Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01902/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2025, proposto da
IA AS RU, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Miracola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Territorio e Ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento in data 5 giugno 2025, prot. 59402, con il quale il Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina ha negato il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico ex R.D.L n. 3267/1923,
nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa IN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, comodataria di un compendio agricolo ubicato nel Comune di Castel di Lucio, Contrada Vallecuba, censito in catasto al foglio 20, particelle 5, 11, 13, 16 e al foglio 21, particelle 18, 26, 47, 50, 53, 73, ha impugnato, chiedendo anche il risarcimento del danno, il diniego di nulla-osta idrogeologico dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina n. 59402 in data 5 giugno 2025 in relazione ad un intervento edilizio autorizzato dal Comune con permesso di costruire gratuito n. 1 in data 27 marzo 2025 per la realizzazione di una struttura produttiva destinata alla conservazione di foraggio e alla lavorazione di granaglie in località Valle Cuba.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) il diniego si fonda sull’assunto che l’intervento ricada in “ zone percorse da incendio in data 4 agosto 2021 ”; b) la ricorrente ha avviato dall’anno 2016 attività edilizie finalizzate allo sviluppo dell’azienda agricola, le quali sono state tutte assentite dal Comune di Castel di Lucio e hanno ottenuto i prescritti nulla-osta; c) per l’intervento di cui si tratta il Comune ha rilasciato il permesso di costruire, subordinato all’acquisizione del nulla-osta del Corpo Forestale; d) l’interessata ha presentato la richiesta di nulla-osta allegando attestazione del Comune in data 20 maggio 2025 secondo cui la porzione di terreno oggetto di edificazione non era stata interessata dall’incendio occorso nell’estate 2021; e) l’Ispettorato Ripartimentale ha negato il nulla-osta senza previa comunicazione dei motivi ostativi, con conseguente violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; f) la partecipazione procedimentale avrebbe consentito di chiarire il profilo relativo al mancato richiamo, nell’attestazione comunale, della delibera di Giunta Municipale n. 115 del 7 giugno 2022 di approvazione del catasto delle superfici percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, permettendo alla ricorrente di richiedere al Comune le dovute integrazione, al fine di sanare il vizio formale riscontrato; g) nel merito, va osservato che il Comune è l’autorità competente per il monitoraggio, censimento e gestione dei terreni percorsi dal fuoco e, dunque, a rilasciare certificazioni ufficiali al riguardo (cfr. art. 8 legge regionale n. 19/2001 e legge regionale n. 71/2013); h) il Corpo Forestale può svolgere attività di supporto, ma non sostituirsi al Comune nella valutazione puntuale della concreta incidenza del fuoco su una determinata area; i) l’attestazione comunale in data 20 maggio 2025, la documentazione fotografica e le immagini satellitari dimostrano l’assenza di tracce d’incendio sulla superficie in questione; l) un sopralluogo avrebbe consentito di verificare la presenza di specie vegetali incompatibili con il passaggio del fuoco, nonché l’integrità dei fabbricati che insistono sulla particella; m) il provvedimento si limita ad affermare che l’area ricade in zona percorsa dal fuoco in data 4 agosto 2021, senza specificare le fonti istruttorie o gli strumenti tecnici utilizzati per accertare detta circostanza e senza confutare la contraria attestazione del Comune; n) l’Amministrazione ha dato rilievo alla mancata indicazione, nell’attestazione, della delibera del Comune di approvazione del catasto incendi, senza alcuna verifica autonoma e senza alcuna spiegazione delle ragioni per cui si è ritenuto di disattendere un documento ufficiale proveniente dall’Amministrazione Municipale.
Con memoria in data 27 novembre 2025 l’Amministrazione ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) in data 21 maggio 2025 la ricorrente ha trasmesso un’integrazione documentale consistente in un’attestazione dell’Area Tecnica del Comune, priva di registrazione, fondata sulle sole dichiarazioni dell’interessata e non su una verifica del catasto incendi adottato dal Comune ai sensi della legge n. 353/2000 giusta deliberazione di Giunta n. 115 del 7 giugno 2022, trasmessa all’Ispettorato con nota del 25 ottobre 2022; b) la ricorrente risulta comodataria di un fondo più ampio in contrada Valle Cuba e dall’anno 2016, secondo dichiarazioni rese in altri atti, sta realizzando varie strutture a servizio dell’attività agricola e di allevamento, asseritamente assentite dal Comune; c) l’Amministrazione ha ritenuto anomalo l’iter che ha condotto al rilascio dell’attestazione del Comune; d) accertata la non conformità del progetto rispetto al catasto incendi (che non è stato impugnato), l’Amministrazione ha comunicato la nota n. 59402 del 5 giugno 2025, rappresentando il divieto di edificazione derivante dall’art. 10 della legge n. 353/2000, poiché la particella 11 del foglio 20 risultava percorsa dal fuoco nell’anno 2021 ed era classificata in parte come pascolo e in parte come pascolo arborato, con conseguente divieto di nuove costruzioni per quindici anni; e) non risulta sopravvenuta alcuna modifica e/o integrazione alla citata delibera di Giunta e il potere riconosciuto al Comune dall’art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000 non incide sulla discrezionalità dell’Ispettorato Ripartimentale circa il rilascio del nulla-osta forestale in base al regio decreto legge n. 3267/1923; f) non era dovuto il preavviso di diniego poiché l’atto impugnato costituiva una semplice comunicazione di non luogo a procedere per l’impossibilità di dar corso all’istruttoria; g) la congrua motivazione dell’atto è contenuta nelle premesse e nella parte conclusiva e risulta del tutto chiaro che la decisione assunta si fonda sul dato ufficiale relativo al catasto incendi; h) si rammenta che l’Amministrazione forestale provvede alla perimetrazione e georeferenziazione delle aree percorse dal fuoco e all’inserimento dei dati sul geoportale SIF, strumento ufficiale utilizzato dai Comuni per la gestione tecnico-amministrativa del territorio, e si precisa che il catasto incendi del Comune ha recepito e confermato quanto rilevato e caricato sul geoportale SIF e che la pubblicazione del catasto incendi all’albo pretorio comunale per trenta giorni non ha ricevuto osservazioni o impugnazioni.
Con memoria in data 11 dicembre 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) si contesta la presunta intangibilità delle risultanze del catasto incendi e si osserva che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 28 in data 2 ottobre 2025, adottata a modifica parziale di un precedente aggiornamento del catasto incendi, ha formalmente accertato l’erroneità dell’originaria iscrizione dell’intera particella 11, precisando che solo una parte di essa era stata percorsa dal fuoco e che l’inclusione dell’intera particella nel catasto incendi era frutto di errore materiale; b) viene meno, quindi, il presupposto di fatto e di diritto dell’opposto diniego ed è dimostrato che l’attestazione del Comune in data 20 maggio 2025 era sostanzialmente corretta, anticipando l’esito dell’intervenuta rettifica; c) si deduce altresì il vizio di incompetenza per invasione delle attribuzioni del Comune, richiamando il riparto delineato dall’art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, secondo cui la funzione di censimento e approvazione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco spetta al Comune; d) l’Ispettorato Ripartimentale non poteva ignorare l’attestazione del Comune, né considerare le rilevazioni inserite nel geoportale SIF quale fonte primaria e definitiva; e) si ribadisce che la successiva delibera di rettifica dimostra che l’istruttoria e la decisione sulla perimetrazione competono al Comune e che il dato posto a base del diniego era errato; f) il mancato invio del preavviso di diniego ha inciso sul contraddittorio, impedendo alla ricorrente di rappresentare immediatamente la discordanza tra l’inclusione dell’area nel catasto incendi e l’effettiva situazione della porzione di particella interessata dall’intervento.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Con il provvedimento impugnato l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha negato il nulla-osta idrogeologico di competenza sulla base delle risultanze del catasto delle superfici percorse da fuoco, di cui all’art. 10, comma 2, legge n. 353/2000, approvato con delibera di Giunta del Comune di Castel di Lucio n. 115 in data 7 giugno 2022, dal quale emergeva (circostanza non contestata) l’inclusione dell’intera particella 11 del foglio di mappa 20 tra le “ zone percorse da incendio in data 4 agosto 2021 ”, soggette al vincolo di cui all’art. 10, comma 1, della medesima legge n. 353/2000 (“ Le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione ”).
Nel provvedimento impugnato l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha, altresì, evidenziato di non potere dare rilevanza all’attestazione rilasciata dal responsabile dell’Area Tecnica del Comune in data 20 maggio 2025 – secondo cui la porzione di terreno di interesse non sarebbe, invece, stata percorsa dall’incendio verificatosi nell’estate 2021 – attesa la contraddizione con i dati ufficiali emergenti dalla sopra citata delibera di Giunta, recante il censimento delle superfici percorse da fuoco.
Ed invero, è pacifico che tale attestazione si poneva in contrasto con il menzionato catasto e che il censimento delle aree percorse da incendi rientri nella competenza del Comune, secondo quanto previsto dal citato art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000 (spettando, invece, al Corpo Forestale dello Stato un ruolo di supporto tecnico).
Va osservato, inoltre, che, secondo quanto emerge dal suo tenore letterale, l’attestazione dell’Ufficio tecnico comunale si basava sulla ben evidenziata (in grassetto) “dichiarazione” resa dalla richiedente circa il fatto che la porzione di terreno (ricadente nella particella 11, foglio di mappa 20) “ destinato alla edificazione della struttura di che trattasi non è stata interessata dall’incendio verificatosi nell’estate 2021 ”.
Alla luce di ciò, appare (in origine) legittimo e non affetto da vizi di istruttoria il provvedimento con il quale l’Amministrazione forestale, ritenendo non affidabile l’attestazione del Comune in data 20 maggio 2025, ha negato il nulla-osta idrogeologico sulla base delle risultanze ufficiali del catasto approvato dalla Giunta Comunale, dal quale, invece, risultava l’inclusione della particella in questione (per la sua intera estensione) tra le zone interessate dall’incendio.
Va, tuttavia, considerato che, in corso di giudizio, è intervenuta la delibera del Consiglio Comunale n. 28 in data 2 ottobre 2025 con la quale si è proceduto alla modifica parziale del catasto incendi, rettificando la precedente inclusione dell’intera particella 11 del foglio di mappa 20 e limitandola ad una sola porzione del terreno (così come prospettato dalla ricorrente e non contestato in giudizio dall’Amministrazione).
La rettifica del catasto, in quanto volta ad emendare una erronea previsione contenuta nell’atto, fa venire meno, con effetto ex tunc , il presupposto di fatto e di diritto a fondamento del diniego impugnato, il quale, pertanto, incidendo su un rapporto ancora pendente, deve ritenersi affetto da illegittimità sopravvenuta e va annullato.
Non può, invece, essere accolta la domanda risarcitoria – peraltro, assolutamente carente sul piano dell’allegazione e della prova degli elementi costitutivi della responsabilità invocata – in quanto la condotta dell’Amministrazione Regionale appare, come già osservato, immune da censure, avendo la stessa fondato la propria decisione su un atto ufficiale (il catasto) che solo successivamente è stato rettificato.
Invero, più in generale, va osservato che l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini dell’annullamento e quello relativo alla rimproverabilità dell’Amministrazione ai fini risarcitori si pongono su piani distinti, “ rispetto ai quali la soluzione del caso, in sede di giustizia amministrativa, pur se deve comportare l’annullamento dell’atto, non conduce senz’altro all’accoglimento della domanda risarcitoria ” (Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6775).
Per quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Lo sviluppo della vicenda e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla il diniego di nulla-osta idrogeologico dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina n. 59402 in data 5 giugno 2025; 2) rigetta, nel resto, il ricorso; 3) compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DA EL, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
IN ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN ON | DA EL |
IL SEGRETARIO