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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4016/21 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna
Mallozzi del Foro di Pisa, giusta procura in atti
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
22/09/1993 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Mallozzi del Foro di Pisa, giusta procura in atti
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
23/12/1984 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Mallozzi del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Attori
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_2 C.F._4
e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Tassinari e Julia Flinz del Foro di Massa Carrara, giusta procura in atti
Convenuto
1 (P.I. ), con sede in Milano, Largo Tazio Controparte_3 P.IVA_1
Nuvolari n. 1, in persona del procuratore Dott. rappresentata e difesa CP_4 dall'Avv. Alfonso Mazzantini e dall'Avv. Jacopo Mazzantini del Foro di Firenze
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 12.02.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
*** Hanno agito in giudizio , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in proprio e in qualità di eredi di al fine di chiedere il
[...] Persona_1 risarcimento del danno derivante dalla morte di quest'ultima, a seguito dell'incidente occorsole, deducendo che:
1. in data 29.06.2020 la SI.ra nata il [...], rispettivamente Persona_1
madre e nonna degli attori, si accingeva ad attraversare la strada da sinistra a destra dal lato Via De Gasperi in Castelfranco di Sotto (PI) in direzione dell'edicola, fuori dalle strisce pedonali,
2. una macchina Opel Corsa Meriva targata EN027CR, condotta dalla SI.ra
[...]
e proveniente da Montopoli in Val d'Arno in direzione Castelfranco di CP_2
Sotto urtava la SI.ra la quale perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, urtando Per_1 la testa e riportando una frattura dell'olecrano sinistro e del femore sinistro,
3. la SI.ra veniva immediatamente trasportata in Ambulanza all'Ospedale San Per_1
Giuseppe di Empoli ove veniva ricoverata,
4. sul punto dell'incidente intervenivano i vigili urbani di Castelfranco di Sotto, i quali raccolte le dichiarazioni della SI.ra autista dell'autovettura CP_2 coinvolta e di un testimone, redigevano apposito verbale e concludevano che “sul veicolo non venivano riscontrate tracce o danni da far supporre l'urto con il pedone”,
5. in realtà l'unico testimone presente, il SI. riferiva invece che la SI.ra Tes_1 Per_1
ha urtato l'auto su un fianco ed è caduta all'indietro,
6. dalla traccia ematica si evince altresì che la SI.ra aveva già concluso metà Per_1
dell'attraversamento al momento dell'urto,
2 7. il ricovero ospedaliero della SInora è stato altalenante, fino al decesso avvenuto in data 15.10.2020,
8. è stato avviato un procedimento penale e il consulente incaricato dalla Procura di
Pisa concludeva che “il decesso della pertanto è causalmente Persona_1 correlato alle lesioni traumatiche riportate nel sinistro del 29/06/2020”,
9. non accettava la negoziazione in quanto non riteneva di dover Controparte_3
formulare un'offerta.
Hanno concluso chiedendo per il risarcimento della somma di € Parte_1
250.000, iure proprio, e la somma di € 136.292,56 iure hereditatis, per Parte_2 il risarcimento, iure proprio, della somma di € 80.000, per iure Controparte_1 proprio, la somma di € 80.000 oltre ad una provvisionale ex artt. 5 L. 102/2006 e art. 147 codice assicurazioni.
Si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare il rigetto della Controparte_3 domanda di condanna al pagamento di una provvisionale e nel merito il rigetto delle domande attoree deducendo che:
10. non sussiste nesso causale tra il sinistro e la morte della SI.ra , Per_1
11. la SI.ra imprudentemente attraversava la rotonda in diagonale con Per_1
entrambe le mani impegnate e indossando ciabatte finendo contro la parte laterale dell'autovettura già ferma, cadendo poi all'indietro sul fianco sinistro,
12. le strisce pedonali erano distanti appena 11,80 m,
13. i pedoni sono soggetti alla regola di cui al 190 C.d.S.,
14. la SI.ra era affetta da una situazione patologica delicata che interessava, tra Per_1
gli altri, l'apparato cardiaco, polmonare, renale e digerente,
15. sono contesta le stime di danno prospettate da parte attrice.
Si è costituita la SI.ra chiedendo il rigetto delle domande attoree ed in CP_2 subordine di essere tenute indenne di quanto eventualmente tenuta a pagare agli attori dalla compagnia assicurativa;
nel merito della ricostruzione dei fatti, aderendo alle difese della assicurazione ha altresì osservato che:
16. non vi è alcun riscontro che l'autovettura abbia urtato il pedone,
3 17. la SI.ra ha attraversato la rotonda in diagonale e non vi è prova di un Per_1
“appoggio” della stessa sulla vettura ferma della CP_2
18. la caduta della , all'indietro e sul fianco sinistro, esclude un qualsiasi impatto Per_1
con l'autovettura della parte qui convenuta,
19. i danni lamentati e quantificati sono contestati.
Con ordinanza del 19.02.2022 il giudice istruttore precedentemente assegnatario dal fascicolo ha rigettato l'istanza di provvisionale ex art. 147 codice delle assicurazioni e art. 5 l. 102/2006 avanzata da parte attrice.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, attraverso prova testimoniale e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio cinematica finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro con incarico affidato all'Ing. . Persona_2
All'udienza del 12.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
*************
La domanda attorea non merita non accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare si osserva che la ricostruzione delle dinamica del sinistro fornita dagli agenti accertatori intervenuti in occasione del sinistro è stata sostanzialmente confermata anche dall'istruttoria svolta;
in particolare gli agenti hanno concluso che “dalle dichiarazioni rilasciate e dai rilievi effettuati si può desumere che il veicolo “A” Operl Meriva Targato “EV027CR” condotta dalla SI (…) stava percorrendo Largo II Settembre con direzione CP_2
Montopoli Val D'Arno -> Castelfranco Di Sotto quando appena passata l'edicola si fermava in quanto un pedone (SI (…)) stava attraversando la strada dal lato di via De Gasperi al Persona_1 lato edicola fuori dall'attraversamento pedonale presente a metri 11,20. Il pedone che dalla traccia ematica si può desumere che aveva già attraversato metà carreggiata perdeva l'equilibrio cadendo sull'asfalto. Sul veicolo non venivano riscontrate tracce o danni da far supporre l'urto con il pedone”.
Nessuna contestazione è stata elevata a carico della convenuta, mentre alla SI.ra è Per_1 stata contestata la violazione dell'art. 190 Codice della Strada;
la norma, per quel che interessa ai nostri fini, nel regolamentare il comportamento che devono tenere i pedoni stabilisce che “E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
è inoltre vietato
4 attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono
a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. 4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.” Pertanto, la regola cautelare imposta dalla norma è volta a garantire il corretto transito veicolare, a permettere di prevedere e sapere in anticipo dove i pedoni potrebbero attraversare, ed evitare che si verifichino situazioni di pericolo con attraversamenti non prevedibili e non visibili – come nel caso di specie trattandosi di una rotonda -, ed evitare i sinistri come quello verificatosi ai danni della SI.ra . Per_1
In particolare, il SI. unico testimone del sinistro – sentito nell'immediatezza dei fatti Tes_1 ed escusso nel presente giudizio – ha affermato che la stava attraversando fuori Per_1 dalle strisce pedonali, dal lato che dà su via De Gasperi al lato Giornalaio, che la stessa ha accelerato il passo per attraversare e che l'auto si è fermata ma la SI.ra ha urtato la macchina su un fianco cadendo poi a terra.
Al fine di ricostruire con maggior certezza la dinamica degli eventi è stata disposta CTU cinematica, con incarico affidato all'Ing. ; il consulente, sulla base del verbale degli Per_2 agenti accertatori e delle dichiarazioni rese dal testimone e dalla convenuta, esaminati i luoghi ha in primo luogo ha attestato che “il veicolo non presentava segni relativi ad un probabile urto della parte frontale anteriori dello stesso con il e successivo caricamento in sequenza sul CP_5 cofano e sul parabrezza.” (cfr pag. 12 relazione), come risulta anche dalla documentazione fotografica.
Il consulente ha pertanto concluso nei seguenti termini “la SI.ra CP_2 conducente del veicolo “A” – proveniva dal ponte sull'Arno con direzione di marcia viale Parte_3
II giugno ad una velocità di circa 30/40 Km/h, mentre il - SI.ra CP_5 Parte_4 effettuava attraversamento della carreggiata da via De Gasperi in direzione dell'edicola “La Rotonda”.
Le parti coinvolte nel sinistro di cui è causa, per la presenza del monumento (larga 15 m circa e alto circa
5 metri) presente sulla rotonda di largo II settembre, si sono avvistate lungo il loro percorso intrapreso. La SI.ra conducente del veicolo “A” – OPEL Meriva avvistato il ha CP_2 CP_5 intrapreso una manovra di emergenza arrestando il veicolo in prossimità del margine destro della carreggiata ruotato verso destra per evitare d'investire il;
di contro, il PEDONE - SI.ra CP_5
5 visto l'arrivo del veicolo “A” e la sua non corretta posizione, in quanto Parte_4 occupava la carreggiata destinato all'uso dei veicolo, accelerava il suo passo e perdeva l'equilibrio con conseguente caduta davanti al veicolo “A” . ”; il consulente ha inoltre escluso ogni Parte_3 ipotesi di responsabilità in capo alla convenuta in quanto la “conducente del veicolo “A”, viaggiava sul tratto di strada percorso ad una velocità di circa 30/40 km/h, quindi nei limiti consentiti
(50 km/h) ed avvistato il ha intrapresa la manovra di emergenza nel pieno rispetto del CP_5 codice della strada, controllando il proprio veicolo, essendo stata in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza con l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ( )” CP_5
Visto quanto sopra, visto l'art. 2054 c. 1 c.c. ai sensi del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”, considerato che per costante giurisprudenza di legittimità la nozione di circolazione “include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per
l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo (SS.UU. 8620/15)”, si ritiene che parte convenuta abbia adottato tutte le cautele per evitare il danno, avendo rispettato le CP_2 norme imposte dal codice della strada sia in fase di transito che in occasione dell'esecuzione della manovra per evitare l'urto con il pedone.
Nello specifico è accertata la correttezza della condotta di guida dell'odierna convenuta, già emersa dalle conclusioni di cui al verbale di accertamento urgente redatto dalla Polizia
Municipale, la quale non ha ravvisato alcuna infrazione nella condotta di guida della CP_2
e confermata dalla relazione depositata dell'Ing. , nonché dalla perizia svolta in Per_2 sede di indagine penale.
6 In merito all'eccezione di nullità della consulenza sollevata dalla parte attrice all'udienza del 28.03.2024 e ribadita in sede di scritti conclusivi, se ne rileva l'infondatezza e il suo conseguente rigetto.
In primo luogo, non si comprende quali fatti non dedotti dalle parti il CTU avrebbe assunto per arrivare a conclusioni che sono in contrasto con le norme sulla circolazione della strada (cfr. pag. 25 comparsa conclusionale).
Il consulente tecnico, correttamente, per la ricostruzione del sinistro ha preso quale punto di partenza quanto accertato dagli agenti di polizia municipale intervenuti sul posto – e non contestato dagli attori - verificandone la compatibilità con lo stato dei luoghi, con le dichiarazioni testimoniali assunte e rispetto a ogni quant'altro era in atti, avvalendosi delle proprie specifiche conoscenze tecniche. Al fine di meglio accertare la dinamica degli eventi ha inoltre simulato il transito del Veicolo Opel Meriva e quello del pedone, determinando poi la visibilità che entrambi avevano e il tempo di reazione degli stessi.
Ciò, nel caso concreto, è quanto il CTU ha fatto, analizzando, poi, i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, in ragione delle proprie competenze specialistiche e nei limiti di queste. Appare inconferente il riferimento alle SS.UU. 3086/22 le quali si riferiscono all'accertamento da parte del CTU “di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni” o “di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni”, essendosi limitato a considerare quanto risultava già legittimamente acquisito agli atti.
Peraltro, dalla lettura della consulenza non si evince che il consulente abbia escluso l'urto - sulla base della testimonianza del SI. - ma piuttosto semplicemente ha affermato che Tes_1 il pedone “ha accelerato il suo passo perdendo l'equilibro e cadendo davanti al veicolo che nel frattempo si era fermato per farlo transitare”.
All'esito della CTU è emerso in modo pacifico, quindi, che la SI.ra ha adeguato la CP_2 velocità al tratto di strada percorso, ponendo correttamente in essere una manovra di emergenza volta a evitare l'ostacolo, rappresentato in quel momento dal pedone, nel pieno rispetto dell'art. 141 c.1 e c.2 del Codice della Strada, pur in condizioni di non perfetta visibilità dovute alla conformazione della rotonda.
7 Non appaiono inoltre fondate le ulteriori osservazioni dei CTP di parte attrice in merito alla mancata considerazione della perizia dell'ing. in quanto la perizia svolta in sede Per_3 penale rappresenta un argomento di prova liberamente valutabile dal giudice, su cui il
CTU non è tenuto a prendere posizione, in assenza di espresso quesito.
Sul punto si osserva comunque che anche la perizia svolta in sede penale ha confermato la correttezza della condotta di guida della SI.ra in quanto afferma sia che la velocità CP_2 del veicolo era nulla al momento dell'urto con il pedone (p. 16) sia che “L'analisi delle traiettorie dell'autovettura e del pedone ha mostrato inoltre che, in caso di attivazione della sola frenata a seguito dell'avvistamento del pericolo, l'automobilista non sarebbe stata in grado di evitare l'investimento del pedone. La manovra elusiva attuata (frenata e sterzata) è stato tutto quello che l'automobilista era in grado di potere fare per evitare l'urto con il pedone., che si è successivamente concretizzato a seguito della velocità acquisita da quest'ultimo per completare l'attraversamento e della frapposizione nella sua traiettoria della parte frontale del veicolo che sulla base di quanto sopra era tuttavia inevitabile.” Anche
l'ing. quindi, non solo ritiene priva di colpa la condotta della SI.ra ma di Per_3 CP_2 fatto, come sopra riportato, afferma che la SI.ra ha fatto tutto il possibile per evitare CP_2 il danno (2054 c.1 c.c.).
Le domande attoree devono pertanto essere respinte e ogni ulteriore considerazione in ordine al nesso di causalità con l'evento morte appare assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/14 - in considerazione del petitum degli atti introduttivi - secondo i valori medi dello scaglione con riferimento a tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4016/21, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta le domande attoree
NN , e Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre a iva e cpa di legge e CP_3
15% di spese generali.
8 NN , e Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre a iva e cpa di legge e CP_2
15% di spese generali.
Pone le spese della consulenza tecnica a carico di , Parte_1
e Parte_2 Controparte_1
Pisa, 26.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4016/21 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna
Mallozzi del Foro di Pisa, giusta procura in atti
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
22/09/1993 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Mallozzi del Foro di Pisa, giusta procura in atti
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
23/12/1984 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Mallozzi del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Attori
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_2 C.F._4
e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Tassinari e Julia Flinz del Foro di Massa Carrara, giusta procura in atti
Convenuto
1 (P.I. ), con sede in Milano, Largo Tazio Controparte_3 P.IVA_1
Nuvolari n. 1, in persona del procuratore Dott. rappresentata e difesa CP_4 dall'Avv. Alfonso Mazzantini e dall'Avv. Jacopo Mazzantini del Foro di Firenze
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 12.02.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
*** Hanno agito in giudizio , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in proprio e in qualità di eredi di al fine di chiedere il
[...] Persona_1 risarcimento del danno derivante dalla morte di quest'ultima, a seguito dell'incidente occorsole, deducendo che:
1. in data 29.06.2020 la SI.ra nata il [...], rispettivamente Persona_1
madre e nonna degli attori, si accingeva ad attraversare la strada da sinistra a destra dal lato Via De Gasperi in Castelfranco di Sotto (PI) in direzione dell'edicola, fuori dalle strisce pedonali,
2. una macchina Opel Corsa Meriva targata EN027CR, condotta dalla SI.ra
[...]
e proveniente da Montopoli in Val d'Arno in direzione Castelfranco di CP_2
Sotto urtava la SI.ra la quale perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, urtando Per_1 la testa e riportando una frattura dell'olecrano sinistro e del femore sinistro,
3. la SI.ra veniva immediatamente trasportata in Ambulanza all'Ospedale San Per_1
Giuseppe di Empoli ove veniva ricoverata,
4. sul punto dell'incidente intervenivano i vigili urbani di Castelfranco di Sotto, i quali raccolte le dichiarazioni della SI.ra autista dell'autovettura CP_2 coinvolta e di un testimone, redigevano apposito verbale e concludevano che “sul veicolo non venivano riscontrate tracce o danni da far supporre l'urto con il pedone”,
5. in realtà l'unico testimone presente, il SI. riferiva invece che la SI.ra Tes_1 Per_1
ha urtato l'auto su un fianco ed è caduta all'indietro,
6. dalla traccia ematica si evince altresì che la SI.ra aveva già concluso metà Per_1
dell'attraversamento al momento dell'urto,
2 7. il ricovero ospedaliero della SInora è stato altalenante, fino al decesso avvenuto in data 15.10.2020,
8. è stato avviato un procedimento penale e il consulente incaricato dalla Procura di
Pisa concludeva che “il decesso della pertanto è causalmente Persona_1 correlato alle lesioni traumatiche riportate nel sinistro del 29/06/2020”,
9. non accettava la negoziazione in quanto non riteneva di dover Controparte_3
formulare un'offerta.
Hanno concluso chiedendo per il risarcimento della somma di € Parte_1
250.000, iure proprio, e la somma di € 136.292,56 iure hereditatis, per Parte_2 il risarcimento, iure proprio, della somma di € 80.000, per iure Controparte_1 proprio, la somma di € 80.000 oltre ad una provvisionale ex artt. 5 L. 102/2006 e art. 147 codice assicurazioni.
Si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare il rigetto della Controparte_3 domanda di condanna al pagamento di una provvisionale e nel merito il rigetto delle domande attoree deducendo che:
10. non sussiste nesso causale tra il sinistro e la morte della SI.ra , Per_1
11. la SI.ra imprudentemente attraversava la rotonda in diagonale con Per_1
entrambe le mani impegnate e indossando ciabatte finendo contro la parte laterale dell'autovettura già ferma, cadendo poi all'indietro sul fianco sinistro,
12. le strisce pedonali erano distanti appena 11,80 m,
13. i pedoni sono soggetti alla regola di cui al 190 C.d.S.,
14. la SI.ra era affetta da una situazione patologica delicata che interessava, tra Per_1
gli altri, l'apparato cardiaco, polmonare, renale e digerente,
15. sono contesta le stime di danno prospettate da parte attrice.
Si è costituita la SI.ra chiedendo il rigetto delle domande attoree ed in CP_2 subordine di essere tenute indenne di quanto eventualmente tenuta a pagare agli attori dalla compagnia assicurativa;
nel merito della ricostruzione dei fatti, aderendo alle difese della assicurazione ha altresì osservato che:
16. non vi è alcun riscontro che l'autovettura abbia urtato il pedone,
3 17. la SI.ra ha attraversato la rotonda in diagonale e non vi è prova di un Per_1
“appoggio” della stessa sulla vettura ferma della CP_2
18. la caduta della , all'indietro e sul fianco sinistro, esclude un qualsiasi impatto Per_1
con l'autovettura della parte qui convenuta,
19. i danni lamentati e quantificati sono contestati.
Con ordinanza del 19.02.2022 il giudice istruttore precedentemente assegnatario dal fascicolo ha rigettato l'istanza di provvisionale ex art. 147 codice delle assicurazioni e art. 5 l. 102/2006 avanzata da parte attrice.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, attraverso prova testimoniale e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio cinematica finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro con incarico affidato all'Ing. . Persona_2
All'udienza del 12.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
*************
La domanda attorea non merita non accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare si osserva che la ricostruzione delle dinamica del sinistro fornita dagli agenti accertatori intervenuti in occasione del sinistro è stata sostanzialmente confermata anche dall'istruttoria svolta;
in particolare gli agenti hanno concluso che “dalle dichiarazioni rilasciate e dai rilievi effettuati si può desumere che il veicolo “A” Operl Meriva Targato “EV027CR” condotta dalla SI (…) stava percorrendo Largo II Settembre con direzione CP_2
Montopoli Val D'Arno -> Castelfranco Di Sotto quando appena passata l'edicola si fermava in quanto un pedone (SI (…)) stava attraversando la strada dal lato di via De Gasperi al Persona_1 lato edicola fuori dall'attraversamento pedonale presente a metri 11,20. Il pedone che dalla traccia ematica si può desumere che aveva già attraversato metà carreggiata perdeva l'equilibrio cadendo sull'asfalto. Sul veicolo non venivano riscontrate tracce o danni da far supporre l'urto con il pedone”.
Nessuna contestazione è stata elevata a carico della convenuta, mentre alla SI.ra è Per_1 stata contestata la violazione dell'art. 190 Codice della Strada;
la norma, per quel che interessa ai nostri fini, nel regolamentare il comportamento che devono tenere i pedoni stabilisce che “E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
è inoltre vietato
4 attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono
a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. 4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.” Pertanto, la regola cautelare imposta dalla norma è volta a garantire il corretto transito veicolare, a permettere di prevedere e sapere in anticipo dove i pedoni potrebbero attraversare, ed evitare che si verifichino situazioni di pericolo con attraversamenti non prevedibili e non visibili – come nel caso di specie trattandosi di una rotonda -, ed evitare i sinistri come quello verificatosi ai danni della SI.ra . Per_1
In particolare, il SI. unico testimone del sinistro – sentito nell'immediatezza dei fatti Tes_1 ed escusso nel presente giudizio – ha affermato che la stava attraversando fuori Per_1 dalle strisce pedonali, dal lato che dà su via De Gasperi al lato Giornalaio, che la stessa ha accelerato il passo per attraversare e che l'auto si è fermata ma la SI.ra ha urtato la macchina su un fianco cadendo poi a terra.
Al fine di ricostruire con maggior certezza la dinamica degli eventi è stata disposta CTU cinematica, con incarico affidato all'Ing. ; il consulente, sulla base del verbale degli Per_2 agenti accertatori e delle dichiarazioni rese dal testimone e dalla convenuta, esaminati i luoghi ha in primo luogo ha attestato che “il veicolo non presentava segni relativi ad un probabile urto della parte frontale anteriori dello stesso con il e successivo caricamento in sequenza sul CP_5 cofano e sul parabrezza.” (cfr pag. 12 relazione), come risulta anche dalla documentazione fotografica.
Il consulente ha pertanto concluso nei seguenti termini “la SI.ra CP_2 conducente del veicolo “A” – proveniva dal ponte sull'Arno con direzione di marcia viale Parte_3
II giugno ad una velocità di circa 30/40 Km/h, mentre il - SI.ra CP_5 Parte_4 effettuava attraversamento della carreggiata da via De Gasperi in direzione dell'edicola “La Rotonda”.
Le parti coinvolte nel sinistro di cui è causa, per la presenza del monumento (larga 15 m circa e alto circa
5 metri) presente sulla rotonda di largo II settembre, si sono avvistate lungo il loro percorso intrapreso. La SI.ra conducente del veicolo “A” – OPEL Meriva avvistato il ha CP_2 CP_5 intrapreso una manovra di emergenza arrestando il veicolo in prossimità del margine destro della carreggiata ruotato verso destra per evitare d'investire il;
di contro, il PEDONE - SI.ra CP_5
5 visto l'arrivo del veicolo “A” e la sua non corretta posizione, in quanto Parte_4 occupava la carreggiata destinato all'uso dei veicolo, accelerava il suo passo e perdeva l'equilibrio con conseguente caduta davanti al veicolo “A” . ”; il consulente ha inoltre escluso ogni Parte_3 ipotesi di responsabilità in capo alla convenuta in quanto la “conducente del veicolo “A”, viaggiava sul tratto di strada percorso ad una velocità di circa 30/40 km/h, quindi nei limiti consentiti
(50 km/h) ed avvistato il ha intrapresa la manovra di emergenza nel pieno rispetto del CP_5 codice della strada, controllando il proprio veicolo, essendo stata in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza con l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile ( )” CP_5
Visto quanto sopra, visto l'art. 2054 c. 1 c.c. ai sensi del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”, considerato che per costante giurisprudenza di legittimità la nozione di circolazione “include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per
l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo (SS.UU. 8620/15)”, si ritiene che parte convenuta abbia adottato tutte le cautele per evitare il danno, avendo rispettato le CP_2 norme imposte dal codice della strada sia in fase di transito che in occasione dell'esecuzione della manovra per evitare l'urto con il pedone.
Nello specifico è accertata la correttezza della condotta di guida dell'odierna convenuta, già emersa dalle conclusioni di cui al verbale di accertamento urgente redatto dalla Polizia
Municipale, la quale non ha ravvisato alcuna infrazione nella condotta di guida della CP_2
e confermata dalla relazione depositata dell'Ing. , nonché dalla perizia svolta in Per_2 sede di indagine penale.
6 In merito all'eccezione di nullità della consulenza sollevata dalla parte attrice all'udienza del 28.03.2024 e ribadita in sede di scritti conclusivi, se ne rileva l'infondatezza e il suo conseguente rigetto.
In primo luogo, non si comprende quali fatti non dedotti dalle parti il CTU avrebbe assunto per arrivare a conclusioni che sono in contrasto con le norme sulla circolazione della strada (cfr. pag. 25 comparsa conclusionale).
Il consulente tecnico, correttamente, per la ricostruzione del sinistro ha preso quale punto di partenza quanto accertato dagli agenti di polizia municipale intervenuti sul posto – e non contestato dagli attori - verificandone la compatibilità con lo stato dei luoghi, con le dichiarazioni testimoniali assunte e rispetto a ogni quant'altro era in atti, avvalendosi delle proprie specifiche conoscenze tecniche. Al fine di meglio accertare la dinamica degli eventi ha inoltre simulato il transito del Veicolo Opel Meriva e quello del pedone, determinando poi la visibilità che entrambi avevano e il tempo di reazione degli stessi.
Ciò, nel caso concreto, è quanto il CTU ha fatto, analizzando, poi, i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, in ragione delle proprie competenze specialistiche e nei limiti di queste. Appare inconferente il riferimento alle SS.UU. 3086/22 le quali si riferiscono all'accertamento da parte del CTU “di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni” o “di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni”, essendosi limitato a considerare quanto risultava già legittimamente acquisito agli atti.
Peraltro, dalla lettura della consulenza non si evince che il consulente abbia escluso l'urto - sulla base della testimonianza del SI. - ma piuttosto semplicemente ha affermato che Tes_1 il pedone “ha accelerato il suo passo perdendo l'equilibro e cadendo davanti al veicolo che nel frattempo si era fermato per farlo transitare”.
All'esito della CTU è emerso in modo pacifico, quindi, che la SI.ra ha adeguato la CP_2 velocità al tratto di strada percorso, ponendo correttamente in essere una manovra di emergenza volta a evitare l'ostacolo, rappresentato in quel momento dal pedone, nel pieno rispetto dell'art. 141 c.1 e c.2 del Codice della Strada, pur in condizioni di non perfetta visibilità dovute alla conformazione della rotonda.
7 Non appaiono inoltre fondate le ulteriori osservazioni dei CTP di parte attrice in merito alla mancata considerazione della perizia dell'ing. in quanto la perizia svolta in sede Per_3 penale rappresenta un argomento di prova liberamente valutabile dal giudice, su cui il
CTU non è tenuto a prendere posizione, in assenza di espresso quesito.
Sul punto si osserva comunque che anche la perizia svolta in sede penale ha confermato la correttezza della condotta di guida della SI.ra in quanto afferma sia che la velocità CP_2 del veicolo era nulla al momento dell'urto con il pedone (p. 16) sia che “L'analisi delle traiettorie dell'autovettura e del pedone ha mostrato inoltre che, in caso di attivazione della sola frenata a seguito dell'avvistamento del pericolo, l'automobilista non sarebbe stata in grado di evitare l'investimento del pedone. La manovra elusiva attuata (frenata e sterzata) è stato tutto quello che l'automobilista era in grado di potere fare per evitare l'urto con il pedone., che si è successivamente concretizzato a seguito della velocità acquisita da quest'ultimo per completare l'attraversamento e della frapposizione nella sua traiettoria della parte frontale del veicolo che sulla base di quanto sopra era tuttavia inevitabile.” Anche
l'ing. quindi, non solo ritiene priva di colpa la condotta della SI.ra ma di Per_3 CP_2 fatto, come sopra riportato, afferma che la SI.ra ha fatto tutto il possibile per evitare CP_2 il danno (2054 c.1 c.c.).
Le domande attoree devono pertanto essere respinte e ogni ulteriore considerazione in ordine al nesso di causalità con l'evento morte appare assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/14 - in considerazione del petitum degli atti introduttivi - secondo i valori medi dello scaglione con riferimento a tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4016/21, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta le domande attoree
NN , e Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre a iva e cpa di legge e CP_3
15% di spese generali.
8 NN , e Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 liquidate in € 22.457,00 per compensi, oltre a iva e cpa di legge e CP_2
15% di spese generali.
Pone le spese della consulenza tecnica a carico di , Parte_1
e Parte_2 Controparte_1
Pisa, 26.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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