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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
219 - 1/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE
IL COLLEGIO:
Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente Rel. ed Est.
Dottoressa Enza Faracchio Giudice
Dottoressa Alessia Pecoraro Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento iscritto al n. 219 - 1/2024 r.g.p.u., promosso su ricorso di:
So.Farma. con sede legale in Segrate (MI), alla Via Lambretta, 2 c.f. – CP_1 P.IVA_1
P.IVA , in persona del presidente del CDA Ing. rappresentata e P.IVA_2 Controparte_2
difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Raffaele Carrano e Luigi Rossini, presso i quali elettivamente domicilia in Battipaglia (Sa) alla via Rosa Iemma, 2;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
, con sede in Capaccio (SA) Via Licinella 163, codice Controparte_3
fiscale – P.iva C.F._1 P.IVA_3
RESISTENTE – CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
DEL RICORSO E DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante premesso di essere creditore, in virtù di sentenza n.
5211/2016, di cui al n. RG 73773/2014, resa il 27.04.2016 dal Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva in data 7.02.2020, con la quale veniva condannato al pagamento in favore Controparte_3
di parte ricorrente della somma di euro 184.851,77 oltre interessi di mora, compensi professionali, spese e accessori di legge, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale.
Il ricorrente esponeva che detto credito con contratto di factoring era stato ceduto alla CP_4
dalla So. Farma. ai sensi della Legge n. 52/1991, cessione accettata dal dott.
[...] CP_1
con comunicazione del 25/05/2009. In data 14/10/2019, la cessionaria Controparte_3 CP_4
a mezzo pec inviata alla cedente, aveva retrocesso il credito nei confronti del dott.
[...] CP_3
alla So. conseguentemente quest'ultima riacquistava la piena ed
[...] Controparte_5
esclusiva titolarità del credito oggetto di cessione.
L'istante, inoltre, rappresentava che in data 29.04.2024 il Registro Imprese avviava il procedimento ex art. 2 DPR 23 luglio 2004 n. 247 per la cancellazione dell'impresa individuale, come emerge dalla visura acquisita agli atti.
Sulla scorta di tali premesse, l'istante, chiedeva all'adito Tribunale, ricorrendo evidenti motivi di urgenza, di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Impresa individuale dott. , con sede in Capaccio (SA) Via Licinella 163, codice fiscale CP_3 CP_3
– P.iva all'uopo depositando sentenza n. 5211/2016 esecutiva, C.F._1 P.IVA_3
accettazione cessione del credito a del dott. , comunicazione di retrocessione Controparte_4 CP_3
Con del credito a arma. esecuzioni in danno del dott. . CP_1 Controparte_3
A seguito del deposito del ricorso, è stata fissata l'udienza “Mista” del giorno 20.02.2025 e sono stati convocati per l'udienza il debitore ed il creditore ricorrente.
All'udienza del 20.02.2025, preso atto delle note depositate da parte ricorrente e constatata la mancata costituzione del resistente, pur a fronte di rituale notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e riservava la decisione al Collegio.
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
DEL RESISTENTE
In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata.
Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt.
41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367
CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili.
Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI,
25/06/2020 n. 12681).
Nel giudizio in esame, parte resistente non si è costituita in giudizio, sebbene la notifica dell'invito a comparire e del ricorso sia stata compiuta regolarmente, a cura della cancelleria, in data 12.12.2024, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII;
di guisa tale che, all'udienza del 20.02.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
In tema di notificazione del ricorso al debitore principale (cfr. anche, Cass. Civ., sez. VI, 07/09/2020,
n.18544) va rammentato che ogni imprenditore, anche individuale, è oggi obbligato a dotarsi ed a mantenere attiva (fino allo scadere dell'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) una casella di posta elettronica certificata (PEC). Ciò ha indotto la Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 12/04/2021 n.9594) a ribadire il principio secondo cui l'art. 15, comma 3 (nel testo, novellato dalla
L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) della legge fallimentare, nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono (I Ipotesi) essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo,
(II Ipotesi) a cura dell'U.G., presso la sede legale dell'impresa risultante dal R.I., e infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, (III Ipotesi) mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo. (cfr., Cass., 27 febbraio 2020, n. 5311; Cass., 7 agosto 2017, n. 19688; Cass., 12 gennaio 2017, n. 602).
Tale assetto normativo è – allo stato - del tutto confermato con l'avvento del CCI, laddove:
a. ai sensi dell'art. 41, C. 2, CCI tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi;
b. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI la Cancelleria notifica copia del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
c. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI è trasmesso al ricorrente l'esito della comunicazione al ricorrente;
d. ai sensi dell'art. 40, comma 7 CCI qualora la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non risulti possibile e/o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica del ricorso e del decreto avviene, senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il contestuale inserimento dei predetti atti nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 CCI;
e. in tal caso la notificazione si avrà per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è
l'inserimento stato compiuto;
f. ai sensi dell'art. 361 CCI che, in deroga sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
359 CCI, quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6 CCI, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8 CCI;
g. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI ove la notificazione medesima non risulti possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, essa è eseguita a cura del creditore ricorrente e/o del pubblico ministero istante, esclusivamente di persona, a norma dell'articolo
107, primo comma, del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese;
h. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il ricorrente è onerato della notifica di persona per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese;
i. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita l'ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività (gravando sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo p.e.c. e di tenerlo operativo ovvero di essere effettivamente reperibile presso la propria sede);
j. per le sole persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito sia data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento;
Nel caso di specie, è agevole riscontrare che ricorre la I ipotesi, quella della notifica a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata, e che all'esito il debitore non si è costituito.
COMPETENZA E ASSENZA DI ISTANZE
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza, atteso che la debitrice ha la propria sede legale in Capaccio (Sa) e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio
Giudiziario.
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E ACCOGLIMENTO
In diritto, deve rammentarsi che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269
e 270 CCII.
Nel caso che ci occupa sussiste la prova dell'insolvenza (entità dei debiti, procedure esecutive immobiliari) e del superamento delle condizioni di fallibilità (del non essere impresa minore) secondo quanto di seguito indicato.
Ed invero, il Tribunale rileva che il credito complessivamente scaduto e non pagato è superiore ad €
30.000,00 e che dal ricorso proposto e dall'istruttoria svolta emerge che la società debitrice risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di
Impresa, atteso che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino di essere “imprese minori” secondo i requisiti previsti dall'art. 2, co.
1, lett. d), C.C.I.I.
Al riguardo, non essendosi il resistente costituito deve ritenersi non assolto l'onere probatorio a suo carico di provare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lettere d) ex art 121 del
Codice della Crisi.
Dall'istruttoria svolta d'ufficio, risultano acquisiti soltanto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2017 e 2018, dalle quali emerge un reddito di impresa in perdita. Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta attestazione della mancata presentazione da parte del debitore delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi quattro anni di imposta (2020-2021-2022-2023).
A ciò si aggiunga che la debitoria erariale, emergente dalla visura del 13.12.2024, è pari complessivamente ad € 773.258,41, pertanto, tale dato risulta sufficiente ad accertare che parte resistente non sia in possesso dei requisiti di cui 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. e, dunque, non può essere qualificata quale impressa minore.
Deve, peraltro, sottolinearsi che il credito posto a fondamento del ricorso per liquidazione giudiziale
è pari ad € 184.851,77 oltre interessi di mora, compensi professionali, spese e accessori di legge, come emerge dalla sentenza n. 5211/2016, di cui al n. RG 73773/2014, resa il 27.04.2016 dal
Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva in data 7.02.2020.
Dunque, il presupposto dell'esistenza dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale risulta sicuramente riscontrato dagli insoluti erariali pari ad € 773.258,41, la cui somma complessiva risulta di gran superiore alla soglia dei € 500.000,00.
Al riguardo, inoltre, va sottolineato che, come accennato, dalla documentazione in atti si evince che la società debitrice ha provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi soltanto fino al 2019 e che, pur risultando attualmente attiva, si rileva l'avviamento del procedimento finalizzato alla cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese.
Pertanto, può affermarsi che la debitrice sia in possesso dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non può considerarsi impresa minore ai sensi dall'art. 2 comma
1 lettera d) del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14.
Il ricorrente, inoltre, ha dato prova della propria legittimazione ad agire esponendo di essere creditore della resistente in virtù di sentenza esecutiva. All'uopo rappresenta infatti che il credito sia certo, liquido ed esigibile in quanto fondato su sentenza n. 5211/2016, di cui al n. RG 73773/2014, resa il
27.04.2016 dal Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva in data 7.02.2020. Inoltre, dalla documentazione in atti, si rileva l'esistenza di alcune procedure esecutive immobiliari instaurate a carico dell'odierno debitore, di cui due risultano estinte (R.G. 845/2013 e 54/2019) e due ancora pendenti (R.G. 386/2019 e 3/2020).
Va osservato, pertanto, che il debitore versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Occorre ricordare che, il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda.
Va, infine, osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n)
l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo.
Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso l'inadempimento nei confronti del ricorrente corrispondente alla somma di euro
184.851,77, oltre che per insoluti erariali pari ad € 773.258,41.
VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
DISPOSITIVO
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di
codice fiscale – P.iva Controparte_3 CP_3 C.F._1
P.IVA_3
NOMINA la dr.ssa Giuseppina Valiante Giudice Delegato per la procedura;
curatore l'avv. Stefania Iannicelli, la quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Pt_1
base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 25.09.2025 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro
15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
• che il curatore deposita sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia;
AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al curatore;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Salerno, 30.04.2025
Il Presidente Rel. ed Est.
Dottoressa Giuseppina Valiante
219 - 1/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE
IL COLLEGIO:
Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente Rel. ed Est.
Dottoressa Enza Faracchio Giudice
Dottoressa Alessia Pecoraro Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento iscritto al n. 219 - 1/2024 r.g.p.u., promosso su ricorso di:
So.Farma. con sede legale in Segrate (MI), alla Via Lambretta, 2 c.f. – CP_1 P.IVA_1
P.IVA , in persona del presidente del CDA Ing. rappresentata e P.IVA_2 Controparte_2
difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Raffaele Carrano e Luigi Rossini, presso i quali elettivamente domicilia in Battipaglia (Sa) alla via Rosa Iemma, 2;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
, con sede in Capaccio (SA) Via Licinella 163, codice Controparte_3
fiscale – P.iva C.F._1 P.IVA_3
RESISTENTE – CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
DEL RICORSO E DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante premesso di essere creditore, in virtù di sentenza n.
5211/2016, di cui al n. RG 73773/2014, resa il 27.04.2016 dal Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva in data 7.02.2020, con la quale veniva condannato al pagamento in favore Controparte_3
di parte ricorrente della somma di euro 184.851,77 oltre interessi di mora, compensi professionali, spese e accessori di legge, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale.
Il ricorrente esponeva che detto credito con contratto di factoring era stato ceduto alla CP_4
dalla So. Farma. ai sensi della Legge n. 52/1991, cessione accettata dal dott.
[...] CP_1
con comunicazione del 25/05/2009. In data 14/10/2019, la cessionaria Controparte_3 CP_4
a mezzo pec inviata alla cedente, aveva retrocesso il credito nei confronti del dott.
[...] CP_3
alla So. conseguentemente quest'ultima riacquistava la piena ed
[...] Controparte_5
esclusiva titolarità del credito oggetto di cessione.
L'istante, inoltre, rappresentava che in data 29.04.2024 il Registro Imprese avviava il procedimento ex art. 2 DPR 23 luglio 2004 n. 247 per la cancellazione dell'impresa individuale, come emerge dalla visura acquisita agli atti.
Sulla scorta di tali premesse, l'istante, chiedeva all'adito Tribunale, ricorrendo evidenti motivi di urgenza, di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Impresa individuale dott. , con sede in Capaccio (SA) Via Licinella 163, codice fiscale CP_3 CP_3
– P.iva all'uopo depositando sentenza n. 5211/2016 esecutiva, C.F._1 P.IVA_3
accettazione cessione del credito a del dott. , comunicazione di retrocessione Controparte_4 CP_3
Con del credito a arma. esecuzioni in danno del dott. . CP_1 Controparte_3
A seguito del deposito del ricorso, è stata fissata l'udienza “Mista” del giorno 20.02.2025 e sono stati convocati per l'udienza il debitore ed il creditore ricorrente.
All'udienza del 20.02.2025, preso atto delle note depositate da parte ricorrente e constatata la mancata costituzione del resistente, pur a fronte di rituale notifica, il Giudice dichiarava la contumacia di parte resistente e riservava la decisione al Collegio.
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
DEL RESISTENTE
In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata.
Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt.
41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367
CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili.
Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI,
25/06/2020 n. 12681).
Nel giudizio in esame, parte resistente non si è costituita in giudizio, sebbene la notifica dell'invito a comparire e del ricorso sia stata compiuta regolarmente, a cura della cancelleria, in data 12.12.2024, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII;
di guisa tale che, all'udienza del 20.02.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
In tema di notificazione del ricorso al debitore principale (cfr. anche, Cass. Civ., sez. VI, 07/09/2020,
n.18544) va rammentato che ogni imprenditore, anche individuale, è oggi obbligato a dotarsi ed a mantenere attiva (fino allo scadere dell'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) una casella di posta elettronica certificata (PEC). Ciò ha indotto la Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 12/04/2021 n.9594) a ribadire il principio secondo cui l'art. 15, comma 3 (nel testo, novellato dalla
L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) della legge fallimentare, nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono (I Ipotesi) essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo,
(II Ipotesi) a cura dell'U.G., presso la sede legale dell'impresa risultante dal R.I., e infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, (III Ipotesi) mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo. (cfr., Cass., 27 febbraio 2020, n. 5311; Cass., 7 agosto 2017, n. 19688; Cass., 12 gennaio 2017, n. 602).
Tale assetto normativo è – allo stato - del tutto confermato con l'avvento del CCI, laddove:
a. ai sensi dell'art. 41, C. 2, CCI tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi;
b. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI la Cancelleria notifica copia del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
c. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI è trasmesso al ricorrente l'esito della comunicazione al ricorrente;
d. ai sensi dell'art. 40, comma 7 CCI qualora la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non risulti possibile e/o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica del ricorso e del decreto avviene, senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il contestuale inserimento dei predetti atti nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 CCI;
e. in tal caso la notificazione si avrà per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è
l'inserimento stato compiuto;
f. ai sensi dell'art. 361 CCI che, in deroga sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
359 CCI, quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6 CCI, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8 CCI;
g. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI ove la notificazione medesima non risulti possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, essa è eseguita a cura del creditore ricorrente e/o del pubblico ministero istante, esclusivamente di persona, a norma dell'articolo
107, primo comma, del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese;
h. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il ricorrente è onerato della notifica di persona per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese;
i. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita l'ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività (gravando sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo p.e.c. e di tenerlo operativo ovvero di essere effettivamente reperibile presso la propria sede);
j. per le sole persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito sia data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento;
Nel caso di specie, è agevole riscontrare che ricorre la I ipotesi, quella della notifica a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata, e che all'esito il debitore non si è costituito.
COMPETENZA E ASSENZA DI ISTANZE
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza, atteso che la debitrice ha la propria sede legale in Capaccio (Sa) e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio
Giudiziario.
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E ACCOGLIMENTO
In diritto, deve rammentarsi che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269
e 270 CCII.
Nel caso che ci occupa sussiste la prova dell'insolvenza (entità dei debiti, procedure esecutive immobiliari) e del superamento delle condizioni di fallibilità (del non essere impresa minore) secondo quanto di seguito indicato.
Ed invero, il Tribunale rileva che il credito complessivamente scaduto e non pagato è superiore ad €
30.000,00 e che dal ricorso proposto e dall'istruttoria svolta emerge che la società debitrice risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di
Impresa, atteso che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino di essere “imprese minori” secondo i requisiti previsti dall'art. 2, co.
1, lett. d), C.C.I.I.
Al riguardo, non essendosi il resistente costituito deve ritenersi non assolto l'onere probatorio a suo carico di provare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lettere d) ex art 121 del
Codice della Crisi.
Dall'istruttoria svolta d'ufficio, risultano acquisiti soltanto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2017 e 2018, dalle quali emerge un reddito di impresa in perdita. Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta attestazione della mancata presentazione da parte del debitore delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi quattro anni di imposta (2020-2021-2022-2023).
A ciò si aggiunga che la debitoria erariale, emergente dalla visura del 13.12.2024, è pari complessivamente ad € 773.258,41, pertanto, tale dato risulta sufficiente ad accertare che parte resistente non sia in possesso dei requisiti di cui 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. e, dunque, non può essere qualificata quale impressa minore.
Deve, peraltro, sottolinearsi che il credito posto a fondamento del ricorso per liquidazione giudiziale
è pari ad € 184.851,77 oltre interessi di mora, compensi professionali, spese e accessori di legge, come emerge dalla sentenza n. 5211/2016, di cui al n. RG 73773/2014, resa il 27.04.2016 dal
Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva in data 7.02.2020.
Dunque, il presupposto dell'esistenza dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale risulta sicuramente riscontrato dagli insoluti erariali pari ad € 773.258,41, la cui somma complessiva risulta di gran superiore alla soglia dei € 500.000,00.
Al riguardo, inoltre, va sottolineato che, come accennato, dalla documentazione in atti si evince che la società debitrice ha provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi soltanto fino al 2019 e che, pur risultando attualmente attiva, si rileva l'avviamento del procedimento finalizzato alla cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese.
Pertanto, può affermarsi che la debitrice sia in possesso dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non può considerarsi impresa minore ai sensi dall'art. 2 comma
1 lettera d) del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14.
Il ricorrente, inoltre, ha dato prova della propria legittimazione ad agire esponendo di essere creditore della resistente in virtù di sentenza esecutiva. All'uopo rappresenta infatti che il credito sia certo, liquido ed esigibile in quanto fondato su sentenza n. 5211/2016, di cui al n. RG 73773/2014, resa il
27.04.2016 dal Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva in data 7.02.2020. Inoltre, dalla documentazione in atti, si rileva l'esistenza di alcune procedure esecutive immobiliari instaurate a carico dell'odierno debitore, di cui due risultano estinte (R.G. 845/2013 e 54/2019) e due ancora pendenti (R.G. 386/2019 e 3/2020).
Va osservato, pertanto, che il debitore versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Occorre ricordare che, il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda.
Va, infine, osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n)
l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo.
Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso l'inadempimento nei confronti del ricorrente corrispondente alla somma di euro
184.851,77, oltre che per insoluti erariali pari ad € 773.258,41.
VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
DISPOSITIVO
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di
codice fiscale – P.iva Controparte_3 CP_3 C.F._1
P.IVA_3
NOMINA la dr.ssa Giuseppina Valiante Giudice Delegato per la procedura;
curatore l'avv. Stefania Iannicelli, la quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Pt_1
base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 25.09.2025 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro
15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
• che il curatore deposita sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia;
AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al curatore;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Salerno, 30.04.2025
Il Presidente Rel. ed Est.
Dottoressa Giuseppina Valiante