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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/11/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1267/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1267/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1267/2021 promossa da:
nato a [...] in data [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e , nata a [...] in data [...] (c.f.: C.F._1 Parte_2 [...]
, entrambi residenti in [...], in proprio e nella loro qualità di C.F._2 legali rappresentanti p.t. e amministratori della Controparte_1 con sede legale in Siniscola, (NU), Via Cagliari n. 4 (c.f.:
[...]
), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Coronas e Gianluca Coronas ed P.IVA_1 elettivamente domiciliati presso lo studio
-parte opponente-
contro
con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, Capitale sociale Controparte_2
€ 9.084.056.582,12 interamente versato – numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e
Codice Fiscale – Partita IVA - aderente al Fondo Interbancario di Tutela P.IVA_2 P.IVA_3 dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario , iscritto nell'albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Controparte_3
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, rappresentata da
[...] con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova, n. 19, capitale sociale Euro CP_4
500.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano - Monza - AN - DI , iscritta al R.E.A. di P.IVA_4
Milano al numero 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del
2 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg 13/D – Div. P.A.S. n. 50/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, in persona del procuratore Dott. nato a Forlì il [...], a [...] autorizzato in CP_5 forza di procura conferita dal Consigliere Delegato con atto per Notar Dott. Persona_1 di Milano del 05/12/2020 – Rep. n. 5764, Racc. n. 1565 – rappresentata e difesa Persona_2 dall' Avv. Mauro Pilia.
-parte opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro, rigettata ogni contraria istanza e conclusione, assumere le seguenti conclusioni:
Nel merito: - Quanto al contratto di mutuo ipotecario, rigettare ogni avversa domanda stante la radicale nullità dello stesso per indeterminatezza dell'oggetto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Condannare al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi dagli Controparte_6 odierni attori a causa del comportamento contrario a buona fede mantenuto dal ridetto Istituto di
Credito in esecuzione del contratto di mutuo, per le ragioni tutte già esposte in atti, danno da quantificarsi in via equitativa;
- Disporre la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Nuoro n. 222/2021 del 02.09.2021 notificato in data 04.10.2021; - Con condanna della alle spese, diritti Controparte_6
e onorari del presente giudizio.”
Nell'interesse di parte opposta:
“Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 222/2021 emesso dal Tribunale di Nuoro il 02.09.2021.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data 15.11.2021, parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 222/2021, reso nella procedura monitoria iscritta al n. 912/2021 R.G., con il quale si è ingiunto alla società Parte_3
[..
[...] e il pagamento immediato della somma di € 185.440,48 oltre
[...] Parte_1 interessi di mora pari a € 10.131,21, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 2.135,00 oltre alle spese vive, il rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, concedendo peraltro la provvisoria esecutività del decreto.
A fondamento della spiegata opposizione parte opponente ha esposto quanto segue:
• i sigg.ri e nelle qualità descritte in epigrafe, accendevano un mutuo Pt_1 Pt_2 ipotecario finalizzato ad “investimenti produttivi per ripristino villaggio rurale creazione struttura ricettiva turismo rurale - per un importo di € 200.000,00 con l'allora
[...]
, poi divenuta Il progetto prevedeva il recupero, Controparte_7 Controparte_6 ripristino e restauro tipologico delle antiche costruzioni preesistenti, con materiali originari, contestualmente a un programma di riqualificazione dell'intero terreno. Terreno, di proprietà dei sigg.ri e rappresentato al Catasto del Comune di Siniscola al Fg. 43, Pt_1 Pt_2 part.lla 1042 e part.lla 926, dell'estensione di oltre 7 ettari di macchia mediterranea.
• per poter realizzare la finalità proposta, addiveniva alla stipula di un Controparte_1 contratto, sottoscritto in data 16.12.2014, che prevedeva l'immediata erogazione di €
60.000,00 (cfr art. 3 bis), ed il resto a stato avanzamento lavori. Più specificatamente, l'art. 1 disponeva che “La Banca potrà perfezionare il mutuo mediante la stipulazione di uno o più atti di erogazione, denominati atti di utilizzo, correlati al completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento. L'atto o gli atti di utilizzo dell'importo concesso dovranno essere stipulati entro il 15 dicembre 2016. In difetto, l'ammontare complessivo del mutuo si intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito”. Quindi, giunti al 15 dicembre 2016, ove stipulati tutti gli atti di utilizzo del caso, il mutuo sarebbe passato in ammortamento. Per quanto riguarda la durata,
l'art. 2 così prevedeva: “La durata … è attualmente indicata in 20 anni, salvo le eventuali variazioni che saranno concordemente pattuite in atto o atti di erogazione e quietanza. Le modalità di pagamento degli interessi e di ammortamento del capitale saranno pure pattuite in atto o atti di erogazione e quietanza”. Per quanto riguarda il tasso di interesse, riferito al versamento dell'importo di € 60.000, veniva quantificato nella misura del 3,78%, “ferma restando la loro regolamentazione definitiva in atto o atti di erogazione e quietanza” (cfr art. 3 bis, lett. a). Anche per la determinazione del TAEG, il contratto prevede che lo stesso “… sarà inserito negli atti di utilizzo, atti nei quali saranno determinati tutti gli elementi necessari per il calcolo del TAEG medesimo”. I medesimi rinvii ai successivi atti di utilizzo sono contenuti anche nel Documento di Sintesi, e nelle Condizioni Generali del Contratto, entrambi allegati al contratto in esame.
4 La Banca procedeva prontamente ad iscrivere ipoteca sul terreno di proprietà dei sigg.ri e censito al Catasto Terreni del Comune di Siniscola, loc. Sa Petra De S'Ape, Pt_1 Pt_2 distinto al Fg. 43, già mappale 925, oggi 1042, di ettari 3, are 40 e 66 centiare, assumendo quale importo mutuato € 200.000,00;
• i richiamati atti di erogazione e quietanza non sono mai stati stipulati, tant'è che l'unico contratto in essere è quello stipulato in data 16.12.2014.
Sennonché la di propria iniziativa, e in assenza della stipula di un qualsivoglia atto di CP_6 erogazione, in data 1.04.2015 accreditava un importo di € 60.000,00 (rectius, al netto dell'imposta sostitutiva, € 59.850,00); in data 15.07.2015, un importo di € 40.000,00 (rectius, al netto dell'imposta sostitutiva, € 39.900,00) ed in data 6.10.2015, un importo di € 20.000,00
(rectius, al netto dell'imposta sostitutiva, € 19.950,00).
Alcun atto di erogazione e/o di quietanza è stato mai stipulato, in aperto spregio alle previsioni contrattuali, con la conseguenza che l'unica somma erogata che trova fondamento nel contratto di mutuo è pari ad € 60.000. La mancata stipula degli atti di erogazione e/o quietanza comporta, altresì, il fatto che mai sono state definite le modalità di restituzione del mutuo e che lo stesso non sia mai passato in ammortamento. In virtù di quanto esposto, pertanto, in spregio alle previsioni pattizie, gli odierni opponenti hanno continuato a pagare, a partire dal dicembre 2014, interessi di preammortamento. In ultimo, e nel tentativo di coprire il mancato perfezionamento del contratto di mutuo, la banca versava sul conto corrente degli interessati l'importo di € 20.000,00 inducendoli a credere che si trattasse del saldo mutuo, quando invece si trattava di un versamento in chirografo -il n. 52985181- lo stesso posto a parziale fondamento del ricorso monitorio;
• Stante il ritardo degli opponenti nella restituzione delle somme, Controparte_6 attivava una serie di azioni giudiziarie nei confronti di e dei sigg.ri Controparte_1 Pt_1
e con segnalazione alla Centrale Rischi e conseguente preclusione agli attori di ogni Pt_2 possibilità di accesso al credito, anche attraverso altri Istituti;
• l'Istituto bancario, nella espositiva del ricorso per decreto ingiuntivo, rappresenta che relativamente al mutuo ipotecario, e limitatamente all'importo di € 60.000 “corrispondente con la prima erogazione per cui veniva rilasciata quietanza in sede di stipula dell'atto notarile richiamato …” proponeva azione esecutiva RGE 102/2021 presso il Tribunale di Nuoro, “per cui è interesse della banca ricorrente richiedere con il presente ricorso la sola residua somma di € 120.000 imputabile alle erogazioni parziali dell'1.04.2015 di € 60.000, del 15.07.2015 di
€ 40.000 e del 6.10.2015 di € 20.000, oltre interessi …” oltre gli importi di cui ai due
5 chirografari. Sennonché la ricostruzione operata dalla banca non appare corretta e perciò fuorviante;
• la notificava in data 15-20 luglio 2019 atto di precetto per complessivi € 194.853,00, CP_6 imputati, quanto a: - € 180.000 a sorte capitale, - € 17.162,06, a n. 6 ratei non meglio determinati e specificati – verosimilmente al chirografario di € 20.000,00 - € 1.241,35 a interessi moratori. Successivamente, in data 19 settembre 2019, notificava atto pignoramento immobiliare riguardante il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Siniscola, loc. Sa
Petra De S'Ape, distinto al Fg. 43, già mappale 925, oggi 1042, di ettari 3, are 40 e 66 centiare, sul quale sorge, adesso, la struttura ricettiva per turismo rurale, ed in proprietà dei sigg.ri e Da qui, la procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Nuoro, individuata Pt_1 Pt_2 al numero di RGEI n. 63/2019.
Risulta quindi per tabulas che diversamente da quanto esposto Controparte_6 nella narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo, procedeva per il recupero di una somma ben maggiore di € 60.000,00;
• avverso la suddetta procedura esecutiva, gli odierni opponenti hanno proposto ricorso ex art. 615, co. 2 cpc, con istanza di sospensione ex art. 624 cpc, accolta dal Giudice dell'esecuzione che con ordinanza sospendeva la procedura esecutiva, assegnando termine perentorio fino al
25 gennaio 2021 per l'introduzione del giudizio di merito;
• il Giudizio, pendente innanzi al Tribunale di Nuoro, assegnato alla dr.ssa Bruno, veniva iscritto al numero di RG 102/2021;
• nonostante tutto quanto sopra descritto, l'odierna ingiungente notificava il decreto ingiuntivo per l'importo di € 195.571,69, duplicando in buona parte l'azione giudiziaria già introdotta.
Tanto premesso in fatto, parte opponente ha rilevato ed eccepito quanto segue:
1. continenza e/o litispendenza almeno parziale del presente giudizio con quello già pendente innanzi al Tribunale di Nuoro, RG 102/2021, dr.ssa Bruno;
2. radicale nullità del contratto di mutuo: il contratto prevede l'immediata erogazione di €
60.000,00 (cfr art. 3 bis) e la restante somma di € 140.000,00 a Stato Avanzamento Lavori.
Per il perfezionamento del mutuo, e in particolare per quanto riguarda le modalità di ammortamento, per il tasso di interesse, il contratto rinviava ai successivi atti di utilizzo e/o di erogazione (cfr. artt. 1, 2 3, 3 bis …). Sennonché detti atti di utilizzo e/o di erogazione, mai hanno visto la luce, determinando ciò la radicale nullità del contratto di mutuo intercorso tra i sigg.ri e in qualità di legali rappresentanti della , e Pt_1 Pt_2 Controparte_1
, già . Controparte_3 CP_7 Controparte_7
6 Il non aver indicato la specifica tipologia dell'ammortamento, se all'italiana, alla francese etc etc, e il prescindere da ogni altra informazione utile e necessaria a definire le modalità di restituzione dell'importo mutuato, genera l'indeterminatezza, e soprattutto indeterminabilità del contratto stesso, e quindi la sua imprescindibile nullità, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c. e 117 Tub;
3. il credito chirografario di € 20.000,00 era già compreso nell'atto di precetto e quindi nelle successive azioni che da quest'ultimo sono scaturite. La presente azione costituisce quindi una duplicazione di una domanda già formulata e fatta valere nel precedente giudizio e odiernamente reiterata al solo fine di superare la sospensione all'esecuzione disposta e in aperta violazione dell'art. 39 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
4. il contegno processuale ed extraprocessuale assunto dalla merita di essere censurato CP_6 anche ai sensi del disposto dell'art. 96 cpc per aver introdotto una duplicazione di un giudizio già in essere, nonché ai sensi del disposto di cui all'art. 1375 c.c., per aver negato ingiustificatamente, il rientro in forma rateale dell'esposizione debitoria.
Per quanto esposto parte opponente ha concluso chiedendo la revoca del provvedimento opposto, nonché il risarcimento dei danni subiti dagli opponenti, ed in ogni caso la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento, ricorrendone i presupposti.
*
In data 16.02.2022, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Controparte_2 rappresentata da contestando integralmente il contenuto dalla avversa Controparte_4 domanda perché infondata in fatto e in diritto per i seguenti motivi:
1. il credito vantato con il ricorso per ingiunzione del 22 giugno 2021 e posto a fondamento del conseguente decreto ingiuntivo n. 222/2021 del 02 settembre 2021 è “nella sua interezza” differente da quell'altro vantato dalla banca e posto a fondamento della richiamata azione esecutiva.
L'azione esecutiva n. 63/2019 ed il conseguente giudizio di opposizione Rg. n. 102/2021 pendente nanti il Tribunale di Nuoro trova fondamento sul mutuo ipotecario a rogito Notaio del 16 dicembre 2014 (Rep. n. 12269/ Rac. n. 7325) munito di formula Persona_3 esecutiva il 12 gennaio 2015, limitatamente alla sola somma di € 60.000,00, corrispondente con la prima erogazione per la quale sia la mutuataria che i terzi datori di ipoteca (soci della prima) rilasciavano ampia quietanza.
Il credito posto a fondamento del ricorso monitorio riguarda sia le erogazioni del mutuo in favore della debitrice principale successive alla prima e, in particolare, l'erogazione del 01 aprile 2015 di € 60.000,00, quella del 15 luglio 2015 di € 40.000,00 e, infine, quella del 06
7 ottobre 2015 di € 20.000,00, sia due ulteriori finanziamenti chirografari rispettivamente del
17 novembre 2015 per € 20.000,00 e del 04 marzo 2016 per ulteriori € 50.000,00.
Ne consegue con tutta evidenza che il credito vantato e preteso dalla banca nel ricorso monitorio è differente da quello vantato dallo stesso istituto di credito nella procedura esecutiva di espropriazione.
Risulta pertanto infondata l'eccezione di litispendenza e di continenza proposta dagli opponenti atteso che gli istituti richiamati regolano la competenza per territorio, operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 c.p.c. In ogni caso tra i due procedimenti, quello di opposizione alla esecuzione e quello di cui alla presente causa, si può evidenziare tutt'al più una mera comunanza di questioni;
2. il credito è da considerarsi certo, liquido ed esigibile poiché i documenti contabili che attestano le operazioni di accredito sul conto n. 1000/5422 intestato alla società mutuataria riferibili alle tre erogazioni rateali del mutuo, in particolare quella del 01 aprile 2015 di €
60.000,00, quella del 15 luglio 2015 di € 40.000,00 e, infine, quella del 06 ottobre 2015 di €
20.000,00, contengono la certificazione dell'avvenuta contabilizzazione delle richiamate erogazioni e sono tutte sottoscritte dai sigg.ri e che, Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di soci e amministratori della società ordinavano la Controparte_1 disposizione. La eccepita mancata stipula degli atti di erogazione nulla rileva e tantomeno inficia la circostanza che le somme sono state realmente trasferite dalla banca in favore della società debitrice e poste nella sua totale disponibilità.
3. i sigg.ri e nella loro qualità di soci e amministratori erano perfettamente a Pt_1 Pt_2 conoscenza del credito concesso (per sorte capitale) dalla banca alla società debitrice principale. Ciononostante, ritengono ancora oggi che nulla sia dovuto.
4. l'eccezione di nullità del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti il 14 dicembre 2014 ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. e 117 TUB potrebbe avere eventualmente rilevanza in ordine alla questione di carenza o inidoneità del titolo esecutivo azionato dal creditore nel pendente giudizio di esecuzione. Tuttavia, gli stessi argomenti non rilevano nel presente giudizio atteso che le somme poste a fondamento del ricorso monitorio pur trovando origine – almeno in parte – nello stesso rapporto contrattuale (l'atto pubblico di mutuo) sono comunque differenti dalla somma di denaro pretesa nell'azione espropriativa. Solo quest'ultima obbligazione di denaro (pari a € 60.000,00), munita di dichiarazione di quietanza resa dai debitori, contiene l'indicazione di quegli elementi strutturali indispensabili per la funzione esecutiva.
8 Diversamente le restanti ragioni creditorie, prive di tali requisiti, potevano e possono essere pretese dall'istituto di credito solo attraverso il procedimento speciale monitorio.
Stessa sorte spetta alla domanda risarcitoria proposta dagli opponenti per la lamentata violazione dei principi di trasparenza nella pratica bancaria. Alcun inadempimento, quindi, può essere attribuito alla banca opposta atteso che le informazioni fornite ai debitori contenevano una precisa cognizione delle condizioni economiche applicate nei rapporti in essere;
Alla luce di quanto sopra, l'opposta ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
*
Con ordinanza del 06.05.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del
31.03.2022, il Giudice, letti gli atti, ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 222/2021 emesso dal Tribunale di Nuoro in data 02.09.2021 e ha invitato le parti a promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 01.12.2022, tenutasi a seguito del deposito del verbale di esito negativo della mediazione, il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art 183 c.p.c.
La causa, istruita con sole produzioni documentali e ritenuta matura per la decisione, dopo alcuni rinvii è stata rinviata per la decisione all'udienza del 06.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve incontrare il rigetto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, deve darsi atto che con la sentenza n. 371/2023 del 04.07.2023, emessa dal
Tribunale di Nuoro, giudice dott. De Vito, nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto al n.
102/2021, sono state decise, con pronuncia ormai passata in giudicato, alcune questioni comuni e rilevanti anche ai fini della presente decisione.
Il procedimento sopra richiamato verteva infatti in ordine alla legittimità del pignoramento immobiliare iscritto da sul terreno di proprietà degli odierni opponenti, distinto Controparte_2 in catasto al Foglio 43, particelle n. 1042 e n. 926 del Comune di Siniscola, in forza del contratto di mutuo ipotecario del 16.12.2014, oggetto della presente controversia.
In tale sede, come nell'odierno giudizio, gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, stante la mancata emanazione da parte dell'Istituto di credito degli atti di erogazione/quietanza relativi alle somme erogate e del piano di ammortamento dell'intero finanziamento.
9 Invero, il contratto di mutuo in questione, a rogito Notaio (rep. 12269, racc. 7325), Persona_3 dell'importo di euro 200.000,00, stabiliva l'immediata erogazione da parte della mutuante della somma di € 60.000,00, con emissione dell'atto di erogazione/quietanza per il relativo importo, e la corresponsione della restante somma a stato avanzamento lavori, attraverso la stipulazione di uno o più atti di erogazione da sottoscriversi entro il 15 dicembre 2016.
È pacifico, in quanto non contestato, che l'istituto di credito ha accreditato sul conto corrente dei mutuatari il minor importo di euro 180.000,00, con tre successive erogazioni: in data 1° aprile 2015, un importo di € 60.000,00, in data 15 luglio 2015 un importo di € 40.000,00 e in data 6 ottobre 2015 un importo di € 20.000,00, senza tuttavia provvedere all'emissione dei relativi atti di quietanza né alla consegna del piano di ammortamento.
Successivamente, l'istituto di credito, in ragione della mancata restituzione delle somme corrisposte, ha incardinato sia il procedimento esecutivo iscritto al n. 102/2021, sia l'odierno giudizio monitorio con il quale ha chiesto la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di € 185.440,48, oltre interessi di mora, di cui euro 120.000,00, quale somma residua derivante dal contratto di mutuo ipotecario, e il restante importo in forza due finanziamenti chirografari, rispettivamente di € 20.000,00
(atto del 17 novembre 2015), ed € 50.000,00 (atto del 04 marzo 2016) erogati in favore degli opponenti, così ottenendo il decreto ingiuntivo n. 222/2021 del 02.09.2021. ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 sull'assunto della nullità del contratto di mutuo ipotecario posto a fondamento di parte dell'importo ingiunto, senza peraltro sollevare alcuna contestazione in ordine alla debenza delle ulteriori somme pretese in forza dei finanziamenti chirografari sopra richiamati, che devono ritenersi pertanto non contestate.
Secondo la prospettazione degli opponenti, il contratto sarebbe nullo, per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto il tasso di interesse applicabile al finanziamento avrebbe dovuto essere determinato nell'atto o negli atti di erogazione e/o quietanza delle somme successivamente erogate, atti mai stipulati tra le parti, così come non fu mai predisposto il piano di ammortamento, in violazione di quanto stabilito dall'art. 117 TUB e dei principi generali di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c.
Ebbene, le medesime difese ed eccezioni sono state sollevate anche nell'ambito del procedimento esecutivo n. 102/2021 e sono state decise con la sentenza n. 371/2023 del 04.07.2023, prodotta in atti, da intendersi integralmente richiamata.
Il Tribunale di Nuoro, all'esito degli accertamenti svolti, ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza del mutuo, sull'assorbente rilievo che, secondo quanto emerso dalla c.t.u. espletata, il tasso di interesse corrispettivo, così come quello di mora, risultavano comunque determinati e/o determinabili, e ha ritenuto il contratto perfettamente valido ed efficace tra le parti.
10 Anche in ordine alla contestazione relativa alla mancanza del piano di ammortamento, il Tribunale si
è pronunciato statuendo che: «la definitiva mancata redazione del piano di rimborso del capitale, oltre a non determinare la nullità del mutuo, deve essere ascritta alla condotta dei mutuatari, i quali pur a conoscenza delle erogazioni effettuate dalla banca fino a concorrenza di € 180.000,00, non hanno chiesto la redazione di alcun piano di ammortamento, né hanno chiesto una riduzione del finanziamento, rendendosi allo stesso tempo inadempienti anche al pagamento del preammortamento».
Gli opponenti non hanno inteso impugnare la sentenza indicata e le statuizioni in essa contenute, che devono ritenersi ormai coperte dal giudicato.
È evidente, infatti, che la statuizione in ordine alla efficacia di titolo esecutivo del contratto, seppur limitatamente alla somma di euro 60.000,00, presuppone il riconoscimento della validità ed efficacia dello stesso, peraltro espressamente dichiarata dal giudice nelle proprie motivazioni, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.
Le motivazioni di cui alla sentenza indicata devono comunque condividersi anche nel merito, atteso che non sussistono ragioni per ritenere che la mera mancanza degli atti di quietanza/ erogazione e/o del piano di ammortamento possano comportare la nullità del contratto, né risultano indispensabili ai fini della prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla scorta di quanto sopra illustrato, non pare revocabile in dubbio che l'opposizione debba essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, atteso che oltre alla eccezione relativa alla validità del contratto, alcuna ulteriore contestazione è stata sollevata in ordine alle ulteriori somme pretese, oggetto del ricorso per ingiunzione, né con riguardo al calcolo degli interessi in esso contenuto.
Parimenti, deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento, atteso e che, allo stato, non è stata provata alcuna condotta illegittima da parte della banca e che, quandanche fosse ravvisabile un inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, non è stato in ogni caso provato in cosa sia consistito il danno derivato ai mutuatari della mancata consegna di tali atti e del piano di ammortamento, tenuto conto del fatto che gli opponenti si sono resi inadempienti anche nel pagamento degli interessi di preammortamento.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli opponenti.
La liquidazione deve essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al D.M. n. 55 del 10.3.2014, come
11 modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per i giudizi di cognizione di valore compreso tra €
52.000,00 e €260.000, esclusa la fase istruttoria e ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione opposta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 222/2021 che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese legali in favore di Controparte_2 che liquida in euro 4.216,50, per compensi professionali, oltre spese esenti, spese generali,
IVA, CPA.
Così deciso in Nuoro, il 21.11.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1267/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1267/2021 promossa da:
nato a [...] in data [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e , nata a [...] in data [...] (c.f.: C.F._1 Parte_2 [...]
, entrambi residenti in [...], in proprio e nella loro qualità di C.F._2 legali rappresentanti p.t. e amministratori della Controparte_1 con sede legale in Siniscola, (NU), Via Cagliari n. 4 (c.f.:
[...]
), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Coronas e Gianluca Coronas ed P.IVA_1 elettivamente domiciliati presso lo studio
-parte opponente-
contro
con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, Capitale sociale Controparte_2
€ 9.084.056.582,12 interamente versato – numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e
Codice Fiscale – Partita IVA - aderente al Fondo Interbancario di Tutela P.IVA_2 P.IVA_3 dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario , iscritto nell'albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Controparte_3
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, rappresentata da
[...] con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova, n. 19, capitale sociale Euro CP_4
500.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano - Monza - AN - DI , iscritta al R.E.A. di P.IVA_4
Milano al numero 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del
2 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg 13/D – Div. P.A.S. n. 50/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, in persona del procuratore Dott. nato a Forlì il [...], a [...] autorizzato in CP_5 forza di procura conferita dal Consigliere Delegato con atto per Notar Dott. Persona_1 di Milano del 05/12/2020 – Rep. n. 5764, Racc. n. 1565 – rappresentata e difesa Persona_2 dall' Avv. Mauro Pilia.
-parte opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nuoro, rigettata ogni contraria istanza e conclusione, assumere le seguenti conclusioni:
Nel merito: - Quanto al contratto di mutuo ipotecario, rigettare ogni avversa domanda stante la radicale nullità dello stesso per indeterminatezza dell'oggetto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- Condannare al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi dagli Controparte_6 odierni attori a causa del comportamento contrario a buona fede mantenuto dal ridetto Istituto di
Credito in esecuzione del contratto di mutuo, per le ragioni tutte già esposte in atti, danno da quantificarsi in via equitativa;
- Disporre la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Nuoro n. 222/2021 del 02.09.2021 notificato in data 04.10.2021; - Con condanna della alle spese, diritti Controparte_6
e onorari del presente giudizio.”
Nell'interesse di parte opposta:
“Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 222/2021 emesso dal Tribunale di Nuoro il 02.09.2021.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data 15.11.2021, parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 222/2021, reso nella procedura monitoria iscritta al n. 912/2021 R.G., con il quale si è ingiunto alla società Parte_3
[..
[...] e il pagamento immediato della somma di € 185.440,48 oltre
[...] Parte_1 interessi di mora pari a € 10.131,21, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 2.135,00 oltre alle spese vive, il rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, concedendo peraltro la provvisoria esecutività del decreto.
A fondamento della spiegata opposizione parte opponente ha esposto quanto segue:
• i sigg.ri e nelle qualità descritte in epigrafe, accendevano un mutuo Pt_1 Pt_2 ipotecario finalizzato ad “investimenti produttivi per ripristino villaggio rurale creazione struttura ricettiva turismo rurale - per un importo di € 200.000,00 con l'allora
[...]
, poi divenuta Il progetto prevedeva il recupero, Controparte_7 Controparte_6 ripristino e restauro tipologico delle antiche costruzioni preesistenti, con materiali originari, contestualmente a un programma di riqualificazione dell'intero terreno. Terreno, di proprietà dei sigg.ri e rappresentato al Catasto del Comune di Siniscola al Fg. 43, Pt_1 Pt_2 part.lla 1042 e part.lla 926, dell'estensione di oltre 7 ettari di macchia mediterranea.
• per poter realizzare la finalità proposta, addiveniva alla stipula di un Controparte_1 contratto, sottoscritto in data 16.12.2014, che prevedeva l'immediata erogazione di €
60.000,00 (cfr art. 3 bis), ed il resto a stato avanzamento lavori. Più specificatamente, l'art. 1 disponeva che “La Banca potrà perfezionare il mutuo mediante la stipulazione di uno o più atti di erogazione, denominati atti di utilizzo, correlati al completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento. L'atto o gli atti di utilizzo dell'importo concesso dovranno essere stipulati entro il 15 dicembre 2016. In difetto, l'ammontare complessivo del mutuo si intenderà definitivamente determinato nella somma utilizzata entro il termine sopra pattuito”. Quindi, giunti al 15 dicembre 2016, ove stipulati tutti gli atti di utilizzo del caso, il mutuo sarebbe passato in ammortamento. Per quanto riguarda la durata,
l'art. 2 così prevedeva: “La durata … è attualmente indicata in 20 anni, salvo le eventuali variazioni che saranno concordemente pattuite in atto o atti di erogazione e quietanza. Le modalità di pagamento degli interessi e di ammortamento del capitale saranno pure pattuite in atto o atti di erogazione e quietanza”. Per quanto riguarda il tasso di interesse, riferito al versamento dell'importo di € 60.000, veniva quantificato nella misura del 3,78%, “ferma restando la loro regolamentazione definitiva in atto o atti di erogazione e quietanza” (cfr art. 3 bis, lett. a). Anche per la determinazione del TAEG, il contratto prevede che lo stesso “… sarà inserito negli atti di utilizzo, atti nei quali saranno determinati tutti gli elementi necessari per il calcolo del TAEG medesimo”. I medesimi rinvii ai successivi atti di utilizzo sono contenuti anche nel Documento di Sintesi, e nelle Condizioni Generali del Contratto, entrambi allegati al contratto in esame.
4 La Banca procedeva prontamente ad iscrivere ipoteca sul terreno di proprietà dei sigg.ri e censito al Catasto Terreni del Comune di Siniscola, loc. Sa Petra De S'Ape, Pt_1 Pt_2 distinto al Fg. 43, già mappale 925, oggi 1042, di ettari 3, are 40 e 66 centiare, assumendo quale importo mutuato € 200.000,00;
• i richiamati atti di erogazione e quietanza non sono mai stati stipulati, tant'è che l'unico contratto in essere è quello stipulato in data 16.12.2014.
Sennonché la di propria iniziativa, e in assenza della stipula di un qualsivoglia atto di CP_6 erogazione, in data 1.04.2015 accreditava un importo di € 60.000,00 (rectius, al netto dell'imposta sostitutiva, € 59.850,00); in data 15.07.2015, un importo di € 40.000,00 (rectius, al netto dell'imposta sostitutiva, € 39.900,00) ed in data 6.10.2015, un importo di € 20.000,00
(rectius, al netto dell'imposta sostitutiva, € 19.950,00).
Alcun atto di erogazione e/o di quietanza è stato mai stipulato, in aperto spregio alle previsioni contrattuali, con la conseguenza che l'unica somma erogata che trova fondamento nel contratto di mutuo è pari ad € 60.000. La mancata stipula degli atti di erogazione e/o quietanza comporta, altresì, il fatto che mai sono state definite le modalità di restituzione del mutuo e che lo stesso non sia mai passato in ammortamento. In virtù di quanto esposto, pertanto, in spregio alle previsioni pattizie, gli odierni opponenti hanno continuato a pagare, a partire dal dicembre 2014, interessi di preammortamento. In ultimo, e nel tentativo di coprire il mancato perfezionamento del contratto di mutuo, la banca versava sul conto corrente degli interessati l'importo di € 20.000,00 inducendoli a credere che si trattasse del saldo mutuo, quando invece si trattava di un versamento in chirografo -il n. 52985181- lo stesso posto a parziale fondamento del ricorso monitorio;
• Stante il ritardo degli opponenti nella restituzione delle somme, Controparte_6 attivava una serie di azioni giudiziarie nei confronti di e dei sigg.ri Controparte_1 Pt_1
e con segnalazione alla Centrale Rischi e conseguente preclusione agli attori di ogni Pt_2 possibilità di accesso al credito, anche attraverso altri Istituti;
• l'Istituto bancario, nella espositiva del ricorso per decreto ingiuntivo, rappresenta che relativamente al mutuo ipotecario, e limitatamente all'importo di € 60.000 “corrispondente con la prima erogazione per cui veniva rilasciata quietanza in sede di stipula dell'atto notarile richiamato …” proponeva azione esecutiva RGE 102/2021 presso il Tribunale di Nuoro, “per cui è interesse della banca ricorrente richiedere con il presente ricorso la sola residua somma di € 120.000 imputabile alle erogazioni parziali dell'1.04.2015 di € 60.000, del 15.07.2015 di
€ 40.000 e del 6.10.2015 di € 20.000, oltre interessi …” oltre gli importi di cui ai due
5 chirografari. Sennonché la ricostruzione operata dalla banca non appare corretta e perciò fuorviante;
• la notificava in data 15-20 luglio 2019 atto di precetto per complessivi € 194.853,00, CP_6 imputati, quanto a: - € 180.000 a sorte capitale, - € 17.162,06, a n. 6 ratei non meglio determinati e specificati – verosimilmente al chirografario di € 20.000,00 - € 1.241,35 a interessi moratori. Successivamente, in data 19 settembre 2019, notificava atto pignoramento immobiliare riguardante il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Siniscola, loc. Sa
Petra De S'Ape, distinto al Fg. 43, già mappale 925, oggi 1042, di ettari 3, are 40 e 66 centiare, sul quale sorge, adesso, la struttura ricettiva per turismo rurale, ed in proprietà dei sigg.ri e Da qui, la procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Nuoro, individuata Pt_1 Pt_2 al numero di RGEI n. 63/2019.
Risulta quindi per tabulas che diversamente da quanto esposto Controparte_6 nella narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo, procedeva per il recupero di una somma ben maggiore di € 60.000,00;
• avverso la suddetta procedura esecutiva, gli odierni opponenti hanno proposto ricorso ex art. 615, co. 2 cpc, con istanza di sospensione ex art. 624 cpc, accolta dal Giudice dell'esecuzione che con ordinanza sospendeva la procedura esecutiva, assegnando termine perentorio fino al
25 gennaio 2021 per l'introduzione del giudizio di merito;
• il Giudizio, pendente innanzi al Tribunale di Nuoro, assegnato alla dr.ssa Bruno, veniva iscritto al numero di RG 102/2021;
• nonostante tutto quanto sopra descritto, l'odierna ingiungente notificava il decreto ingiuntivo per l'importo di € 195.571,69, duplicando in buona parte l'azione giudiziaria già introdotta.
Tanto premesso in fatto, parte opponente ha rilevato ed eccepito quanto segue:
1. continenza e/o litispendenza almeno parziale del presente giudizio con quello già pendente innanzi al Tribunale di Nuoro, RG 102/2021, dr.ssa Bruno;
2. radicale nullità del contratto di mutuo: il contratto prevede l'immediata erogazione di €
60.000,00 (cfr art. 3 bis) e la restante somma di € 140.000,00 a Stato Avanzamento Lavori.
Per il perfezionamento del mutuo, e in particolare per quanto riguarda le modalità di ammortamento, per il tasso di interesse, il contratto rinviava ai successivi atti di utilizzo e/o di erogazione (cfr. artt. 1, 2 3, 3 bis …). Sennonché detti atti di utilizzo e/o di erogazione, mai hanno visto la luce, determinando ciò la radicale nullità del contratto di mutuo intercorso tra i sigg.ri e in qualità di legali rappresentanti della , e Pt_1 Pt_2 Controparte_1
, già . Controparte_3 CP_7 Controparte_7
6 Il non aver indicato la specifica tipologia dell'ammortamento, se all'italiana, alla francese etc etc, e il prescindere da ogni altra informazione utile e necessaria a definire le modalità di restituzione dell'importo mutuato, genera l'indeterminatezza, e soprattutto indeterminabilità del contratto stesso, e quindi la sua imprescindibile nullità, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c. e 117 Tub;
3. il credito chirografario di € 20.000,00 era già compreso nell'atto di precetto e quindi nelle successive azioni che da quest'ultimo sono scaturite. La presente azione costituisce quindi una duplicazione di una domanda già formulata e fatta valere nel precedente giudizio e odiernamente reiterata al solo fine di superare la sospensione all'esecuzione disposta e in aperta violazione dell'art. 39 c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
4. il contegno processuale ed extraprocessuale assunto dalla merita di essere censurato CP_6 anche ai sensi del disposto dell'art. 96 cpc per aver introdotto una duplicazione di un giudizio già in essere, nonché ai sensi del disposto di cui all'art. 1375 c.c., per aver negato ingiustificatamente, il rientro in forma rateale dell'esposizione debitoria.
Per quanto esposto parte opponente ha concluso chiedendo la revoca del provvedimento opposto, nonché il risarcimento dei danni subiti dagli opponenti, ed in ogni caso la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento, ricorrendone i presupposti.
*
In data 16.02.2022, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Controparte_2 rappresentata da contestando integralmente il contenuto dalla avversa Controparte_4 domanda perché infondata in fatto e in diritto per i seguenti motivi:
1. il credito vantato con il ricorso per ingiunzione del 22 giugno 2021 e posto a fondamento del conseguente decreto ingiuntivo n. 222/2021 del 02 settembre 2021 è “nella sua interezza” differente da quell'altro vantato dalla banca e posto a fondamento della richiamata azione esecutiva.
L'azione esecutiva n. 63/2019 ed il conseguente giudizio di opposizione Rg. n. 102/2021 pendente nanti il Tribunale di Nuoro trova fondamento sul mutuo ipotecario a rogito Notaio del 16 dicembre 2014 (Rep. n. 12269/ Rac. n. 7325) munito di formula Persona_3 esecutiva il 12 gennaio 2015, limitatamente alla sola somma di € 60.000,00, corrispondente con la prima erogazione per la quale sia la mutuataria che i terzi datori di ipoteca (soci della prima) rilasciavano ampia quietanza.
Il credito posto a fondamento del ricorso monitorio riguarda sia le erogazioni del mutuo in favore della debitrice principale successive alla prima e, in particolare, l'erogazione del 01 aprile 2015 di € 60.000,00, quella del 15 luglio 2015 di € 40.000,00 e, infine, quella del 06
7 ottobre 2015 di € 20.000,00, sia due ulteriori finanziamenti chirografari rispettivamente del
17 novembre 2015 per € 20.000,00 e del 04 marzo 2016 per ulteriori € 50.000,00.
Ne consegue con tutta evidenza che il credito vantato e preteso dalla banca nel ricorso monitorio è differente da quello vantato dallo stesso istituto di credito nella procedura esecutiva di espropriazione.
Risulta pertanto infondata l'eccezione di litispendenza e di continenza proposta dagli opponenti atteso che gli istituti richiamati regolano la competenza per territorio, operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 c.p.c. In ogni caso tra i due procedimenti, quello di opposizione alla esecuzione e quello di cui alla presente causa, si può evidenziare tutt'al più una mera comunanza di questioni;
2. il credito è da considerarsi certo, liquido ed esigibile poiché i documenti contabili che attestano le operazioni di accredito sul conto n. 1000/5422 intestato alla società mutuataria riferibili alle tre erogazioni rateali del mutuo, in particolare quella del 01 aprile 2015 di €
60.000,00, quella del 15 luglio 2015 di € 40.000,00 e, infine, quella del 06 ottobre 2015 di €
20.000,00, contengono la certificazione dell'avvenuta contabilizzazione delle richiamate erogazioni e sono tutte sottoscritte dai sigg.ri e che, Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di soci e amministratori della società ordinavano la Controparte_1 disposizione. La eccepita mancata stipula degli atti di erogazione nulla rileva e tantomeno inficia la circostanza che le somme sono state realmente trasferite dalla banca in favore della società debitrice e poste nella sua totale disponibilità.
3. i sigg.ri e nella loro qualità di soci e amministratori erano perfettamente a Pt_1 Pt_2 conoscenza del credito concesso (per sorte capitale) dalla banca alla società debitrice principale. Ciononostante, ritengono ancora oggi che nulla sia dovuto.
4. l'eccezione di nullità del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti il 14 dicembre 2014 ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. e 117 TUB potrebbe avere eventualmente rilevanza in ordine alla questione di carenza o inidoneità del titolo esecutivo azionato dal creditore nel pendente giudizio di esecuzione. Tuttavia, gli stessi argomenti non rilevano nel presente giudizio atteso che le somme poste a fondamento del ricorso monitorio pur trovando origine – almeno in parte – nello stesso rapporto contrattuale (l'atto pubblico di mutuo) sono comunque differenti dalla somma di denaro pretesa nell'azione espropriativa. Solo quest'ultima obbligazione di denaro (pari a € 60.000,00), munita di dichiarazione di quietanza resa dai debitori, contiene l'indicazione di quegli elementi strutturali indispensabili per la funzione esecutiva.
8 Diversamente le restanti ragioni creditorie, prive di tali requisiti, potevano e possono essere pretese dall'istituto di credito solo attraverso il procedimento speciale monitorio.
Stessa sorte spetta alla domanda risarcitoria proposta dagli opponenti per la lamentata violazione dei principi di trasparenza nella pratica bancaria. Alcun inadempimento, quindi, può essere attribuito alla banca opposta atteso che le informazioni fornite ai debitori contenevano una precisa cognizione delle condizioni economiche applicate nei rapporti in essere;
Alla luce di quanto sopra, l'opposta ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
*
Con ordinanza del 06.05.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del
31.03.2022, il Giudice, letti gli atti, ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 222/2021 emesso dal Tribunale di Nuoro in data 02.09.2021 e ha invitato le parti a promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 01.12.2022, tenutasi a seguito del deposito del verbale di esito negativo della mediazione, il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art 183 c.p.c.
La causa, istruita con sole produzioni documentali e ritenuta matura per la decisione, dopo alcuni rinvii è stata rinviata per la decisione all'udienza del 06.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve incontrare il rigetto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, deve darsi atto che con la sentenza n. 371/2023 del 04.07.2023, emessa dal
Tribunale di Nuoro, giudice dott. De Vito, nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto al n.
102/2021, sono state decise, con pronuncia ormai passata in giudicato, alcune questioni comuni e rilevanti anche ai fini della presente decisione.
Il procedimento sopra richiamato verteva infatti in ordine alla legittimità del pignoramento immobiliare iscritto da sul terreno di proprietà degli odierni opponenti, distinto Controparte_2 in catasto al Foglio 43, particelle n. 1042 e n. 926 del Comune di Siniscola, in forza del contratto di mutuo ipotecario del 16.12.2014, oggetto della presente controversia.
In tale sede, come nell'odierno giudizio, gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, stante la mancata emanazione da parte dell'Istituto di credito degli atti di erogazione/quietanza relativi alle somme erogate e del piano di ammortamento dell'intero finanziamento.
9 Invero, il contratto di mutuo in questione, a rogito Notaio (rep. 12269, racc. 7325), Persona_3 dell'importo di euro 200.000,00, stabiliva l'immediata erogazione da parte della mutuante della somma di € 60.000,00, con emissione dell'atto di erogazione/quietanza per il relativo importo, e la corresponsione della restante somma a stato avanzamento lavori, attraverso la stipulazione di uno o più atti di erogazione da sottoscriversi entro il 15 dicembre 2016.
È pacifico, in quanto non contestato, che l'istituto di credito ha accreditato sul conto corrente dei mutuatari il minor importo di euro 180.000,00, con tre successive erogazioni: in data 1° aprile 2015, un importo di € 60.000,00, in data 15 luglio 2015 un importo di € 40.000,00 e in data 6 ottobre 2015 un importo di € 20.000,00, senza tuttavia provvedere all'emissione dei relativi atti di quietanza né alla consegna del piano di ammortamento.
Successivamente, l'istituto di credito, in ragione della mancata restituzione delle somme corrisposte, ha incardinato sia il procedimento esecutivo iscritto al n. 102/2021, sia l'odierno giudizio monitorio con il quale ha chiesto la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di € 185.440,48, oltre interessi di mora, di cui euro 120.000,00, quale somma residua derivante dal contratto di mutuo ipotecario, e il restante importo in forza due finanziamenti chirografari, rispettivamente di € 20.000,00
(atto del 17 novembre 2015), ed € 50.000,00 (atto del 04 marzo 2016) erogati in favore degli opponenti, così ottenendo il decreto ingiuntivo n. 222/2021 del 02.09.2021. ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 sull'assunto della nullità del contratto di mutuo ipotecario posto a fondamento di parte dell'importo ingiunto, senza peraltro sollevare alcuna contestazione in ordine alla debenza delle ulteriori somme pretese in forza dei finanziamenti chirografari sopra richiamati, che devono ritenersi pertanto non contestate.
Secondo la prospettazione degli opponenti, il contratto sarebbe nullo, per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto il tasso di interesse applicabile al finanziamento avrebbe dovuto essere determinato nell'atto o negli atti di erogazione e/o quietanza delle somme successivamente erogate, atti mai stipulati tra le parti, così come non fu mai predisposto il piano di ammortamento, in violazione di quanto stabilito dall'art. 117 TUB e dei principi generali di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c.
Ebbene, le medesime difese ed eccezioni sono state sollevate anche nell'ambito del procedimento esecutivo n. 102/2021 e sono state decise con la sentenza n. 371/2023 del 04.07.2023, prodotta in atti, da intendersi integralmente richiamata.
Il Tribunale di Nuoro, all'esito degli accertamenti svolti, ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza del mutuo, sull'assorbente rilievo che, secondo quanto emerso dalla c.t.u. espletata, il tasso di interesse corrispettivo, così come quello di mora, risultavano comunque determinati e/o determinabili, e ha ritenuto il contratto perfettamente valido ed efficace tra le parti.
10 Anche in ordine alla contestazione relativa alla mancanza del piano di ammortamento, il Tribunale si
è pronunciato statuendo che: «la definitiva mancata redazione del piano di rimborso del capitale, oltre a non determinare la nullità del mutuo, deve essere ascritta alla condotta dei mutuatari, i quali pur a conoscenza delle erogazioni effettuate dalla banca fino a concorrenza di € 180.000,00, non hanno chiesto la redazione di alcun piano di ammortamento, né hanno chiesto una riduzione del finanziamento, rendendosi allo stesso tempo inadempienti anche al pagamento del preammortamento».
Gli opponenti non hanno inteso impugnare la sentenza indicata e le statuizioni in essa contenute, che devono ritenersi ormai coperte dal giudicato.
È evidente, infatti, che la statuizione in ordine alla efficacia di titolo esecutivo del contratto, seppur limitatamente alla somma di euro 60.000,00, presuppone il riconoscimento della validità ed efficacia dello stesso, peraltro espressamente dichiarata dal giudice nelle proprie motivazioni, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.
Le motivazioni di cui alla sentenza indicata devono comunque condividersi anche nel merito, atteso che non sussistono ragioni per ritenere che la mera mancanza degli atti di quietanza/ erogazione e/o del piano di ammortamento possano comportare la nullità del contratto, né risultano indispensabili ai fini della prova della certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla scorta di quanto sopra illustrato, non pare revocabile in dubbio che l'opposizione debba essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, atteso che oltre alla eccezione relativa alla validità del contratto, alcuna ulteriore contestazione è stata sollevata in ordine alle ulteriori somme pretese, oggetto del ricorso per ingiunzione, né con riguardo al calcolo degli interessi in esso contenuto.
Parimenti, deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento, atteso e che, allo stato, non è stata provata alcuna condotta illegittima da parte della banca e che, quandanche fosse ravvisabile un inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, non è stato in ogni caso provato in cosa sia consistito il danno derivato ai mutuatari della mancata consegna di tali atti e del piano di ammortamento, tenuto conto del fatto che gli opponenti si sono resi inadempienti anche nel pagamento degli interessi di preammortamento.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli opponenti.
La liquidazione deve essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al D.M. n. 55 del 10.3.2014, come
11 modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per i giudizi di cognizione di valore compreso tra €
52.000,00 e €260.000, esclusa la fase istruttoria e ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione opposta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 222/2021 che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese legali in favore di Controparte_2 che liquida in euro 4.216,50, per compensi professionali, oltre spese esenti, spese generali,
IVA, CPA.
Così deciso in Nuoro, il 21.11.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
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