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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4978 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1364/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BARTOLOTTA CORRADO avv Turchetti in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. NESTA PAOLO avv Amelia in sost.
AL RI (CONTUMACE)
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1364 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Parte_1 C.F._1
Bartolotta (C.F.: – PEC: ) ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Poggio Verde n. 7, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(GIÀ ) (C.F.: Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Nesta (C.F.: - PEC: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma Email_2
Via dei Gracchi, n.209, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
RI AL - APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 03/03/2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal LE ordinario di Roma n. 18066/2019, pubblicata in data 24/09/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 79389/2013, promosso dall'odierna appellante nei confronti di e DA UG. Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato evocava giudizio dinnanzi a questo Parte_1
LE UG DA e la società , rispettivamente in qualità di Controparte_2 proprietario-conducente e compagnia assicuratrice del motociclo Daewoo Matiz tg CV530DL, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a seguito dell'incidente occorso in data 11.12.2010, alle ore 19:30 circa, allorquando, in qualità di pedone, era stata investita dal predetto autoveicolo, condotto dal proprio coniuge UG DA, mentre quest'ultimo effettuando una manovra di retromarcia per recarsi nella proprietà della propria abitazione sita in
Roma via Guinigi n.
8. Chiedeva, pertanto, previo, accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto UG nella determinazione del sinistro, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni sofferti, patrimoniali e non, quantificati in un importo complessivo pari ad € 145.000,00, con vittoria di spese di lite da distrarsi. Si costituiva in giudizio la CP_2
contestando nel merito la dinamica prospettata in atto di citazione. In particolare rilevava
[...] la genericità ed indeterminatezza della rappresentazione delle circostanze e dei luoghi del sinistro,
e sottolineava che, dalle dichiarazioni rese dall'attrice nell'immediatezza del sinistro in occasione dell'accesso presso i nosocomi (al Pronto Soccorso del San Camillo, al momento del ricovero presso la Clinica Pio XI di Roma) emergeva che le lesioni derivavano da un fatto accidentale e non veniva menzionato alcun investimento pedonale. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata, con vittoria di spese di lite. Non si costituiva in giudizio UG DA e ne veniva dichiarata la contumacia”.
§ 3. — L'adito LE con detta sentenza ha così deciso: “1) respinge la domanda attorea;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_2 lite, che liquida in euro 1.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa;
4) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di Ctu medico-legale”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dalla Sig.ra e per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1 18066/19 (RG. 79389/2013) emessa dai LE Civile di Roma - 13^ Sezione, Dr.ssa Larosa, resa in data 20 settembre 2019 e depositata in cancelleria in data 23 settembre 2019 e non notificata, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. UG DA nella produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannarlo in solido alla IA (già ), a Controparte_3 Controparte_4 risarcire l'appellante nella misura complessiva di euro 145.000,00 oltre al rimborso della C.T.U. e delle spese di mediazione sostenute ante causam, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, così come specificata in premessa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dai dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari integrali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 08/07/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: A) In via principale rigettare l'avversario appello giacché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza per le ragioni compiutamente articolate nella parte motiva della presente memoria difensiva;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda avversaria, attesa l'evidente determinazione in eccesso della quantificazione delle pretese avanzate dall'appellante, ridurre la misura della liquidazione dei danni a quella ritenuta congrua e di giustizia dall'Ill.ma Corte di Appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente giudizio di gravame.”.
§ 6. — All'udienza del 10/03/2021 è stata dichiarata la contumacia di DA UG.
§ 7. — Con ordinanza del 10/03/2021 sono state respinte le richieste istruttorie proposte dall'appellante.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in un unico motivo, con cui viene dedotta la “1) INSUFFICIENTE
E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'AN e AL CP_5
”.
[...]
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Si osserva infatti che, all'esito dell'istruttoria svolta, non è stato in alcun modo dimostrato che le lesioni subite dalla parte attrice, a seguito di incidente, avvenuto in data 11.12.2010, siano state, determinate dall'investimento da parte del veicolo condotto dal UG in via Guinigi n.8 in Roma. Infatti, in primo luogo deve rilevarsi che, come sottolineato dalla compagnia assicurativa convenuta, la descrizione delle modalità del sinistro contenuta nell'atto di citazione appare piuttosto generica, dal momento che la parte si limita a riferire di un investimento verificatosi mentre transitava a piedi nei pressi della propria abitazione in Roma via Guinigi n.8, senza indicare in alcun modo se si trovava sulla carreggiata, sul marciapiede, etc, o le modalità precise dell'urto. In secondo luogo deve evidenziarsi che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in atti dall'attrice a seguito di ordine di esibizione (cartella clinica del ricovero a seguito dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma del
11.12.2010; cartella clinica del ricovero presso la casa di Cura Pio XI del 14.12.2010), nell'anamnesi viene indicato rispettivamente "incidente domestico" e "riferita caduta accidentale". Rammentando che la cartella clinica è fornita di piena prova fino a querela di falso, appare del tutto irrilevante la generica contestazione delle dichiarazioni rese al personale ospedaliero compiuta dalla parte attrice nella prima memoria istruttoria di cui all'art.183 c.6 c.p.c. e si ritiene pertanto che le dichiarazioni, concordi e rese dall'attrice in due nosocomi nell'immediatezza del sinistro, siano munite di un rilevante valore probatorio. Infine si osserva che le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, rese dai testi e , non appaiono sufficienti a dimostrare la Testimone_1 Testimone_2 veridicità della rappresentazione della dinamica dell'incidente offerta dall'attrice, sia perché trattasi di testi, non indicati in alcun verbale quale come oculari e definitisi amici di vecchia data dell'attrice
— ragioni che già di per sé inducono a dubitare della piena attendibilità degli stessi-, sia perché parzialmente contrastanti tra loro. Infatti, il teste ha riferito che l'attrice era arrivata in Tes_1 macchina, era scesa dalla macchina per salutare gli amici, ed intanto il UG, che stava effettuando manovra di retromarcia per parcheggiare l'aveva investita - precisando che quando è avvenuto l'investimento l'attrice stava parlando con gli amici -, mentre ,il teste ha Tes_2 dichiarato che l'attrice al momento dell'investimento era appena scesa dalla macchina e stava andando a salutarli, pur aggiungendo poi che non ricordava se stesse già salutando o abbracciando qualcuno. Inoltre si sottolinea che appare piuttosto inverosimile che l'attrice sia stata investita, mentre parlava o comunque era molto vicina ad un gruppetto di persone – amici - senza che nessuno di questi si sia reso conto della incauta manovra di retromarcia effettuata dal UG, in presenza di più persone vicine alla sua traiettoria di retromarcia. In conclusione, in assenza di elementi di prova a sostegno dell'investimento del pedone da parte del veicolo, e non potendosi tale investimento presumersi, dal momento che la caduta dell'attrice potrebbe essere stata determinata da altri fattori, la domanda attorea deve essere respinta, non essendo stata adeguatamente provata”.
Deduce l'appellante che “la convenuta per il tramite del Controparte_6 proprio procuratore costituito, non contestava compiutamente la ricostruzione della dinamica del sinistro come rappresentata dall'attrice nell'introduttivo atto di citazione, demandandone esclusivamente la prova l'attore, pertanto nessuna contestazione specifica muoveva in punto di
[...]
. CP_7
La deduzione è infondata. Infatti, la compagnia di assicurazione, nel costituirsi in giudizio, ha impugnato e contestato quanto “ex adverso dedotto e richiesto dall'attore in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, comunque, non provato”.
Specificava quindi la compagnia che : “L'azione giudiziale svolta dall'attrice non solo appare palesemente destituita di qualsivoglia fondamento ma ha ad oggetto una vicenda- presunta caduta della stessa a seguito di un asserito urto provocatole dalla vettura di famiglia condotta dal di Lei marito, sig. DA UG, mentre effettuava una manovra in retromarcia innanzi all'ingresso della villa di proprietà dei coniugi - che rivela, avuto riguardo alle diverse significative risultanze documentali in atti, profili ed aspetti a dir poco sospetti, tali da legittimare non pochi dubbi e riserve sull'effettivo atteggiarsi dei fatti di causa e, soprattutto, in ordine allo stesso fatto storico posto a fondamento della pretesa attrice ed in particolare sia sull'effettivo luogo della caduta sia in ordine alle reali cause, modalità e circostanze della stessa”.
Nella sentenza impugnata poi si dà atto che “come sottolineato dalla compagnia assicurativa convenuta, la descrizione delle modalità del sinistro contenuta nell'atto di citazione appare piuttosto generica ..”.
Dunque la convenuta, diversamente da quanto opinato da parte appellante, ha contestato specificamente le circostanze dell'incidente talché era onere dell'attrice, ex articolo 2697 c.c., fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto e, segnatamente, le circostanze dell'incidente.
In ordine alle modalità dell'incidente sia nella cartella clinica del ricovero a seguito dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma del 11.12.2010 che nella cartella clinica del ricovero presso la casa di Cura Pio XI del 14.12.2010, nell'anamnesi viene indicato rispettivamente "incidente domestico" e "riferita caduta accidentale".
Questi documenti posseggono una dirimente valenza probatoria in quanto redatti nell'immediatezza dell'incidente.
Deve inoltre osservarsi che il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica
è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza.
Parimenti le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c.
Tali risultanze non possono pertanto essere superate dalle contrarie dichiarazioni rese dal medico di aver “copiato passivamente la diagnosi del triage come risulta dal Parte_2 referto” e del dott. di aver riportato “fedelmente il referto del P.S. del San Camillo Parte_3 che riportava “incidente Domestico”.
Tale produzione è, innanzitutto, inammissibile ai sensi dell'articolo 345 cpc, in quanto tardiva.
Dette dichiarazioni, rilasciate dopo anni dall'evento, non possono poi certamente superare le attestazioni redatte nell'immediatezza dei fatti in certificazioni amministrative dotate di fede privilegiata.
Lascia perplessi poi che sanitari che trattano quotidianamente molti pazienti possano ricordarsi,
a distanza di anni, di circostanze relative ad un singolo caso ammettendo peraltro gravi forme di negligenza nella redazione degli atti.
Per quanto concerne le testimonianze sono rimaste innanzitutto incerte le condizioni dei luoghi.
Inoltre, pare inverosimile che l'attrice, scesa dalla macchina condotta dal marito, si sia posta nella parte retrostante della stessa innanzi al cancello di ingresso ostacolando così le operazioni di retromarcia.
Appare altresì poco credibile che la macchina, nel fare retromarcia, abbia colpito solo l'attrice e non gli amici con cui stava colloquiando e che questi ultimi non si siano accorti della manovra che poneva in pericolo la loro amica.
Infine, appare inverosimile che gli amici siano giunti presso l'abitazione dell'attrice prima dei padroni di casa.
Dunque, l'attrice non ha fornito, come era suo onere ex articolo 2697 cc, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, il nesso di causalità tra la manovra dell'autovettura e le lesioni riportate.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui viene applicato il compenso minimo non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale : € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00.
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione di DA UG rimasto contumace.
§ 12. — Ritiene la Corte di dover altresì condannare l'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Infatti la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
Nel caso di specie l'appellante ha agito pretestuosamente in giudizio in quanto la sua tesi di essere stata investita dall'auto condotta dal marito veniva smentita dalla stessa documentazione medica in atti da cui risultava invece che ella era caduta in casa.
La misura del risarcimento può essere equitativamente fissata in una misura pari al 50% delle spese liquidate e quindi in € 6.077,00.
§ 13. — L' appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e DA UG avverso la sentenza definitiva del LE ordinario di Controparte_1
Roma n. 18066/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere alla le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in complessivi € 12.154,00 oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
3. Condanna al pagamento, in favore della , della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 6.077,00 a titolo di responsabilità aggravata (art. 96, comma 3, c.p.c.);
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 10 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 1364/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BARTOLOTTA CORRADO avv Turchetti in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. NESTA PAOLO avv Amelia in sost.
AL RI (CONTUMACE)
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1364 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Parte_1 C.F._1
Bartolotta (C.F.: – PEC: ) ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Poggio Verde n. 7, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(GIÀ ) (C.F.: Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Nesta (C.F.: - PEC: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma Email_2
Via dei Gracchi, n.209, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
RI AL - APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 03/03/2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal LE ordinario di Roma n. 18066/2019, pubblicata in data 24/09/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 79389/2013, promosso dall'odierna appellante nei confronti di e DA UG. Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato evocava giudizio dinnanzi a questo Parte_1
LE UG DA e la società , rispettivamente in qualità di Controparte_2 proprietario-conducente e compagnia assicuratrice del motociclo Daewoo Matiz tg CV530DL, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a seguito dell'incidente occorso in data 11.12.2010, alle ore 19:30 circa, allorquando, in qualità di pedone, era stata investita dal predetto autoveicolo, condotto dal proprio coniuge UG DA, mentre quest'ultimo effettuando una manovra di retromarcia per recarsi nella proprietà della propria abitazione sita in
Roma via Guinigi n.
8. Chiedeva, pertanto, previo, accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto UG nella determinazione del sinistro, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni sofferti, patrimoniali e non, quantificati in un importo complessivo pari ad € 145.000,00, con vittoria di spese di lite da distrarsi. Si costituiva in giudizio la CP_2
contestando nel merito la dinamica prospettata in atto di citazione. In particolare rilevava
[...] la genericità ed indeterminatezza della rappresentazione delle circostanze e dei luoghi del sinistro,
e sottolineava che, dalle dichiarazioni rese dall'attrice nell'immediatezza del sinistro in occasione dell'accesso presso i nosocomi (al Pronto Soccorso del San Camillo, al momento del ricovero presso la Clinica Pio XI di Roma) emergeva che le lesioni derivavano da un fatto accidentale e non veniva menzionato alcun investimento pedonale. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata, con vittoria di spese di lite. Non si costituiva in giudizio UG DA e ne veniva dichiarata la contumacia”.
§ 3. — L'adito LE con detta sentenza ha così deciso: “1) respinge la domanda attorea;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_2 lite, che liquida in euro 1.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa;
4) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di Ctu medico-legale”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dalla Sig.ra e per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1 18066/19 (RG. 79389/2013) emessa dai LE Civile di Roma - 13^ Sezione, Dr.ssa Larosa, resa in data 20 settembre 2019 e depositata in cancelleria in data 23 settembre 2019 e non notificata, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. UG DA nella produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannarlo in solido alla IA (già ), a Controparte_3 Controparte_4 risarcire l'appellante nella misura complessiva di euro 145.000,00 oltre al rimborso della C.T.U. e delle spese di mediazione sostenute ante causam, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, così come specificata in premessa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dai dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari integrali del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 08/07/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: A) In via principale rigettare l'avversario appello giacché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza per le ragioni compiutamente articolate nella parte motiva della presente memoria difensiva;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda avversaria, attesa l'evidente determinazione in eccesso della quantificazione delle pretese avanzate dall'appellante, ridurre la misura della liquidazione dei danni a quella ritenuta congrua e di giustizia dall'Ill.ma Corte di Appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente giudizio di gravame.”.
§ 6. — All'udienza del 10/03/2021 è stata dichiarata la contumacia di DA UG.
§ 7. — Con ordinanza del 10/03/2021 sono state respinte le richieste istruttorie proposte dall'appellante.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in un unico motivo, con cui viene dedotta la “1) INSUFFICIENTE
E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'AN e AL CP_5
”.
[...]
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Si osserva infatti che, all'esito dell'istruttoria svolta, non è stato in alcun modo dimostrato che le lesioni subite dalla parte attrice, a seguito di incidente, avvenuto in data 11.12.2010, siano state, determinate dall'investimento da parte del veicolo condotto dal UG in via Guinigi n.8 in Roma. Infatti, in primo luogo deve rilevarsi che, come sottolineato dalla compagnia assicurativa convenuta, la descrizione delle modalità del sinistro contenuta nell'atto di citazione appare piuttosto generica, dal momento che la parte si limita a riferire di un investimento verificatosi mentre transitava a piedi nei pressi della propria abitazione in Roma via Guinigi n.8, senza indicare in alcun modo se si trovava sulla carreggiata, sul marciapiede, etc, o le modalità precise dell'urto. In secondo luogo deve evidenziarsi che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in atti dall'attrice a seguito di ordine di esibizione (cartella clinica del ricovero a seguito dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma del
11.12.2010; cartella clinica del ricovero presso la casa di Cura Pio XI del 14.12.2010), nell'anamnesi viene indicato rispettivamente "incidente domestico" e "riferita caduta accidentale". Rammentando che la cartella clinica è fornita di piena prova fino a querela di falso, appare del tutto irrilevante la generica contestazione delle dichiarazioni rese al personale ospedaliero compiuta dalla parte attrice nella prima memoria istruttoria di cui all'art.183 c.6 c.p.c. e si ritiene pertanto che le dichiarazioni, concordi e rese dall'attrice in due nosocomi nell'immediatezza del sinistro, siano munite di un rilevante valore probatorio. Infine si osserva che le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, rese dai testi e , non appaiono sufficienti a dimostrare la Testimone_1 Testimone_2 veridicità della rappresentazione della dinamica dell'incidente offerta dall'attrice, sia perché trattasi di testi, non indicati in alcun verbale quale come oculari e definitisi amici di vecchia data dell'attrice
— ragioni che già di per sé inducono a dubitare della piena attendibilità degli stessi-, sia perché parzialmente contrastanti tra loro. Infatti, il teste ha riferito che l'attrice era arrivata in Tes_1 macchina, era scesa dalla macchina per salutare gli amici, ed intanto il UG, che stava effettuando manovra di retromarcia per parcheggiare l'aveva investita - precisando che quando è avvenuto l'investimento l'attrice stava parlando con gli amici -, mentre ,il teste ha Tes_2 dichiarato che l'attrice al momento dell'investimento era appena scesa dalla macchina e stava andando a salutarli, pur aggiungendo poi che non ricordava se stesse già salutando o abbracciando qualcuno. Inoltre si sottolinea che appare piuttosto inverosimile che l'attrice sia stata investita, mentre parlava o comunque era molto vicina ad un gruppetto di persone – amici - senza che nessuno di questi si sia reso conto della incauta manovra di retromarcia effettuata dal UG, in presenza di più persone vicine alla sua traiettoria di retromarcia. In conclusione, in assenza di elementi di prova a sostegno dell'investimento del pedone da parte del veicolo, e non potendosi tale investimento presumersi, dal momento che la caduta dell'attrice potrebbe essere stata determinata da altri fattori, la domanda attorea deve essere respinta, non essendo stata adeguatamente provata”.
Deduce l'appellante che “la convenuta per il tramite del Controparte_6 proprio procuratore costituito, non contestava compiutamente la ricostruzione della dinamica del sinistro come rappresentata dall'attrice nell'introduttivo atto di citazione, demandandone esclusivamente la prova l'attore, pertanto nessuna contestazione specifica muoveva in punto di
[...]
. CP_7
La deduzione è infondata. Infatti, la compagnia di assicurazione, nel costituirsi in giudizio, ha impugnato e contestato quanto “ex adverso dedotto e richiesto dall'attore in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, comunque, non provato”.
Specificava quindi la compagnia che : “L'azione giudiziale svolta dall'attrice non solo appare palesemente destituita di qualsivoglia fondamento ma ha ad oggetto una vicenda- presunta caduta della stessa a seguito di un asserito urto provocatole dalla vettura di famiglia condotta dal di Lei marito, sig. DA UG, mentre effettuava una manovra in retromarcia innanzi all'ingresso della villa di proprietà dei coniugi - che rivela, avuto riguardo alle diverse significative risultanze documentali in atti, profili ed aspetti a dir poco sospetti, tali da legittimare non pochi dubbi e riserve sull'effettivo atteggiarsi dei fatti di causa e, soprattutto, in ordine allo stesso fatto storico posto a fondamento della pretesa attrice ed in particolare sia sull'effettivo luogo della caduta sia in ordine alle reali cause, modalità e circostanze della stessa”.
Nella sentenza impugnata poi si dà atto che “come sottolineato dalla compagnia assicurativa convenuta, la descrizione delle modalità del sinistro contenuta nell'atto di citazione appare piuttosto generica ..”.
Dunque la convenuta, diversamente da quanto opinato da parte appellante, ha contestato specificamente le circostanze dell'incidente talché era onere dell'attrice, ex articolo 2697 c.c., fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto e, segnatamente, le circostanze dell'incidente.
In ordine alle modalità dell'incidente sia nella cartella clinica del ricovero a seguito dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma del 11.12.2010 che nella cartella clinica del ricovero presso la casa di Cura Pio XI del 14.12.2010, nell'anamnesi viene indicato rispettivamente "incidente domestico" e "riferita caduta accidentale".
Questi documenti posseggono una dirimente valenza probatoria in quanto redatti nell'immediatezza dell'incidente.
Deve inoltre osservarsi che il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica
è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza.
Parimenti le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c.
Tali risultanze non possono pertanto essere superate dalle contrarie dichiarazioni rese dal medico di aver “copiato passivamente la diagnosi del triage come risulta dal Parte_2 referto” e del dott. di aver riportato “fedelmente il referto del P.S. del San Camillo Parte_3 che riportava “incidente Domestico”.
Tale produzione è, innanzitutto, inammissibile ai sensi dell'articolo 345 cpc, in quanto tardiva.
Dette dichiarazioni, rilasciate dopo anni dall'evento, non possono poi certamente superare le attestazioni redatte nell'immediatezza dei fatti in certificazioni amministrative dotate di fede privilegiata.
Lascia perplessi poi che sanitari che trattano quotidianamente molti pazienti possano ricordarsi,
a distanza di anni, di circostanze relative ad un singolo caso ammettendo peraltro gravi forme di negligenza nella redazione degli atti.
Per quanto concerne le testimonianze sono rimaste innanzitutto incerte le condizioni dei luoghi.
Inoltre, pare inverosimile che l'attrice, scesa dalla macchina condotta dal marito, si sia posta nella parte retrostante della stessa innanzi al cancello di ingresso ostacolando così le operazioni di retromarcia.
Appare altresì poco credibile che la macchina, nel fare retromarcia, abbia colpito solo l'attrice e non gli amici con cui stava colloquiando e che questi ultimi non si siano accorti della manovra che poneva in pericolo la loro amica.
Infine, appare inverosimile che gli amici siano giunti presso l'abitazione dell'attrice prima dei padroni di casa.
Dunque, l'attrice non ha fornito, come era suo onere ex articolo 2697 cc, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, il nesso di causalità tra la manovra dell'autovettura e le lesioni riportate.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione per cui viene applicato il compenso minimo non essendo stata espletata alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale : € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00.
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione di DA UG rimasto contumace.
§ 12. — Ritiene la Corte di dover altresì condannare l'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Infatti la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.
Nel caso di specie l'appellante ha agito pretestuosamente in giudizio in quanto la sua tesi di essere stata investita dall'auto condotta dal marito veniva smentita dalla stessa documentazione medica in atti da cui risultava invece che ella era caduta in casa.
La misura del risarcimento può essere equitativamente fissata in una misura pari al 50% delle spese liquidate e quindi in € 6.077,00.
§ 13. — L' appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e DA UG avverso la sentenza definitiva del LE ordinario di Controparte_1
Roma n. 18066/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere alla le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in complessivi € 12.154,00 oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
3. Condanna al pagamento, in favore della , della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 6.077,00 a titolo di responsabilità aggravata (art. 96, comma 3, c.p.c.);
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 10 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli