016 – 15.7.2016 che trovi detratto in questa bolletta”.
Inoltre la bolletta dà atto di tutti i consumi dall'inizio del rapporto di fornitura, il consumo stimato dal 22.2.2016 al 14.9.2016 ed il consumo fatturato dal 22.2.2015 al 14.9.2016.
Inoltre si legge nella bolletta il “dettaglio delle letture” al 22.2.2016 al 14.9.2016. Cont Tutto ciò premesso, appare evidente che la bolletta prodotta dalla al momento della costituzione ha chiarito che è stato effettuato un ricalcolo (secondo la definizione suindicata) ed ha riportato il calcolo in base al quale sono state determinate le somme dovute per la voce
4 “importo riportato da bolletta precedente”: ovvero, a seguito delle due letture, effettuate in data 14.2.2016 ed in data 14.9.2016, è stato effettuato il calcolo del consumo stimato e del consumo fatturato, con indicazione dell'effettivo consumo, dandosi atto che, nelle “bollette precedenti” erano stati già addebitati n. 3 acconti per un totale di KWh 963 pari ad € 126,51 per il periodo febbraio luglio.
Non appare contraddittoria, pertanto, la indicazione contenuta nella predetta bolletta secondo la quale i precedenti pagamenti erano regolari (come affermato dallo stesso originario opponente), atteso che la somma indicata nella fattura oggetto del presente giudizio e riferita ad “importo da precedente bolletta” altro non è che il credito derivante dal ricalcolo conseguente alle due letture relative ai mesi di febbraio e settembre 2016, con detrazione delle somme già contabilizzate, a titolo di acconto, nelle precedenti bollette regolarmente saldate.
Deve, pertanto, affermarsi che la società odierna appellata abbia in realtà, mediante la produzione della fattura, dato prova del proprio credito in relazione al rapporto la cui esistenza il non aveva mai contestato. Parte_1
Appare dunque smentito quanto affermato dall'odierno appellante in ordine alla mancata indicazione del rapporto di fornitura, dei consumi e del periodo di riferimento.
Tenuto conto, infine, della circostanza che, al contrario, dalla produzione della bolletta, così come sopra riportato, emergeva il numero del contratto, il periodo contabilizzato, le modalità di calcolo del debito (con indicazione anche degli acconti), non avendo mai contestato il di avere ricevuto la fornitura o che sussistessero anomalie nei conteggi, il credito Parte_1 della società appellata deve ritenersi provato.
Conseguentemente l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante, in base alla soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese che devono essere liquidate avendo riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati nel
2022, tenuto conto del valore della domanda corrispondente a quello del credito in contestazione (pari ad € 6.667,39), nello scaglione fino da € 5201,00 ad € 26.000,00 nei valori minimi, stante la modesta complessità della vicenda, nei seguenti termini:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
Infine deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso Parte_1 Controparte_1
5 la sentenza n. 41/2020 del Tribunale di Palmi, emessa e pubblicata in data 16/01/2020, nel procedimento iscritto al n. 2063/2018 RG, così decide:
– rigetta l'appello;
– condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 2906,00
[...] oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
– visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 3/10/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito ) (dott. Patrizia Morabito )
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