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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 228 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to TURANO GIUSEPPINA ANGELA Parte_1 appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso proposto da volto al Controparte_1 riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive, pari ad
€ 3942,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la società, denunciando l'erranea valutazione dell'eccezione di prescrizione, l'avere omesso ogni valutazione ed approfondimento in ordine alle voci retributive turni avvicendati pari e dell'indennità ad personam al fine di verificare se effettivamente rientrano nella parte variabile della retribuzione intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal ovvero se le dette voci compensino uno specifico CP_1 disagio derivante dall'espletamento delle mansioni svolte o siano correlate al peculiare status professionale o personale dello stesso;
l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di retribuzione feriale.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 6.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c. ed in assenza di note di trattazione scritta, la Corte decide nei termini che seguono.
1.Il Collegio reputa che la disamina delle censure dell'appellante sia preclusa dalla preliminare constatazione che il ricorrente non ha documentato né ha chiesto di documentare di aver notificato alla controparte l'atto di gravame.
La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta ed acquisita al fascicolo telematico.
L'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'impugnazione
(cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”).
2. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
3. Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 4.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza giudice del lavoro, n. 2200/2023, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 228 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to TURANO GIUSEPPINA ANGELA Parte_1 appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso proposto da volto al Controparte_1 riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive, pari ad
€ 3942,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la società, denunciando l'erranea valutazione dell'eccezione di prescrizione, l'avere omesso ogni valutazione ed approfondimento in ordine alle voci retributive turni avvicendati pari e dell'indennità ad personam al fine di verificare se effettivamente rientrano nella parte variabile della retribuzione intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal ovvero se le dette voci compensino uno specifico CP_1 disagio derivante dall'espletamento delle mansioni svolte o siano correlate al peculiare status professionale o personale dello stesso;
l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di retribuzione feriale.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 6.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c. ed in assenza di note di trattazione scritta, la Corte decide nei termini che seguono.
1.Il Collegio reputa che la disamina delle censure dell'appellante sia preclusa dalla preliminare constatazione che il ricorrente non ha documentato né ha chiesto di documentare di aver notificato alla controparte l'atto di gravame.
La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta ed acquisita al fascicolo telematico.
L'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'impugnazione
(cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”).
2. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
3. Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 4.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza giudice del lavoro, n. 2200/2023, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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