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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 45/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Rocco Cetraro Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avvocato Guido Cammarella
-RESISTENTE-
oggetto: risarcimento del danno da illegittimo licenziamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione dal (sentenza n.1656/2020 pubblicata Controparte_3
in data 21.10.2020) del 18.01.2021, il ricorrente in epigrafe, licenziato dal Comune di nell'aprile 2005, deduceva: che il Tribunale di Paola sez. Lavoro, in data CP_1
18.04.2008, aveva pronunciato sentenza n. 463/2008, depositata in data 10.06.2008 e munita di formula esecutiva in data 25.06.2008, nel giudizio iscritto al n. R.G. 1190/06, pendente tra le parti, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento disciplinare in capo ad esso ricorrente;
che detta sentenza dichiarava la illegittimità del licenziamento ad esso intimato, ordinando all'amministrazione convenuta la reintegrazione nel posto di lavoro;
che la sentenza veniva impugnata dal dinnanzi alla Corte Controparte_1
1 d'Appello di Catanzaro sez. Lavoro, con ricorso n. R.G. 1827/2008; che la Corte
d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1149/2010, confermava la sentenza impugnata n. 463/2008 del Tribunale di Paola, rigettando l'appello presentato dal Controparte_1
che, ciononostante, parte resistente non provvedeva né al reintegro, né al pagamento delle mensilità dalla data del licenziamento;
che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4023/2011, rigettava il ricorso proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_1
1149/2010 della Corte d'Appello di Catanzaro;
che la sentenza del Tribunale di Paola dichiarata l'illegittimità del licenziamento, condannava la parte resistente alla reintegra di esso ricorrente sul posto di lavoro ai sensi dell'art.18 della legge 300/70; che, nonostante la notifica delle sentenze in formula esecutiva e le diffide, parte resistente solo dopo la definitiva decisione della suprema Corte di Cassazione procedeva alla reintegra di esso ricorrente;
che, alla luce della disposta reintegra gli spettavano tutte le retribuzioni dalla data di licenziamento (27.04.2005) alla data della reintegra (28.07.2014), nonché aveva diritto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
che il Comune di procedeva alla sola reintegra nel posto di lavoro a seguito della sentenza n. CP_1
4023/2011 della Suprema Corte di Cassazione a decorrere dal 28.07.2014; che la
Commissione straordinaria di liquidazione procedeva alla liquidazione spettantegli dalla data di licenziamento 01.04.2005 sino alla data del 31.12.2011, avendo il CP_1
dichiarato il dissesto per il periodo antecedente il periodo al 31.12.2011 e ritenendo che le somme dovute dal 01.01.2012 al 28.07.2014 dovessero essere a carico del CP_1
che sollecitava più volte direttamente ed indirettamente il per il
[...] Controparte_1 pagamento di detto periodo;
che, stante l'inerzia del instaurava ricorso per CP_1
ottemperanza iscritto al R.G. 1057/2018, definito con sentenza 718/2019 del 10.04.2019, con il quale il giudice amministrativo statuiva che la Commissione di liquidazione del dissesto avrebbe dovuto procedere anche per il periodo 01.01.2012 al 28.07.2014; che nelle more della sentenza la Commissione liquidatrice aveva già terminato i lavori, e pertanto le somme riferite a tale periodo, non venivano inserite nel piano di riparto;
che preso atto che il Ministero degli Interni aveva ritrasferito le somme non utilizzate dai liquidatori al con destinazione delle stesse al pagamento dei debiti Controparte_1
rimasti fuori dalla ripartizione della Commissione liquidatrice, vista la Delibera n. 229 del 10.12.2019 della Giunta Comunale del in data 19.12.2019 inoltrata Controparte_1
PEC al per procedere alla liquidazione di quanto dovuto allo stesso oltre Controparte_1
al versamento dei relativi contributi previdenziali;
che stante l'inerzia della P.A. presentava nuovamente ricorso avverso il silenzio innanzi al;
che il Controparte_3
2 giudice amministrativo dichiarava, con sentenza n.1656/2020 pubblicata in data
21.10.2020, il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo spettando la giurisdizione al giudice ordinario;
che, pertanto, ha riassunto il ricorso innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “i. Accertare il diritto dell'arch. al versamento dei contributi previdenziali per il Parte_1 periodo dal 01.01.2012 al 28.07.2014, e per l'effetto condannare il al Controparte_1 versamento degli stessi all'INPS gestione ex INPDAP, nonché la quota T.F.R. maturata in tal periodo;
ii. Accertare il diritto al pagamento delle mensilità non percepite e per
l'effetto condannare il della somma di €. 105.028,36 come da calcoli Controparte_1 allegati, detratte le somme percepite pari ad €. 20.293,00 negli anni 2012 e 2013, e quindi
l'importo di €. 84.735,36;”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito il il quale: preliminarmente, trattandosi di riassunzione Controparte_1 del giudizio, ha eccepito la nullità della notifica del ricorso introduttivo dell'epigrafato procedimento, perché effettuata direttamente sulla pec istituzionale del Controparte_1
e non al difensore e domiciliatario;
l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per impossibilità di riassumere un'azione tipica ed esclusiva del processo amministrativo, quale quella avverso il silenzio amministrativo;
nel merito l'assenza di un valido titolo giudiziario di condanna e conseguente inesistenza obbligo e/o debito dell'amministrazione, considerato che il Tribunale di Paola dichiarava l'illegittimità del licenziamento del ricorrente e condannava esso resistente alla reintegra dell' Parte_1
nel posto di lavoro, oltre alla condanna alle spese di lite, nulla disponendo sulle domande proposte nell'odierno giudizio;
la nullità del ricorso per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, degli elementi di fatto e di diritto, delle conclusioni e per assenza di prove, considerato, in particolare, che le conclusioni riassunte dinnanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di Paola sono completamente diverse rispetto a quelle rassegnate dinnanzi al
. Parte resistente ha proposto ulteriormente domanda riconvenzionale Controparte_3 diretta alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall'istante, pari ad €
268.258,48, ed erroneamente corrisposte dall'Organismo Straordinario di Liquidazione.
A seguito della proposizione di domanda riconvenzionale da parte del Controparte_1 veniva disposto, ex art. 418 c.p.c., il differimento dell'udienza. Successivamente, è stata acquisita la documentazione offerta dalle parti, è stata disposta CTU contabile, e, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che
3 ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. In primo luogo, è infondata l'eccezione formulata dalla parte resistente che deduce la nullità della notifica del ricorso in riassunzione effettuata direttamente sulla pec istituzionale del anziché al difensore domiciliatario costituitosi nel Controparte_1
precedente processo amministrativo.
Orbene, nell'ordinamento vigente l'atto di riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione non comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale, ma determina un fenomeno di mera translatio iudicii e, quindi, la prosecuzione dell'originario contraddittorio presso altro plesso giurisdizionale (cfr., tra le tante,
Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6784).
Conseguentemente, il ricorso in riassunzione va notificato, a norma degli artt. 170 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ., presso il procuratore della parte già costituita, dovendosi ritenere viziata da nullità una diversa notifica, così come effettivamente intervenuta nel caso de quo.
Ciò posto, quanto alla valenza di tale nullità, il giudicante ritiene che, nel caso di specie, la stessa può dirsi sanata per effetto della regolare costituzione in riassunzione del dovendo trovare necessaria applicazione il principio di conservazione Controparte_1
degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. nn. 14916 e 14917 del 2016, con riguardo alla notifica del ricorso in Cassazione ma con principi applicabili anche al caso de quo: “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.”).
4 In definitiva, l'eccezione di nullità della notifica deve pertanto essere respinta, essendo stato pienamente raggiunto lo scopo dell'atto, ossia porre la parte resistente nella condizione di conoscere il contenuto del ricorso e di esercitare il proprio diritto di difesa.
2.2. È infondata anche l'ulteriore eccezione preliminare esperita dal CP_1
resistente di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso in riassunzione per impossibilità di riassumere un'azione tipica ed esclusiva del processo amministrativo.
Orbene, l'istituto della translatio iudicii ha avuto profonda evoluzione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2007, la quale ha affermato la necessità di conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione.
A seguito di tale pronuncia, il legislatore è intervenuto con la L. n. 69 del 2009, in cui art. 59, comma 2, stabilisce che “in ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e decadenze intervenute”.
La disposizione prosegue precisando che “Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9130 del 21 aprile 2011, hanno fornito un'importante interpretazione di tale normativa, chiarendo che l'atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto,
o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum;
qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp. att. c.p.c.”.
5 Tale principio è stato ulteriormente sviluppato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, con la sentenza n. 15223 del 22 luglio 2016, la Sezione
Lavoro della Suprema Corte ha chiarito che “L'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dalla L. n. 69 del 2009, art.
59, sussiste anche quando la domanda non venga 'riassunta', bensì 'riproposta', con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso petitum ed alla diversa causa petendi, senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla translatio”.
Particolarmente rilevante è la precisazione secondo cui, pur in presenza della facoltà di introdurre nuove domande, resta comunque “ferma la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice ad quem”.
La medesima linea interpretativa è stata confermata dalla Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 9385 del 21 maggio 2020, la quale ha ulteriormente specificato che “La L. n. 69 del 2009, art. 59, prevede, infatti, che sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Tale norma si riferisce alle preclusioni e decadenze di carattere sostanziale che attengono alla azionabilità della situazione giuridica soggettiva fatta valere e non alle regole processuali che necessariamente devono seguire la disciplina del rito applicabile”.
La Cassazione, nella citata sentenza n. 9385/2020, ha quindi inteso dare continuità al seguente principio di diritto: “L'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, sussiste anche quando la domanda non venga 'riassunta', bensì 'riproposta', con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso petitum ed alla diversa causa petendi, senza che, rispetto ad esso, operino gli
6 effetti che discendono dalla transiatio, ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice ad quem”.
Nel caso di specie, si è verificato proprio quel passaggio “da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto” che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 9130/2011), giustifica e anzi impone che l'atto di prosecuzione abbia “la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del petitum”.
Invero, il ricorso avverso il silenzio previsto dall'art. 117 c.p.a. costituisce un'azione tipica del processo amministrativo, volta ad ottenere una pronuncia che dichiari l'illegittimità dell'inerzia della pubblica amministrazione e, eventualmente, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Nel passaggio al giudizio dinanzi al giudice ordinario, tale domanda non avrebbe potuto essere semplicemente
“riassunta” nei medesimi termini, essendo necessario un adattamento delle richieste alle diverse caratteristiche del rito e ai diversi poteri del giudice ordinario.
Come correttamente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15223/2016,
“il principio di diritto esclude la fondatezza del ricorso nella parte in cui pretende di applicare rigidamente alla trasmigrazione della causa fra diversi ordini giurisdizionali i medesimi principi affermati in relazione alla riassunzione ex art. 50 c.p.c., dai quali fa discendere la necessità che la domanda resti cristallizzata nei medesimi termini della formulazione originaria. In realtà lo stesso legislatore, nel prevedere che 'la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile', legittima la parte ad apportare alla domanda originaria gli opportuni e necessari adattamenti, tesi a conformarla al rito proprio del giudice ad quem”.
Nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente proceduto a modificare le conclusioni del proprio ricorso in riassunzione, rendendole compatibili con le diverse prerogative del giudice ordinario, che si ricorda, è giudice del rapporto, rispetto a quelle proprie del giudice amministrativo.
Per tali ragioni, l'eccezione deve essere respinta.
2.3. Nel merito il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
7 2.3.1. Pacifico che il ricorrente, a seguito del licenziamento disciplinare comminatogli dal convenuto con provvedimento del 27.04.2005, è stato reintegrato in servizio CP_1
dopo un iter giudiziario che ha investito tre gradi di giudizio (primo grado, conclusosi con sentenza n. 463/2008 del giudice del lavoro del Tribunale di Paola;
appello, conclusosi con sentenza n. 1149/2010 dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
giudizio in Cassazione conclusosi con sentenza n. 4023/2011).
Pacifico che il ha reintegrato il ricorrente nei propri ranghi soltanto Controparte_1 all'esito della definizione del giudizio in Cassazione (28.07.2014).
Orbene, il ricorrente lamenta in questa sede che, a seguito dell'annullamento giudiziale dell'atto espulsivo del datore di lavoro pubblico, poiché illegittimo, il convenuto CP_1
non gli ha corrisposto il relativo e consequenziale risarcimento del danno per il periodo dall'01.01.2012 al 28.07.2014 (si ricorda che per il periodo pregresso - 01.04.2005 al
31.12.2011 - era stata la Commissione straordinaria di liquidazione, medio tempore insediatasi per far fronte alla situazione di dissesto economico nella quale versava la parte resistente, ad adempiere a tale obbligazione e che nel presente giudizio parte convenuta ha proposto specifica domanda riconvenzionale di restituzione delle relative somme, asserendone l'indebita percezione da parte dell'istante e, dunque, l'erroneo pagamento nel quale era incorso l'organismo straordinario).
In definitiva, parte ricorrente si duole dell'inesatta tutela accordatagli dal CP_1 resistente a seguito della pronuncia giudiziale che ha accertato l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminatogli “oltre il termine perentorio previsto dalla legge per la chiusura del procedimento disciplinare” (cfr. sentenza n. 463/2008 del giudice del lavoro del Tribunale di Paola).
A detta del ricorrente principale, accertata l'illegittimità del licenziamento ed individuato nell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nella sua versione vigente al momento dell'adozione dell'atto espulsivo (per come disposto dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola con la citata sentenza e non sconfessato nei successivi gradi di giudizio), la norma da applicare al caso de quo, egli, consequenzialmente, avrebbe avuto diritto alle tutele reintegratoria e risarcitoria, quest'ultima attestandosi al pagamento delle mensilità e al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo dal licenziamento alla reintegra.
8 Di contro, nella complessa vicenda sottoposta al vaglio dello scrivente, il ricorrente, quanto alla tutela risarcitoria, ha ottenuto ristoro soltanto per il periodo dall'01.04.2005 al 31.12.2011. Nulla gli è stato corrisposto per il periodo successivo dall'01.01.2012 al
28.07.2014.
Orbene, parte resistente giustifica il proprio rifiuto di corrispondere all'istante quanto rivendicato in questo giudizio, eccependo l'assenza di un valido titolo, sostenendo, in particolare, che la sentenza n. 463/2008 di questo Tribunale ha disposto unicamente la reintegrazione del ricorrente, senza contenere alcuna statuizione in ordine al pagamento delle retribuzioni arretrate e dei contributi previdenziali.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
Invero, il giudicante ritiene che nel caso di specie la tutela risarcitoria – determinata in un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché, per il medesimo periodo, nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – è un effetto che discende direttamente ed automaticamente dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento e dall'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, trovando il suo fondamento nella legge stessa (art. 18 dello Statuto dei lavoratori ratione temporis applicabile).
In definitiva, la pronuncia giudiziale di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e di disposizione della reintegra, al fine di garantire al lavoratore una tutela piena ed effettiva, non può che riconoscergli anche la relativa tutela risarcitoria, nei limiti, ovviamente, dell'aliunde perceptum. Non rileva, pertanto, la circostanza che la sentenza n. 463/2008 non contenga un'esplicita condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate e al versamento dei contributi previdenziali, in quanto trattasi di effetti previsti direttamente dalla legge al fine di garantire una tutela “forte” del lavoratore illegittimamente licenziato. Ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare l'ulteriore danno subito.
A tali conclusioni, in definitiva, è giunto l'Organismo Straordinario di Liquidazione del che, in esecuzione del dictum giudiziale sopra richiamato ha adempiuto Controparte_1
alla propria obbligazione risarcitoria per il periodo dal 27.04.2005 (data del licenziamento) al 31.12.2011.
9 In definitiva, dunque, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
2.3.2. Quanto alla quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per il periodo oggetto di causa, il CTU, all'esito delle operazioni peritali, ha ricostruito l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, risalente ad aprile
2005 (data del licenziamento), sulla base del CCNL del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005.
Ha quindi calcolato l'ammontare lordo delle retribuzioni dovute per il periodo dall'01.01.2012 al 28.07.2014, quantificato in € 67.937,58.
Da tale importo, il CTU ha correttamente detratto i redditi percepiti dal ricorrente per lo svolgimento di attività lavorativa autonoma nel periodo di riferimento, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi acquisite agli atti (Modello Unico 2013 e Modello Unico
2014), pari ad € 12.752,00 per l'anno 2012 ed € 6.412,00 per l'anno 2013, per un totale di € 19.164,00.
Il CTU ha quindi determinato, con procedimento logico immune da vizi che questo giudice condivide, in € 48.773,58 la differenza dovuta al lavoratore a titolo di retribuzioni arretrate (€ 67.937,58 - € 19.164,00).
Le conclusioni del CTU, raggiunte all'esito di un'approfondita analisi della documentazione di causa e sulla base di corretti criteri di calcolo, appaiono condivisibili e pertanto meritano di essere integralmente accolte.
2.3.3. Alla luce di tali premesse, consegue che il resistente, in persona del CP_1
sindaco pro tempore, deve essere condannato a corrispondere ad Parte_1
, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 48.773,58 oltre interessi legali
[...]
dal dovuto al soddisfo, nonché deve essere condannato a versare al ricorrente i relativi contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dall'01.01.2012 al 28.07.2014.
3. L'accoglimento del ricorso principale comporta quale naturale corollario il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m.
147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia
(scaglione da 26.001,00 a 52.000,00), con distrazione in favore del procuratore attoreo.
10 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del CP_1
soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente, in persona del CP_1
sindaco pro tempore, a corrispondere ad , per le causali di Parte_1 cui al ricorso, la somma di € 48.773,58 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché condanna il medesimo resistente a versare al ricorrente i relativi CP_1
contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dall'01.01.2012 al 28.07.2014;
2) Condanna il resistente, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore di , che liquida in € 118,50 per Parte_1 esborsi, € 4.629,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
3) Pone a carico del resistente le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Paola, 31.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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