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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6957/2024 promossa da:
vv. NZ SE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.l' ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00060561 27 000, chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per infondatezza della pretesa CP_ contributiva vantata dall' e, per l'effetto, di dichiarare l'insussistenza del proprio obbligo di pagare all'ente gli importi ivi indicati;
2.l'ente convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace;
CP_
3.come chiarito dal funzionario interrogato all'udienza dell'8/7/2025 e come risulta dalla sezione "dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti" dell'avviso di addebito impugnato, il credito vantato dall'ente previdenziale trae origine dalla nota di CP_ rettifica del 13/2/2024 (doc. 10) con cui l ha proceduto al recupero ex art. 1 comma 1175 del dlgs 296/2006 delle agevolazioni fruite dalla Provincia Italiana nel mese di agosto 2023;
4.a sua volta la predetta nota di rettifica trae origine nell'invito a regolarizzare del CP_ 13/10/2023 (doc. 2) con il quale l aveva riscontrato le seguenti irregolarità:
a) sulla Gestione Lavoratori Dipendenti, un debito contributivo per Euro 24,27;
b) sulla Gestione Dipendenti Pubblici, varie omissioni contributive di importo tra i 2,00 e i 25,00 Euro ciascuna relative al periodo novembre 2018/marzo
2021, per un totale di Euro 264,34 (di cui Euro 210,80 per contributi ed Euro
53,54 per sanzioni); 1 c) sempre sulla Gestione Dipendenti Pubblici, la mancata presentazione delle denunce mensili nel periodo gennaio 2009/dicembre 2020;
5. la legge 296 del 27.12.2006 (l. finanziaria 2007), al comma 1175 stabilisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
6.l'art. 4 del d.l. n. 34 del 2014 convertito in L. n. 78 del 2014, ha disciplinato le modalità di verifica, rilascio e diniego, in forma telematica del Durc, stabilendo che "1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti CP_ dell' dell' e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore CP_2 dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2...[e che] Con decreto del ### del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti NPS, NAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1 [e che] Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri: c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
7. infine, l'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 sopra citato, ha previsto che: “ 1. Qualora non sia possibile attestare la
2 regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
9, l , l e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al CP_1 CP_2 soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato
«pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”;
8.tanto premesso, si tratta ora di verificare se l'accertata assenza del durc consenta il recupero di tutte le agevolazioni contribuite ovvero se possa far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso senza caducare retroattivamente i benefici relativi a periodi connotati da regolarità contributiva;
9.ebbene, il tribunale ritiene di aderire all'orientamento formatosi presso numerose corte di merito e, in particolare, presso la Corte d'appello di Torino (cfr. n. 263/2021 e
492/2022) che ha ritenuto corretta la seconda delle due opzioni ermeneutiche soprariportate, secondo cui la norma di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del durc ma non legittima invece il recupero di sgravi fruiti prima dell'accertamento dell'irregolarità;
10.in questo senso, d'altronde, depone il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio e lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015 il quale ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della
3 mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati (cfr. Tribunale di Napoli sentenza n. 3920/2023 in atti);
11.in tale prospettiva, pertanto, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del CP_ quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l potrà, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere, non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in periodi precedenti non connotati da irregolarità contributive;
12.se, invece, si accedesse alla contrapposta interpretazione, le aziende finirebbero con il godere degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità contributiva, e ciò determinerebbe una situazione di continua incertezza (cfr. Corte di appello di Torino n. 492/2022 cit.); CP_
13.in conclusione, in base a tutto quanto sin qui esposto, l illegittimamente ha revocato gli sgravi fruiti dalla ricorrente nel mese di agosto 2023, ovvero in un periodo precedente all'accertamento dell'assenza di regolarità contributiva;
CP_ essendo insussistente il credito contributivo di cui alla nota di rettifica del
13/2/2024, la ricorrente nulla deve alle ente resistente in forza dell'avviso di addebito n. 397 2024 00060561 27 000 che, pertanto, essere annullato;
le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014, seguono la soccombenza e vengono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n. 397 2024 00060561 27 000; CP_ condanna l a rimborsare alla le spese Parte_1 di lite, che liquida in euro 678 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e contributo unificato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Torino, 28/10/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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vv. NZ SE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.l' ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00060561 27 000, chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per infondatezza della pretesa CP_ contributiva vantata dall' e, per l'effetto, di dichiarare l'insussistenza del proprio obbligo di pagare all'ente gli importi ivi indicati;
2.l'ente convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace;
CP_
3.come chiarito dal funzionario interrogato all'udienza dell'8/7/2025 e come risulta dalla sezione "dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti" dell'avviso di addebito impugnato, il credito vantato dall'ente previdenziale trae origine dalla nota di CP_ rettifica del 13/2/2024 (doc. 10) con cui l ha proceduto al recupero ex art. 1 comma 1175 del dlgs 296/2006 delle agevolazioni fruite dalla Provincia Italiana nel mese di agosto 2023;
4.a sua volta la predetta nota di rettifica trae origine nell'invito a regolarizzare del CP_ 13/10/2023 (doc. 2) con il quale l aveva riscontrato le seguenti irregolarità:
a) sulla Gestione Lavoratori Dipendenti, un debito contributivo per Euro 24,27;
b) sulla Gestione Dipendenti Pubblici, varie omissioni contributive di importo tra i 2,00 e i 25,00 Euro ciascuna relative al periodo novembre 2018/marzo
2021, per un totale di Euro 264,34 (di cui Euro 210,80 per contributi ed Euro
53,54 per sanzioni); 1 c) sempre sulla Gestione Dipendenti Pubblici, la mancata presentazione delle denunce mensili nel periodo gennaio 2009/dicembre 2020;
5. la legge 296 del 27.12.2006 (l. finanziaria 2007), al comma 1175 stabilisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
6.l'art. 4 del d.l. n. 34 del 2014 convertito in L. n. 78 del 2014, ha disciplinato le modalità di verifica, rilascio e diniego, in forma telematica del Durc, stabilendo che "1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti CP_ dell' dell' e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore CP_2 dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2...[e che] Con decreto del ### del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti NPS, NAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1 [e che] Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri: c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
7. infine, l'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 sopra citato, ha previsto che: “ 1. Qualora non sia possibile attestare la
2 regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
9, l , l e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al CP_1 CP_2 soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato
«pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”;
8.tanto premesso, si tratta ora di verificare se l'accertata assenza del durc consenta il recupero di tutte le agevolazioni contribuite ovvero se possa far venire meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello stesso senza caducare retroattivamente i benefici relativi a periodi connotati da regolarità contributiva;
9.ebbene, il tribunale ritiene di aderire all'orientamento formatosi presso numerose corte di merito e, in particolare, presso la Corte d'appello di Torino (cfr. n. 263/2021 e
492/2022) che ha ritenuto corretta la seconda delle due opzioni ermeneutiche soprariportate, secondo cui la norma di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 impedisce per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del durc ma non legittima invece il recupero di sgravi fruiti prima dell'accertamento dell'irregolarità;
10.in questo senso, d'altronde, depone il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio e lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015 il quale ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della
3 mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati (cfr. Tribunale di Napoli sentenza n. 3920/2023 in atti);
11.in tale prospettiva, pertanto, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del CP_ quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l potrà, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere, non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in periodi precedenti non connotati da irregolarità contributive;
12.se, invece, si accedesse alla contrapposta interpretazione, le aziende finirebbero con il godere degli sgravi contributivi sempre in via provvisoria, vedendo consolidato il loro diritto solo nel momento in cui possano provare di avere continuato a mantenere la regolarità contributiva, e ciò determinerebbe una situazione di continua incertezza (cfr. Corte di appello di Torino n. 492/2022 cit.); CP_
13.in conclusione, in base a tutto quanto sin qui esposto, l illegittimamente ha revocato gli sgravi fruiti dalla ricorrente nel mese di agosto 2023, ovvero in un periodo precedente all'accertamento dell'assenza di regolarità contributiva;
CP_ essendo insussistente il credito contributivo di cui alla nota di rettifica del
13/2/2024, la ricorrente nulla deve alle ente resistente in forza dell'avviso di addebito n. 397 2024 00060561 27 000 che, pertanto, essere annullato;
le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014, seguono la soccombenza e vengono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n. 397 2024 00060561 27 000; CP_ condanna l a rimborsare alla le spese Parte_1 di lite, che liquida in euro 678 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e contributo unificato, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Torino, 28/10/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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