Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7218/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7218/2017
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. Andrea Sepe
ATTRICE
E
in persone del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura in atti, dagli avv.ti Federica Sandulli e Fabio Preziosi
CONVENUTA
NONCHE'
Oggetto: azione di regresso.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 6 dicembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 marzo 2017, la società esponendo di Parte_1
esserne creditrice, ha convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_1
perché fosse “accertata la responsabilità della per aver negoziato gli assegni Controparte_1
(…) in palese violazione dell'art. 43 comma 2 Legge Assegni, laddove in luogo del beneficiario
61/2011 gli stessi sono stati negoziati a favore della su Parte_2 Controparte_2
moduli clonati quanto alla cartula (assegno circolare) e al nominativo apposto quale beneficiario e pertanto non aventi valore di circolarità e negoziati in frode alla legge, per l'effetto condannarsi la
(…) a titolo di responsabilità contrattuale al pagamento della somma Controparte_1
favore del e dell'avv. Lanzieri, o in ogni caso, dell'importo complessivo di € Parte_2
180.000,00 di cui ai due assegni contraffatti, il tutto oltre a interessi e rivalutazione trattandosi di soggetto bancario”.
A fondamento della domanda, l'attrice rappresentava che: - in data 24.6.2016 e in data 4.7.2017, filiale di Nola, su richiesta della propria correntista Parte_1 Controparte_3
aveva emesso due assegni circolari, rispettivamente di € 130.000 e di € 50.000, all'attenzione del indicato come prenditore;
- solo in data 13.7.2016, la società Parte_2 [...]
aveva depositato i predetti assegni circolari, unitamente ad altri titoli di Controparte_3
credito, presso la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, al fine di ottenere l'emissione del decreto di trasferimento della proprietà su beni immobili precedentemente aggiudicati;
- gli assegni erano stati versati in pari data dal curatore del presso il Banco di Parte_2
Napoli; - successivamente, il Banco di Napoli aveva avvertito dell'impossibilità di incassare gli assegni perché già riscossi presso altri istituti da terzi soggetti;
- la causa del mancato incasso doveva essere individuata, secondo accertamenti condotti dall'attrice, nella clonazione degli assegni che sarebbero stati riprodotti da ignoti con indicazione di un prenditore diverso dal e, precisamente, della società correntista della Parte_2 Controparte_2
; - il non potendo ottenere il pagamento dei titoli mediante il CP_1 Parte_2
circuito bancario, aveva intimato precetto in danno di per complessivi € 180.000 Parte_1
oltre spese legali;
- per effetto della presunta clonazione e della negoziazione dei titoli contraffatti presso la , era stata obbligata a pagare l'importo di € 180.000 oltre spese al CP_1 Parte_1
per il precetto e la stessa somma ad per i titoli contraffatti. Parte_2 Controparte_2
Resisteva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda, rappresentando l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità rispetto ai danni lamentati dalla controparte.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento di c.t.u. grafologica, all'udienza del 6 dicembre 2024 questo giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
1. La domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare occorre procedere all'esatto inquadramento dell'azione esperita da Parte_1
[...]
Benchè, infatti, l'attrice abbia genericamente chiesto la condanna della controparte a titolo di responsabilità contrattuale, all'uopo invocando la violazione dell'art. 43 co. 2 legge assegni,
l'azione proposta va correttamente qualificata in termini di azione di regresso e trova il suo fondamento normativo nell'art. 2055 c.c.
Come noto, con la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno non trasferibile per avere pagato l'assegno a persona diversa dal legittimo prenditore (alla quale deve riconoscersi natura contrattuale nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno, avendo la banca un obbligo professionale di protezione preesistente, specifico e volontariamente assunto, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso - cfr per tutte, SS.UU. n. 12477/2018 -), concorre la responsabilità della banca emittente a titolo contrattuale, in funzione dello specifico rapporto negoziale intercorrente fra la stessa ed il cliente, per non avere a sua volta rilevato, nella pur sommaria verifica della stanza di compensazione, la riconoscibile alterazione del titolo.
Tale concorso di responsabilità comporta la solidarietà passiva stabilita dall'art. 2055 c.c., con applicazione del comma 2, per il quale il corresponsabile che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri corresponsabili nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
La menzionata disposizione codicistica, infatti, trova applicazione anche nel caso in cui, tra gli autori del danno, uno o alcuni debbano rispondere a titolo contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana, e indipendentemente dal fatto che le concrete manifestazioni di condotta colposa siano coeve o successive, poiché l'unicità del fatto dannoso deve essere riferita al soggetto danneggiato e non va intesa come identità delle condotte dei danneggianti e nemmeno come identità delle norme giuridiche violate (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. II, 06/12/2017, n.
29218).
Così inquadrata la domanda proposta da nei confronti di occorre Parte_1 Controparte_1
accertare, allora, se la convenuta abbia agito con negligenza laddove ha pagato l'assegno circolare a soggetto estraneo al rapporto cartolare senza avvedersi che il titolo era stato contraffatto e, più precisamente, clonato.
Tale accertamento passa, evidentemente, per la corretta interpretazione dell'art. 43 2° comma I.a. secondo cui "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento". Va precisato, sul punto, che la previsione, cui espressamente rinviano gli artt. 86, 1° comma e 100
I.a., va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonché (secondo quanto già affermato da Cass. S.U. n. 14712 del 2007) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
Ora, secondo costante giurisprudenza, la banca "cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione" (Cass., sez. 1, 19 maggio 2000, n. 6524, m.
536704). E questo principio deve ritenersi operante anche per la banca emittente, perché, quando il titolo le viene rimesso in sede di stanza di compensazione, ha la possibilità di rilevarne l'alterazione (cfr. Cass. civ. n. 6624/10, 6524/00).
In applicazione dei principi innanzi richiamati può, quindi, in linea di principio ritenersi configurabile, nel caso di specie, una responsabilità tanto della presso la cui Controparte_1
filiale di Portici, come è pacifico tra le parti, i titoli in questione sono stati incassati dalla
[...]
sia di con la quale la società traente intratteneva il rapporto di Controparte_2 Parte_1
conto corrente in forza del quale aveva emesso l'assegno.
Infatti, si è precisato che, quando prevede la responsabilità di "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso", il R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 si riferisce sia alla banca trattarla/emittente sia alla banca girataria/negoziatrice, analogamente all'art. 41 stesso Decreto, "che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilità del banchiere presso il quale sia stato posto all'incasso un assegno sbarrato" (Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, m. 597395)
Tanto chiarito, osserva, poi, il Tribunale che, proprio alla luce del principio di diritto espresso dalla
Cassazione nella pronuncia n. 6624/10, innanzi richiamata, debba, nel caso in esame, escludersi la responsabilità della banca negoziatrice per avere negoziato i due assegni circolari oggetto di clonazione. Vale al riguardo osservare che, in applicazione del principio generale dettato dall'art. 1176 co. 2
c.c., la misura della diligenza della banca va parametrata a quella dell'accorto o del buon banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata.
In altri termini, si tratta di una diligenza che, assumendo natura tecnica, deve essere valutata secondo standard oggettivi i quali tengano conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, ma che, al tempo stesso, vengano ad adeguarsi alla realtà peculiare dello specifico rapporto contrattuale interessato (cfr. Cass. n. 6513/2014).
E tuttavia, come anticipato, ciò non vuol dire che la banca sia tenuta a predisporre una attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione;
né che gli impiegati di banca, preposti al pagamento degli assegni, siano tenuti a dotarsi di una solida competenza in materia grafologica, potendosi far carico agli stessi soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche o strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso.
E infatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità - cui, in questa sede, si intende dare continuità - nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del
1933, la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo.
Occorre verificare, cioè, se la falsificazione sia o meno riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo, o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (cfr., ex multis,
Cass. n. 1377/2016; Cass. n. 16178/2018).
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova della presunta negligenza tenuta dall'istituto di credito convenuto.
In primo luogo, va evidenziato che risulta dimostrato che la fosse già titolare Controparte_2
presso di un conto corrente ove, quanto meno sino al mese di agosto 2016, ha Controparte_1
continuato ad eseguire operazioni (cfr. estratti conto in atti). Di tal che, almeno sotto tale limitato profilo, non sussistevano validi motivi di sospetto a carico della persona presentatasi all'incasso
(cfr., al riguardo, anche l'allegato denominato “modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela” a firma di , legale rappresentante della Parte_3 Controparte_2
come da visura pure depositata).
Quanto alla rilevabilità della contraffazione dei titoli, il c.t.u. nominato, con valutazione cui il giudicante ritiene di potere prestare adesione poiché congruamente motivata ed immune da vizi logici, all'esito dell'indagine espletata, ha concluso il proprio elaborato affermando che “la falsificazione non poteva essere riscontrata attraverso un esame diretto, visivo o tattile, degli assegni da parte dell'impiegato addetto” in quanto i titoli esaminati “hanno presentato entrambi le stesse caratteristiche consistenti nella assoluta assenza di alterazioni, tali da risultare regolari a prima vista”.
In particolare, “solo dopo una serie di ispezioni sono emerse delle anomalie quali la assenza degli elementi di sicurezza come le fibrille luminescenti, elemento questo non visibile ad occhio nudo ma solo con ispezione in spettrografia all'ultravioletto, la microforatura delle cifre con margini irregolari, visibile solo con alti ingrandimenti o a microscopio così come anche l'irregolarità del data matrix”.
Trattasi, quindi, di alterazioni non rilevabili a livello di professionalità bancaria in quanto riscontrabili solo con adeguata strumentazione tecnica e non riconoscibili con un esame visivo e tattile come quello effettuato con la normale diligenza durante le operazioni di banca.
A sostegno della riportata conclusione, il perito d'ufficio ha evidenziato come nessuno degli assegni in verifica presentasse apprezzabili anomalie, alterazioni della carta o alterazioni del numero identificativo del titolo ad occhio nudo (pagg.
9-11 della relazione peritale).
Esito analogo, poi, ha avuto la verifica effettuata dall'ausiliario mediante l'uso di un microscopio con illuminazione a luce bianca obliqua: al termine dell'osservazione, infatti, è emersa l'assenza di abrasioni o alterazioni e l'utilizzo da parte del contraffattore del medesimo carattere di scrittura dell'importo e del beneficiario, tale che “sarebbe stato difficile mettersi in allarme da parte di un qualunque bancario di normale diligenza pur se attento esaminatore” (pagg. 13-16).
Solo con un'osservazione a fortissimo ingrandimento e, in particolare, accostando i due assegni clonati a quelli originali è stato possibile accorgersi “del fatto che buchini di microforatura delle cifre degli assegni in verifica hanno dei margini irregolari e imprecisi, mentre quelli degli assegni originali hanno margini precisi e regolaril'analisi”, nonché della presenza di anomalie nel cd. data matrix, in quanto quelli degli assegni clonati “hanno delle caratteristiche anomale perché le barre incrociandosi fanno dei cerchietti, cosa che non può mai accadere in assegni autentici, nei quali si formano invece figure squadrate”.
Allo stesso modo, è stata solo l'analisi in spettrografia con illuminazione ad ultravioletto che ha consentito al perito di accertare che nei due assegni in contestazione “mancano i requisiti tipici di sicurezza delle carte valori assegni quali ad esempio le fibrille luminescenti che rappresentano un elemento di sicurezza ad alta affidabilità che deve avere la carta valore degli assegni” (cfr. pagg.
17-24).
Ne consegue, conformemente alle risultanze peritali, che va esclusa la responsabilità dell'istituto di credito non essendovi possibilità per l'operatore di accorgersi, pur esercitando una normale e doverosa attenzion, della manipolazione operata sugli assegni, in quanto la natura dei dettagli dell'intervento di alterazione può aver determinato un comprensibile e naturale affidamento rispetto alla regolarità dell'operazione in sè e dell'integrità dei titoli.
Le considerazioni che precedono sarebbero da sole idonee a fondare il rigetto della domanda attorea.
E tuttavia, per completezza di motivazione, non appare fuori luogo osservare che, nella prospettazione di parte istante, la responsabilità della banca convenuta risiederebbe anche nella modalità di negoziazione degli assegni scelta da quest'ultima, ossia quella di cd. check truncation.
Trattasi, come noto, di una procedura che consente alla banca negoziatrice di assegni circolari di chiederne il pagamento alla banca emittente mediante il mero invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua materialità dalla stessa banca negoziatrice alla banca emittente;
trascorso il termine previsto dagli accordi interbancari, l'importo dell'assegno viene pagato al prenditore che lo presenta per l'incasso.
Ora è indubbio che, quanto meno nei confronti del soggetto correntista che ha richiesto l'emissione dell'assegno circolare con contestuale versamento della provvista, dei rischi connessi a detta procedura - consistenti sostanzialmente nel pagamento da parte dell'emittente senza previo esame materiale diretto del titolo concretamente portato all'incasso presso altro intermediario – debba rispondere la banca emittente in ragione della convenzione d'assegno intercorsa tra questa e il cliente.
Sussiste quindi la responsabilità della banca emittente ogni qualvolta essa, ove avesse trattato materialmente il titolo, avrebbe potuto accorgersi ictu oculi della difformità dell'assegno circolare presentato all'incasso rispetto all'originale da essa effettivamente emesso (e di cui evidentemente conserva la matrice proprio al fine di compararla con il titolo materiale che poi le sarà presentato per l'incasso).
In altri termini, anche nel caso dell'assegno lavorato secondo la procedura della check truncation devono applicarsi i principi generali formatisi in tema di pagamento dell'assegno falsificato secondo cui la banca è responsabile qualora l'alterazione o la clonazione poteva dalla stessa essere rilevata attraverso l'esame del titolo con la diligenza dell'accorto banchiere (v. Cass. n. 6513/2014, Cass. n. 15145/2014, Cass. n. 20292/2011, Cass. n.
13777/2007 e Cass. n. 3729/2004; cfr. anche ABF Collegio di Roma n. 4108/2013 e n. 261/2010).
Deve ritenersi, pertanto, che, scegliendo un sistema di pagamento che consente oggettivi risparmi economici e di tempo, evitando lo scambio materiale del titolo, le banche si assumano anche il rischio (e la conseguente responsabilità) delle falle a cui questo sistema espone i clienti in termini di sicurezza, soprattutto laddove, oltre a non verificare materialmente il titolo, esse presentino al pagamento un assegno (la negoziatrice) ed accettino di pagarlo (l'emittente), senza neanche trasmetterne l'immagine, azione questa che consentirebbe alla Banca emittente di operare un confronto - quantomeno per immagini - con la matrice dell'assegno originale.
Tanto premesso, nel caso in esame, la falsificazione era ictu oculi rilevabile dalla banca emittente, la quale, ove avesse trattato materialmente il titolo, avrebbe rilevato certamente la differenza del nominativo del beneficiario.
L'addebito di negligenza, quindi, va operato non già a carico di bensì, Controparte_1
esclusivamente, a carico di per non aver rilevato il differente nominativo (ciò che Parte_1
avrebbe necessariamente riscontrato in caso di esame materiale dell'assegno) e, comunque, per non aver sollevato questione nell'ambito dei messaggi scambiati con la banca negoziatrice in ordine al pagamento di cui trattasi.
Ciò, a maggior ragione ove si consideri che - alla luce della normativa vigente e cogente nel luglio
2016 - sebbene non fosse ancora obbligatoria (lo diverrà a partire dal 9 luglio 2018), era già operativa e quindi adottabile la nuova procedura denominata “Check Image Truncation” (CIT) che prevede la trasmissione tra le Banche nel flusso informatico standardizzato anche dell'immagine dell'assegno.
Al riguardo, si osserva anche che l'art. 2, comma 2, del Decreto MEF del 3.10.2014 n. 205 stabilisce che “si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario [in caso di assegno bancario] o
l'emittente [in caso di assegno circolare] ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia”. Lo stesso decreto definisce, poi, “immagine dell'assegno: la copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter del CA. conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 della legge assegni”.
Inoltre ai sensi del successivo art. 3 comma 2 “
2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, il negoziatore, al fine di consentire controlli di regolarità del titolo, è tenuto a trasmettere al trattario o all'emittente, su richiesta di questi ultimi, l'immagine dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.”
Nel caso di specie, secondo quanto dichiarato dalla banca negoziatrice e non contestato dalla controparte, gli estremi elettronici degli assegni sono stati tempestivamente trasmessi in stanza di compensazione alla in data 13 luglio 2016 e, in mancanza di qualsiasi segnalazione Parte_1
da parte della banca emittente, il successivo 19 luglio la provvista è stata resa disponibile sul conto corrente intestato alla Parte_4
, è lecito dedurre che abbia omesso la dovuta verifica sull'autenticità dei
[...] Parte_1
titoli: e infatti, laddove, nell'esercizio della facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 3 co. 2 del
D.M. cit., fosse stata richiesta e tramessa mediante procedura di check truncation, la scansione dell'immagine dell'assegno negoziato, l'istituto di credito emittente si sarebbe immediatamente avveduto della contraffazione, ove si consideri che la stessa è consistita nell'indicazione di un soggetto beneficiario diverso da quello riportato nei titoli originali e, conseguentemente, avrebbe rifiutato il pagamento dell'assegno clonato portato all'incasso dal prenditore.
In definitiva, opina il Tribunale che sia stata negligente nella verifica del titolo in Controparte_4
stanza di compensazione in quanto, una volta ricevuto il flusso informatico di dati, pur essendo a tanto legittimata, non ha chiesto alla negoziatrice l'invio dell'immagine dell'assegno presentato all'incasso, cautela quest'ultima che le avrebbe consentito di rilevare subito gli evidenti elementi di anomalia rispetto all'originale del titolo.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
2.1. Quanto alle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a definitivo carico della parte attrice, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.R.G. 7218/2018 così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi € 14.653,00 (di cui € 550,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi) oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA;
3. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 12.7.2022.
Napoli, 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi