Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 582/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 582 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Matta, in virtù di procura alle liti depositata in atto di citazione;
ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. CP_1 C.F._2
Rosaria Bonanno, in virtù di procura alle liti depositata in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Massimo Carpino, in virtù di procura alle liti depositata in comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA avente ad oggetto: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come verbale d'udienza del 21/5/25 cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 14
1) Domande delle parti.
1.1) Con atto di citazione depositato in data 5/4/24, ha domandato: “NEL Parte_1
MERITO RITENERE E DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1176 comma 2, del
Codice Civile, l'Avv. gravemente responsabile per avere violato il dovere di CP_1
diligenza, da commisurare, ai sensi della detta inderogabile norma superiormente indicata, alla natura dell'attività esercitata, stante che nel caso in esame risulta palesemente imputabile al predetto Avv. la violazione della diligenza professionale media esigibile, CP_1
per come rilevato dal Giudice adito nella sentenza resa nel giudizio promosso dalla odierna attrice, dalla quale risulta che il rigetto della detta azione risarcitoria è dipesa “ dalla mancanza di qualsivoglia allegazione tempestiva e prova in merito al rapporto delle nipoti
, odierna attrice e , che non partecipa al presente giudizio) Parte_1 Parte_2 con il defunto da parte dell'Avv. , che con palese violazione della diligenza CP_1
professionale media ha omesso di fornire tali prove, che potevano e dovevano essere fornite senza alcuna particolare difficoltà. RITENERE E DICHIARARE che il convenuto Avv.
è obbligato a risarcire i danni patiti dalla SI.ra quale CP_1 Parte_1
diretta conseguenza del comportamento professionale mantenuto dallo stesso nel patrocinare il giudizio promosso dalla SI.ra , che ammontano complessivamente ad Parte_1
Euro 68.143,67 ( Sessantottomilacentoquarantaresessantasette ) oltre agli interessi a far data dalla data della sentenza di cui sopra è menzione sino all'effettivo soddisfo, per le seguenti causali: 1) mancato riconoscimento del diritto a percepire il risarcimento del danno parentale, per la quota di eredità spettante quali eredi di , sorella del defunto, Persona_1
alla quale spettava la quota parte in ragione di 1/5 del complessivo importo del risarcimento liquidato dal Giudice con la predetta sentenza ammontante complessivamente ad Euro
209.061,2 e pertanto per un ammontare di Euro 41.800,00, precisando che alla odierna attrice spetta il 50% di tale importo poiché gli eredi sono due e più Persona_1 precisamente l'odierna attrice e la sorella , e conseguentemente all'odierna attrice Pt_2
spetta un quota del 50% del detto importo, che ammonta ad Euro 20.900,00 2) mancato riconoscimento del diritto a percepire il risarcimento del danno particolare patito dalla odierna attrice per il profondo e particolarmente intenso legame affettivo esistente tra la giovane OT e lo zio, quantificato nell'ammontare di euro 20.000,00 anche in via equitativa
3) Obbligo di corrispondere per spese di lite alla la somma di Euro Controparte_3
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10.875,5 oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge per un ammontare complessivo di Euro 15.868,66 4) Obbligo di corrispondere alla la Controparte_4
somma di Euro 7.795,80, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge, per un ammontare complessivo di euro 11.375,01, 3) la quota parte delle spese di CTU nella misura indicata nella sentenza. IN SUBORDINE RITENERE DICHIARARE, nella ipotesi che la
SI.ra non promuova l'azione risarcitoria, che il convenuto Avv. Parte_2 CP_1
è obbligato a risarcire i danni patiti dalle eredi quale diretta
[...] Persona_1
conseguenza del comportamento professionale mantenuto dallo stesso nel patrocinare il giudizio promosso dalla SI.ra e , che ammontano ad Euro Parte_2 Parte_1
41.800,00 ( costituente la quota di 1/5 dell'indennizzo liquidato dal Giudice con la sopra menzionata sentenza ), oltre che per i rimanenti importi che risultano dovuti per le causali superiormente precisate e che di seguito si reiterano: 1) mancato riconoscimento del diritto a percepire il risarcimento del danno particolare patito dalla odierna attrice per il profondo e particolarmente intenso legame affettivo esistente tra la giovane OT e lo zio, quantificato nell'ammontare di euro 20.000,00 anche in via equitativa 2) Obbligo di corrispondere per spese di lite alla la somma di Euro 10.875,5 oltre IVA CPA e Controparte_3
rimborso spese generali come per legge per un ammontare complessivo di Euro 15.868,66 3) obbligo di corrispondere alla la somma di Euro 7.795,80, oltre IVA Controparte_4
CPA e rimborso spese generali come per legge, per un ammontare complessivo di euro
11.375,01, 3) la quota parte delle spese di CTU nella misura indicata nella sentenza.
L'importo complessivo dovuto dall'odierno convenuto per le dette causali ammonta pertanto ad euro 89.043,67 (Ottantanovemilaquarantatresessantasette/00) oltre agli interessi a far data dalla data della sentenza di cui sopra è menzione sino all'effettivo soddisfo.
CONDANNARE l'Avv. al pagamento della complessiva somma di Euro CP_1
59,5711,30, o in subordine della complessiva somma di euro 89.043,67 per come superiormente precisato, oltre agli interessi a decorrere dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo, dovuta per le causali superiormente precisate, o al pagamento di quella diversa somma che potrà risultare dovuta anche in conseguenza degli ulteriori costi che sono stati e potranno di seguito essere sostenuti dalla odierna attrice, oltre del danno morale patito, da liquidare eventualmente secondo equità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
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1.2) Con comparsa di risposta depositata il 21/5/24, ha chiesto: “in via CP_1
preliminare:- dare atto della dichiarazione, formulata con la presente comparsa, con cui intende chiamare in causa il terzo, ovverosia l'impresa con cui ha stipulato il CP_1 contratto/polizza per l'assicurazione dei rischi inerenti la propria attività professionale, identificata nella società di assicurazione Tokio Marine Europe S.A. - Rappresentanza
Generale per l'Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in
20122 Milano, nel Largo Arturo Toscanini n.1, codice fiscale e partita iva n. , P.IVA_1
iscrizione n. REA di Milano 2540339. PEC: (polizza n.: Email_1
HCC22-U0015388); (sinistro n: HCC555/2022) e, per l'effetto, autorizzare esso convenuto, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. a chiamare in causa quest'ultima e, contestualmente, differire la prima udienza dicomparizione indicata per il 31 luglio 2024, nel rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., ex art. 269 c.p.c. In via istruttoria: si chiede il rigetto della prova testimoniale articolata in citazione e ci si riserva di meglio motivare la richiesta di rigetto, controdedurre e articolare prova contraria. nel merito: - emettere sentenza con cui, rigettare, in quanto del tutto inammissibili e infondate, sia in fatto, che in diritto, tutte le domande avanzate da , nei confronti di , con atto di citazione Parte_1 CP_1
notificato il 28 marzo 2024 ( a mezzo pec), sia in via principale, che in via subordinata, per le causali, ragioni, eccezioni e difese tutte di cui in narrativa;
-condannare Parte_1
alla refusione, in favore di delle spese legali, come da richiesta che sarà CP_1
depositata; -condannare, altresì, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Parte_1
1° e /o ultimo comma c.p.c.”.
1.3) La terza chiamata si è costituita in data 13/9/24 chiedendo: “- Controparte_2
in via principale rigettare integralmente le domande svolte da nei confronti Parte_1
dell'Avv. siccome infondate in fatto ed in diritto e destituite di prova e per CP_1
l'effetto rigettare ogni domanda di manleva dell'Avv. nei confronti della Tokio Marine CP_1
Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia; - in ogni caso ritenere e dichiarare la non operatività e/o la mancanza di copertura della Polizza Polizza n. HCC22-U0015388 per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e conseguentemente ritenere e dichiarare che per tale richiesta di risarcimento non opera la copertura assicurativa della
Polizza invocata, e che pertanto nessun obbligo risarcitorio e/o di manleva grava sulla comparente Tokio Marine Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia; - comunque
Pag. 4 a 14 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ritenere la nullità e/o l'annullamento del contratto di assicurazione Polizza HCC22-
U0015388 per pregressa conoscenza, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- conseguentemente rigettare ogni domanda di manleva formulata nei confronti della Tokio
Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia; - in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dell'Avv. ritenere e dichiarare l'inesistenza di qualunque obbligo indennitario e di CP_1
pagamento in capo alla Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia per tutte le ragioni specificate nella presente comparsa e per l'effetto rigettare le domande di manleva ed indennizzo svolte dall'Avv. nei confronti della Tokio Marine Europe S.A. CP_1
Rappresentanza Generale per l'Italia; e nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo di manleva in capo alla nei confronti dell'Avv. Controparte_2
determinare e contenere tale obbligo e la relativa condanna della CP_1 CP_2
per tutte le ragioni sopra spiegate e comunque in base ai limiti ed alle esclusioni
[...]
di cui alla relativa Polizza ed agli atti di causa e quindi entro il massimale disponibile, e sempre previa detrazione della franchigia applicabile e fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa ex art. 1916 cod. civ. Con vittoria di spese e compensi”.
2) La causa, istruita mediante acquisizioni documentali, è stata tratta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. all'udienza del 21/5/25.
3) A fondamento della propria domanda risarcitoria ha dedotto: Parte_1
- di avere conferito (in data non meglio precisata) mandato professionale all'avv. CP_1
al fine di essere assistita e difesa in una controversia avente ad oggetto una richiesta
[...]
risarcitoria nei confronti di e Controparte_5 Controparte_6 [...]
per i danni derivanti dalla morte del congiunto , Controparte_4 Persona_2
deceduto a seguito di un grave incidente stradale;
- che il Tribunale di Marsala con sentenza n. 884/2022 ha rigettato la domanda da lei proposta;
- che il rigetto della predetta domanda risarcitoria del danno da perdita parentale è diretta conseguenza della "mancanza di qualsivoglia allegazione tempestiva e prova in merito al rapporto delle nipoti con il defunto";
- che la qualità di OT del defunto poteva essere fornita “dalla Persona_2 produzione dello stato di famiglia del defunto ”; Parte_3
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- che “anche la frequentazione ed il particolare vincolo affettivo, ove necessario, poteva essere comprovato in ogni caso con prove testimoniali o con qualsivoglia altro mezzo istruttorio, del quale non venne chiesta neppure l'ammissione”;
- che “risulta […] palese il nesso di causalità tra le omissioni superiormente evidenziate imputabili all'Avv. difensore di fiducia della SI.ra ed il rigetto della CP_1 Parte_1 domanda risarcitoria dalla stessa proposta, […] con il patrocinio dell'odierno convenuto”;
4) Il convenuto ha affidato le proprie difese alle seguenti deduzioni: CP_1
- di non essere stato in possesso di mandato a impugnare nonostante “la censurabilità della sentenza fosse palese e, pertanto, “percepibile” anche dalle stesse sorelle ( e Pt_1 Pt_1
), le quali […] ben avrebbero potuto impugnare la sentenza”; Pt_2
- che la titolarità del diritto “può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Nel caso di specie, in assenza di eccezioni sul rapporto di parentela e sulla relativa dimostrazione in giudizio, il Giudice doveva considerare la parentela un dato acquisito e incontroverso, in quanto fatto non contestato dalla parte costituita e, quindi, ex art. 115 c.p.c. da prendere obbligatoriamente a fondamento della decisione”;
- di avere convocato presso il suo studio unitamente alle zie Parte_1 [...]
e e che “in tale circostanza, veniva chiesto a tutte se vi fossero Parte_4 CP_7
eventuali testimoni che potessero riferire in merito ad un vincolo affettivo e/o frequentazione, ovvero rappresentazioni fotografiche che riproducessero momenti di vita trascorsi insieme al defunto, . non forniva alcuna indicazione”; Persona_2 Parte_2
- che l' “solo ora, in questa sede e per palesi scopi speculativi sostiene di essere in Pt_1 condizione di provare che… intratteneva un legame affettivo particolarmente intenso con il defunto, per cui la improvvisa perdita dello zio ha comportato un gravissimo quasi irrimediabile dolore compensabile con l'integrale risarcimento del danno, che non è stato neppure richiesto dall'odierno convenuto, con ciò stesso impedendo che il Giudice adito potesse valutare la sussistenza di tale particolare vincolo affettivo, e conseguentemente provvedere alla liquidazione di tale ulteriore danno, la cui sussistenza viene comprovata attraverso la prova testimoniale della quale si chiede sin da ora l'ammissione……”.
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5) La terza chiamata, nel merito, si è associata a tutte le difese ed eccezioni sollevate dal convenuto;
ha, poi, dichiarato l'inoperatività della Polizza HCC22-U0015388 in quanto “nel contratto n. HCC22-U0015388 rinveniamo il modulo di proposta sottoscritto dall'avv. CP_1
in data 06.03.2023 nel quale non vi sono segnalazioni di circostanze rilevanti a tal fine:
Sezione D: SINISTRI/CIRCOSTANZE ......... 11) “Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'assicurato?” ove la risposta segnata dall'avv. è “NO”. (all. 2 – modulo di proposta – CP_1
pag. 5 di 20). Ed invece, analizzando il caso in oggetto, è fuor di dubbio che il professionista acquisisce conoscenza della "circostanza che potrebbe generare una richiesta risarcitoria nei suoi confronti".
6) Sulla responsabilità del professionista.
6.1) All'odierno convenuto è addebitata una responsabilità per inadempimento del contratto d'opera intellettuale da lui concluso con per l'attività dal medesimo Parte_1
avvocato svolta con riguardo al giudizio concluso con sentenza n. 884/2022 resa dal Tribunale di Marsala in data 26/11/2022, pubblicata in data 30/11/2022, nel procedimento R.G. n.
1309/2019.
6.2) L'accertamento di siffatta responsabilità è pregiudiziale rispetto all'esame di ogni questione attinente all'ammissibilità/operatività della garanzia assicurativa reclamata dal professionista nei confronti della terza chiamata.
Deve, comunque, considerarsi esclusa da tale pregiudizialità l'eventuale pronuncia in ordine al pagamento delle spese di lite per la chiamata in causa della società assicuratrice, come di seguito meglio esposto.
6.3) Il contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) è disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c. e dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano l'esercizio della professione di avvocato (queste ultime solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. c.c.).
Con la conclusione del citato contratto, il professionista si obbliga, verso il pagamento del corrispettivo da parte del cliente, a compiere la propria prestazione d'opera intellettuale con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. Qualora la prestazione implichi
«la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà», il professionista risponde nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave, ai sensi all'art. 2236 c.c.
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L'obbligazione che l'avvocato assume nei confronti del proprio cliente è tradizionalmente ricondotta alla categoria delle “obbligazione di mezzi”, ritenendo che il professionista si obblighi a svolgere l'incarico per raggiungere il risultato sperato senza, tuttavia, potersi impegnare al conseguimento del risultato sperato dal cliente creditore della prestazione.
Secondo una condivisibile tesi, la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato - essendo una distinzione non espressamente prevista dal codice e che può avere funzione solo descrittiva - è dogmaticamente superata (Cass. civ., Sezioni Unite, n.
577/2008).
E, infatti, deve ritenersi che non esista alcuna obbligazione senza risultato.
Sulla scorta di tale considerazione, si è ritenuto quindi che il debitore (avvocato) con il contratto d'opera intellettuale assume nei confronti del proprio creditore (cliente) l'obbligo di raggiungere determinati risultati consistenti in una serie di modificazioni intermedie della realtà giuridica, funzionali a realizzare l'interesse del creditore.
I risultati cui il professionista si obbliga con la stipula del contratto d'opera, a ben vedere, sono risultati intermedi che non si identificano necessariamente con quello finale voluto dal cliente, poiché tra il risultato voluto dal cliente e quello dovuto dall'avvocato si inseriscono numerosi altri fattori imponderabili che concorrono a determinare il risultato finale. Pertanto, all'avvocato è addebitabile soltanto la mancata realizzazione dei risultati intermedi funzionali al positivo esito del giudizio.
6.4) Orbene, l'avvocato è adempiente quando pone in essere con diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) i risultati intermedi richiesti dal caso concreto. Se la realizzazione di tali risultati intermedi comporta la soluzione di questioni complesse, come detto,
l'inadempimento sussisterà solo in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.).
Da tali premesse consegue che l'inadempimento del professionista-avvocato non deriva al mancato raggiungimento dell'esito favorevole della lite (risultato voluto dal cliente-creditore della prestazione intellettuale) ma dalla violazione dei doveri inerenti al raggiungimento dei comportamenti intermedi richiesti dalla peculiarità del caso concreto (risultati dovuti dall'avvocato-debitore della prestazione intellettuale).
6.5) La prova dell'inadempimento non scaturisce comunque ex se dal mancato soddisfacimento del risultato finale, ma richiede la dimostrazione della violazione della prescritta diligenza nella realizzazione dei risultati intermedi dovuti dal professionista.
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E, infatti, con riferimento all'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno a causa della condotta dell'avvocato deve provare: 1) l'avvenuto conferimento del mandato;
2) l'inadempimento della prestazione professionale nel senso sopra precisato;
3) l'esistenza del danno;
4) il nesso di causalità tra inadempimento ed il danno subito.
Compete al professionista dimostrare che tale inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno (Cass. civ., Sezioni Unite, n.
577/2008).
Si ritiene opportuno, inoltre, specificare che in materia di nesso di causalità nella responsabilità dell'avvocato - superati i criteri della “certezza morale” (Cass. civ., n.
1831/1977) e della “ragionevole certezza” (Cass. civ., n. 2222/1984) - la giurisprudenza di legittimità ha accolto il criterio della “probabilità” (Cass. civ., 1286/1998. Cfr. da ultimo
Cass. civ., n. 13873/2020).
Con riferimento a tale indirizzo interpretativo, la Corte di Cassazione ha anche chiarito che
«l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone» (ex multis Cass. civ., n. 26516/2020; Cass. civ., n.
17414/2019; Cass. civ., n. 11548/2013).
Premesso, dunque, che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (ciò a partire dalle Sez. U.
n. 576/2008 e conformemente le successive decisioni tra cui Cass. n. 22225/2014) deve,
Pag. 9 a 14 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ancora, osservarsi che detto criterio va tenuto presente anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (qual è quello in esame) e in virtù del quale il giudice, previo accertamento dell'omissione dell'attività invece dovuta in base alle regole professionali, nonché dell'esistenza di un danno riconducibile in termini di probabilità a detta omissione, può appurare, in assenza di altri fattori causali, che l'attività omessa abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
6.6) Pertanto, il principio generale applicabile non può che essere che “in tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di una attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non", deve essere applicato non solo all'accertamento del rapporto di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass. 25112/2017).
7) Orbene, in applicazione di tutti i principi sopra esposti, deve in primo luogo essere chiarito che è dato pacifico e non contestato fra le parti (art. 115 c.p.c.) che Parte_1 abbia conferito all'avv. procura alle liti in ordine al procedimento N.R.G. 1309/2019 CP_1
(davanti al Tribunale ordinario di Marsala).
7.1) L'accertamento dell'inadempimento del professionista convenuto richiede un giudizio prognostico volto a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza le condotte addebitate al legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole all'assistito.
7.2) Parte attrice fonda la sua pretesa risarcitoria su due elementi:
a) omessa produzione dello stato di famiglia del defunto da parte Parte_3 dell'avv. CP_1
b) omessa richiesta di ammissione di mezzi istruttori (in particolare di prove testimoniali) volti a provare il vincolo affettivo tra l' e il defunto. Pt_1
7.3) Ebbene, come noto, la perdita del rapporto parentale esistente con figure non incluse nella stretta famiglia nucleare impone al danneggiato un onere probatorio più rigoroso, non
Pag. 10 a 14 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile potendosi presumere quell'insieme di relazioni, affetto, frequentazioni e abitudini di vita la cui privazione compone la voce di danno sopra menzionata.
7.3.1) Parte convenuta ha affermato che “in assenza di eccezioni sul rapporto di parentela e sulla relativa dimostrazione in giudizio, il Giudice doveva considerare la parentela un dato acquisito e incontroverso, in quanto fatto non contestato dalla parte costituita e, quindi, ex art. 115 c.p.c. da prendere obbligatoriamente a fondamento della decisione” (cfr. pag. 13 comparsa di costituzione e risposta).
Tuttavia, tale difesa non coglie nel segno, essendo stato il suddetto rapporto parentale puntualmente contestato nel corso del giudizio.
Ed invero, si legge a pag. 20 della sentenza n. 884 del 2022 emessa dal Tribunale di Marsala che: “Per quanto riguarda i nipoti, invece, deve osservarsi che la ha Controparte_8
contestato espressamente la risarcibilità del danno in loro favore in mancanza di prova circa il legame esistente con lo zio deceduto. Rispetto a tali contestazioni, le suddette parti attrici nulla hanno dedotto, se non tardivamente in comparsa conclusionale. Nessuna prova specifica è stata richiesta dalle suddette parti al fine di dimostrare il legame esistente con lo zio, non essendo ciò presumibile non facendo parte della famiglia nucleare tanto che le tabelle di Roma non prendono in considerazione i suddetti rapporti, dovendo la liquidazione equitativa svolgersi secondo criteri che devono adeguarsi al caso concreto” (cfr. 884 2022 nel fascicolo di parte attrice).
Ora, in ordine alla doglianza sopra riportata al punto 7.2. lett. a), si osserva che l'eventuale deposito del certificato di stato di famiglia non sarebbe comunque bastato a provare il rapporto parentale tra l' e il defunto . Pt_1 Per_1
Sul punto, bisogna rammentare, invero, che la mera relazione di consanguineità non è da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, gravando sui congiunti l'onere di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19402 del 22/08/2013; id. Sez. 3, Sentenza n.
16992 del 20/08/2015; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016 – Cass. Civ. sez. III,
24/04/2019, n.11200).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, i congiunti che agiscono in giudizio, ai fini del risarcimento, devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, mediante testimoni oppure in via documentale o per presunzioni.
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7.3.2) Venendo, a questo punto, al secondo motivo di doglianza di cui al punto 7.2. lett.b), bisogna, preliminarmente, rilevare che parte convenuta ha rappresentato che: “Nelle more,
, unitamente a e , procedevano a revocare Parte_2 Parte_4 CP_7 il mandato difensivo conferito all'odierno convenuto, nominando per il proseguo del giudizio l'Avv. Gaspare Morello, il quale si costituiva con atto datato 3 novembre 2021 […]”.
È, dunque, dato incontroverso che il convenuto è stato munito di mandato difensivo nell'interesse di fino alla definizione della causa e che detta circostanza, del Parte_1
resto, risulta anche dall'epigrafe della sentenza n. 884/2022 ove si legge: “ Pt_5
e , rappresentati e difesi dall'avv. giusta
[...] Parte_1 CP_1 mandato allegato all'atto di citazione” (cfr. pag. 1 sentenza nel fascicolo di parte attrice).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve, pertanto, ritenersi che i termini di cui all'art. 183, sesto comma, n.
2. c.p.c. siano decorsi durante la vigenza del suo mandato difensivo.
Incombeva, dunque, in capo all'avv. l'onere di presentare richieste istruttorie in favore CP_1
della sua assistita volte a dimostrare l'esistenza del rapporto parentale, non Parte_1
formale ma concreto.
Ora, il convenuto ha allegato in comparsa di risposta che: “in previsione della scadenza CP_1 del termine di cui all'art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., il convenuto convocò presso il suo studio i clienti (tra cui anche le due sorelle ) […] Quanto ad , la stessa Pt_1 Parte_1
riferiva informazioni vaghe, imprecise e non utilizzabili/utili ai fini della deduzione della prova”.
Ebbene, quanto sopra specificamente allegato dal convenuto non è stato dall'attrice idoneamente contestato, avendo solo quest'ultima dedotto in maniera del tutto generica - senza fornire alcun supporto probatorio (ad esempio allegando il nominativo di un testimone già segnalato all'avv. prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie CP_1
istruttorie in quel procedimento), peraltro in difetto di deposito delle memorie istruttorie nei termini di rito - che in relazione all'affermazione del convenuto contenuta “nella comparsa di costituzione e di risposta” riguardante l' “aver invitato le sig.re e Parte_2 Parte_1
presso il suo studio per avere indicati dalle stesse i nominativi del teste o dei testi
[...]
che poteva o potevano confermare la sussistenza del particolare legame affettivo che legava la sig.ra con il defunto anziano zio”, l'avv.to “non ha fornito alcuna Parte_1 CP_1
prova di tale circostanza per come risulta inequivocabilmente dall'esame della memoria n. 2
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Ex Art 186 comma sesto CPC, per cui la labiale asserzione costituisce una mera affermazione priva tra l'altro di veridicità oltre che non comprovata e non vale certamente per escludere la sua responsabilità professionale” (cfr. precisazione conclusioni 9/5/25).
In realtà, l'onere probatorio – come visto sopra - non incombeva sul convenuto e, pertanto, in mancanza di contestazione specifica da parte dell'odierna attrice, deve ritenersi non contestato il fatto prospettato dal convenuto professionista (ai sensi dell'art. 115 c.p.c) sicché, di tal guisa, risulta accertato che il lamentato inadempimento del professionista non vi è stato, con conseguente esclusione della responsabilità invocata dall'attrice e rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa proposta.
8) Il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria della rende superfluo il vaglio Pt_1 della domanda di garanzia formulata dall'avv. nei confronti della terza chiamata. CP_1
9) Infine, non può trovare accoglimento la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto, il quale non ha fornito prova alcuna della sussistenza dei requisiti costitutivi della responsabilità in parola. Più specificamente, non ha dimostrato, sulla base di una valutazione complessiva del modo di comportarsi della parte lungo tutto l'arco del processo, che l'agire processuale dell'attrice è stato sorretto dall'elemento psicologico richiesto dall'art. 96 c.p.c., ossia dal dolo o dalla colpa grave.
Elemento psicologico, comunque, assente, in ragione della complessiva articolazione delle difese attoree.
Parte attrice, ancora, non ha provato di aver subito, in ragione della condotta di controparte, un danno patrimoniale che trascende le spese giudiziali ordinariamente sostenute, né può sostenersi che tali elementi costitutivi della responsabilità processuale aggravata risultino ex actis.
10) Spese di lite.
Le spese seguono a soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico di Parte_1 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore “da €
52.001 a € 260.000” (avendo parte attrice dichiarato essere il valore della causa di €
89.043,67), individuati nel loro valore minimo, tenuto conto dell'opera difensiva rispettivamente prestata, delle questioni trattate in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e con esclusione della sola fase istruttoria che non si è tenuta.
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Parte attrice deve essere anche condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'impresa di assicurazione terza chiamata avendo determinato causalmente la chiamata di quest'ultima, essendo riconoscibile una ragionevole e logica connessione tra la chiamata del terzo effettuata dal convenuto con la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, CP_1
dovendosi prescindere, in sede di regolamentazione delle spese di lite, dall'effettivo contenuto delle difese poi spiegate nel merito della causa (cfr., in questo senso, Cass. ord. n.
6144/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto CP_1
3) condanna l'attrice a rifondere il convenuto e la terza Parte_1 CP_1
chiamata delle spese di lite sostenute per la partecipazione al Controparte_2
presente giudizio che liquida in complessivi € 4.217,00 per onorari in favore di ciascuno di essi, oltre, in entrambi i casi, a IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali al 15 % come per legge.
Così deciso in Marsala il 21 maggio 2025.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
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