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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del giudice designato, dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai N.R.G. 20001999/2012 + 20003139/2012, vertenti
TRA
(c.f. ), in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima impresa agricola individuale, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti,
dall'avv. Giovanni Grattacaso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Battipaglia, alla P.zza Della Repubblica - trav.sa via O. D'Anzillo n. 1
- Attore e Convenuto in riconvenzionale -
E
(c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Leopoldo Suprani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Eboli, alla via Vittorio Veneto, n.8
- Convenuta e Attrice in riconvenzionale nel giudizio R.G. 20001999/2012 -
E
(c.f. e p.iva ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
dall'avv. Leopoldo Suprani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Eboli, alla via Vittorio Veneto, n.8
- Convenuta e Attrice in riconvenzionale nel giudizio R.G. 20003139/2012 -
NONCHE'
1 (c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._2 CP_4
); C.F._3
- Convenute contumaci –
avente ad oggetto: riscatto per prelazione agraria
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.9.2024 i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate in atti, chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione inizialmente notificato il 29.6-3.7.2012, conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, CP_3
, e la esponendo: di essere titolare dell'omonima
[...] CP_4 CP_1
azienda agraria sita in Eboli alla via C. da S. Andrea sin dal 9.1.2004, data dalla quale risultava anche iscritto alla sezione Speciale della Camera di Commercio Industria
Artigianato di Salerno;
di percepire i contributi AGEA per gricoltura e Controparte_5
di svolgere in via prevalente l'attività di impresa agricola in vari terreni siti presso il Comune
di Eboli, alla Località Santa Maria la Nova – Carcarone, confinanti con i fondi delle sigg.re e;
di aver acquistato da queste ultime, con rogito Controparte_3 CP_4
notarile del 22.3.2012, i terreni catastalmente distinti al foglio 4 p.lla 67, 637, 650, foglio 5
p.lla 94, 119, 124, nonché i capannoni ivi collocati e descritti al foglio 5 p.lla 121 sub 3, sub 5
e p.lla 117, sub 2; che le sigg. vendevano alla società con atto notarile CP_3 CP_1
dell'1.7.2011 - trascritto il 4.7.2011, le unità mobiliari distinte catastalmente al foglio 4, p.lla
798 classe 3, attigue alle particelle nn. 644-645 già di sua proprietà; che l'atto posto in essere dai convenuti sarebbe nullo e, comunque, privo di effetti nei propri confronti, essendo avvenuta la predetta vendita in violazione del diritto di prelazione riconosciuto dall'art. 7 L.
n. 817/71 in favore del proprietario confinante. Alla luce di tali considerazioni, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Giustizia, contrariis reiectiis: a) accertare la
nullità per violazione della L. 14 agosto 1971, n.817 e precedenti e successive modifiche integrazioni
e novelle normative, del contratto relativo all'atto notarile stipulato in data 01.07.2011 repert.
19350/7264, a mezzo notaio dott. trascritto in data 04.07.2011, ed intercorso tra le sigg Per_1
2 e , come sopra generalizzate e la spett.le p.i. Controparte_3 CP_4 CP_1
, relativamente alla vendita del fondo catastalmente distinto al foglio catastalmente al P.IVA_1
foglio 4 p.lla 798, classe 3 ha 2.05.00, R.D. Euro 10, 59 RA. Euro 12,70; b) dichiarare nulla e/o
comunque inefficace la vendita del fondo sopra descritto individuando al foglio 4 p.lla 798, classe 3
ha 2.05.00 RD. Euro 10,59. Euro 12,70 del Comune di Eboli loc.tà Carcarone;
c) dichiarare la
sostituzione ex tunc dell'attore nella stessa posizione sostanziale di cui all'atto trascritto alla
Conservatoria immobiliare di Salerno il 04.07.2011 relativamente al contratto notarile del 01.07.2011
repert 19350/7264, notaio dott. d) dichiarare trasferito il fondo oggetto di causa descritto Per_1
in epigrafe, in favore dell'esponente sig. per il prezzo di Euro 22.300,00 indicato Parte_1
nell'atto di compravendita sopra menzionato;
e) condannare, in ogni caso, i convenuti, eventualmente
in solido tra loro, al risarcimento dei danni in conseguenza dei fatti di cui in assertiva nella misura
che la S.V. Ill.ma vorrà ritenere anche in via equitativa di giustizia, congrua ed equa in relazione alle
circostanze del caso ed in forza delle risultanze processuali e documentali tutte;
f) ordinare la
trascrizione della sentenza con esonero del Conservatore dei Registri immobiliari da ogni
responsabilità; g) vittoria di spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione al sott.tto avvocato
antistatario. Sentenza esecutiva come per legge.”
Il predetto giudizio prendeva il N.R.G. 1999/2012.
Trasferito il giudizio presso l'intestato Tribunale a seguito della soppressione di tutte le sezioni distaccate a decorrere dal 13.9.2013 in virtù del d.lgs. n. 155/2012, con comparsa di risposta depositata il 30.10.2013, si costituiva la la quale eccepiva la nullità della CP_1
notifica dell'atto di citazione, in quanto effettuata presso la residenza del legale rapp.te chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea, siccome Parte_2
infondata sia in fatto che in diritto. La società convenuta, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del e delle sig.re per il risarcimento dei danni Pt_1 CP_3
subiti, anche in considerazione della mancata libera disponibilità del bene immobile acquistato, chiedendo, in caso di evizione totale o parziale relativa alla compravendita dell'1.7.2011, la condanna di e di al pagamento in Controparte_3 CP_4
proprio favore della somma di € 26.000,00 (di cui € 22.500,00 per prezzo della compravendita ed € 3.500,00 per spese notarili e di trascrizione), o della diversa somma ritenuta di giustizia,
3 con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 27.3.2014 il Giudice, rilevata la nullità dell'atto di citazione, in quanto privo dell'avviso di costituzione del convenuto “entro 20 giorni prima” della prima udienza, ne disponeva la rinotifica nei confronti di e . Controparte_3 CP_4
Alla successiva udienza del 25.9.2014, inoltre, rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione alla in quanto effettuata presso la residenza del suo legale rapp.te CP_1
senza che la stessa venisse specificata anche nel corpo dell'atto da notificare, come previsto dall'art. 145, 1° co., seconda parte, c.p.c., il Giudice rimetteva in termini la società convenuta,
che si era costituita tardivamente adducendo di non aver avuto tempestiva conoscenza del giudizio, assegnando nuovamente alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c..
Con speculare atto di citazione notificato in data 4.1.2013, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, , Controparte_3
e la affinchè venisse accertata CP_4 Controparte_2
la nullità, per violazione della L. 817/1971, anche della compravendita intervenuta tra i convenuti con atto notarile del 10.11.2011 repert. 21939, trascritto in data 12.12.2011, avente ad oggetto le unità immobiliari distinte catastalmente al foglio 4, p.lla 799, classe 3, e p.lla n.
800, classe 3, con conseguente trasferimento, in proprio favore, del fondo oggetto di causa al prezzo di € 19.000,00, indicato nell'atto di vendita, con condanna dei convenuti, in solido,
al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa.
Il predetto giudizio prendeva il N.R.G. 3139/2012.
Anche in tale procedimento provvedeva a costituirsi unicamente la società
[...]
reiterando le medesime richieste ed eccezioni formulate Controparte_2
dalla società nel giudizio R.G. 1999/2012. CP_1
Le convenute e rimanevano, invece, contumaci per tutto Controparte_3 CP_4
il corso del procedimento.
All'udienza del 13 aprile 2016, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti, veniva disposta la riunione del procedimento R.G. n. 20003139/2012 al presente procedimento e ordinata la notifica delle comparse di costituzione e risposta depositate nell'interesse della e della nei confronti delle convenute CP_1 CP_2
4 rimaste contumaci, contenendo le stesse domande riconvenzionali nei loro confronti.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da ambo le parti, disposta ed eseguita
CTU, acquisita documentazione varia e rinviato il giudizio per diversi tentativi di componimento bonario della lite, infruttuosamente esperiti dai difensori delle parti,
all'udienza del 10.9.2024 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe ed il
G.I., facendo seguito al verbale di udienza, assegnava in pari data la causa in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e . Controparte_3 CP_4
SULLA DOMANDA ATTOREA
Venendo al merito, la domanda di riscatto per prelazione agraria, proposta dall'attore in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola individuale e proprietario del fondo confinante con quelli venduti, in base all'art. 7 L. n. 817/71 (che estende il diritto di prelazione di cui all'art. 8 L. n. 590/65 all'imprenditore agricolo proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri,
coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti), non può essere accolta.
Occorre premettere che la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione non è viziata da nullità, sussistendo il rimedio del diritto di riscatto, a nulla rilevando l'accidentale decadenza dalla possibilità di esperirlo (Cass. n. 22625/12, n.
12934/07), sicchè è onere dell'attore provare i presupposti per l'esercizio della predetta azione, la cui sussistenza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche a prescindere da apposite eccezioni della controparte (Cass. n. 7023/20, n. 30741/19, n. 3757/07, n. 23090/05, n.
10789/00, n. 3538/00, n. 3732/98, n. 2603/97). Tali presupposti, ove non provati dal prelazionario-retraente, possono legittimamente ritenersi accertati solo se ammessi,
espressamente o implicitamente, dal convenuto, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione dei requisiti “de quibus”, e non anche,
dunque, per effetto di un mero ritardo nella detta contestazione, specie quando questa, non configurandosi, sul piano processuale, come eccezione in senso proprio (bensì come mera deduzione difensiva, attesane l'afferenza ad una condizione costitutiva del diritto azionato
5 in giudizio), risulti rilevabile d'ufficio, rientrando, per l'effetto, in via cogente, entro i confini del “thema decidendum” (Cass. n. 5072/07, n. 5253/06, n. 1020/06, n. 14306/05, n. 12963/05,
n. 4909/03, n. 1244/95).
In particolare, si è rilevato che l'onere di fornire la dimostrazione dei requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione può venir meno in conseguenza di una condotta difensiva della controparte che ne implichi il riconoscimento, a condizione che si tratti di condotta dalla quale possa, univocamente e senza dubbi, trarsi l'ammissione della loro sussistenza (Cass.
n. 16773/06).
Ebbene, nel caso di specie, è dirimente il rilievo per cui l'attore non ha provato di possedere,
al momento dei fatti per cui è causa, i requisiti di cui all'art. 7 L. n. 817/1971.
Conviene procedere ad una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Come è noto, la prelazione agraria è stata tradizionalmente riservata ai coltivatori diretti, e da ciò derivava l'impossibilità di riconoscere questo diritto alle società agricole,
che non possono rivestire tale qualifica, riservata alle persone fisiche.
Invero, il diritto di prelazione agraria, inizialmente previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del
1965 in favore dell'affittuario coltivatore diretto del fondo agricolo posto in vendita, è stato esteso dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971 al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante.
Il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha quindi introdotto la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) stabilendo, all'art. 1, comma 1, che: “Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società,
almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.
Il comma 3 dell'art. 1 prevede che:
6 “Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole,
qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”.
Da tale disposizione si desume quindi che anche le società di persone, cooperative o di capitali, possono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo professionale, qualora in possesso dei requisiti ivi previsti, che, quanto alle società di capitali, consistono nella previsione statutaria dell'attività agricola come oggetto sociale e nel possesso da parte di almeno un amministratore della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
L'art. 2, comma 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 stabilisce poi che la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società
agricola.
Il successivo comma 3 estende l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7
della legge 14 agosto 1971, n. 817, “anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile”.
7 Il diritto di prelazione, dunque, non spetta a tutte le società agricole di persone, ma solo a quelle in cui almeno la metà dei soci è in possesso della qualifica di coltivatore diretto, a cui era tradizionalmente riservato il diritto di prelazione.
Con D. lgs. 27 maggio 2005 n. 101 è stato introdotto all'art. 1 il comma 5-bis il quale prevede che: “L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”.
Successivamente con l'art. 1, comma 3 della L. 28 luglio 2016, n. 154 - entrato in vigore il 25
agosto 2016 - è stato modificato l'art. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 817 con l'aggiunta del numero 2-bis, con il quale si è esteso il diritto di prelazione agraria "all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita ".
Ne consegue che, l'estensione ad opera dell'art. 1, comma 3 della L. 28 luglio 2016, n. 154 del diritto di prelazione all'imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, è subordinata alla condizione che il medesimo sia iscritto nella previdenza agricola e solo per l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, è richiesta l'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, come precisato dall'art. 1 comma 5-bis del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Inoltre, in tema di prelazione e riscatto agrari, il carattere eccezionale delle norme ne impedisce un'interpretazione estensiva (v. Cass. n. 5952 del 25/03/2016).
Nel caso di specie, dall'espletata istruttoria è emerso che “Dalle indagini effettuate presso
gli Uffici Zonali dell' e presso gli Uffici della Regione Campania, Stapa Ce.Pi.Ca, è CP_6
stato possibile accertare che il signor alla data del 1 luglio 2011, non Parte_1
era in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e 31, in quanto i suddetti uffici hanno
comunicato che alla data del 1 luglio 2011, il signor non aveva la Parte_1
qualifica di I.A.P. e non aveva iscrizione per i contributi in agricoltura” (cfr. pag. 7 CP_6
8 elaborato peritale depositato in data 22.11.2023).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione
(Cass. sent. n. 7341/04).
La scrivente condivide ed applica il principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in
Ordinanza n. 11917 del 6.5.2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del
consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione
del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non
suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem"
dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi
e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza
tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte
che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è
tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra
conclusione”.
Nel caso di specie, non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia – conseguendone che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato ed il Tribunale può limitarsi a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito da intendersi richiamati per relationem.
Alla luce delle anzidette considerazioni, la domanda dell'attore va rigettata.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE PROPOSTA Controparte_7 [...]
Controparte_8
Entrambe le società convenute hanno chiesto condannarsi le sigg.re Controparte_3
e , nonché il sig. , “al risarcimento dei danni materiali patiti e CP_4 Parte_1
patendi dalle comparenti, nonché quelli per mancata libera disponibilità del bene, da liquidarsi in via 9 equitativa, oltre interessi, rivalutazione e mancato guadagno” (punto 6 delle conclusioni rassegnate con comparsa depositata in data 30.10.2024).
La domanda è infondata e va rigettata, giacché non accompagnata da idoneo supporto probatorio, e, ancor prima, da una concreta descrizione del pregiudizio di cui si richiede il ristoro.
Si rammenta, infatti, che costituisce principio generale e consolidato quello in base al quale,
ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, non è sufficiente la prova dell'inadempimento o della condotta illecita del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici.
Il ricorso ai criteri equitativi ex art. 1226 c.c. invocati dalle società convenute, infatti,
"presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile,
o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la
parte interessata -per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di
colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di
dimostrare l "an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi
"in re ipsa" (Cass. civ. n. 20889/2016); danni che, nel caso di specie, non solo non sono stati provati dalla e dalla ma, invero, CP_1 Controparte_2
e ancor prima, nemmeno specificamente dedotti dalle stesse società convenute.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In considerazione della soccombenza reciproca sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92, co. 2, c.p.c. tra tutte le parti costituite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti R.G. 20001999/2012 + R.G. 20003139/2012,
così provvede:
1. dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 CP_4
2. rigetta la domanda dell'attore;
3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla e dalla CP_1 [...]
Controparte_2
4. compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti costituite;
5. pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell'attore.
Salerno, 21 gennaio 2025
il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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