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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2024, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Meroni Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1476/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI, 63 57125 LIVORNO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. TOGNATO FABRIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato NT C.F._1
in VIA XXIV MAGGIO, 1 20832 DESIO presso lo studio dell'avv. STRADA
pagina 1 di 6 , che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CP_2
STRADA CARMALDO ), C.F._2
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ), CP_3 C.F._3
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N. 1601080 Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N.1601081 Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
sulle seguenti conclusioni.
Per (GIA' GIA' : Parte_1 Parte_1 Parte_1
“Voglial'Ecc.ma Corte d'Appellodi Milano –Sez. Specializzata in materia di Impresa, in diversa composizione, respinta ogni contraria e diversadomanda, eccezione e deduzione, in conformità al dispositivo dell'ordinanzan. 5461/2023della Corte di
ZI–Sez. I Civile, condannare il Rag. : NT
a restituire integralmente a la complessiva somma di € 11.672,96, versata Parte_1
a titolo di spese legali e compensi professionali liquidati nella sentenza di primo grado;
al pagamento in favore di delle spese legali del giudizio dinanzi alla Corte Parte_1
di ZI.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado digiudizio”.
Per : NT
Accertare e dichiarare che la Corte di Appello-Sezione Specializzata in materia di
Imprese-con la sentenza n. 4629/17 ha implicitamente statuito il rigetto della domanda di restituzione delle spese liquidate in primo grado.
pagina 2 di 6 Conseguentemente respingere le domande proposte da nei confronti di CP_5
in relazione alla restituzione di tali spese. Parte_2
Liquidare le spese del giudizio di ZI a favore del convenuto e condannare CP_5
al pagamento del corrispettivo a suo favore.
[...]
Con rifusione di spese e compenso professionale relativo al presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (ora ) aveva promosso, avanti il Tribunale di Milano, azione di Parte_1 Parte_1
responsabilità nei confronti di , amministratore unico della fusasi per NT CP_6
incorporazione con atto del 2 ottobre 2009 nella per ottenere il risarcimento del danno Parte_1 scaturente dall'omessa presentazione, da parte della della dichiarazione IVA per l'anno CP_6
d'imposta 2008. L aveva difatti richiesto all'incorporante, con avviso bonario Organizzazione_1
conseguente al controllo effettuato secondo procedure automatizzate della dichiarazione presentata per l'anno successivo, IVA, interessi e sanzioni, perché a suo avviso il credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2008, per il quale non era stata presentata la dichiarazione, non poteva essere utilizzato in compensazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2009, com'era invece avvenuto.
Il convenuto aveva chiamato in garanzia , al quale aveva affidato l'incarico di presentare CP_3 la dichiarazione per l'anno 2008 e al quale la società ha esteso la propria domanda.
e , avevano inoltre chiamato in giudizio le società di assicurazione di CP_1 CP_3 CP_4
CP_4
Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda e ha:
• condannato a rifondere in favore di le spese di lite liquidate Parte_1 NT
in euro 8.000,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie CPA e IVA come per legge;
• condannato a rifondere in favore di ( NT Controparte_4 CP_7
polizza n. 1601080) le spese di lite liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre
[...]
15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge;
• condannato a rifondere in favore di ( CP_3 Controparte_4 CP_7
polizza n. 1601081) le spese di lite liquidate in euro 3.,000 per compensi, oltre
[...]
15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.
A seguito dell'appello proposto da già la Corte d'Appello di Parte_1 Parte_1
Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato e al CP_1 CP_3
pagina 3 di 6 pagamento, in via solidale, dell'importo pari a 1/12 della sanzione che sarebbe stata dovuta a , CP_8
in ipotesi di tempestivo ravvedimento operoso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Ha inoltre condannato:
• e a rifondere all'appellante le spese processuali di primo NT CP_3
grado liquidate in 4.000 euro per compensi e 500 euro per spese, oltre 15% per spese forfettarie,
CPA e IVA come per legge
• e a rifondere all'appellante le spese processuali del grado di NT CP_3
appello liquidate in 3.000 euro per compensi e 2.277,00 euro per spese, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge
A fondamento della decisione il giudice d'appello ha riconosciuto la corresponsabilità dell'amministratore derivante dal mancato controllo sull'intermediario delegato che aveva CP_1 effettivamente omesso la presentazione della dichiarazione in questione, e comunque dall'omissione di ogni verifica relativa, a fusione avvenuta. Ha, peraltro, ravvisato anche l'onere della società incorporante di controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione, sottolineando che soltanto quest'ultima avrebbe potuto procedere al ravvedimento operoso a norma dell'art. 13, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 472/97 nei tempi ivi previsti. Ha, quindi, individuato un ulteriore profilo del concorso di colpa nell'omessa impugnazione dell'atto impositivo, giungendo a ritenere responsabili amministratore e delegato per la sola quota pari a 1/12 della sanzione che sarebbe stata applicata, qualora si fosse proceduto entro trenta giorni al ravvedimento operoso.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano ha proposto ricorso per ZI (già PT
, spa già sulla base di tre motivi di impugnazione. Parte_1 Parte_1
La Corte di ZI ha così statuito: “rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla corte d'appello di Milano in diversa composizione”.
In particolare, la Corte di ZI ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, col quale la società aveva lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice d'appello aveva omesso di pronunciare sulla condanna di alla restituzione delle spese di causa, cui la NT [...]
era stata condannata in primo grado, nonostante fosse stato espressamente richiesto. In particolare, PT ha affermato: “manca difatti la statuizione sulla domanda di restituzione delle spese di lite corrisposte in virtù della decisione di primo grado, benché fosse stata formulata apposita domanda (in termini, tra varie, Cass. n. 9363/17; n. 15457/20)”.
pagina 4 di 6 (già già ha, quindi, riassunto il giudizio ex art. 392 Parte_1 Parte_1 Parte_1
c.p.c., a seguito del rinvio disposto dalla Corte di ZI in ordine alla sola domanda di restituzione delle spese di lite corrisposte da (ora a in Parte_1 Parte_1 NT
virtù della decisione di primo grado.
Si è costituito , il quale ha chiesto di accertare e dichiarare che la Corte di Appello NT
di Milano ha implicitamente statuito il rigetto della domanda di restituzione delle spese liquidate in primo grado e conseguentemente di respingere le domande proposte da nei suoi confronti in CP_5
relazione alla restituzione di tali spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di restituzione delle spese di lite corrisposte da (ora a Parte_1 Parte_1 [...]
in virtù della decisione di primo grado, poi riformata, proposta nel presente giudizio di CP_1
riassunzione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Come statuito, infatti, dalla Suprema Corte, sebbene tale domanda fosse già stata formulata da
[...]
(ora nell'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1 Parte_1
n. 13050/2015, la Corte d'Appello di Milano ha omesso di pronunciarsi in ordine alla stessa.
(ora aveva, inoltre, provato di aver corrisposto a Parte_1 Parte_1 NT
la somma di 11.672,96 euro (v. doc. C allegato all'atto di appello e documento D allegato all'atto di citazione in riassunzione) e tale circostanza non è stata, peraltro, contestata dal CP_1
Ciò posto, dalla riforma da parte della Corte d'Appello della sentenza del Tribunale di Milano e, in particolare, del capo relativo alle spese di lite, che, sulla base del principio della soccombenza, sono state poste a carico di e , non può che discendere il diritto di NT CP_3 [...]
ad ottenere la restituzione della somma pagata prima della caducazione del titolo del predetto PT
pagamento.
deve pertanto essere condannato alla restituzione, in favore di della NT Parte_1
somma di 11.672,96 euro, oltre interessi legali dalla corresponsione al saldo.
Le spese, che devono essere regolate sia per il giudizio svoltosi avanti la Corte di ZI sia per il presente giudizio, sono poste, per la soccombenza, a carico di e, tenuto conto della NT
natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi 3.082,00 euro, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge per il giudizio svoltosi avanti la Corte di ZI e in complessivi 3.966,00 euro, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge per il presente giudizio.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. condanna alla restituzione, in favore di della somma di NT Parte_1
11.672,96 euro, oltre interessi legali dalla corresponsione al saldo;
2. condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite del NT Parte_1
giudizio svoltosi avanti alla Corte di ZI, che liquida in complessivi 3.082,00 euro, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge, nonché delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.966,00 euro, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Milano il 28 febbraio 2024
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Massimo Meroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Meroni Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1476/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI, 63 57125 LIVORNO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. TOGNATO FABRIZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato NT C.F._1
in VIA XXIV MAGGIO, 1 20832 DESIO presso lo studio dell'avv. STRADA
pagina 1 di 6 , che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CP_2
STRADA CARMALDO ), C.F._2
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ), CP_3 C.F._3
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N. 1601080 Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N.1601081 Controparte_4
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
sulle seguenti conclusioni.
Per (GIA' GIA' : Parte_1 Parte_1 Parte_1
“Voglial'Ecc.ma Corte d'Appellodi Milano –Sez. Specializzata in materia di Impresa, in diversa composizione, respinta ogni contraria e diversadomanda, eccezione e deduzione, in conformità al dispositivo dell'ordinanzan. 5461/2023della Corte di
ZI–Sez. I Civile, condannare il Rag. : NT
a restituire integralmente a la complessiva somma di € 11.672,96, versata Parte_1
a titolo di spese legali e compensi professionali liquidati nella sentenza di primo grado;
al pagamento in favore di delle spese legali del giudizio dinanzi alla Corte Parte_1
di ZI.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado digiudizio”.
Per : NT
Accertare e dichiarare che la Corte di Appello-Sezione Specializzata in materia di
Imprese-con la sentenza n. 4629/17 ha implicitamente statuito il rigetto della domanda di restituzione delle spese liquidate in primo grado.
pagina 2 di 6 Conseguentemente respingere le domande proposte da nei confronti di CP_5
in relazione alla restituzione di tali spese. Parte_2
Liquidare le spese del giudizio di ZI a favore del convenuto e condannare CP_5
al pagamento del corrispettivo a suo favore.
[...]
Con rifusione di spese e compenso professionale relativo al presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (ora ) aveva promosso, avanti il Tribunale di Milano, azione di Parte_1 Parte_1
responsabilità nei confronti di , amministratore unico della fusasi per NT CP_6
incorporazione con atto del 2 ottobre 2009 nella per ottenere il risarcimento del danno Parte_1 scaturente dall'omessa presentazione, da parte della della dichiarazione IVA per l'anno CP_6
d'imposta 2008. L aveva difatti richiesto all'incorporante, con avviso bonario Organizzazione_1
conseguente al controllo effettuato secondo procedure automatizzate della dichiarazione presentata per l'anno successivo, IVA, interessi e sanzioni, perché a suo avviso il credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2008, per il quale non era stata presentata la dichiarazione, non poteva essere utilizzato in compensazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2009, com'era invece avvenuto.
Il convenuto aveva chiamato in garanzia , al quale aveva affidato l'incarico di presentare CP_3 la dichiarazione per l'anno 2008 e al quale la società ha esteso la propria domanda.
e , avevano inoltre chiamato in giudizio le società di assicurazione di CP_1 CP_3 CP_4
CP_4
Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda e ha:
• condannato a rifondere in favore di le spese di lite liquidate Parte_1 NT
in euro 8.000,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie CPA e IVA come per legge;
• condannato a rifondere in favore di ( NT Controparte_4 CP_7
polizza n. 1601080) le spese di lite liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre
[...]
15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge;
• condannato a rifondere in favore di ( CP_3 Controparte_4 CP_7
polizza n. 1601081) le spese di lite liquidate in euro 3.,000 per compensi, oltre
[...]
15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.
A seguito dell'appello proposto da già la Corte d'Appello di Parte_1 Parte_1
Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato e al CP_1 CP_3
pagina 3 di 6 pagamento, in via solidale, dell'importo pari a 1/12 della sanzione che sarebbe stata dovuta a , CP_8
in ipotesi di tempestivo ravvedimento operoso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Ha inoltre condannato:
• e a rifondere all'appellante le spese processuali di primo NT CP_3
grado liquidate in 4.000 euro per compensi e 500 euro per spese, oltre 15% per spese forfettarie,
CPA e IVA come per legge
• e a rifondere all'appellante le spese processuali del grado di NT CP_3
appello liquidate in 3.000 euro per compensi e 2.277,00 euro per spese, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge
A fondamento della decisione il giudice d'appello ha riconosciuto la corresponsabilità dell'amministratore derivante dal mancato controllo sull'intermediario delegato che aveva CP_1 effettivamente omesso la presentazione della dichiarazione in questione, e comunque dall'omissione di ogni verifica relativa, a fusione avvenuta. Ha, peraltro, ravvisato anche l'onere della società incorporante di controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione, sottolineando che soltanto quest'ultima avrebbe potuto procedere al ravvedimento operoso a norma dell'art. 13, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 472/97 nei tempi ivi previsti. Ha, quindi, individuato un ulteriore profilo del concorso di colpa nell'omessa impugnazione dell'atto impositivo, giungendo a ritenere responsabili amministratore e delegato per la sola quota pari a 1/12 della sanzione che sarebbe stata applicata, qualora si fosse proceduto entro trenta giorni al ravvedimento operoso.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano ha proposto ricorso per ZI (già PT
, spa già sulla base di tre motivi di impugnazione. Parte_1 Parte_1
La Corte di ZI ha così statuito: “rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla corte d'appello di Milano in diversa composizione”.
In particolare, la Corte di ZI ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, col quale la società aveva lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice d'appello aveva omesso di pronunciare sulla condanna di alla restituzione delle spese di causa, cui la NT [...]
era stata condannata in primo grado, nonostante fosse stato espressamente richiesto. In particolare, PT ha affermato: “manca difatti la statuizione sulla domanda di restituzione delle spese di lite corrisposte in virtù della decisione di primo grado, benché fosse stata formulata apposita domanda (in termini, tra varie, Cass. n. 9363/17; n. 15457/20)”.
pagina 4 di 6 (già già ha, quindi, riassunto il giudizio ex art. 392 Parte_1 Parte_1 Parte_1
c.p.c., a seguito del rinvio disposto dalla Corte di ZI in ordine alla sola domanda di restituzione delle spese di lite corrisposte da (ora a in Parte_1 Parte_1 NT
virtù della decisione di primo grado.
Si è costituito , il quale ha chiesto di accertare e dichiarare che la Corte di Appello NT
di Milano ha implicitamente statuito il rigetto della domanda di restituzione delle spese liquidate in primo grado e conseguentemente di respingere le domande proposte da nei suoi confronti in CP_5
relazione alla restituzione di tali spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di restituzione delle spese di lite corrisposte da (ora a Parte_1 Parte_1 [...]
in virtù della decisione di primo grado, poi riformata, proposta nel presente giudizio di CP_1
riassunzione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Come statuito, infatti, dalla Suprema Corte, sebbene tale domanda fosse già stata formulata da
[...]
(ora nell'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1 Parte_1
n. 13050/2015, la Corte d'Appello di Milano ha omesso di pronunciarsi in ordine alla stessa.
(ora aveva, inoltre, provato di aver corrisposto a Parte_1 Parte_1 NT
la somma di 11.672,96 euro (v. doc. C allegato all'atto di appello e documento D allegato all'atto di citazione in riassunzione) e tale circostanza non è stata, peraltro, contestata dal CP_1
Ciò posto, dalla riforma da parte della Corte d'Appello della sentenza del Tribunale di Milano e, in particolare, del capo relativo alle spese di lite, che, sulla base del principio della soccombenza, sono state poste a carico di e , non può che discendere il diritto di NT CP_3 [...]
ad ottenere la restituzione della somma pagata prima della caducazione del titolo del predetto PT
pagamento.
deve pertanto essere condannato alla restituzione, in favore di della NT Parte_1
somma di 11.672,96 euro, oltre interessi legali dalla corresponsione al saldo.
Le spese, che devono essere regolate sia per il giudizio svoltosi avanti la Corte di ZI sia per il presente giudizio, sono poste, per la soccombenza, a carico di e, tenuto conto della NT
natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi 3.082,00 euro, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge per il giudizio svoltosi avanti la Corte di ZI e in complessivi 3.966,00 euro, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge per il presente giudizio.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. condanna alla restituzione, in favore di della somma di NT Parte_1
11.672,96 euro, oltre interessi legali dalla corresponsione al saldo;
2. condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite del NT Parte_1
giudizio svoltosi avanti alla Corte di ZI, che liquida in complessivi 3.082,00 euro, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge, nonché delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.966,00 euro, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Milano il 28 febbraio 2024
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Massimo Meroni
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