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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n 390/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Arturo PIZZELLA Giudice relatore
Dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato in data 29.9.2025 all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 558/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ivan Artico come da procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliata in Terzigno (NA) Via Amati n. 13;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Cataldi in virtù di procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Salerno, corso Garibaldi n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1299/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il
27.9.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 13.4.2018 adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, Parte_1 sezione lavoro e previdenza, per sentir accertare e dichiarare nei confronti dell' l'illegittimità e CP_1
l'infondatezza dell'azione di recupero intrapresa dall'Istituto nei suoi confronti mediante comunicazione della sede di Nocera Inferiore pervenutagli a mezzo raccomandata consegnatagli in
1 data 22.01.2018, in relazione ad un importo di € 15.562,30 al netto dell'importo di € 3.272,76 già trattenuto, con conseguente annullamento del provvedimento di indebito emesso in suo danno.
A sostegno della propria domanda il esponeva: che la propria dante causa Pt_1 CP_2
, titolare di pensione cat. Inv. Civ n. 07531799 a causa della grave condizione di salute in cui
[...] versava, decedeva in data 6.7.2017; che a seguito del decesso in data 28.07.2017 veniva formulata dall' domanda dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi della per somme CP_1 CP_2 maturate dalla de cuius in relazione ad un importo pari ad € 3272,76; che all'istante, nella qualità di erede pro quota della suddetta defunta, gli veniva comunicato dall' di Nocera Inferiore, con CP_1 raccomandata consegnatagli in data 22.1.2018, di dover procedere al recupero della richiamata somma di € 15.562,30 al netto dell'importo di € 3.272,76 già trattenuto;
che nella missiva ricevuta dall'istante l' al dichiarato fine di recuperare l'importo di cui sopra, prospettava, del tutto CP_1 arbitrariamente, una trattenuta di € 100 sulla pensione intestata al ricorrente cat. SR n. 32786223,
a decorrere dalla prima data utile, fermo restando l'importo di € 3.272,76 già trattenuto in unica soluzione;
che avverso tale comunicazione veniva invano esperito il ricorso amministrativo prodotto in atti;
che l'indebito in questione non risultava adeguatamente documentato dalla parte resistente;
che, inoltre, il provvedimento dell' non era motivato e comunque, attesa la sua CP_1 genericità, non consentiva al destinatario di individuare gli effettivi termini dell'obbligazione restitutoria.
Tanto esposto, il ricorrente chiedeva dunque al Giudice adito di accertare l'illegittimità della condotta posta in essere dall' nei termini di cui sopra e, per l'effetto, di condannare l' CP_1 CP_1 alla restituzione delle somme illegittimamente detratte, rimarcando l'eccessiva genericità del provvedimento in questione ed eccependo comunque l'intervenuta decadenza dell'Istituto nonché la non imputabilità al solo coerede istante dell'intero debito presuntivamente vantato dall' nei CP_1 confronti della de cuius.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda CP_1 attorea in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Sulla documentazione in atti, con la sentenza n. 1299/2022 pubblicata il 27.9.2022 e qui impugnata, il Giudice di prime cure così provvedeva: “accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, ogni altra pretesa respinta, annulla l'indebito nei limiti di cui in motivazione;
compensa le spese di lite.”
Si riporta di seguito per chiarezza espositiva il percorso logico-giuridico adottato dal primo Giudice.
“L'opposizione, come proposta avverso richiesta di indebito, è parzialmente fondata.
2 L'indebito del de cuius si è determinato con riferimento ad assegno di invalidità, per il superamento del reddito in considerazione della contemporanea fruizione di trattamento del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, circostanza incontroversa.
Né si ravvisano i presupposti per l'operatività del termine decadenziale di cui all'art. 13 l. 412 del 1991 non essendo stati forniti dall'interessato elementi atti a fissare la conoscibilità del superamento della soglia reddituale negli ambiti dedotti.
Nondimeno va tenuto conto, dato posto in evidenza dall'Istituto in memoria, che l'assegno risulta erogato in forza di sentenza di condanna della Corte d'Appello di Salerno, Sezione Lavoro, n. 850 del
2014 (si veda la copia del provvedimento in atti). Di modo che la relativa spettanza non può più essere messa in discussione, con valutazione ex post, sino alla data della pronuncia, neanche per i profili reddituali.
L'indebito è dunque configurabile, e di fatto si è determinato, solo per il periodo successivo al 2.7.2014.
Tale petitum, pur non espresso in ricorso, può intendersi come minus ricompreso nella generale CP_ impugnazione dell'indebito; e comunque l nel concludere per la legittimità della revoca della prestazione, estende il contraddittorio su questo profilo della vicenda in esame.
Consegue da quanto precede l'annullamento dell'indebito, comunque correttamente da calcolare pro quota per l'erede, per la parte di esso indebito maturata fino alla richiamata data della pronuncia.
Non v'è prova di trattenute che abbiano già superato la soglia di debenza ora detta, per cui la relativa domanda di restituzione formulata dal ricorrente va rigettata.
Spese compensate per la novità della questione.”
Con atto depositato il 29.11.2022 proponeva appello parziale avverso la sentenza Parte_1 di primo grado, censurando esclusivamente il regolamento di spese del giudizio di primo grado e deducendo in particolare che nel caso di specie non sussisteva alcuna “novità della questione”, trattandosi di “questione già valutata altre volte” e che il Giudice di prime cure avrebbe potuto compensare le spese, in tutto o in parte, solo in caso di “soccombenza reciproca” o in presenza di altre "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate nella motivazione;
elementi, i suddetti, non ricorrenti nel caso di specie, nell'ambito del quale l'istante aveva “esaustivamente dedotto e CP_ provato l' errore in cui è incorso l' nell' emettere il provvedimento di indebito, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti della normativa, tra l'altro tutto quanto confermato dal Giudice di prime cure”.
L'appellante concludeva dunque chiedendo alla Corte di “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1299/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 27/09/2022 e in pari data pubblicata, condannare l in CP_1
3 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese e compensi professionali per il doppio grado di giudizio, con la relativa attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, l si costituiva nel presente grado di giudizio CP_1 resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'impugnazione del e formulando le Pt_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello rigettare il ricorso ex adverso proposto e le domande tutte dispiegate da parte attrice nel presente giudizio, confermare integralmente
l'impugnata sentenza. Spese come per legge”.
Alla data odierna la causa, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello del va disatteso in ragione di quanto si dirà. Pt_1
Deve preliminarmente rilevarsi l'intervenuto “giudicato interno” ed in ogni caso il consolidamento processuale del dictum e del correlato percorso logico-argomentativo della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata solo parzialmente condivisa dal Tribunale la prospettazione dell'originario ricorrente, tanto in assenza di specifiche censure e contestazioni formulate dall'appellante Pt_1 ed in assenza altresì di appello incidentale proposto dall' il quale si è limitato nel proprio atto CP_1 di costituzione nel presente grado a chiedere la conferma della sentenza impugnata, anche con riferimento al relativo regolamento di spese.
Considerazioni del tutto analoghe vanno dunque effettuate, benvero ex latere appellati, anche con riferimento alla compensazione delle spese disposta dal Tribunale, sicchè, in assenza di impugnazione incidentale proposta dall' con riferimento al relativo profilo, la suddetta CP_1 decisione funge in termini logico-giuridici da invalicabile limite inferiore di ogni possibile provvedimento modificativo da adottarsi da parte della Corte con riferimento alla statuizione del
Tribunale sulle spese, non essendo dunque possibile per le ragioni di cui sopra addivenire a qualsivoglia revisione in peius della posizione dell'appellante su tale aspetto.
Va rammentato in generale che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III
31/05/2006, n. 12984), al fine di evitare il formarsi del giudicato interno è necessario investire la pronunzia con uno specifico motivo d'impugnazione, non essendo al riguardo neppure sufficiente limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda nel merito, deducendo in ordine alla relativa fondatezza. La predetta pronuncia (cfr. motivazione integrale della stessa), ha altresì ribadito che la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di tal che non è a tal fine sufficiente che
4 l'individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico.
Tanto chiarito va altresì rammentato in termini generali come i motivi da porre a base di un'eventuale compensazione delle spese del giudizio di primo grado ben possono, al fine di colmare eventualmente il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata
(vedi Cass. n. 26083 del 23/12/2010 per l'espressione del principio generale).
Tenuto conto di ciò e degli stessi principi giuridici richiamati in termini generali nel presente atto di appello, va rilevato che nel caso di specie, pur non potendosi ravvisare una novità assoluta della questione, emerge dall'accertamento di merito posto in essere dal Giudice di prime cure e non contestato specificamente da alcuna delle parti una situazione di “reciproca soccombenza” tale da giustificare una pronuncia di compensazione delle spese di lite, atteso che la richiesta di ripetizione dell'indebito formulata dall' è stata ritenuta solo parzialmente illegittima dal Tribunale, il CP_1 quale ha da un lato riconosciuto comunque la fondatezza della pretesa dell' e la conseguente CP_1 configurabilità dell'indebito “per il periodo successivo al 2.7.2014” e da calcolarsi “pro quota per
l'erede, per la parte di esso indebito maturata fino alla richiamata data della pronuncia”, e, dall'altro, ha comunque rigettato la domanda di restituzione avanzata da parte attrice sul presupposto dell'assenza di prova “di trattenute che abbiano già superato la soglia di debenza ora detta”.
Va in ogni caso tenuto presente il principio generale per cui le spese non possono in alcun caso essere poste a carico di chi abbia avuto, quantunque parzialmente, il riconoscimento del diritto vantato nei confronti della controparte, e, come visto, nel caso di specie l'esito del giudizio è stato comunque nel senso di riconoscere la parziale fondatezza del credito dell' nei confronti del CP_1
in relazione ad una parte degli importi per i quali era stata richiesta la restituzione. Pt_1
Come precisato dalla Suprema Corte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo sulla base di considerazioni generali applicabili anche all'ipotesi in questione, “l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta
5 necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto (poi opponente) al pagamento delle spese di lite" (Cass. n. 11606/2018).
In altri termini, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore la cui pretesa venga contrastata dal debitore in giudizio e che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto, il proprio credito, se legittimamente subisce un parziale disconoscimento delle proprie ragioni non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione.
Va dunque confermata, all'esito delle integrazioni e precisazioni di cui sopra, la sentenza di primo grado anche con riferimento alla compensazione delle spese disposta dal Tribunale.
Ritiene la Corte di dover compensare anche le spese del presente grado di giudizio, alla luce della rivisitazione in questa sede del percorso logico-argomentativo della pronuncia impugnata con specifico riferimento al regolamento di spese di lite disposto nella fase precedente.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 29.11.2022 da nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 1299/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di;
Parte_1 compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 29.9.2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Arturo PIZZELLA Giudice relatore
Dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato in data 29.9.2025 all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 558/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ivan Artico come da procura in Parte_1 atti ed elettivamente domiciliata in Terzigno (NA) Via Amati n. 13;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Cataldi in virtù di procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Persona_1
Salerno, corso Garibaldi n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1299/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il
27.9.2022
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 13.4.2018 adiva il Tribunale di Nocera Inferiore, Parte_1 sezione lavoro e previdenza, per sentir accertare e dichiarare nei confronti dell' l'illegittimità e CP_1
l'infondatezza dell'azione di recupero intrapresa dall'Istituto nei suoi confronti mediante comunicazione della sede di Nocera Inferiore pervenutagli a mezzo raccomandata consegnatagli in
1 data 22.01.2018, in relazione ad un importo di € 15.562,30 al netto dell'importo di € 3.272,76 già trattenuto, con conseguente annullamento del provvedimento di indebito emesso in suo danno.
A sostegno della propria domanda il esponeva: che la propria dante causa Pt_1 CP_2
, titolare di pensione cat. Inv. Civ n. 07531799 a causa della grave condizione di salute in cui
[...] versava, decedeva in data 6.7.2017; che a seguito del decesso in data 28.07.2017 veniva formulata dall' domanda dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi della per somme CP_1 CP_2 maturate dalla de cuius in relazione ad un importo pari ad € 3272,76; che all'istante, nella qualità di erede pro quota della suddetta defunta, gli veniva comunicato dall' di Nocera Inferiore, con CP_1 raccomandata consegnatagli in data 22.1.2018, di dover procedere al recupero della richiamata somma di € 15.562,30 al netto dell'importo di € 3.272,76 già trattenuto;
che nella missiva ricevuta dall'istante l' al dichiarato fine di recuperare l'importo di cui sopra, prospettava, del tutto CP_1 arbitrariamente, una trattenuta di € 100 sulla pensione intestata al ricorrente cat. SR n. 32786223,
a decorrere dalla prima data utile, fermo restando l'importo di € 3.272,76 già trattenuto in unica soluzione;
che avverso tale comunicazione veniva invano esperito il ricorso amministrativo prodotto in atti;
che l'indebito in questione non risultava adeguatamente documentato dalla parte resistente;
che, inoltre, il provvedimento dell' non era motivato e comunque, attesa la sua CP_1 genericità, non consentiva al destinatario di individuare gli effettivi termini dell'obbligazione restitutoria.
Tanto esposto, il ricorrente chiedeva dunque al Giudice adito di accertare l'illegittimità della condotta posta in essere dall' nei termini di cui sopra e, per l'effetto, di condannare l' CP_1 CP_1 alla restituzione delle somme illegittimamente detratte, rimarcando l'eccessiva genericità del provvedimento in questione ed eccependo comunque l'intervenuta decadenza dell'Istituto nonché la non imputabilità al solo coerede istante dell'intero debito presuntivamente vantato dall' nei CP_1 confronti della de cuius.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda CP_1 attorea in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Sulla documentazione in atti, con la sentenza n. 1299/2022 pubblicata il 27.9.2022 e qui impugnata, il Giudice di prime cure così provvedeva: “accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, ogni altra pretesa respinta, annulla l'indebito nei limiti di cui in motivazione;
compensa le spese di lite.”
Si riporta di seguito per chiarezza espositiva il percorso logico-giuridico adottato dal primo Giudice.
“L'opposizione, come proposta avverso richiesta di indebito, è parzialmente fondata.
2 L'indebito del de cuius si è determinato con riferimento ad assegno di invalidità, per il superamento del reddito in considerazione della contemporanea fruizione di trattamento del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, circostanza incontroversa.
Né si ravvisano i presupposti per l'operatività del termine decadenziale di cui all'art. 13 l. 412 del 1991 non essendo stati forniti dall'interessato elementi atti a fissare la conoscibilità del superamento della soglia reddituale negli ambiti dedotti.
Nondimeno va tenuto conto, dato posto in evidenza dall'Istituto in memoria, che l'assegno risulta erogato in forza di sentenza di condanna della Corte d'Appello di Salerno, Sezione Lavoro, n. 850 del
2014 (si veda la copia del provvedimento in atti). Di modo che la relativa spettanza non può più essere messa in discussione, con valutazione ex post, sino alla data della pronuncia, neanche per i profili reddituali.
L'indebito è dunque configurabile, e di fatto si è determinato, solo per il periodo successivo al 2.7.2014.
Tale petitum, pur non espresso in ricorso, può intendersi come minus ricompreso nella generale CP_ impugnazione dell'indebito; e comunque l nel concludere per la legittimità della revoca della prestazione, estende il contraddittorio su questo profilo della vicenda in esame.
Consegue da quanto precede l'annullamento dell'indebito, comunque correttamente da calcolare pro quota per l'erede, per la parte di esso indebito maturata fino alla richiamata data della pronuncia.
Non v'è prova di trattenute che abbiano già superato la soglia di debenza ora detta, per cui la relativa domanda di restituzione formulata dal ricorrente va rigettata.
Spese compensate per la novità della questione.”
Con atto depositato il 29.11.2022 proponeva appello parziale avverso la sentenza Parte_1 di primo grado, censurando esclusivamente il regolamento di spese del giudizio di primo grado e deducendo in particolare che nel caso di specie non sussisteva alcuna “novità della questione”, trattandosi di “questione già valutata altre volte” e che il Giudice di prime cure avrebbe potuto compensare le spese, in tutto o in parte, solo in caso di “soccombenza reciproca” o in presenza di altre "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate nella motivazione;
elementi, i suddetti, non ricorrenti nel caso di specie, nell'ambito del quale l'istante aveva “esaustivamente dedotto e CP_ provato l' errore in cui è incorso l' nell' emettere il provvedimento di indebito, in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti della normativa, tra l'altro tutto quanto confermato dal Giudice di prime cure”.
L'appellante concludeva dunque chiedendo alla Corte di “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1299/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 27/09/2022 e in pari data pubblicata, condannare l in CP_1
3 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese e compensi professionali per il doppio grado di giudizio, con la relativa attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, l si costituiva nel presente grado di giudizio CP_1 resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'impugnazione del e formulando le Pt_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello rigettare il ricorso ex adverso proposto e le domande tutte dispiegate da parte attrice nel presente giudizio, confermare integralmente
l'impugnata sentenza. Spese come per legge”.
Alla data odierna la causa, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello del va disatteso in ragione di quanto si dirà. Pt_1
Deve preliminarmente rilevarsi l'intervenuto “giudicato interno” ed in ogni caso il consolidamento processuale del dictum e del correlato percorso logico-argomentativo della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata solo parzialmente condivisa dal Tribunale la prospettazione dell'originario ricorrente, tanto in assenza di specifiche censure e contestazioni formulate dall'appellante Pt_1 ed in assenza altresì di appello incidentale proposto dall' il quale si è limitato nel proprio atto CP_1 di costituzione nel presente grado a chiedere la conferma della sentenza impugnata, anche con riferimento al relativo regolamento di spese.
Considerazioni del tutto analoghe vanno dunque effettuate, benvero ex latere appellati, anche con riferimento alla compensazione delle spese disposta dal Tribunale, sicchè, in assenza di impugnazione incidentale proposta dall' con riferimento al relativo profilo, la suddetta CP_1 decisione funge in termini logico-giuridici da invalicabile limite inferiore di ogni possibile provvedimento modificativo da adottarsi da parte della Corte con riferimento alla statuizione del
Tribunale sulle spese, non essendo dunque possibile per le ragioni di cui sopra addivenire a qualsivoglia revisione in peius della posizione dell'appellante su tale aspetto.
Va rammentato in generale che, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III
31/05/2006, n. 12984), al fine di evitare il formarsi del giudicato interno è necessario investire la pronunzia con uno specifico motivo d'impugnazione, non essendo al riguardo neppure sufficiente limitarsi a chiedere l'accoglimento della domanda nel merito, deducendo in ordine alla relativa fondatezza. La predetta pronuncia (cfr. motivazione integrale della stessa), ha altresì ribadito che la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di tal che non è a tal fine sufficiente che
4 l'individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico.
Tanto chiarito va altresì rammentato in termini generali come i motivi da porre a base di un'eventuale compensazione delle spese del giudizio di primo grado ben possono, al fine di colmare eventualmente il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata
(vedi Cass. n. 26083 del 23/12/2010 per l'espressione del principio generale).
Tenuto conto di ciò e degli stessi principi giuridici richiamati in termini generali nel presente atto di appello, va rilevato che nel caso di specie, pur non potendosi ravvisare una novità assoluta della questione, emerge dall'accertamento di merito posto in essere dal Giudice di prime cure e non contestato specificamente da alcuna delle parti una situazione di “reciproca soccombenza” tale da giustificare una pronuncia di compensazione delle spese di lite, atteso che la richiesta di ripetizione dell'indebito formulata dall' è stata ritenuta solo parzialmente illegittima dal Tribunale, il CP_1 quale ha da un lato riconosciuto comunque la fondatezza della pretesa dell' e la conseguente CP_1 configurabilità dell'indebito “per il periodo successivo al 2.7.2014” e da calcolarsi “pro quota per
l'erede, per la parte di esso indebito maturata fino alla richiamata data della pronuncia”, e, dall'altro, ha comunque rigettato la domanda di restituzione avanzata da parte attrice sul presupposto dell'assenza di prova “di trattenute che abbiano già superato la soglia di debenza ora detta”.
Va in ogni caso tenuto presente il principio generale per cui le spese non possono in alcun caso essere poste a carico di chi abbia avuto, quantunque parzialmente, il riconoscimento del diritto vantato nei confronti della controparte, e, come visto, nel caso di specie l'esito del giudizio è stato comunque nel senso di riconoscere la parziale fondatezza del credito dell' nei confronti del CP_1
in relazione ad una parte degli importi per i quali era stata richiesta la restituzione. Pt_1
Come precisato dalla Suprema Corte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo sulla base di considerazioni generali applicabili anche all'ipotesi in questione, “l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta
5 necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto (poi opponente) al pagamento delle spese di lite" (Cass. n. 11606/2018).
In altri termini, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore la cui pretesa venga contrastata dal debitore in giudizio e che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto, il proprio credito, se legittimamente subisce un parziale disconoscimento delle proprie ragioni non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione.
Va dunque confermata, all'esito delle integrazioni e precisazioni di cui sopra, la sentenza di primo grado anche con riferimento alla compensazione delle spese disposta dal Tribunale.
Ritiene la Corte di dover compensare anche le spese del presente grado di giudizio, alla luce della rivisitazione in questa sede del percorso logico-argomentativo della pronuncia impugnata con specifico riferimento al regolamento di spese di lite disposto nella fase precedente.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 29.11.2022 da nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 1299/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di;
Parte_1 compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 29.9.2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
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