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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2024, n. 8621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8621 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 23081/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 23081/2021 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 P.IVA_1
Zimbaldi, elettivamente domiciliata in Monza, via San Giovanni Bosco n. 5, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE
contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Marco Sabato e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Giuseppe Ruggeri, elettivamente domiciliata in Palermo, via Nairobi n. 12, presso lo studio dell'avv. Sabato
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: nel merito in via principale per tutti i motivi di cui in atti, previa l'adozione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto: previo rigetto di tutte le domande sia di rito che di merito avanzate da parte convenuta in quanto inammissibili, tardive e comunque infondate in fatto ed in pagina 1 di 17 diritto;
1) accertato e dichiarato che la Parte_2
, (Codice Fiscale e Partita IVA con sede legale in Termini Imerese (PA) via
[...] P.IVA_2
Nicolò Palmieri n°16, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante IG.
[...]
è risultata inadempiente al pagamento delle seguenti fatture: a) fattura n°1 del Parte_3
30/01/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (in totale € 3.660,00) relativa al corrispettivo/compenso fisso del mese di gennaio 2021 di cui alla lettera a) dell'art. 7 del contratto ossia relativa al servizio di consulenza commerciale e marketing;
somma da cui deve essere detratto il modesto acconto di €
200,00; b) fattura n°2 del 30/01/2021 di € 2.891,71 oltre IVA (in totale € 3.527,89) relativa all'indennità di sviluppo commerciale prevista dalla lettera c) dell'art. 7 del contratto in riferimento al secondo “elemento” calcolata sugli ordini pervenuti e già evasi relativi ai “prodotti fascia Premium – linea colori di Sicilia”, inerenti all'inserimento dei prodotti della convenuta nella Grande Distribuzione
Organizzata “IT” s.p.a.; c) fattura n°3 del 24/02/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (e così in totale €
3.660,00) relativa al corrispettivo/compenso fisso per il mese di febbraio 2021 così come previsto dalla lettera a) dell'art. 7 del contratto sottoscritto inter partes;
d) fattura n°4 del 31/03/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (e così in totale € 3.660,00) relativa al corrispettivo/compenso fisso per il mese di marzo
2021 così come previsto dalla lettera a) dell'art. 7 del contratto sottoscritto inter partes;
per un totale di
€ 14.307,89 IVA compresa, in linea capitale, oltre interessi di mora ex art.5 del D. Lgs. 231/2002; 2) accertata e dichiarata la risoluzione ipso iure del contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 12 del contratto (clausola risolutiva espressa) in combinato disposto con l'art. 1456 c.c., stante l'inadempimento della parte convenuta al pagamento sia del compenso fisso sia dell'indennità di sviluppo commerciale previsti rispettivamente dalle lettere a) e c) dell'art.7 del contratto;
3) accertato e dichiarato che la con p.e.c. del 23/03/2021, ha dichiarato di recedere con effetto Parte_4 immediato dal contratto di collaborazione commerciale, considerato che l'art.6 del contratto medesimo prevedeva una durata minima di due anni dal 01/06/2020 (data di sottoscrizione) al 31/05/2022; 4) per l'effetto, condannare la , (Codice Parte_2
Fiscale e Partita IVA ) con sede legale in Termini Imerese (PA) via Nicolò Palmieri n°16, P.IVA_2 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante IG. a Parte_3
corrispondere, in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 IG.ra , le seguenti somme: € 14.307,89 (iva inclusa) in linea capitale, in relazione alle Controparte_2
fatture scadute ed impagate di cui alle premesse del presente atto (già detratto l'acconto di € 200,00), oltre agli interessi di mora di cui all'art.5 del D. Lgs.231/2002 (e successive modifiche ed integrazioni) da calcolarsi a decorrere da ogni singola scadenza di pagamento delle fatture scadute ed impagate sino al saldo effettivo;
a) € 72.000,00 quale penale contrattuale prevista dal punto 2 dell'art.8 del contratto pagina 2 di 17 sottoscritto inter partes, come meglio calcolata sopra;
a1) in subordine all'ipotesi di cui alla lettera a), €
42.000,00 quale penale contrattuale come risultante dalla moltiplicazione tra n°14 mesi e la somma mensile di € 3.000,00 relativa al corrispettivo per la consulenza marketing che sarebbe spettata alla odierna attrice laddove il contratto avesse avuto regolare esecuzione dal marzo 2021 sino alla naturale scadenza del 31/05/2022, b) in ulteriore subordine rispetto alle ipotesi a) e a1), € 5.991,33 (iva esclusa) quale penale contrattuale prevista dal punto 3 dell'art.8 del contratto sottoscritto inter partes, come meglio calcolata sopra;
c) in ulteriore subordine rispetto alla lettera b), € 4.131,07 (iva esclusa) quale penale contrattuale di cui al punto 1 dell'art.8 del contratto sottoscritto inter partes, come meglio calcolata sopra;
oltre interessi di legge dalla data di scadenza al saldo effettivo, ovvero, per tutte le voci esposte, in quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa o diversamente determinate dal Tribunale adito, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto. in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre accessori, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. in via istruttoria previa dichiarazione di inammissibilità dei capitoli di prova ex adverso formulati nella terza memoria difensiva in quanto tardivi, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del IG. (legale rappresentante della società Parte_5
e per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto:
1. vero che l'odierna società Parte_4
esponente ha quale oggetto sociale, tra gli altri, lo svolgimento di attività di consulenza, marketing, comunicazione commerciale e strategia d'impresa, come risulta dalla visura camerale che si rammostra al teste quale doc.1; 2. vero che nell'ambito di tale attività, la IG.ra nell'aprile del Controparte_2
2020, veniva contattata dal IG. , legale rappresentante ed amministratore Parte_3 unico della ” con sede legale in Termini Imerese (PA), Pt_2 Controparte_3
alla via Nicolò Palmieri n°16; 3. vero che la società ha come oggetto sociale Parte_4
l'acquisto, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti agroalimentari, come si evince dalla visura camerale di cui all'allegato 2 che si rammostra al teste;
4. vero che il IG. , avendo intenzione di affidarsi alla consulenza commerciale Parte_3 prestata dall'odierna deducente al fine di incrementare il proprio “business”, ossia di inserire i propri prodotti e/o nuove linee di prodotti nelle filiere della grande distribuzione italiana e/o estera, in data 29
e 30/04/2020, inviava via mail all'odierna attrice una serie di cataloghi e listini del proprio portafoglio prodotti come da doc. 3 che si rammostra al teste;
5. vero che il portafoglio prodotti presentato dalla società all'odierna parte attrice era per la maggior parte non “made in Italy” e Controparte_1
comunque di collocazione qualitativa tale da poter essere distribuito solo nella fascia denominata da
“primo prezzo” (discount”);
6. vero che la IG.ra della aveva più volte Controparte_2 Parte_1
evidenziato al IG. che con il proprio portfolio prodotti sarebbe stato estremamente difficile Parte_3
pagina 3 di 17 inserirsi nella GDO;
7. vero che la IG.ra aveva più volte fatto presente al IG. che CP_2 Pt_3
l'introduzione dei propri prodotti nell'ambito della grande distribuzione avrebbe potuto realizzarsi nel medio – lungo periodo e solo dopo avere concepito delle linee di prodotti accattivanti dal punto di vista commerciale;
8. vero che durante un primo incontro a Milano e dopo un'analisi del portafoglio prodotti della la IG.ra manifestava al IG. la necessità di sviluppare una linea o più CP_1 CP_2 Pt_3 linee di prodotti segmentate per canale e per target totalmente “made in ”, di alta qualità e con Pt_1
caratteristiche di regionalità (made in Sicily), requisiti fondamentali per competere a livello nazionale ma soprattutto internazionale;
9. vero che la era di fatto agente esclusivo per l'Italia di CP_1 alcuni prodotti di aziende estere e che distribuiva a marchio dell'azienda rappresentata o in private label su richiesta dei clienti, ed in prevalenza nei canali discount e/o attraverso dei distributori (ad es.
) che a loro volta ridistribuivano con marchio originario del prodotto e/o su produzione a loro Per_1
brand nel solo mercato Italia e prevalentemente in Sicilia ed in qualche discount delle aree 1 e 2
Nielsen a “macchia di leopardo”; 10. vero che la richiese alla di strutturare CP_1 Parte_1 una propria rete commerciale in grado di coprire l'intero territorio nazionale e sviluppare anche i mercati esteri;
11. vero che la creazione di linee premium è stata sin dall'inizio uno specifico suggerimento da parte della , ciò per una diversificazione del posizionamento rispetto al Parte_1
portafoglio di prodotti da primo prezzo della convenuta (sui quali la competitività ruota unicamente attorno al prezzo), oltre che per una precisa eIGenza di affermazione tra prodotti luxury con valore aggiunto made in Italy e made in Sicily (cfr. doc.33 che si rammostra al teste); 12. vero che la IG.ra della ha più volte sollecitato un incontro con la rete di vendita in forza Controparte_2 Parte_1
presso la (cfr. doc.35 che si rammostra al teste), per organizzare una riunione conoscitiva al CP_1
fine di comprenderne le reali potenzialità in termini di canali distributivi in cui operava, competenza e aree di azione, e poter comprendere come interagire con essa al fine di un'ottimizzazione di costi di gestione ed evitare sovrapposizioni di mandato di eventuali nuovi inserimenti di agenti, che sarebbero stati deleteri per l'azienda, per i collaboratori stessi e le per le insegne;
13. vero che, in ordine alla circostanza di cui al capitolo precedente, il IG. è sempre stato molto evasivo nel fornire Parte_3
precise indicazioni ad eccezione di un agente, a suo dire, introdotto in tutta la Distribuzione, del quale però il titolare non aveva alcuna stima e non intendeva peraltro portare avanti un rapporto di collaborazione, poiché sempre a suo dire, ordinava solo minime quantità di prodotto ma non in linea con le proprie aspettative di volumi di vendita (sempre docc.35, 36 che si rammostrano al teste); 14. vero che la società all'epoca in cui ebbe a contattare l'odierna esponente era priva di Controparte_1 una propria struttura organizzativa aziendale;
15. vero che, sin dall'inizio della collaborazione, la IG.ra ebbe a rilevare l'inconsistenza della struttura organizzativa della società la CP_2 Controparte_1
pagina 4 di 17 quale esisteva solo come ragione sociale ma che, di fatto, era una società rappresentante di alcuni marchi esteri per l'Italia e di alcuni prodotti a proprio marchio ( per l'appunto) e che si CP_1 faceva produrre dalle medesime aziende estere che rappresentava in esclusiva per l'Italia e che distribuiva solamente in qualche discount;
16. vero che la IG.ra , in occasione di una Controparte_2 visita in Sicilia nel settembre del 2020 e nell'ambito delle prime fasi di sviluppo del progetto di marketing, si avvide che l'attività della veniva svolta su di un'imbarcazione Controparte_1 ormeggiata nel porto di Termini Imerese;
17. vero che l'unica risorsa umana della società CP_1
era rappresentata da un solo dipendente IG. oberato dal lavoro corrente ed
[...] Parte_6
ordinario e poco disponibile a fornire i dati e le informazioni e/o i materiali che gli venivano richiesti nei tempi necessari;
18. vero che la IG.ra , inoltre, ha potuto constatare che la Controparte_2
era sfornita di modulistica aziendale, forms per la corrispondenza commerciale con la CP_1 grande distribuzione, conferme d'ordine, listini, schede prodotto, “contratti tipo” per accordi di collaborazione con l'Italia e/o con l'estero; 19. vero che tutti i materiali di cui al capitolo precedente sono stati approntati e predisposti personalmente dalla IG.ra come si evince dai Controparte_2 docc.41 che si rammostrano al teste;
20. vero che a seguito dell'intenzione del IG. di avere una Pt_3
linea a proprio marchio e di avere una figura marketing e commerciale necessaria per sviluppare il progetto, la IG.ra ebbe a proporre un'ipotesi di collaborazione basata su un attività in duplice CP_2
forma: a) di tipo consulenziale per la parte marketing: b) in percentuale variabile in funzione degli sviluppi commerciali che avrebbe dovuto prevedere inizialmente l'impegno di alcune giornate da dedicare su base mensile al fine di verificare la fattibilità del progetto e lo status organizzativo aziendale della il tutto come si evince dallo scambio di corrispondenza in data 11- CP_1
12/05/2020 che si rammostra al teste quale doc.4; 21. vero che a seguito di interscambi verbali e scritti, le parti, in data 18/05/2020, sottoscrivevano una “proposta di collaborazione” sulla base della quale l'odierna esponente cominciò a predisporre una serie di materiali per poter comunicare con l'esterno in nome e per conto della ossia in primis la creazione di un dominio e di una casella di Parte_4
posta elettronica, come risulta dalla documentazione n°5, 6 e 7 che si rammostra al teste;
22. vero che la suddetta “proposta di collaborazione” veniva trasfusa, in maniera più particolareggiata, nel “contratto di collaborazione marketing & commerciale” sottoscritto dalle parti in data 01/06/2020, come da doc.8 che si rammostra al teste;
23. vero che la IG.ra in data 7/06/2020 inviò alla Controparte_2 una serie di questionari al fine di avere una “panoramica” dell'azienda, come si evince Controparte_1
dai docc.42 che si rammostrano al teste;
24. vero che i riscontri ai suddetti questionari, peraltro incompleti, sono giunti tardivamente ossia a progetto ormai avviato;
25. vero che a seguito della sottoscrizione del contratto, l'odierna esponente iniziò a svolgere la propria attività di consulenza e pagina 5 di 17 marketing, predisponendo una linea di prodotti di altissima gamma “luxury” a brand “Black Diamond” di specialità siciliane da affiancare alla linea di prodotti destinati al canale “retail” denominata “I colori di Sicilia” il tutto come si evince dalla documentazione allegata che si rammostra al teste (doc.9); 26. vero che i suddetti “brands” (“Black Diamond” e “I colori di Sicilia”) sono di personale ed esclusiva creazione dell'odierna società esponente;
27. vero che la creazione delle anzidette linee di prodotti diversificate si rendeva necessaria al fine di proporre in primis al canale retail Italia dei prodotti che fossero appetibili ed innovativi nella gamma, nel packaging e quindi nell'offerta propositiva a scaffale;
28. vero che nel mese di luglio 2020 la aveva approntato due linee gourmet Parte_1
“Black Diamond” per i canali Ho.re.ca, duty free, ed export e “Colori di Sicilia” per il canale retail
Italia ed estero, predisposto le presentazioni marketing, i listini, presentato le linee ai principali players ed a settembre inserito 11 referenze in una catena G.D.O. con 99 punti vendita (IT), come emerge dalla documentazione che si rammostra al teste quale doc.10, 31 e 32; 29. vero che la Controparte_1 chiedeva, altresì, all'odierna esponente di evadere le richieste che giungevano dall'estero con particolare riferimento al distributore Strategy & Distribution la quale si occupava del mercato tedesco nel segmento “luxury”, come si evince dal doc.43 che si rammostra al teste;
30. vero che la IG.ra della ha predisposto anche un modello di liberatoria per l'utilizzo di Controparte_2 Parte_1
immagini e video, come si evince dal doc.44 che si rammostra al teste;
31. vero che la IG.ra CP_2
si è messa personalmente in contatto con tutti i fornitori di produzione (da quelli di materia
[...]
prima a quelli di confezionamento e cartotecnica), ciò su specifica richiesta della società CP_1
32. vero che la IG.ra della ha predisposto tutta la modulistica
[...] Controparte_2 Pt_1 Pt_1
idonea a fornire con chiarezza ai fornitori precise istruzioni in termini di confezionamento, etichettatura e quant'altro necessario per la finalizzazione del progetto, come si evince dai docc.45 che si rammostrano al teste;
33. vero che il IG. della esprimeva più volte alla IG.ra Parte_3 CP_1
la propria soddisfazione per il lavoro svolto, come si evince dalla corrispondenza mai, Controparte_2
che si rammostra al teste quale doc. 46; 34. vero che l'avvio della produzione è stato confermato ai vari fornitori solo ad ordinativi emessi (settembre 2021 con consegna richiesta settembre 2021); 35. vero che la società si trovò nell'impossibilità di consegnare i prodotti nei tempi richiesti a Controparte_1 causa della propria carenza strutturale;
36. vero che solamente grazie all'intervento della IG.ra CP_2
della , l'insegna “IT” ha accettato la proroga ad ottobre 2021, ma la
[...] Parte_1
consegna effettiva è stata effettuata con circa 2 mesi di ritardo (11 novembre 2021); 37. vero che la IG.ra ha individuato una cooperativa sociale ( e l'ha presentata alla società Controparte_2 Pt_7 con la quale quest'ultima ha definito in modo diretto le condizioni economiche del Controparte_1
servizio di confezionamento, imballaggio, stoccaggio e spedizione;
38. vero che nonostante la pagina 6 di 17 avesse prospettato sin dall'inizio la difficoltà data dai tempi troppo stretti a Parte_8
disposizione, i materiali di confezionamento pervenuti con estremo ritardo e non rispondenti ai capitolati richiesti, la pandemia ed il conseguente lockdown, la IG.ra della Controparte_2 Parte_1
si è attivata nel coinvolgere dei volontari che sono intervenuti in aiuto delle risorse umane della
[...]
cooperativa (per lo più persone diversamente abili) al fine di soddisfare le richieste della CP_1
[...
39. vero che la IG.ra della ha contribuito personalmente nella Controparte_2 Parte_1 gestione dell'intera fase di confezionamento dei prodotti, anche manualmente e a ritmo serrato, weekend compresi al fine di rispettare i tempi di consegna;
40. vero che tutti i fornitori inerenti alla produzione di prodotti dolciari, panettoni, paste di mandorla, vini ecc. sono stati individuati dalla società e dalla stessa gestiti in termini di condizioni economiche e commerciali;
41. vero CP_1
che la IG.ra della ha gestito con i suddetti fornitori tutti gli aspetti Controparte_2 Parte_1
normativi in merito alla etichettatura dei prodotti, controllo qualità, schede tecniche e in generale la predisposizione di tutta la modulistica necessaria per lo sviluppo di ogni fase del progetto, come si evince dai docc.41 che si rammostrano al teste;
42. vero che gli unici fornitori segnalati dalla IG.ra
(in funzione della loro specifica competenza ed affidabilità professionale e qualitativa) Controparte_2 sono stati quelli relativi all'ufficio stampa, all'ufficio grafico e ad una piccola cartotecnica molto specializzata in lavoro luxury, alla quale venne richiesto di predisporre i prototipi necessari alla
[...]
ai fini della loro valutazione di inserimento;
43. vero che la IG.ra della Parte_9 Controparte_2
, su specifica richiesta del IG. , ha visitato personalmente i predetti fornitori Parte_1 Parte_3
presso le loro sedi;
44. vero che alcune lavorazioni, quali ad esempio la produzione di etichette, stampati digitali e cartotecnici ecc. sono state prodotte in Sicilia, da fornitori della società CP_1
e gestiti dalla medesima in totale autonomia sotto il profilo economico/commerciale; 45. vero che,
[...]
tuttavia, la richiedeva costantemente alla IG.ra della , a CP_1 Controparte_2 Parte_1
distanza, il supporto tecnico necessario alle varie fasi di produzione al fine di inviare le istruzioni alla cooperativa sita in Milano per le fasi di confezionamento;
46. vero che la IT ha emesso ordinativi per prodotti considerati di ricorrenza (pasta di mandorle, torroncini e croccante) e tipici della tradizione
Siciliana, per una diversificazione ed innovazione del proprio scaffale assortimentale, essendo parte integrante della linea Colori di Sicilia;
47. vero che le principali insegne della grande distribuzione sono state contattate dalla IG.ra ; 48. vero che, in particolare, la Coop è stata la Controparte_2
seconda insegna disponibile ad un inserimento della linea della 49. vero che, tuttavia, CP_1
quando furono prospettate le condizioni di inserimento, la ha fatto “marcia indietro”, CP_1
evidenziando la non conoscenza delle dinamiche di approccio, inserimento, tempistiche e listing della
GDO, nonostante in questo canale, se pur per prodotti da primo prezzo, l'azienda convenuta operasse pagina 7 di 17 da tempo (docc.37 che si rammostrano al teste); 50. vero che nella fattispecie dell'insegna “Arena”, la IG.ra aveva richiesto ad un proprio collaboratore, operativo nell'area Sicilia, di Controparte_2
presentare la linea;
51. vero che, pertanto, furono inviati alcuni campioni e la presentazione di linea per poterli sottoporre all'attenzione del buyer, attività della quale era stato informato il IG. , il Parte_3
quale si dimostrò molto sorpreso della conoscenza, da parte della IG.ra , di un personaggio CP_2
riconosciuto tra i migliori e più rinomati agenti della Sicilia, per i mandati che rappresenta e per la storicità della sua agenzia;
52. vero che la aveva comunicato via mail all'insegna IT, CP_1
(a seguito dei diversi tentativi telefonici peraltro falliti, da parte del IG. nell'intento di essere Per_2
ricevuto) che la IG.ra non era più la referente aziendale (doc.38 che si rammostra al teste); 53. CP_2
vero che nella suddetta mail veniva messo in copia il IG. ed i listini proposti erano inferiori a Per_2 quelli presentati all'insegna, sulla base dei quali IT aveva emesso i precedenti ordinativi in funzione unicamente di un rapporto di stima e di fiducia con la IG.ra ; 54. vero che la IT, CP_2 telefonicamente, mise al corrente la IG.ra dell'informativa mostrandosi estremamente Controparte_2
risentita per aver inserito una nuova linea sulla base delle rassicurazioni ricevute dalla medesima e dal proprio collaboratore di zona, in termini di serietà ed affidabilità dell'azienda; 55. vero che nel mese di settembre 2020 l'insegna IT emetteva il primo ordine per 99 punti vendita con consegna a settembre 2020 e la diede l'avvio della produzione esterna solo alla ricezione Controparte_1 dell'ordine, sempre come emerge dalla documentazione che si rammostra al teste quale doc.10; 56. vero che l'attività di confezionamento comportò, per la IG.ra della Controparte_2 Parte_1 un carico di lavoro enorme (quasi 20 ore al giorno), ed è consistita nell'individuare e coordinare
[...]
i fornitori (dalla Lombardia alla Sicilia) in grado di confezionare i prodotti secondo le aspettative del cliente;
57. vero che sempre nel settembre 2020 la contattava l'insegna Coop Parte_10
., nello specifico la territoriale Coop Sicilia, per l'inserimento nella relativa catena della CP_4 linea di prodotti “Colori di Sicilia” della come risulta dalla corrispondenza che si Parte_4
rammostra al teste quale doc.11; 58. vero che nel mese di gennaio 2021 la proponeva Parte_4 di “togliere” lo “stipendio fisso” (inteso il compenso mensile di cui alla lettera a) dell'art.7 del contratto inter partes) e, in generale, proponeva delle modifiche peggiorative al contratto in essere tra le parti, come risulta dalle comunicazione mail in data 4/01/2021, 11/01/2021 e 19/01/2021 inviate dal IG.
legale rappresentante della convenuta, mail che si rammostrano al teste quali docc.12,13,14 Parte_3
e 15; 59. vero che con mail in data 19/01/2021 ed in data 28/01/2021 la IG.ra Controparte_2
comunicava di non poter accettare la proposta di variazione dei termini contrattuali in essere, facendo presente, tra l'altro, che l'attività svolta, remunerata mensilmente con il compenso fisso, aveva prodotto un risultato positivo in termini di vendite con l'inserimento dei prodotti della convenuta nel circuito pagina 8 di 17 “IT” e che quindi maggiori e più favorevoli risultati si sarebbero prodotti nel medio-lungo periodo, motivo per il quale la durata iniziale del contratto era stata fissata in due anni, termine minino per la valutazione dei risultati del lavoro svolto, come risulta dai docc.16-17 che si rammostrano al teste;
60. vero che, in ogni caso nella mail del 28/01/2021 la IG.ra , al solo fine di venire CP_2
incontro alle difficoltà manifestate dalla convenuta, proponeva di ridurre, solo temporaneamente per un periodo di sei mesi, il compenso fisso (lettera a dell'art.7) ad € 2.500,00 oltre IVA, anziché € 3.000,00 oltre IVA, ferme restando la debenza delle indennità di “sviluppo commerciale” di cui alla lettera c) del medesimo articolo e fermi restando i compensi fissi già maturati, come risulta dal doc.17 che si rammostra al teste;
61. vero che la svolgeva l'attività di consulenza e/o marketing Parte_1
di cui alle seguenti fatture: a) fattura n°1 del 30/01/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (in totale € 3.660,00) relativa al corrispettivo/compenso fisso del mese di gennaio 2021 di cui alla lettera a) dell'art.7 del contratto ossia relativa al servizio di consulenza commerciale e marketing;
b) fattura n°2 del
30/01/2021 di € 2.891,71 oltre IVA (in totale € 3.527,89) relativa all'indennità di sviluppo commerciale prevista dalla lettera c) dell'art.7 del contratto in riferimento al secondo “elemento” (percentuale del
7% (3% + 4%), calcolata sugli ordini pervenuti e già evasi relativi ai “prodotti fascia Premium – linea colori di Sicilia”, inerenti all'inserimento dei prodotti della convenuta nella Grande Distribuzione
Organizzata “IT”, come risulta dai docc.18 e 19 che si rammostrano al teste;
62. vero che con mail del 4/02/2021 la lamentava di avere ricevuto le suddette fatture ribadendo Parte_4
l'intenzione di non voler “proseguire il rapporto con un fisso”, ossia di non avere intenzione di corrispondere il corrispettivo mensile di cui alla lettera a) dell'art.7 del contratto, asserendo che “..gli obiettivi promessi non sono venuti come ci aspettavamo”…. , come da doc.20 che si rammostra al teste;
63. vero che la svolgeva tutta l'attività di consulenza e marketing relativa al Pt_1 Parte_1 mese di febbraio 2021 in riferimento alla fattura n°3 del 24/02/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (e così in totale € 3.660,00) così come previsto dalla lettera a) dell'art.7 del contratto sottoscritto inter partes e come risulta dal doc.21 che si rammostra al teste;
64. vero che, successivamente l'odierna deducente veniva a conoscenza dalla stessa che il IG. della sempre CP_5 Parte_3 Parte_4
nel febbraio 2021, aveva contattato direttamente la nella persona della IG.ra Controparte_5 Per_3
, inviando alla medesima un'offerta per la linea pasquale che prevedeva la fornitura di prodotti
[...]
a condizioni economiche del tutto diverse da quelle praticate e contrattate con la , come Parte_1
risulta dai docc.22,23 e 24 che si rammostrano al teste;
65. vero che lo stesso IG. della Parte_3
con mail in data 25/02/2021 indirizzata alla IG.ra riconosceva di Parte_4 Controparte_2
avere contattato direttamente la come risulta dal doc.25 che si rammostra al teste;
66. Controparte_5
vero che la IG.ra con mail in data 8/03/2021 riscontrava prontamente la suddetta mail Controparte_2
pagina 9 di 17 sollecitando la ad attenersi alle condizioni contrattuali vigenti nonché Parte_4 all'adempimento delle fatture scadute ed impagate, così facendo seguito ad un precedente sollecito del
16/02/2021, come risulta dai docc.26 e 27 che si rammostrano al teste;
67. vero che la Parte_1
si rivolgeva allo scrivente legale il quale, con p.e.c. in data 26/02/2021, contestava, innanzitutto
[...] il mancato versamento delle tre anzidette fatture per un totale di € 10.847,89 e, in secondo luogo, contestava il fatto di avere contattato direttamente e per iscritto alcuni “buyers”, tra i quali la CP_5
la cui collaborazione commerciale rientrava nell'ambito dell'attività di consulenza svolta dalla
[...]
, come da doc.28 che si rammostra al teste;
68. vero che la ricevuta la Parte_1 Parte_4
diffida di cui sopra, con p.e.c. in data 23/03/2021 dichiarava di recedere dal contratto di collaborazione commerciale con effetto immediato, come da doc.29 che si rammostra al teste;
69. vero che la
[...] ha svolto tutta l'attività di consulenza e marketing relativa al mese di marzo 2021 Parte_1
emettendo la fattura n°4 del 31/03/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (e così in totale € 3.660,00), come risulta dal doc.30 che si rammostra al teste;
70. vero che la ha intrapreso una campagna TV CP_1 proprio sulla linea “i Colori di Sicilia” in occasione del periodo natalizio 2021; 71. vero che la ha provveduto ad un restyling del proprio sito web, mantenendo le denominazioni “colori CP_1 di Sicilia” e “Black Diamond” per le proprie linee di prodotti, il tutto come si evince dal sito
(https://www.gangidino.com/portfolio-item/masterchef-colori-di-sicilia/) di cui ai docc.40 e 47 che si rammostrano al teste. Si indicano a testimoni: Fornitori di produzioni a vario titolo: 1) Sig. Persona_4
c/ Industria Dolciaria “Sua Maestà Chocolat” – produzione di panettoni artigianali;
2) Dott.ssa
[...]
c/o – produzione di pasta di mandorle;
3) Dott.ssa c/o Testimone_1 Controparte_6 Persona_5
– produzione di marzapane;
4) Sig. c/o Italdecor s.a.s. – produzione di Controparte_7 Testimone_2
spalmabili; Fornitori di servizi (Area Sicilia): 5) Sig. c/o Kartema – produzione e Testimone_3
stampa packaging in grandi tirature;
6) Sig.ra c/o Grafiprint – produzione stampa di materiale Pt_11
grafico in stampa digitale;
Fornitori di servizi (Area Lombardia) 7) Sig.ra c/ CP_8 Parte_12
– confezionamento prodotti finiti;
8) Sig. c/ Orvem di Mocci Maurizio –
[...] Testimone_4
produzione di luxury packacing – piccole campionature;
9) Dott.ssa c/o Newwws – Testimone_5 ufficio stampa;
Collaboratori di Area 10) Sig. collaboratore dell'area Bergamo – Testimone_6
Brescia per l'insegna IT;
Insegne GDO (Grande Distribuzione) 11) Sig.ra c/o Persona_3
con sede in Castenedolo (BS) via Martorello n°20; 12) Sig. c/o Coop Controparte_5 Testimone_7
Allenza 3.0. sede di Catania;
13) Sig. c/o Coop Allenza 3.0. sede di Modena;
14) Testimone_8
Sig. c/o Coop Allenza 3.0. sede di Modena;
Distributori estero 15) Sig. Testimone_9 Tes_10
c/o Strategy & Distribution;
Dipendente 16) Sig. c/o Controparte_1 Parte_6 Controparte_1
via Nicolò Palmieri n°16.
pagina 10 di 17 Parte convenuta:
VOGLIA L'ADITO TRIBUNALE -ritenere e dichiarare l'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti con l'accordo de quo da parte della in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore per fatto e colpa di quest'ultima e ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto in parola, per le motivazioni tutte evidenziate in atti difensivi della società convenuta;
- ritenere e dichiarare in ogni caso la validità ed efficacia del recesso formalmente promosso dalla odierna convenuta;
-conseguentemente rigettare siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate le deduzioni ed istanze tutte dalla in persona del l.r.p.t. azionate mercè Parte_1
l'odierna azione, e rigettare quindi tutte le richieste di condanna al pagamento di somme in danno della odierna comparente;
-con vittoria delle spese di causa. In ogni caso si insiste per la ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalla società convenuta in comparsa di risposta e nelle memorie ex art. 183 cpc,
II e III termine, secondo le modalità ivi rassegnate, e ci si oppone contestualmente all'ammissione dei mezzi istruttori dell'attrice per i motivi meglio spiegati in memorie 183 cpc II e III termine depositate dalla odierna concludente. Si chiede infine che il Decidente conceda alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per deposito di comparse conclusionali e memoria di replica. Infine si rileva che controparte ha impropriamente provveduto a depositare due volte le proprie note conclusive. Tuttavia il diritto delle parti al deposito di memoria autorizzata deve esercitarsi e si consuma con unico deposito, e pertanto si chiede che il Decidente disponga la espunzione dal fascicolo della nota depositata dalla società attrice successivamente al primo deposito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di pagina 11 di 17 redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione la conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Parte_1
chiedendo, nel merito e in via principale, accertato e dichiarato che la Controparte_1 Controparte_1
era risultata inadempiente al pagamento di quattro fatture, per un totale di euro 14.307,89, IVA compresa, in linea capitale, oltre interessi di mora;
accertata e dichiarata la risoluzione ipso iure del contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 12 del contratto in combinato disposto con l'art. 1456 c.c., stante l'inadempimento della parte convenuta al pagamento sia del compenso fisso sia dell'indennità di sviluppo commerciale previsti dall'art. 7 del contratto;
accertato e dichiarato che parte convenuta, con pec del 23.03.21, aveva dichiarato di recedere con effetto immediato dal contratto di collaborazione commerciale, considerato che l'art. 6 del contratto prevedeva una durata minima di due anni dal
1.06.2020 al 31.05.2022; per l'effetto, chiedeva di condannare la a corrispondere in Controparte_1 favore di parte attrice le somme indicate da parte attrice nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre accessori, IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge.
A sostegno delle domande svolte, parte attrice rilevava che:
- le parti, in data 18.05.2020, sottoscrivevano una proposta di collaborazione e poi, in data
1.06.2020, un contratto di collaborazione marketing & commerciale;
- a seguito della sottoscrizione del contratto, svolgeva la propria attività di Parte_1
consulenza e marketing, come documentalmente provato, adempiendo diligentemente alle prestazioni pattuite;
- rimaneva inadempiente nel pagamento delle fatture n. 1 e 2 del 30.01.2021, n. Controparte_1
3 del 24.02.2021 e n. 4 del 31.03.2021, relative ai corrispettivi/compensi fissi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 così come previsto dalla lett. a) dell'art. 7 del contratto e all'indennità di sviluppo commerciale prevista dalla lett. c) dell'art. 7 del contratto;
- dall'inadempimento della al pagamento sia del compenso fisso sia Controparte_1 dell'indennità di sviluppo commerciale previsti rispettivamente dalle lettere a) e c) dell'art. 7 del contratto derivava la risoluzione ipso iure del contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 12 del contratto stesso (clausola risolutiva espressa) in combinato disposto con l'art. 1456 c.c.;
- con pec del 23.03.2021 la contravvenendo alla clausola generale di buone fede Controparte_1
e correttezza nell'esecuzione del contratto, dichiarava di recedere dal contratto di pagina 12 di 17 collaborazione commerciale con effetto immediato, asserendo pretesi inadempimenti da parte della consulente;
- stante il recesso immotivato e ingiustificato, esercitato in violazione dell'art. 6 del contratto, che prevedeva una durata minima di due anni dal 1.06.2020 (data di sottoscrizione) al 31.05.2022, la doveva essere condannata al pagamento di una penale contrattuale ai sensi Controparte_1 dell'art. 8, punto 2, del contratto;
- l'obbligazione del consulente aziendale doveva considerarsi quale obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che il mancato conseguimento di quegli obiettivi non poteva essere imputato al consulente come inadempimento, né costituire giusta causa di recesso;
- parte convenuta non aveva soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante circa i danni asseritamente subiti.
ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo di ritenere e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti con l'accordo da parte della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore per fatto e colpa di quest'ultima e ritenere e
[...]
dichiarare la risoluzione del contratto in parola, per le motivazioni tutte evidenziate in narrativa;
di ritenere e dichiarare in ogni caso la validità ed efficacia del recesso formalmente promosso dalla odierna convenuta;
di conseguentemente rigettare siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate le deduzioni e istanze tutte dalla in persona del l.r.p.t. azionate mercè Parte_1
l'odierna azione, e rigettare quindi tutte le richieste di condanna al pagamento di somme in danno della odierna comparente;
con vittoria delle spese di causa.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- il recesso della in data 16.03.2021 era giustificato dagli esiti fallimentari e Controparte_1
dannosi della collaborazione intrattenuta con la quale conIGliava alla Parte_1
di produrre e confezionare un cospicuo quantitativo di prodotti dolciari per Controparte_1
soddisfare imminenti ordini di acquisto, che, invece, non pervenivano, con conseguenti danni a fronte delle spese già sostenute dalla per la produzione e il confezionamento di Controparte_1
tali prodotti, che, rimasti inizialmente invenduti, venivano alla fine in massima parte distrutti e in minima parte svenduti a prezzo infimo;
- il recesso esercitato da parte convenuta era legittimo, in quanto nel contratto di prestazione d'opera professionale il cliente poteva recedere liberamente (ad nutum ex art. 2237 c.c.), anche in presenza di un termine finale;
pagina 13 di 17 - sulla consulente incombeva la prova liberatoria del suo esatto adempimento attraverso la dimostrazione di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformata ai protocolli dell'attività secondo la diligenza professionale e di non avere determinato il mancato raggiungimento del risultato perseguito dal cliente per causa ad essa imputabile;
- non era applicabile alla fattispecie in esame l'ipotesi sub 2 dell'art. 8 del contratto, in quanto questo si era risolto per inadempimento della consulente, ovvero, in subordine, per il legittimo recesso spiegato dalla committente.
All'udienza del 8.02.2022 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
All'udienza del 25.05.2022 il Giudice, osservata la natura documentale della causa, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Il contratto di Collaborazione Marketing & Commerciale stipulato tra le parti in data 1.06.2020 (doc. 8 attrice) aveva principalmente per oggetto lo svolgimento da parte della di “attività Parte_1
di consulenza marketing e commerciale per i prodotti della committente, anche al fine di facilitare l'accesso dei prodotti medesimi nel circuito della “Grande Distribuzione Organizzata” (GDO) e/o comunque l'ampliamento della presenza degli stessi nella G.D.O. e/o in altri canali di vendita”.
All'art. 7 del contratto fu concordato il corrispettivo costituito, da una parte, da un compenso fisso forfettariamente stabilito tra le parti in euro 36.000,00 annui da corrispondersi in dodici date mensili anticipate e, dall'altra, da un'indennità per l'attività di sviluppo commerciale calcolata al 3% sul fatturato sviluppato dalla dei prodotti relativi alla “fascia primo prezzo”, del 7% Parte_1 sul fatturato dei prodotti relativi alla fascia “Premium” e del 10% sul fatturato dei prodotti della fascia
“Luxury”.
Le parti concordarono all'art. 12 la risoluzione ex art. 1456 c.c. nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento anche di una sola mensilità del corrispettivo concordato.
A fronte di quanto previsto contrattualmente, l'odierna attrice emetteva le fatture n. 1/21 del
30.01.2021, a titolo di compenso mensile del mese di gennaio 2021 (per la quale la società convenuta pagò la somma di euro 200,00), n. 2/21 del 30.01.2021, a titolo di indennità di sviluppo commerciale di cui all'art. 7, punto c) del contratto, n. 3/21 del 24.02.2021, a titolo di compenso mensile del mese di pagina 14 di 17 febbraio 2021 e n. 4/21 del 31.03.2021, a titolo di compenso mensile del mese di marzo 2021, per complessivi euro 14.307,89.
È pacifico in causa che, dopo una diffida inviata dal legale dell'attrice in data 26.02.2021 (doc. 28 attrice), con raccomandata in data 16.03.2021 e successiva pec in data 23.03.2021 (doc. 29 attrice), la convenuta comunicava il recesso dal contratto per assunti inadempimenti della consulente, odierna attrice.
Ne deriva che si dovrà qui valutare, alla luce della documentazione e delle allegazioni delle parti, se tale recesso sia qualificabile come recesso per giusta causa o meno, con conseguente applicazione, nel primo caso, dei principi generali disciplinanti il recesso per giustificato motivo e, nel secondo caso, cioè di recesso privo di giusta causa, il disposto dell'art. 8 punti 1, 2 e 3 del contratto del 1.06.2020.
Non è condivisibile l'affermazione di parte convenuta secondo la quale, ai sensi dell'art. 2237 c.c., il cliente può recedere liberamente anche in presenza di un termine finale.
Si osserva che l'art. 6 del contratto concluso tra le parti disciplina espressamente la durata del contratto e la conseguente deroga a quanto disposto dall'art. 2237 c.c., prevedendo che “soltanto una volta che sarà maturata la prima scadenza contrattuale (quindi soltanto dopo i primi due anni di vigenza del contratto) ed in ipotesi di ulteriore rinnovo del contratto de quo, ognuna delle parti sarà, comunque ed in ogni caso, libera di recedere in qualsiasi momento dal contratto”. Sul punto il Supremo Collegio ha insegnato che “La previsione della facoltà di recesso “ad nutum” del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237 c. 1 c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi,
è possibile che, per particolari eIGenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso” (Cass. civ., sez. L., n. 21904 del
7.09.2018).
Il recesso consiste in un negozio giuridico unilaterale di natura recettizia, che produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato, secondo le regole proprie degli atti unilaterali ex art. 1334 c.c.
Ne consegue anzitutto che la comunicazione di recesso formulata da parte convenuta in data
23.03.2021 ha determinato la cessazione del contratto, con l'ulteriore conseguenza che la domanda di parte attrice di accertamento e declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456
c.c. non può trovare accoglimento.
pagina 15 di 17 Infatti, ai sensi dell'art. 1456 c.c., i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Ma in tale ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Non vi è agli atti una comunicazione di tal fatta da parte dell'attrice, con la conseguenza che la domanda di risoluzione può ritenersi formulata solo con l'atto introduttivo del presente giudizio e la stessa dovrà ritenersi inefficace, essendo il contratto da tempo cessato a seguito del recesso della convenuta.
Per quanto attiene l'assunta giusta causa del recesso, la ha lamentato inadempimenti Parte_4
da parte della società attrice che non risultano inadempimenti a precise obbligazioni contrattuali, quanto piuttosto ad aspettative della convenuta sull'andamento e incremento dei propri affari.
Circa la condanna alla penale, si osserva che l'art. 1384 c.c. consente al Giudice l'equa diminuzione della penale, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Il Supremo Collegio a Sezioni Unite ha insegnato che “Il Giudice che riduca l'ammontare della penale, al cui pagamento il creditore ha chiesto che il debitore sia condannato, non viola in alcun modo la prima proposizione del richiamato art. 112 c.p.c., atteso che il limite postogli dalla norma è, in linea generale, che egli non può condannare il debitore ad una somma superiore a quella richiesta, mentre può condannarlo al pagamento di una somma inferiore” (Cass. civ., SS.UU., n. 18128 del 13.09.2005).
Si ritiene pertanto equo, ridurre la penale conseguente all'inadempimento di parte convenuta alla somma di euro 5.000,00, oltre Iva e oneri fiscali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento delle domande formulate da parte attrice, accerta l'inadempimento della convenuta al pagamento delle fatture nn. 1/21 del 30.01.2021 (detratta la Parte_4
somma di euro 200,00 già corrisposta dalla convenuta), n. 2/21 del 30.01.2021, n. 3/21 del
24.02.2021 e n. 4/21 del 31.03.2021, per complessivi euro 14.307,89, IVA compresa;
2) accerta altresì che la ha, in data 23.03.2021, comunicato il recesso senza Parte_4
giusta causa dal contratto di cui al presente giudizio;
pagina 16 di 17 3) condanna, per l'effetto, la convenuta in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, al pagamento a favore della società attrice della somma di euro 14.307,89, compresa
IVA, a saldo delle fatture non saldate, oltre ad interessi di mora di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002;
4) condanna altresì la società convenuta al pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre IVA,
oneri fiscali e interessi ex art 1284 comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di penale, liquidata ex art. 1384 c.c., sussistendone i presupposti;
5) condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_4
refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.608,20, di cui euro 2.268,00 per compensi ed euro 340,20 per spese generali al 15%, oltre IVA, cpa e oneri fiscali.
Milano, il 4 ottobre 2024
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 23081/2021 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 P.IVA_1
Zimbaldi, elettivamente domiciliata in Monza, via San Giovanni Bosco n. 5, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE
contro
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Marco Sabato e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Giuseppe Ruggeri, elettivamente domiciliata in Palermo, via Nairobi n. 12, presso lo studio dell'avv. Sabato
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: nel merito in via principale per tutti i motivi di cui in atti, previa l'adozione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto: previo rigetto di tutte le domande sia di rito che di merito avanzate da parte convenuta in quanto inammissibili, tardive e comunque infondate in fatto ed in pagina 1 di 17 diritto;
1) accertato e dichiarato che la Parte_2
, (Codice Fiscale e Partita IVA con sede legale in Termini Imerese (PA) via
[...] P.IVA_2
Nicolò Palmieri n°16, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante IG.
[...]
è risultata inadempiente al pagamento delle seguenti fatture: a) fattura n°1 del Parte_3
30/01/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (in totale € 3.660,00) relativa al corrispettivo/compenso fisso del mese di gennaio 2021 di cui alla lettera a) dell'art. 7 del contratto ossia relativa al servizio di consulenza commerciale e marketing;
somma da cui deve essere detratto il modesto acconto di €
200,00; b) fattura n°2 del 30/01/2021 di € 2.891,71 oltre IVA (in totale € 3.527,89) relativa all'indennità di sviluppo commerciale prevista dalla lettera c) dell'art. 7 del contratto in riferimento al secondo “elemento” calcolata sugli ordini pervenuti e già evasi relativi ai “prodotti fascia Premium – linea colori di Sicilia”, inerenti all'inserimento dei prodotti della convenuta nella Grande Distribuzione
Organizzata “IT” s.p.a.; c) fattura n°3 del 24/02/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (e così in totale €
3.660,00) relativa al corrispettivo/compenso fisso per il mese di febbraio 2021 così come previsto dalla lettera a) dell'art. 7 del contratto sottoscritto inter partes;
d) fattura n°4 del 31/03/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (e così in totale € 3.660,00) relativa al corrispettivo/compenso fisso per il mese di marzo
2021 così come previsto dalla lettera a) dell'art. 7 del contratto sottoscritto inter partes;
per un totale di
€ 14.307,89 IVA compresa, in linea capitale, oltre interessi di mora ex art.5 del D. Lgs. 231/2002; 2) accertata e dichiarata la risoluzione ipso iure del contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 12 del contratto (clausola risolutiva espressa) in combinato disposto con l'art. 1456 c.c., stante l'inadempimento della parte convenuta al pagamento sia del compenso fisso sia dell'indennità di sviluppo commerciale previsti rispettivamente dalle lettere a) e c) dell'art.7 del contratto;
3) accertato e dichiarato che la con p.e.c. del 23/03/2021, ha dichiarato di recedere con effetto Parte_4 immediato dal contratto di collaborazione commerciale, considerato che l'art.6 del contratto medesimo prevedeva una durata minima di due anni dal 01/06/2020 (data di sottoscrizione) al 31/05/2022; 4) per l'effetto, condannare la , (Codice Parte_2
Fiscale e Partita IVA ) con sede legale in Termini Imerese (PA) via Nicolò Palmieri n°16, P.IVA_2 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante IG. a Parte_3
corrispondere, in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 IG.ra , le seguenti somme: € 14.307,89 (iva inclusa) in linea capitale, in relazione alle Controparte_2
fatture scadute ed impagate di cui alle premesse del presente atto (già detratto l'acconto di € 200,00), oltre agli interessi di mora di cui all'art.5 del D. Lgs.231/2002 (e successive modifiche ed integrazioni) da calcolarsi a decorrere da ogni singola scadenza di pagamento delle fatture scadute ed impagate sino al saldo effettivo;
a) € 72.000,00 quale penale contrattuale prevista dal punto 2 dell'art.8 del contratto pagina 2 di 17 sottoscritto inter partes, come meglio calcolata sopra;
a1) in subordine all'ipotesi di cui alla lettera a), €
42.000,00 quale penale contrattuale come risultante dalla moltiplicazione tra n°14 mesi e la somma mensile di € 3.000,00 relativa al corrispettivo per la consulenza marketing che sarebbe spettata alla odierna attrice laddove il contratto avesse avuto regolare esecuzione dal marzo 2021 sino alla naturale scadenza del 31/05/2022, b) in ulteriore subordine rispetto alle ipotesi a) e a1), € 5.991,33 (iva esclusa) quale penale contrattuale prevista dal punto 3 dell'art.8 del contratto sottoscritto inter partes, come meglio calcolata sopra;
c) in ulteriore subordine rispetto alla lettera b), € 4.131,07 (iva esclusa) quale penale contrattuale di cui al punto 1 dell'art.8 del contratto sottoscritto inter partes, come meglio calcolata sopra;
oltre interessi di legge dalla data di scadenza al saldo effettivo, ovvero, per tutte le voci esposte, in quelle somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa o diversamente determinate dal Tribunale adito, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto. in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre accessori, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. in via istruttoria previa dichiarazione di inammissibilità dei capitoli di prova ex adverso formulati nella terza memoria difensiva in quanto tardivi, si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale del IG. (legale rappresentante della società Parte_5
e per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto:
1. vero che l'odierna società Parte_4
esponente ha quale oggetto sociale, tra gli altri, lo svolgimento di attività di consulenza, marketing, comunicazione commerciale e strategia d'impresa, come risulta dalla visura camerale che si rammostra al teste quale doc.1; 2. vero che nell'ambito di tale attività, la IG.ra nell'aprile del Controparte_2
2020, veniva contattata dal IG. , legale rappresentante ed amministratore Parte_3 unico della ” con sede legale in Termini Imerese (PA), Pt_2 Controparte_3
alla via Nicolò Palmieri n°16; 3. vero che la società ha come oggetto sociale Parte_4
l'acquisto, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti agroalimentari, come si evince dalla visura camerale di cui all'allegato 2 che si rammostra al teste;
4. vero che il IG. , avendo intenzione di affidarsi alla consulenza commerciale Parte_3 prestata dall'odierna deducente al fine di incrementare il proprio “business”, ossia di inserire i propri prodotti e/o nuove linee di prodotti nelle filiere della grande distribuzione italiana e/o estera, in data 29
e 30/04/2020, inviava via mail all'odierna attrice una serie di cataloghi e listini del proprio portafoglio prodotti come da doc. 3 che si rammostra al teste;
5. vero che il portafoglio prodotti presentato dalla società all'odierna parte attrice era per la maggior parte non “made in Italy” e Controparte_1
comunque di collocazione qualitativa tale da poter essere distribuito solo nella fascia denominata da
“primo prezzo” (discount”);
6. vero che la IG.ra della aveva più volte Controparte_2 Parte_1
evidenziato al IG. che con il proprio portfolio prodotti sarebbe stato estremamente difficile Parte_3
pagina 3 di 17 inserirsi nella GDO;
7. vero che la IG.ra aveva più volte fatto presente al IG. che CP_2 Pt_3
l'introduzione dei propri prodotti nell'ambito della grande distribuzione avrebbe potuto realizzarsi nel medio – lungo periodo e solo dopo avere concepito delle linee di prodotti accattivanti dal punto di vista commerciale;
8. vero che durante un primo incontro a Milano e dopo un'analisi del portafoglio prodotti della la IG.ra manifestava al IG. la necessità di sviluppare una linea o più CP_1 CP_2 Pt_3 linee di prodotti segmentate per canale e per target totalmente “made in ”, di alta qualità e con Pt_1
caratteristiche di regionalità (made in Sicily), requisiti fondamentali per competere a livello nazionale ma soprattutto internazionale;
9. vero che la era di fatto agente esclusivo per l'Italia di CP_1 alcuni prodotti di aziende estere e che distribuiva a marchio dell'azienda rappresentata o in private label su richiesta dei clienti, ed in prevalenza nei canali discount e/o attraverso dei distributori (ad es.
) che a loro volta ridistribuivano con marchio originario del prodotto e/o su produzione a loro Per_1
brand nel solo mercato Italia e prevalentemente in Sicilia ed in qualche discount delle aree 1 e 2
Nielsen a “macchia di leopardo”; 10. vero che la richiese alla di strutturare CP_1 Parte_1 una propria rete commerciale in grado di coprire l'intero territorio nazionale e sviluppare anche i mercati esteri;
11. vero che la creazione di linee premium è stata sin dall'inizio uno specifico suggerimento da parte della , ciò per una diversificazione del posizionamento rispetto al Parte_1
portafoglio di prodotti da primo prezzo della convenuta (sui quali la competitività ruota unicamente attorno al prezzo), oltre che per una precisa eIGenza di affermazione tra prodotti luxury con valore aggiunto made in Italy e made in Sicily (cfr. doc.33 che si rammostra al teste); 12. vero che la IG.ra della ha più volte sollecitato un incontro con la rete di vendita in forza Controparte_2 Parte_1
presso la (cfr. doc.35 che si rammostra al teste), per organizzare una riunione conoscitiva al CP_1
fine di comprenderne le reali potenzialità in termini di canali distributivi in cui operava, competenza e aree di azione, e poter comprendere come interagire con essa al fine di un'ottimizzazione di costi di gestione ed evitare sovrapposizioni di mandato di eventuali nuovi inserimenti di agenti, che sarebbero stati deleteri per l'azienda, per i collaboratori stessi e le per le insegne;
13. vero che, in ordine alla circostanza di cui al capitolo precedente, il IG. è sempre stato molto evasivo nel fornire Parte_3
precise indicazioni ad eccezione di un agente, a suo dire, introdotto in tutta la Distribuzione, del quale però il titolare non aveva alcuna stima e non intendeva peraltro portare avanti un rapporto di collaborazione, poiché sempre a suo dire, ordinava solo minime quantità di prodotto ma non in linea con le proprie aspettative di volumi di vendita (sempre docc.35, 36 che si rammostrano al teste); 14. vero che la società all'epoca in cui ebbe a contattare l'odierna esponente era priva di Controparte_1 una propria struttura organizzativa aziendale;
15. vero che, sin dall'inizio della collaborazione, la IG.ra ebbe a rilevare l'inconsistenza della struttura organizzativa della società la CP_2 Controparte_1
pagina 4 di 17 quale esisteva solo come ragione sociale ma che, di fatto, era una società rappresentante di alcuni marchi esteri per l'Italia e di alcuni prodotti a proprio marchio ( per l'appunto) e che si CP_1 faceva produrre dalle medesime aziende estere che rappresentava in esclusiva per l'Italia e che distribuiva solamente in qualche discount;
16. vero che la IG.ra , in occasione di una Controparte_2 visita in Sicilia nel settembre del 2020 e nell'ambito delle prime fasi di sviluppo del progetto di marketing, si avvide che l'attività della veniva svolta su di un'imbarcazione Controparte_1 ormeggiata nel porto di Termini Imerese;
17. vero che l'unica risorsa umana della società CP_1
era rappresentata da un solo dipendente IG. oberato dal lavoro corrente ed
[...] Parte_6
ordinario e poco disponibile a fornire i dati e le informazioni e/o i materiali che gli venivano richiesti nei tempi necessari;
18. vero che la IG.ra , inoltre, ha potuto constatare che la Controparte_2
era sfornita di modulistica aziendale, forms per la corrispondenza commerciale con la CP_1 grande distribuzione, conferme d'ordine, listini, schede prodotto, “contratti tipo” per accordi di collaborazione con l'Italia e/o con l'estero; 19. vero che tutti i materiali di cui al capitolo precedente sono stati approntati e predisposti personalmente dalla IG.ra come si evince dai Controparte_2 docc.41 che si rammostrano al teste;
20. vero che a seguito dell'intenzione del IG. di avere una Pt_3
linea a proprio marchio e di avere una figura marketing e commerciale necessaria per sviluppare il progetto, la IG.ra ebbe a proporre un'ipotesi di collaborazione basata su un attività in duplice CP_2
forma: a) di tipo consulenziale per la parte marketing: b) in percentuale variabile in funzione degli sviluppi commerciali che avrebbe dovuto prevedere inizialmente l'impegno di alcune giornate da dedicare su base mensile al fine di verificare la fattibilità del progetto e lo status organizzativo aziendale della il tutto come si evince dallo scambio di corrispondenza in data 11- CP_1
12/05/2020 che si rammostra al teste quale doc.4; 21. vero che a seguito di interscambi verbali e scritti, le parti, in data 18/05/2020, sottoscrivevano una “proposta di collaborazione” sulla base della quale l'odierna esponente cominciò a predisporre una serie di materiali per poter comunicare con l'esterno in nome e per conto della ossia in primis la creazione di un dominio e di una casella di Parte_4
posta elettronica, come risulta dalla documentazione n°5, 6 e 7 che si rammostra al teste;
22. vero che la suddetta “proposta di collaborazione” veniva trasfusa, in maniera più particolareggiata, nel “contratto di collaborazione marketing & commerciale” sottoscritto dalle parti in data 01/06/2020, come da doc.8 che si rammostra al teste;
23. vero che la IG.ra in data 7/06/2020 inviò alla Controparte_2 una serie di questionari al fine di avere una “panoramica” dell'azienda, come si evince Controparte_1
dai docc.42 che si rammostrano al teste;
24. vero che i riscontri ai suddetti questionari, peraltro incompleti, sono giunti tardivamente ossia a progetto ormai avviato;
25. vero che a seguito della sottoscrizione del contratto, l'odierna esponente iniziò a svolgere la propria attività di consulenza e pagina 5 di 17 marketing, predisponendo una linea di prodotti di altissima gamma “luxury” a brand “Black Diamond” di specialità siciliane da affiancare alla linea di prodotti destinati al canale “retail” denominata “I colori di Sicilia” il tutto come si evince dalla documentazione allegata che si rammostra al teste (doc.9); 26. vero che i suddetti “brands” (“Black Diamond” e “I colori di Sicilia”) sono di personale ed esclusiva creazione dell'odierna società esponente;
27. vero che la creazione delle anzidette linee di prodotti diversificate si rendeva necessaria al fine di proporre in primis al canale retail Italia dei prodotti che fossero appetibili ed innovativi nella gamma, nel packaging e quindi nell'offerta propositiva a scaffale;
28. vero che nel mese di luglio 2020 la aveva approntato due linee gourmet Parte_1
“Black Diamond” per i canali Ho.re.ca, duty free, ed export e “Colori di Sicilia” per il canale retail
Italia ed estero, predisposto le presentazioni marketing, i listini, presentato le linee ai principali players ed a settembre inserito 11 referenze in una catena G.D.O. con 99 punti vendita (IT), come emerge dalla documentazione che si rammostra al teste quale doc.10, 31 e 32; 29. vero che la Controparte_1 chiedeva, altresì, all'odierna esponente di evadere le richieste che giungevano dall'estero con particolare riferimento al distributore Strategy & Distribution la quale si occupava del mercato tedesco nel segmento “luxury”, come si evince dal doc.43 che si rammostra al teste;
30. vero che la IG.ra della ha predisposto anche un modello di liberatoria per l'utilizzo di Controparte_2 Parte_1
immagini e video, come si evince dal doc.44 che si rammostra al teste;
31. vero che la IG.ra CP_2
si è messa personalmente in contatto con tutti i fornitori di produzione (da quelli di materia
[...]
prima a quelli di confezionamento e cartotecnica), ciò su specifica richiesta della società CP_1
32. vero che la IG.ra della ha predisposto tutta la modulistica
[...] Controparte_2 Pt_1 Pt_1
idonea a fornire con chiarezza ai fornitori precise istruzioni in termini di confezionamento, etichettatura e quant'altro necessario per la finalizzazione del progetto, come si evince dai docc.45 che si rammostrano al teste;
33. vero che il IG. della esprimeva più volte alla IG.ra Parte_3 CP_1
la propria soddisfazione per il lavoro svolto, come si evince dalla corrispondenza mai, Controparte_2
che si rammostra al teste quale doc. 46; 34. vero che l'avvio della produzione è stato confermato ai vari fornitori solo ad ordinativi emessi (settembre 2021 con consegna richiesta settembre 2021); 35. vero che la società si trovò nell'impossibilità di consegnare i prodotti nei tempi richiesti a Controparte_1 causa della propria carenza strutturale;
36. vero che solamente grazie all'intervento della IG.ra CP_2
della , l'insegna “IT” ha accettato la proroga ad ottobre 2021, ma la
[...] Parte_1
consegna effettiva è stata effettuata con circa 2 mesi di ritardo (11 novembre 2021); 37. vero che la IG.ra ha individuato una cooperativa sociale ( e l'ha presentata alla società Controparte_2 Pt_7 con la quale quest'ultima ha definito in modo diretto le condizioni economiche del Controparte_1
servizio di confezionamento, imballaggio, stoccaggio e spedizione;
38. vero che nonostante la pagina 6 di 17 avesse prospettato sin dall'inizio la difficoltà data dai tempi troppo stretti a Parte_8
disposizione, i materiali di confezionamento pervenuti con estremo ritardo e non rispondenti ai capitolati richiesti, la pandemia ed il conseguente lockdown, la IG.ra della Controparte_2 Parte_1
si è attivata nel coinvolgere dei volontari che sono intervenuti in aiuto delle risorse umane della
[...]
cooperativa (per lo più persone diversamente abili) al fine di soddisfare le richieste della CP_1
[...
39. vero che la IG.ra della ha contribuito personalmente nella Controparte_2 Parte_1 gestione dell'intera fase di confezionamento dei prodotti, anche manualmente e a ritmo serrato, weekend compresi al fine di rispettare i tempi di consegna;
40. vero che tutti i fornitori inerenti alla produzione di prodotti dolciari, panettoni, paste di mandorla, vini ecc. sono stati individuati dalla società e dalla stessa gestiti in termini di condizioni economiche e commerciali;
41. vero CP_1
che la IG.ra della ha gestito con i suddetti fornitori tutti gli aspetti Controparte_2 Parte_1
normativi in merito alla etichettatura dei prodotti, controllo qualità, schede tecniche e in generale la predisposizione di tutta la modulistica necessaria per lo sviluppo di ogni fase del progetto, come si evince dai docc.41 che si rammostrano al teste;
42. vero che gli unici fornitori segnalati dalla IG.ra
(in funzione della loro specifica competenza ed affidabilità professionale e qualitativa) Controparte_2 sono stati quelli relativi all'ufficio stampa, all'ufficio grafico e ad una piccola cartotecnica molto specializzata in lavoro luxury, alla quale venne richiesto di predisporre i prototipi necessari alla
[...]
ai fini della loro valutazione di inserimento;
43. vero che la IG.ra della Parte_9 Controparte_2
, su specifica richiesta del IG. , ha visitato personalmente i predetti fornitori Parte_1 Parte_3
presso le loro sedi;
44. vero che alcune lavorazioni, quali ad esempio la produzione di etichette, stampati digitali e cartotecnici ecc. sono state prodotte in Sicilia, da fornitori della società CP_1
e gestiti dalla medesima in totale autonomia sotto il profilo economico/commerciale; 45. vero che,
[...]
tuttavia, la richiedeva costantemente alla IG.ra della , a CP_1 Controparte_2 Parte_1
distanza, il supporto tecnico necessario alle varie fasi di produzione al fine di inviare le istruzioni alla cooperativa sita in Milano per le fasi di confezionamento;
46. vero che la IT ha emesso ordinativi per prodotti considerati di ricorrenza (pasta di mandorle, torroncini e croccante) e tipici della tradizione
Siciliana, per una diversificazione ed innovazione del proprio scaffale assortimentale, essendo parte integrante della linea Colori di Sicilia;
47. vero che le principali insegne della grande distribuzione sono state contattate dalla IG.ra ; 48. vero che, in particolare, la Coop è stata la Controparte_2
seconda insegna disponibile ad un inserimento della linea della 49. vero che, tuttavia, CP_1
quando furono prospettate le condizioni di inserimento, la ha fatto “marcia indietro”, CP_1
evidenziando la non conoscenza delle dinamiche di approccio, inserimento, tempistiche e listing della
GDO, nonostante in questo canale, se pur per prodotti da primo prezzo, l'azienda convenuta operasse pagina 7 di 17 da tempo (docc.37 che si rammostrano al teste); 50. vero che nella fattispecie dell'insegna “Arena”, la IG.ra aveva richiesto ad un proprio collaboratore, operativo nell'area Sicilia, di Controparte_2
presentare la linea;
51. vero che, pertanto, furono inviati alcuni campioni e la presentazione di linea per poterli sottoporre all'attenzione del buyer, attività della quale era stato informato il IG. , il Parte_3
quale si dimostrò molto sorpreso della conoscenza, da parte della IG.ra , di un personaggio CP_2
riconosciuto tra i migliori e più rinomati agenti della Sicilia, per i mandati che rappresenta e per la storicità della sua agenzia;
52. vero che la aveva comunicato via mail all'insegna IT, CP_1
(a seguito dei diversi tentativi telefonici peraltro falliti, da parte del IG. nell'intento di essere Per_2
ricevuto) che la IG.ra non era più la referente aziendale (doc.38 che si rammostra al teste); 53. CP_2
vero che nella suddetta mail veniva messo in copia il IG. ed i listini proposti erano inferiori a Per_2 quelli presentati all'insegna, sulla base dei quali IT aveva emesso i precedenti ordinativi in funzione unicamente di un rapporto di stima e di fiducia con la IG.ra ; 54. vero che la IT, CP_2 telefonicamente, mise al corrente la IG.ra dell'informativa mostrandosi estremamente Controparte_2
risentita per aver inserito una nuova linea sulla base delle rassicurazioni ricevute dalla medesima e dal proprio collaboratore di zona, in termini di serietà ed affidabilità dell'azienda; 55. vero che nel mese di settembre 2020 l'insegna IT emetteva il primo ordine per 99 punti vendita con consegna a settembre 2020 e la diede l'avvio della produzione esterna solo alla ricezione Controparte_1 dell'ordine, sempre come emerge dalla documentazione che si rammostra al teste quale doc.10; 56. vero che l'attività di confezionamento comportò, per la IG.ra della Controparte_2 Parte_1 un carico di lavoro enorme (quasi 20 ore al giorno), ed è consistita nell'individuare e coordinare
[...]
i fornitori (dalla Lombardia alla Sicilia) in grado di confezionare i prodotti secondo le aspettative del cliente;
57. vero che sempre nel settembre 2020 la contattava l'insegna Coop Parte_10
., nello specifico la territoriale Coop Sicilia, per l'inserimento nella relativa catena della CP_4 linea di prodotti “Colori di Sicilia” della come risulta dalla corrispondenza che si Parte_4
rammostra al teste quale doc.11; 58. vero che nel mese di gennaio 2021 la proponeva Parte_4 di “togliere” lo “stipendio fisso” (inteso il compenso mensile di cui alla lettera a) dell'art.7 del contratto inter partes) e, in generale, proponeva delle modifiche peggiorative al contratto in essere tra le parti, come risulta dalle comunicazione mail in data 4/01/2021, 11/01/2021 e 19/01/2021 inviate dal IG.
legale rappresentante della convenuta, mail che si rammostrano al teste quali docc.12,13,14 Parte_3
e 15; 59. vero che con mail in data 19/01/2021 ed in data 28/01/2021 la IG.ra Controparte_2
comunicava di non poter accettare la proposta di variazione dei termini contrattuali in essere, facendo presente, tra l'altro, che l'attività svolta, remunerata mensilmente con il compenso fisso, aveva prodotto un risultato positivo in termini di vendite con l'inserimento dei prodotti della convenuta nel circuito pagina 8 di 17 “IT” e che quindi maggiori e più favorevoli risultati si sarebbero prodotti nel medio-lungo periodo, motivo per il quale la durata iniziale del contratto era stata fissata in due anni, termine minino per la valutazione dei risultati del lavoro svolto, come risulta dai docc.16-17 che si rammostrano al teste;
60. vero che, in ogni caso nella mail del 28/01/2021 la IG.ra , al solo fine di venire CP_2
incontro alle difficoltà manifestate dalla convenuta, proponeva di ridurre, solo temporaneamente per un periodo di sei mesi, il compenso fisso (lettera a dell'art.7) ad € 2.500,00 oltre IVA, anziché € 3.000,00 oltre IVA, ferme restando la debenza delle indennità di “sviluppo commerciale” di cui alla lettera c) del medesimo articolo e fermi restando i compensi fissi già maturati, come risulta dal doc.17 che si rammostra al teste;
61. vero che la svolgeva l'attività di consulenza e/o marketing Parte_1
di cui alle seguenti fatture: a) fattura n°1 del 30/01/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (in totale € 3.660,00) relativa al corrispettivo/compenso fisso del mese di gennaio 2021 di cui alla lettera a) dell'art.7 del contratto ossia relativa al servizio di consulenza commerciale e marketing;
b) fattura n°2 del
30/01/2021 di € 2.891,71 oltre IVA (in totale € 3.527,89) relativa all'indennità di sviluppo commerciale prevista dalla lettera c) dell'art.7 del contratto in riferimento al secondo “elemento” (percentuale del
7% (3% + 4%), calcolata sugli ordini pervenuti e già evasi relativi ai “prodotti fascia Premium – linea colori di Sicilia”, inerenti all'inserimento dei prodotti della convenuta nella Grande Distribuzione
Organizzata “IT”, come risulta dai docc.18 e 19 che si rammostrano al teste;
62. vero che con mail del 4/02/2021 la lamentava di avere ricevuto le suddette fatture ribadendo Parte_4
l'intenzione di non voler “proseguire il rapporto con un fisso”, ossia di non avere intenzione di corrispondere il corrispettivo mensile di cui alla lettera a) dell'art.7 del contratto, asserendo che “..gli obiettivi promessi non sono venuti come ci aspettavamo”…. , come da doc.20 che si rammostra al teste;
63. vero che la svolgeva tutta l'attività di consulenza e marketing relativa al Pt_1 Parte_1 mese di febbraio 2021 in riferimento alla fattura n°3 del 24/02/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (e così in totale € 3.660,00) così come previsto dalla lettera a) dell'art.7 del contratto sottoscritto inter partes e come risulta dal doc.21 che si rammostra al teste;
64. vero che, successivamente l'odierna deducente veniva a conoscenza dalla stessa che il IG. della sempre CP_5 Parte_3 Parte_4
nel febbraio 2021, aveva contattato direttamente la nella persona della IG.ra Controparte_5 Per_3
, inviando alla medesima un'offerta per la linea pasquale che prevedeva la fornitura di prodotti
[...]
a condizioni economiche del tutto diverse da quelle praticate e contrattate con la , come Parte_1
risulta dai docc.22,23 e 24 che si rammostrano al teste;
65. vero che lo stesso IG. della Parte_3
con mail in data 25/02/2021 indirizzata alla IG.ra riconosceva di Parte_4 Controparte_2
avere contattato direttamente la come risulta dal doc.25 che si rammostra al teste;
66. Controparte_5
vero che la IG.ra con mail in data 8/03/2021 riscontrava prontamente la suddetta mail Controparte_2
pagina 9 di 17 sollecitando la ad attenersi alle condizioni contrattuali vigenti nonché Parte_4 all'adempimento delle fatture scadute ed impagate, così facendo seguito ad un precedente sollecito del
16/02/2021, come risulta dai docc.26 e 27 che si rammostrano al teste;
67. vero che la Parte_1
si rivolgeva allo scrivente legale il quale, con p.e.c. in data 26/02/2021, contestava, innanzitutto
[...] il mancato versamento delle tre anzidette fatture per un totale di € 10.847,89 e, in secondo luogo, contestava il fatto di avere contattato direttamente e per iscritto alcuni “buyers”, tra i quali la CP_5
la cui collaborazione commerciale rientrava nell'ambito dell'attività di consulenza svolta dalla
[...]
, come da doc.28 che si rammostra al teste;
68. vero che la ricevuta la Parte_1 Parte_4
diffida di cui sopra, con p.e.c. in data 23/03/2021 dichiarava di recedere dal contratto di collaborazione commerciale con effetto immediato, come da doc.29 che si rammostra al teste;
69. vero che la
[...] ha svolto tutta l'attività di consulenza e marketing relativa al mese di marzo 2021 Parte_1
emettendo la fattura n°4 del 31/03/2021 di € 3.000,00 oltre IVA (e così in totale € 3.660,00), come risulta dal doc.30 che si rammostra al teste;
70. vero che la ha intrapreso una campagna TV CP_1 proprio sulla linea “i Colori di Sicilia” in occasione del periodo natalizio 2021; 71. vero che la ha provveduto ad un restyling del proprio sito web, mantenendo le denominazioni “colori CP_1 di Sicilia” e “Black Diamond” per le proprie linee di prodotti, il tutto come si evince dal sito
(https://www.gangidino.com/portfolio-item/masterchef-colori-di-sicilia/) di cui ai docc.40 e 47 che si rammostrano al teste. Si indicano a testimoni: Fornitori di produzioni a vario titolo: 1) Sig. Persona_4
c/ Industria Dolciaria “Sua Maestà Chocolat” – produzione di panettoni artigianali;
2) Dott.ssa
[...]
c/o – produzione di pasta di mandorle;
3) Dott.ssa c/o Testimone_1 Controparte_6 Persona_5
– produzione di marzapane;
4) Sig. c/o Italdecor s.a.s. – produzione di Controparte_7 Testimone_2
spalmabili; Fornitori di servizi (Area Sicilia): 5) Sig. c/o Kartema – produzione e Testimone_3
stampa packaging in grandi tirature;
6) Sig.ra c/o Grafiprint – produzione stampa di materiale Pt_11
grafico in stampa digitale;
Fornitori di servizi (Area Lombardia) 7) Sig.ra c/ CP_8 Parte_12
– confezionamento prodotti finiti;
8) Sig. c/ Orvem di Mocci Maurizio –
[...] Testimone_4
produzione di luxury packacing – piccole campionature;
9) Dott.ssa c/o Newwws – Testimone_5 ufficio stampa;
Collaboratori di Area 10) Sig. collaboratore dell'area Bergamo – Testimone_6
Brescia per l'insegna IT;
Insegne GDO (Grande Distribuzione) 11) Sig.ra c/o Persona_3
con sede in Castenedolo (BS) via Martorello n°20; 12) Sig. c/o Coop Controparte_5 Testimone_7
Allenza 3.0. sede di Catania;
13) Sig. c/o Coop Allenza 3.0. sede di Modena;
14) Testimone_8
Sig. c/o Coop Allenza 3.0. sede di Modena;
Distributori estero 15) Sig. Testimone_9 Tes_10
c/o Strategy & Distribution;
Dipendente 16) Sig. c/o Controparte_1 Parte_6 Controparte_1
via Nicolò Palmieri n°16.
pagina 10 di 17 Parte convenuta:
VOGLIA L'ADITO TRIBUNALE -ritenere e dichiarare l'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti con l'accordo de quo da parte della in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore per fatto e colpa di quest'ultima e ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto in parola, per le motivazioni tutte evidenziate in atti difensivi della società convenuta;
- ritenere e dichiarare in ogni caso la validità ed efficacia del recesso formalmente promosso dalla odierna convenuta;
-conseguentemente rigettare siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate le deduzioni ed istanze tutte dalla in persona del l.r.p.t. azionate mercè Parte_1
l'odierna azione, e rigettare quindi tutte le richieste di condanna al pagamento di somme in danno della odierna comparente;
-con vittoria delle spese di causa. In ogni caso si insiste per la ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalla società convenuta in comparsa di risposta e nelle memorie ex art. 183 cpc,
II e III termine, secondo le modalità ivi rassegnate, e ci si oppone contestualmente all'ammissione dei mezzi istruttori dell'attrice per i motivi meglio spiegati in memorie 183 cpc II e III termine depositate dalla odierna concludente. Si chiede infine che il Decidente conceda alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per deposito di comparse conclusionali e memoria di replica. Infine si rileva che controparte ha impropriamente provveduto a depositare due volte le proprie note conclusive. Tuttavia il diritto delle parti al deposito di memoria autorizzata deve esercitarsi e si consuma con unico deposito, e pertanto si chiede che il Decidente disponga la espunzione dal fascicolo della nota depositata dalla società attrice successivamente al primo deposito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di pagina 11 di 17 redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione la conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Parte_1
chiedendo, nel merito e in via principale, accertato e dichiarato che la Controparte_1 Controparte_1
era risultata inadempiente al pagamento di quattro fatture, per un totale di euro 14.307,89, IVA compresa, in linea capitale, oltre interessi di mora;
accertata e dichiarata la risoluzione ipso iure del contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 12 del contratto in combinato disposto con l'art. 1456 c.c., stante l'inadempimento della parte convenuta al pagamento sia del compenso fisso sia dell'indennità di sviluppo commerciale previsti dall'art. 7 del contratto;
accertato e dichiarato che parte convenuta, con pec del 23.03.21, aveva dichiarato di recedere con effetto immediato dal contratto di collaborazione commerciale, considerato che l'art. 6 del contratto prevedeva una durata minima di due anni dal
1.06.2020 al 31.05.2022; per l'effetto, chiedeva di condannare la a corrispondere in Controparte_1 favore di parte attrice le somme indicate da parte attrice nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre accessori, IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge.
A sostegno delle domande svolte, parte attrice rilevava che:
- le parti, in data 18.05.2020, sottoscrivevano una proposta di collaborazione e poi, in data
1.06.2020, un contratto di collaborazione marketing & commerciale;
- a seguito della sottoscrizione del contratto, svolgeva la propria attività di Parte_1
consulenza e marketing, come documentalmente provato, adempiendo diligentemente alle prestazioni pattuite;
- rimaneva inadempiente nel pagamento delle fatture n. 1 e 2 del 30.01.2021, n. Controparte_1
3 del 24.02.2021 e n. 4 del 31.03.2021, relative ai corrispettivi/compensi fissi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 così come previsto dalla lett. a) dell'art. 7 del contratto e all'indennità di sviluppo commerciale prevista dalla lett. c) dell'art. 7 del contratto;
- dall'inadempimento della al pagamento sia del compenso fisso sia Controparte_1 dell'indennità di sviluppo commerciale previsti rispettivamente dalle lettere a) e c) dell'art. 7 del contratto derivava la risoluzione ipso iure del contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 12 del contratto stesso (clausola risolutiva espressa) in combinato disposto con l'art. 1456 c.c.;
- con pec del 23.03.2021 la contravvenendo alla clausola generale di buone fede Controparte_1
e correttezza nell'esecuzione del contratto, dichiarava di recedere dal contratto di pagina 12 di 17 collaborazione commerciale con effetto immediato, asserendo pretesi inadempimenti da parte della consulente;
- stante il recesso immotivato e ingiustificato, esercitato in violazione dell'art. 6 del contratto, che prevedeva una durata minima di due anni dal 1.06.2020 (data di sottoscrizione) al 31.05.2022, la doveva essere condannata al pagamento di una penale contrattuale ai sensi Controparte_1 dell'art. 8, punto 2, del contratto;
- l'obbligazione del consulente aziendale doveva considerarsi quale obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che il mancato conseguimento di quegli obiettivi non poteva essere imputato al consulente come inadempimento, né costituire giusta causa di recesso;
- parte convenuta non aveva soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante circa i danni asseritamente subiti.
ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo di ritenere e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti con l'accordo da parte della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore per fatto e colpa di quest'ultima e ritenere e
[...]
dichiarare la risoluzione del contratto in parola, per le motivazioni tutte evidenziate in narrativa;
di ritenere e dichiarare in ogni caso la validità ed efficacia del recesso formalmente promosso dalla odierna convenuta;
di conseguentemente rigettare siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate le deduzioni e istanze tutte dalla in persona del l.r.p.t. azionate mercè Parte_1
l'odierna azione, e rigettare quindi tutte le richieste di condanna al pagamento di somme in danno della odierna comparente;
con vittoria delle spese di causa.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- il recesso della in data 16.03.2021 era giustificato dagli esiti fallimentari e Controparte_1
dannosi della collaborazione intrattenuta con la quale conIGliava alla Parte_1
di produrre e confezionare un cospicuo quantitativo di prodotti dolciari per Controparte_1
soddisfare imminenti ordini di acquisto, che, invece, non pervenivano, con conseguenti danni a fronte delle spese già sostenute dalla per la produzione e il confezionamento di Controparte_1
tali prodotti, che, rimasti inizialmente invenduti, venivano alla fine in massima parte distrutti e in minima parte svenduti a prezzo infimo;
- il recesso esercitato da parte convenuta era legittimo, in quanto nel contratto di prestazione d'opera professionale il cliente poteva recedere liberamente (ad nutum ex art. 2237 c.c.), anche in presenza di un termine finale;
pagina 13 di 17 - sulla consulente incombeva la prova liberatoria del suo esatto adempimento attraverso la dimostrazione di aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformata ai protocolli dell'attività secondo la diligenza professionale e di non avere determinato il mancato raggiungimento del risultato perseguito dal cliente per causa ad essa imputabile;
- non era applicabile alla fattispecie in esame l'ipotesi sub 2 dell'art. 8 del contratto, in quanto questo si era risolto per inadempimento della consulente, ovvero, in subordine, per il legittimo recesso spiegato dalla committente.
All'udienza del 8.02.2022 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
All'udienza del 25.05.2022 il Giudice, osservata la natura documentale della causa, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Il contratto di Collaborazione Marketing & Commerciale stipulato tra le parti in data 1.06.2020 (doc. 8 attrice) aveva principalmente per oggetto lo svolgimento da parte della di “attività Parte_1
di consulenza marketing e commerciale per i prodotti della committente, anche al fine di facilitare l'accesso dei prodotti medesimi nel circuito della “Grande Distribuzione Organizzata” (GDO) e/o comunque l'ampliamento della presenza degli stessi nella G.D.O. e/o in altri canali di vendita”.
All'art. 7 del contratto fu concordato il corrispettivo costituito, da una parte, da un compenso fisso forfettariamente stabilito tra le parti in euro 36.000,00 annui da corrispondersi in dodici date mensili anticipate e, dall'altra, da un'indennità per l'attività di sviluppo commerciale calcolata al 3% sul fatturato sviluppato dalla dei prodotti relativi alla “fascia primo prezzo”, del 7% Parte_1 sul fatturato dei prodotti relativi alla fascia “Premium” e del 10% sul fatturato dei prodotti della fascia
“Luxury”.
Le parti concordarono all'art. 12 la risoluzione ex art. 1456 c.c. nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento anche di una sola mensilità del corrispettivo concordato.
A fronte di quanto previsto contrattualmente, l'odierna attrice emetteva le fatture n. 1/21 del
30.01.2021, a titolo di compenso mensile del mese di gennaio 2021 (per la quale la società convenuta pagò la somma di euro 200,00), n. 2/21 del 30.01.2021, a titolo di indennità di sviluppo commerciale di cui all'art. 7, punto c) del contratto, n. 3/21 del 24.02.2021, a titolo di compenso mensile del mese di pagina 14 di 17 febbraio 2021 e n. 4/21 del 31.03.2021, a titolo di compenso mensile del mese di marzo 2021, per complessivi euro 14.307,89.
È pacifico in causa che, dopo una diffida inviata dal legale dell'attrice in data 26.02.2021 (doc. 28 attrice), con raccomandata in data 16.03.2021 e successiva pec in data 23.03.2021 (doc. 29 attrice), la convenuta comunicava il recesso dal contratto per assunti inadempimenti della consulente, odierna attrice.
Ne deriva che si dovrà qui valutare, alla luce della documentazione e delle allegazioni delle parti, se tale recesso sia qualificabile come recesso per giusta causa o meno, con conseguente applicazione, nel primo caso, dei principi generali disciplinanti il recesso per giustificato motivo e, nel secondo caso, cioè di recesso privo di giusta causa, il disposto dell'art. 8 punti 1, 2 e 3 del contratto del 1.06.2020.
Non è condivisibile l'affermazione di parte convenuta secondo la quale, ai sensi dell'art. 2237 c.c., il cliente può recedere liberamente anche in presenza di un termine finale.
Si osserva che l'art. 6 del contratto concluso tra le parti disciplina espressamente la durata del contratto e la conseguente deroga a quanto disposto dall'art. 2237 c.c., prevedendo che “soltanto una volta che sarà maturata la prima scadenza contrattuale (quindi soltanto dopo i primi due anni di vigenza del contratto) ed in ipotesi di ulteriore rinnovo del contratto de quo, ognuna delle parti sarà, comunque ed in ogni caso, libera di recedere in qualsiasi momento dal contratto”. Sul punto il Supremo Collegio ha insegnato che “La previsione della facoltà di recesso “ad nutum” del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237 c. 1 c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi,
è possibile che, per particolari eIGenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso” (Cass. civ., sez. L., n. 21904 del
7.09.2018).
Il recesso consiste in un negozio giuridico unilaterale di natura recettizia, che produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato, secondo le regole proprie degli atti unilaterali ex art. 1334 c.c.
Ne consegue anzitutto che la comunicazione di recesso formulata da parte convenuta in data
23.03.2021 ha determinato la cessazione del contratto, con l'ulteriore conseguenza che la domanda di parte attrice di accertamento e declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456
c.c. non può trovare accoglimento.
pagina 15 di 17 Infatti, ai sensi dell'art. 1456 c.c., i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Ma in tale ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Non vi è agli atti una comunicazione di tal fatta da parte dell'attrice, con la conseguenza che la domanda di risoluzione può ritenersi formulata solo con l'atto introduttivo del presente giudizio e la stessa dovrà ritenersi inefficace, essendo il contratto da tempo cessato a seguito del recesso della convenuta.
Per quanto attiene l'assunta giusta causa del recesso, la ha lamentato inadempimenti Parte_4
da parte della società attrice che non risultano inadempimenti a precise obbligazioni contrattuali, quanto piuttosto ad aspettative della convenuta sull'andamento e incremento dei propri affari.
Circa la condanna alla penale, si osserva che l'art. 1384 c.c. consente al Giudice l'equa diminuzione della penale, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Il Supremo Collegio a Sezioni Unite ha insegnato che “Il Giudice che riduca l'ammontare della penale, al cui pagamento il creditore ha chiesto che il debitore sia condannato, non viola in alcun modo la prima proposizione del richiamato art. 112 c.p.c., atteso che il limite postogli dalla norma è, in linea generale, che egli non può condannare il debitore ad una somma superiore a quella richiesta, mentre può condannarlo al pagamento di una somma inferiore” (Cass. civ., SS.UU., n. 18128 del 13.09.2005).
Si ritiene pertanto equo, ridurre la penale conseguente all'inadempimento di parte convenuta alla somma di euro 5.000,00, oltre Iva e oneri fiscali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento delle domande formulate da parte attrice, accerta l'inadempimento della convenuta al pagamento delle fatture nn. 1/21 del 30.01.2021 (detratta la Parte_4
somma di euro 200,00 già corrisposta dalla convenuta), n. 2/21 del 30.01.2021, n. 3/21 del
24.02.2021 e n. 4/21 del 31.03.2021, per complessivi euro 14.307,89, IVA compresa;
2) accerta altresì che la ha, in data 23.03.2021, comunicato il recesso senza Parte_4
giusta causa dal contratto di cui al presente giudizio;
pagina 16 di 17 3) condanna, per l'effetto, la convenuta in persona del legale rappresentante pro Parte_4
tempore, al pagamento a favore della società attrice della somma di euro 14.307,89, compresa
IVA, a saldo delle fatture non saldate, oltre ad interessi di mora di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002;
4) condanna altresì la società convenuta al pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre IVA,
oneri fiscali e interessi ex art 1284 comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di penale, liquidata ex art. 1384 c.c., sussistendone i presupposti;
5) condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_4
refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.608,20, di cui euro 2.268,00 per compensi ed euro 340,20 per spese generali al 15%, oltre IVA, cpa e oneri fiscali.
Milano, il 4 ottobre 2024
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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