TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4678/24 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Parte_1
Pugliese;
– ricorrente –
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1
Cuzzupoli, Itala De Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.06.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver ricevuto comunicazione di recupero di somme indebitamente percepite per un importo di euro 7.521,95 nel periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2001, a titolo di disoccupazione agricola. Deduceva, inoltre, che, a partire dall'anno 2023, detto importo veniva recuperato sulla pensione n. 10075452 attraverso una trattenuta di euro 30,00 mensili. Sosteneva il carattere illegittimo della richiesta dell' stante l'assenza di dolo CP_1 nonché l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. Concludeva, pertanto, chiedendo di annullare il provvedimento impugnato. Vinte le spese. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, Controparte_2 preliminarmente, la nullità ed inammissibilità della domanda ex art. 414 c.p.c. nonché la improcedibilità per mancato esaurimento dell'iter amministrativo prescritto dall'art. 443 c.p.c.; nel merito, deduceva, inoltre, che trattandosi di indebito di natura assistenziale doveva ritenersi sottratto sia alla sanatoria dell'art. 38, comma 7, della legge n. 448/2001, sia alla disciplina di cui all'art.52 della legge n. 88/89, nonché all'art. 13 della legge n. 412/1991. Evidenziava, infine, di aver notificato atti interruttivi della prescrizione in data 15.03.2006 (tuttavia non recuperabile dalla procedura di postalizzazione, come da relazione allegata in atti) e in data 15.01.2014. Considerata la natura documentale della controversia e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza il Giudice, udita la discussione orale dei procuratori delle parti, ha pronunciato la presente sentenza, dando immediata lettura della stessa completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve trovare accoglimento. Le eccezioni di nullità ed improcedibilità del ricorso sono infondate, per essere esso completo di tutti gli elementi richiesti dalla legge. In omaggio al principio della ragione più liquida, va esaminata per prima l'eccezione di prescrizione, in quanto idonea a definire il giudizio. L'indebito per cui è causa è riferito a somme corrisposte alla ricorrente a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2000 e 2001. In relazione ad esso risulta prova dell'avvenuta notifica di una richiesta di pagamento solo in data 15.01.2014. L'Istituto previdenziale deduce l'avvenuta interruzione del termine decennale di prescrizione (ex art. 2033 c.c.) mediante invio di ulteriore lettera di messa in mora del 15.03.2006, la cui prova di recapito, tuttavia, non risulta allegata alla memoria di costituzione ed in relazione alla quale la ricorrente ha formulato espresso diniego di ricezione. Risulta, allora, inutilmente decorso il termine di prescrizione decennale tra la data del pagamento e quella di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (sollecito del 15.01.2014). Il ricorso va, allora, accolto, con condanna dell'istituto alla restituzione di quanto eventualmente già riscosso in esecuzione del recupero. Le spese di lite sono compensate per ¼, in considerazione della difficoltà di fornire prova del recapito di un sollecito tanto lontano nel tempo. Esse per la restante parte seguono seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito per cui è causa;
2) condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in relazione allo CP_1 stesso;
3) compensa per ¼ le spese di lite e condanna al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi euro 1.200,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 20 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4678/24 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Parte_1
Pugliese;
– ricorrente –
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Luca CP_1
Cuzzupoli, Itala De Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.06.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver ricevuto comunicazione di recupero di somme indebitamente percepite per un importo di euro 7.521,95 nel periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2001, a titolo di disoccupazione agricola. Deduceva, inoltre, che, a partire dall'anno 2023, detto importo veniva recuperato sulla pensione n. 10075452 attraverso una trattenuta di euro 30,00 mensili. Sosteneva il carattere illegittimo della richiesta dell' stante l'assenza di dolo CP_1 nonché l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. Concludeva, pertanto, chiedendo di annullare il provvedimento impugnato. Vinte le spese. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, Controparte_2 preliminarmente, la nullità ed inammissibilità della domanda ex art. 414 c.p.c. nonché la improcedibilità per mancato esaurimento dell'iter amministrativo prescritto dall'art. 443 c.p.c.; nel merito, deduceva, inoltre, che trattandosi di indebito di natura assistenziale doveva ritenersi sottratto sia alla sanatoria dell'art. 38, comma 7, della legge n. 448/2001, sia alla disciplina di cui all'art.52 della legge n. 88/89, nonché all'art. 13 della legge n. 412/1991. Evidenziava, infine, di aver notificato atti interruttivi della prescrizione in data 15.03.2006 (tuttavia non recuperabile dalla procedura di postalizzazione, come da relazione allegata in atti) e in data 15.01.2014. Considerata la natura documentale della controversia e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza il Giudice, udita la discussione orale dei procuratori delle parti, ha pronunciato la presente sentenza, dando immediata lettura della stessa completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso deve trovare accoglimento. Le eccezioni di nullità ed improcedibilità del ricorso sono infondate, per essere esso completo di tutti gli elementi richiesti dalla legge. In omaggio al principio della ragione più liquida, va esaminata per prima l'eccezione di prescrizione, in quanto idonea a definire il giudizio. L'indebito per cui è causa è riferito a somme corrisposte alla ricorrente a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2000 e 2001. In relazione ad esso risulta prova dell'avvenuta notifica di una richiesta di pagamento solo in data 15.01.2014. L'Istituto previdenziale deduce l'avvenuta interruzione del termine decennale di prescrizione (ex art. 2033 c.c.) mediante invio di ulteriore lettera di messa in mora del 15.03.2006, la cui prova di recapito, tuttavia, non risulta allegata alla memoria di costituzione ed in relazione alla quale la ricorrente ha formulato espresso diniego di ricezione. Risulta, allora, inutilmente decorso il termine di prescrizione decennale tra la data del pagamento e quella di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (sollecito del 15.01.2014). Il ricorso va, allora, accolto, con condanna dell'istituto alla restituzione di quanto eventualmente già riscosso in esecuzione del recupero. Le spese di lite sono compensate per ¼, in considerazione della difficoltà di fornire prova del recapito di un sollecito tanto lontano nel tempo. Esse per la restante parte seguono seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito per cui è causa;
2) condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in relazione allo CP_1 stesso;
3) compensa per ¼ le spese di lite e condanna al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi euro 1.200,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli