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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6182/23
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
-a seguito della trattazione scritta disposta ex art. 127-ter c.p.c.;
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 aprile 2025;
-lette le note scritte sostitutive dell'udienza e le richieste nelle stesse formulate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6182/2023 TRA
e Parte_1 CP_1
(Avv. Virginia Coletta) PARTE APPELLANTE E
Controparte_2
(Avv. Andrea Ivan Bullo) PARTE APPELLATA
OGGETTO : appello avverso la sentenza 15982/2023 del Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma con sentenza n. 15982/2023 ha rigettato la domanda svolta da e , nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
, per ottenere il rimborso dell'importo sostenuto Controparte_2 per la propria difesa in forza Polizza n. IFL0007712.E043185 stipulata a garanzia della responsabilità contabile e ha posto le spese di lite a carico degli attori.
e hanno proposto appello e hanno chiesto “riformare Parte_1 CP_1
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare l'appellata compagnia assicurativa contrattualmente obbligata a pagare agli appellanti gli importi da questi pagati e/o comunque dovuti in favore del legale per il patrocinio prestato in loro favore. Piaccia condannare essa compagnia a manlevare e tenere indenni essi appellanti dalle pretese eventualmente azionate nei loro confronti dal legale che li ha assistiti nel procedimento innanzi la magistratura contabile. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_2
che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il
[...] rigetto, con conferma della sentenza e con il riconoscimento delle spese di lite. I fatti sono così narrati in sentenza. e “convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale, la , per sentirla Controparte_2 dichiarare contrattualmente obbligata, in forza di Polizza n. IFL0007712. P.IVA_1 stipulata a garanzia della responsabilità contabile, al rimborso in loro favore dell'importo sostenuto per la propria difesa in giudizio pari a € 21.632,00, oltre IVA ed accessori di legge. A fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano che: avevano ricoperto differenti ruoli di direzione all'interno di società interamente posseduta CP_3 dal preposta alla tutela ambientale e alla raccolta dei rifiuti;
nel CP_4 corso dell'anno 2018, erano stati raggiunti dall'invito a dedurre emesso dalla Procura Regionale per il Lazio con riferimento al procedimento V2017/00743/MLL, nel quale veniva ipotizzata una responsabilità per danno erariale a loro carico in relazione al ricovero e all'utilizzo di mezzi di proprietà di presso il terminal del CP_3
Gianicolo; non ritenendo superate le contestazioni mosse nell'invito a dedurre, la Procura contabile aveva poi notificato loro l'atto di citazione relativo al giudizio n.
76692 , successivamente definito con sentenza di rigetto delle domande e assoluzione di tutti gli incolpati (n. 535, depositata in data 29 ottobre 2019 e passata in giudicato); il proprio legale aveva trasmesso una notula indicante i compensi dovuti a titolo di spese legali del predetto giudizio alla Compagnia, la quale aveva negato il rimborso sull'assunto che i fatti fossero già noti agli assicurati prima della stipula della polizza. Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti, insistendo per la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1892 c.c. per aver sottaciuto circostanze che avrebbero orientato l'assicuratore in senso avverso alla stipula della polizza. “. Seguiva la sentenza gravata. Il Tribunale ha rigettato la domanda così motivando. Ha ritenuto che i motivi sui quali la Compagnia aveva basato la propria eccezione di inoperatività della garanzia erano legittimi. aveva contratto con la polizza assicurativa della CP_1 CP_2 responsabilità RCT, amministrativa e amministrativo-contabile (RAAC), n. IFL0007712.E043185, con validità dal 31 gennaio 2018 al 30 giugno 2018. Analogamente, aveva contratto con la Polizza assicurativa Parte_1 CP_2 della responsabilità RCT, amministrativa e amministrativo-contabile (RAAC) n. IFL0007712.E043270 per il periodo 5 marzo 2018 – 30 giugno 2018. Nella memoria difensiva predisposta per controdedurre all'invito (del 13.12.2017), notificato il 2.2.2018 a dalla Procura Regionale per il Lazio nel procedimento per CP_1 responsabilità per danno erariale, veniva riportata la circostanza che la Procura era stata informata da alcuni articoli di stampa del 14 giugno 2017 come diversi mezzi elettrici nuovi acquistati dall' nel 2012 per la pulizia delle strade del centro di fossero stati ubicati, senza essere mai usati, presso il terminal Gianicolo di CP_4
e l'azienda avesse dovuto versare un importo elevato a titolo di locazione del CP_4 parcheggio. La stessa analoga premessa era contenuta nella memoria difensiva predisposta per controdedurre all'invito (del 13.12.2017), notificato il 24.4.2018 a dalla Procura Regionale per il Lazio nel procedimento per responsabilità Parte_1 contabile. Era lecito ritenere pertanto che, se la Procura era venuta a conoscenza di tali fatti dai quotidiani, in particolare attraverso un articolo del Corriere della Sera, anche gli attori dovessero essere perfettamente al corrente di una vicenda che li vedeva direttamente coinvolti in ragione dei ruoli dirigenziali rivestiti all'interno di
[...]
né potessero ignorare (soprattutto in quanto facente parte del Collegio CP_3 CP_1
Sindacale) che, con nota del 6 luglio 2017, il PM aveva conferito una delega di accertamento al dott. , in qualità di Presidente del Collegio Sindacale Persona_1 di La circostanza addotta da e per cui, dopo il rifiuto di rinnovo della Pt_1 CP_1 polizza alla scadenza del 31.12.2017 per l'annualità 2018 comunicato da Assicurazioni di a tutti i dirigenti con missiva del 6.12.2017, la necessità di dotarsi di una CP_4 analoga copertura non fosse una loro libera scelta, bensì un obbligo di legge a cui gli stessi erano tenuti ad attenersi, era un motivo che non giustificava in alcun modo l'omissione di informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della convenuta;
semmai, vista la piena consapevolezza dell'imminente avvio del procedimento per responsabilità contabile a loro carico, dimostrava l'urgenza di trovare un'altra compagnia disposta a garantirli. Dall'esame delle clausole delle polizze oggetto di causa (della durata di soli 5 mesi per il e di meno di 4 mesi CP_1 per lo non rinnovate alla scadenza, pur non essendo gli assicurati cessati dalle Pt_1 rispettive funzioni), emergeva come la copertura fosse efficace anche per le richieste di risarcimento pervenute e denunciate per la prima volta dall'assicurato durante il periodo di vigenza dell'assicurazione, originate da fatti illeciti non saputi e commessi antecedentemente rispetto alla data di decorrenza contrattuale (Polizze c.d. claim made); di conseguenza, l'esigenza di fornire alla compagnia informazioni complete e veritiere per la valutazione del rischio, ex artt. 1892 e 1893 c.c. appariva ancora più stringente. Nel caso in trattazione, pur essendo evidentemente a conoscenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la loro responsabilità risarcitoria, entrambi i contraenti avevano invece risposto negativamente circa l'esistenza di condotte suscettibili di dare avvio ad un procedimento di risarcimento per danni erariali nei loro confronti. Considerato che, in conformità alle norme del Codice civile che regolano i contratti di assicurazione, l'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione stabiliva che “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' relative a circostanze che influiscono sulla Parte_2 valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo”, e atteso che, per integrare l'elemento soggettivo del dolo, non era necessario che l'assicurato ponesse in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, ma era sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, era indubitabile che sia sia Pt_1 avevano dolosamente sottaciuto la conoscenza di essere i destinatari di un CP_1 invito a dedurre da parte della Procura contabile. Ebbene, tale omissione determinava l'inoperatività della Polizza a norma dell'art. 16, lett. n), CGA3 e, in ogni caso, la decadenza dall'indennizzo ai sensi dell'art. 1892, comma 1, c.c. e dell'art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione. Gli appellanti hanno criticato la sentenza con i seguenti argomenti così in sintesi esposti. La motivazione aveva sia travisato i fatti, sia applicato fuori dai limiti imposti dalla norma il principio dettato dall'art. 1892 c.c.. In particolare, sulla tesi accolta dal Giudice che “non potevano non sapere”, osservavano che fino a dicembre 2017, come tutti gli altri dirigenti dell erano assicurati da per la responsabilità civile patrimoniale e per la Parte_3 responsabilità contabile.
Non vi era stata alcuna urgenza, diversamente da come ritenuto, di stipulare la polizza perchè in attesa dell'imminente iniziativa della magistratura contabile, ciò era invece accaduto a seguito dell'indisponibilità delle Le Assicurazioni di di CP_4 proseguire il rapporto, dopo la pronuncia della Corte dei Conti di quel medesimo anno che vietava ai dirigenti di società pubbliche di essere assicurati per la responsabilità amministrativa con un soggetto che fosse a sua volta un ente di diritto privato controllato;
avevano preso contatti con AR PA che aveva loro indicato la .
L'articolo del Corriere della sera non presentava elementi che motivassero loro preoccupazioni;
gli accertamenti “comunque riguardavano appunto la vicenda tratta sui giornali e che non hanno toccato la materia sulla quale poi gli appellanti sono stati chiamati a rispondere venendo assolti nel merito”. Sotto altro profilo, il questionario richiedeva ai futuri assicurati di mettere al corrente la compagnia d'assicurazione esclusivamente in merito ad atti giudiziari che, a quel momento, erano conosciuti e non semplicemente immaginabili o prevedibili,
“non certo di rappresentare i propri sospetti in relazione a vicende di cui si apprendeva dai giornali”. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato. L'art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazioni prevede “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' relative a circostanze che influiscono sulla Parte_2 valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1983 e 1984 del Codice Civile italiano, unicamente in caso di dolo.”. L'art. 16, lett. n. dispone che “gli assicuratori non risponderanno per 1) contestazioni scritte e/o 2) richieste di risarcimento scritte ricevute dall'assicurato prima della stipula della presente Assicurazione ossia la prima data di attivazione con
se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità”. Controparte_5
Con riguardo, poi, a come debba intendersi il “dolo” il Giudice di legittimità (Cass. 12086/2015) ha ritenuto che non è necessario,” al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.”. Ora, alla stregua delle previsioni contrattuali e dei principi riportati, gli elementi di fatto evidenziati in sentenza hanno condivisibilmente comportato l'inoperatività della polizza. E' non contestata - oltre che documentata (cfr. doc. 1 fasc. Primo grado)- la circostanza che già in data 13.12.2017 è stato notificato alla Procura Regionale l'invito a dedurre, invito ove venivano indicate le persone a cui andava addebitata la responsabilità, tra cui gli odierni appellanti. Pacifica, oltre che rappresentata nello stesso invito e poi nelle memorie difensive predisposte dagli appellanti per controdedurre, è la circostanza che il fatto (“acquisto di di PAzzatrici elettriche inutilizzate ed allocate presso un CP_3 parcheggio nel terminal Gianicolo di ), da cui poi era derivata l'asserita CP_4 responsabilità erariale, era stato divulgato da articolo di stampa. Orbene, benchè l'invito a formulare deduzioni scritte è stato notificato, per come indicato (cfr. sentenza) e non contestato al il 2.2.2018 ed allo il CP_1 Pt_1
24.4.2018, dunque dopo la stipula del contratto assicurativo, evidentemente, poichè la notizia era pubblica e peraltro “li vedeva coinvolti quantomeno per i ruoli dirigenziali rivestiti” non poteva non essere da loro conosciuta, tanto più che, per come dedotto e non contestato, già in precedenza l'“invito a dedurre” era stato notificato (cfr. doc. 3 fascicolo appellata) a tale ndicato sempre come Persona_2 responsabile della stessa Direzione (cfr. Invito a dedurre). Alla stregua di detti elementi fattuali, consegue che ben doveva sussistere in capo agli appellati la consapevolezza dell'importanza di rendere comunque tale informazione che avrebbe potuto influenzare il rischio assicurato. Nè del resto è dirimente la circostanza che nel modulo contrattuale sotto la dicitura “dichiarazione dell'assicurato” erano previste le seguenti domande “Hai ricevuto almeno una delle seguenti richieste negli ultimi cinque anni? 1. Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato
{Privato. Ente Pubblico, Corte dei Conti, etc.) e/o notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile e la stessa è ancora in fase di definizione
2. Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato. Ente Pubblico, Corte dei Conti, etc.) e/o notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile e la stessa è stata pagata,
3. Avviso di garanzia ancora in fase di definizione,
4. Contestazioni scritte rivolte all'assicurato che potrebbero dar luogo a Richieste di Risarcimento ai sensi di polizza ancora in fase di definizione..” alle quali entrambi gli appellanti, per come documentato, ma anche non contestato, hanno dato risposta negativa.
L'asserita mancata formulazione tra i quesiti formulati di determinati “profili di fatto” dunque di una diversa domanda specifica, non solo è ininfluente stante la specifica previsione di cui agli articoli sopra riportati, ma anche tenuto conto del principio di diritto (Cass. 20997/23)secondo cui “l'elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica "ex post" della prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell'assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi "ex ante" al momento della stipulazione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la colpa dell'assicurato unicamente in virtù del lasso temporale di sette mesi intercorso tra la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e la proposizione della domanda giudiziaria, omettendo di indagare se, al momento della sottoscrizione della polizza, il "sinistro" fosse prevedibile, alla stregua delle dichiarazioni fornite nel questionario e in relazione al tempo trascorso prima della ricezione del reclamo, nonché al contenuto di quest'ultimo).”. In conclusione, la decisione deve ritenersi corretta e condivisibile e ciò oltre che per le ragioni tutte esposte, anche alla stregua della previsione normativa di cui all'art. 1892 c.c. (“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.”) che “onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, con la conseguenza che deve escludersi la nullità della clausola che riferisca il suddetto onere anche alla "percezione" dei presupposti della responsabilità, evocando pur sempre tale sostantivo il concetto di conoscenza, e non già di mera impressione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di garanzia proposta da un medico nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, per avere il primo formulato, al momento della stipula del contratto, una dichiarazione negativa circa l'esistenza di elementi suscettibili di fondare la propria responsabilità risarcitoria, pur avendo già ricevuto le rimostranze di una paziente per l'esito negativo di un intervento precedentemente effettuato).” (Cass. 23961/2022). L'appello va, dunque, rigettato e le spese del presente grado, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara la parte appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
-a seguito della trattazione scritta disposta ex art. 127-ter c.p.c.;
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 aprile 2025;
-lette le note scritte sostitutive dell'udienza e le richieste nelle stesse formulate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6182/2023 TRA
e Parte_1 CP_1
(Avv. Virginia Coletta) PARTE APPELLANTE E
Controparte_2
(Avv. Andrea Ivan Bullo) PARTE APPELLATA
OGGETTO : appello avverso la sentenza 15982/2023 del Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma con sentenza n. 15982/2023 ha rigettato la domanda svolta da e , nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
, per ottenere il rimborso dell'importo sostenuto Controparte_2 per la propria difesa in forza Polizza n. IFL0007712.E043185 stipulata a garanzia della responsabilità contabile e ha posto le spese di lite a carico degli attori.
e hanno proposto appello e hanno chiesto “riformare Parte_1 CP_1
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare l'appellata compagnia assicurativa contrattualmente obbligata a pagare agli appellanti gli importi da questi pagati e/o comunque dovuti in favore del legale per il patrocinio prestato in loro favore. Piaccia condannare essa compagnia a manlevare e tenere indenni essi appellanti dalle pretese eventualmente azionate nei loro confronti dal legale che li ha assistiti nel procedimento innanzi la magistratura contabile. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_2
che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il
[...] rigetto, con conferma della sentenza e con il riconoscimento delle spese di lite. I fatti sono così narrati in sentenza. e “convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale, la , per sentirla Controparte_2 dichiarare contrattualmente obbligata, in forza di Polizza n. IFL0007712. P.IVA_1 stipulata a garanzia della responsabilità contabile, al rimborso in loro favore dell'importo sostenuto per la propria difesa in giudizio pari a € 21.632,00, oltre IVA ed accessori di legge. A fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano che: avevano ricoperto differenti ruoli di direzione all'interno di società interamente posseduta CP_3 dal preposta alla tutela ambientale e alla raccolta dei rifiuti;
nel CP_4 corso dell'anno 2018, erano stati raggiunti dall'invito a dedurre emesso dalla Procura Regionale per il Lazio con riferimento al procedimento V2017/00743/MLL, nel quale veniva ipotizzata una responsabilità per danno erariale a loro carico in relazione al ricovero e all'utilizzo di mezzi di proprietà di presso il terminal del CP_3
Gianicolo; non ritenendo superate le contestazioni mosse nell'invito a dedurre, la Procura contabile aveva poi notificato loro l'atto di citazione relativo al giudizio n.
76692 , successivamente definito con sentenza di rigetto delle domande e assoluzione di tutti gli incolpati (n. 535, depositata in data 29 ottobre 2019 e passata in giudicato); il proprio legale aveva trasmesso una notula indicante i compensi dovuti a titolo di spese legali del predetto giudizio alla Compagnia, la quale aveva negato il rimborso sull'assunto che i fatti fossero già noti agli assicurati prima della stipula della polizza. Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti, insistendo per la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1892 c.c. per aver sottaciuto circostanze che avrebbero orientato l'assicuratore in senso avverso alla stipula della polizza. “. Seguiva la sentenza gravata. Il Tribunale ha rigettato la domanda così motivando. Ha ritenuto che i motivi sui quali la Compagnia aveva basato la propria eccezione di inoperatività della garanzia erano legittimi. aveva contratto con la polizza assicurativa della CP_1 CP_2 responsabilità RCT, amministrativa e amministrativo-contabile (RAAC), n. IFL0007712.E043185, con validità dal 31 gennaio 2018 al 30 giugno 2018. Analogamente, aveva contratto con la Polizza assicurativa Parte_1 CP_2 della responsabilità RCT, amministrativa e amministrativo-contabile (RAAC) n. IFL0007712.E043270 per il periodo 5 marzo 2018 – 30 giugno 2018. Nella memoria difensiva predisposta per controdedurre all'invito (del 13.12.2017), notificato il 2.2.2018 a dalla Procura Regionale per il Lazio nel procedimento per CP_1 responsabilità per danno erariale, veniva riportata la circostanza che la Procura era stata informata da alcuni articoli di stampa del 14 giugno 2017 come diversi mezzi elettrici nuovi acquistati dall' nel 2012 per la pulizia delle strade del centro di fossero stati ubicati, senza essere mai usati, presso il terminal Gianicolo di CP_4
e l'azienda avesse dovuto versare un importo elevato a titolo di locazione del CP_4 parcheggio. La stessa analoga premessa era contenuta nella memoria difensiva predisposta per controdedurre all'invito (del 13.12.2017), notificato il 24.4.2018 a dalla Procura Regionale per il Lazio nel procedimento per responsabilità Parte_1 contabile. Era lecito ritenere pertanto che, se la Procura era venuta a conoscenza di tali fatti dai quotidiani, in particolare attraverso un articolo del Corriere della Sera, anche gli attori dovessero essere perfettamente al corrente di una vicenda che li vedeva direttamente coinvolti in ragione dei ruoli dirigenziali rivestiti all'interno di
[...]
né potessero ignorare (soprattutto in quanto facente parte del Collegio CP_3 CP_1
Sindacale) che, con nota del 6 luglio 2017, il PM aveva conferito una delega di accertamento al dott. , in qualità di Presidente del Collegio Sindacale Persona_1 di La circostanza addotta da e per cui, dopo il rifiuto di rinnovo della Pt_1 CP_1 polizza alla scadenza del 31.12.2017 per l'annualità 2018 comunicato da Assicurazioni di a tutti i dirigenti con missiva del 6.12.2017, la necessità di dotarsi di una CP_4 analoga copertura non fosse una loro libera scelta, bensì un obbligo di legge a cui gli stessi erano tenuti ad attenersi, era un motivo che non giustificava in alcun modo l'omissione di informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della convenuta;
semmai, vista la piena consapevolezza dell'imminente avvio del procedimento per responsabilità contabile a loro carico, dimostrava l'urgenza di trovare un'altra compagnia disposta a garantirli. Dall'esame delle clausole delle polizze oggetto di causa (della durata di soli 5 mesi per il e di meno di 4 mesi CP_1 per lo non rinnovate alla scadenza, pur non essendo gli assicurati cessati dalle Pt_1 rispettive funzioni), emergeva come la copertura fosse efficace anche per le richieste di risarcimento pervenute e denunciate per la prima volta dall'assicurato durante il periodo di vigenza dell'assicurazione, originate da fatti illeciti non saputi e commessi antecedentemente rispetto alla data di decorrenza contrattuale (Polizze c.d. claim made); di conseguenza, l'esigenza di fornire alla compagnia informazioni complete e veritiere per la valutazione del rischio, ex artt. 1892 e 1893 c.c. appariva ancora più stringente. Nel caso in trattazione, pur essendo evidentemente a conoscenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la loro responsabilità risarcitoria, entrambi i contraenti avevano invece risposto negativamente circa l'esistenza di condotte suscettibili di dare avvio ad un procedimento di risarcimento per danni erariali nei loro confronti. Considerato che, in conformità alle norme del Codice civile che regolano i contratti di assicurazione, l'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione stabiliva che “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' relative a circostanze che influiscono sulla Parte_2 valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo”, e atteso che, per integrare l'elemento soggettivo del dolo, non era necessario che l'assicurato ponesse in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, ma era sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, era indubitabile che sia sia Pt_1 avevano dolosamente sottaciuto la conoscenza di essere i destinatari di un CP_1 invito a dedurre da parte della Procura contabile. Ebbene, tale omissione determinava l'inoperatività della Polizza a norma dell'art. 16, lett. n), CGA3 e, in ogni caso, la decadenza dall'indennizzo ai sensi dell'art. 1892, comma 1, c.c. e dell'art. 1 delle Condizioni generali di assicurazione. Gli appellanti hanno criticato la sentenza con i seguenti argomenti così in sintesi esposti. La motivazione aveva sia travisato i fatti, sia applicato fuori dai limiti imposti dalla norma il principio dettato dall'art. 1892 c.c.. In particolare, sulla tesi accolta dal Giudice che “non potevano non sapere”, osservavano che fino a dicembre 2017, come tutti gli altri dirigenti dell erano assicurati da per la responsabilità civile patrimoniale e per la Parte_3 responsabilità contabile.
Non vi era stata alcuna urgenza, diversamente da come ritenuto, di stipulare la polizza perchè in attesa dell'imminente iniziativa della magistratura contabile, ciò era invece accaduto a seguito dell'indisponibilità delle Le Assicurazioni di di CP_4 proseguire il rapporto, dopo la pronuncia della Corte dei Conti di quel medesimo anno che vietava ai dirigenti di società pubbliche di essere assicurati per la responsabilità amministrativa con un soggetto che fosse a sua volta un ente di diritto privato controllato;
avevano preso contatti con AR PA che aveva loro indicato la .
L'articolo del Corriere della sera non presentava elementi che motivassero loro preoccupazioni;
gli accertamenti “comunque riguardavano appunto la vicenda tratta sui giornali e che non hanno toccato la materia sulla quale poi gli appellanti sono stati chiamati a rispondere venendo assolti nel merito”. Sotto altro profilo, il questionario richiedeva ai futuri assicurati di mettere al corrente la compagnia d'assicurazione esclusivamente in merito ad atti giudiziari che, a quel momento, erano conosciuti e non semplicemente immaginabili o prevedibili,
“non certo di rappresentare i propri sospetti in relazione a vicende di cui si apprendeva dai giornali”. Ciò posto, l'appello è infondato e va rigettato. L'art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazioni prevede “Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell' relative a circostanze che influiscono sulla Parte_2 valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1983 e 1984 del Codice Civile italiano, unicamente in caso di dolo.”. L'art. 16, lett. n. dispone che “gli assicuratori non risponderanno per 1) contestazioni scritte e/o 2) richieste di risarcimento scritte ricevute dall'assicurato prima della stipula della presente Assicurazione ossia la prima data di attivazione con
se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità”. Controparte_5
Con riguardo, poi, a come debba intendersi il “dolo” il Giudice di legittimità (Cass. 12086/2015) ha ritenuto che non è necessario,” al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni.”. Ora, alla stregua delle previsioni contrattuali e dei principi riportati, gli elementi di fatto evidenziati in sentenza hanno condivisibilmente comportato l'inoperatività della polizza. E' non contestata - oltre che documentata (cfr. doc. 1 fasc. Primo grado)- la circostanza che già in data 13.12.2017 è stato notificato alla Procura Regionale l'invito a dedurre, invito ove venivano indicate le persone a cui andava addebitata la responsabilità, tra cui gli odierni appellanti. Pacifica, oltre che rappresentata nello stesso invito e poi nelle memorie difensive predisposte dagli appellanti per controdedurre, è la circostanza che il fatto (“acquisto di di PAzzatrici elettriche inutilizzate ed allocate presso un CP_3 parcheggio nel terminal Gianicolo di ), da cui poi era derivata l'asserita CP_4 responsabilità erariale, era stato divulgato da articolo di stampa. Orbene, benchè l'invito a formulare deduzioni scritte è stato notificato, per come indicato (cfr. sentenza) e non contestato al il 2.2.2018 ed allo il CP_1 Pt_1
24.4.2018, dunque dopo la stipula del contratto assicurativo, evidentemente, poichè la notizia era pubblica e peraltro “li vedeva coinvolti quantomeno per i ruoli dirigenziali rivestiti” non poteva non essere da loro conosciuta, tanto più che, per come dedotto e non contestato, già in precedenza l'“invito a dedurre” era stato notificato (cfr. doc. 3 fascicolo appellata) a tale ndicato sempre come Persona_2 responsabile della stessa Direzione (cfr. Invito a dedurre). Alla stregua di detti elementi fattuali, consegue che ben doveva sussistere in capo agli appellati la consapevolezza dell'importanza di rendere comunque tale informazione che avrebbe potuto influenzare il rischio assicurato. Nè del resto è dirimente la circostanza che nel modulo contrattuale sotto la dicitura “dichiarazione dell'assicurato” erano previste le seguenti domande “Hai ricevuto almeno una delle seguenti richieste negli ultimi cinque anni? 1. Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato
{Privato. Ente Pubblico, Corte dei Conti, etc.) e/o notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile e la stessa è ancora in fase di definizione
2. Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato. Ente Pubblico, Corte dei Conti, etc.) e/o notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile e la stessa è stata pagata,
3. Avviso di garanzia ancora in fase di definizione,
4. Contestazioni scritte rivolte all'assicurato che potrebbero dar luogo a Richieste di Risarcimento ai sensi di polizza ancora in fase di definizione..” alle quali entrambi gli appellanti, per come documentato, ma anche non contestato, hanno dato risposta negativa.
L'asserita mancata formulazione tra i quesiti formulati di determinati “profili di fatto” dunque di una diversa domanda specifica, non solo è ininfluente stante la specifica previsione di cui agli articoli sopra riportati, ma anche tenuto conto del principio di diritto (Cass. 20997/23)secondo cui “l'elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica "ex post" della prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell'assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi "ex ante" al momento della stipulazione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la colpa dell'assicurato unicamente in virtù del lasso temporale di sette mesi intercorso tra la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e la proposizione della domanda giudiziaria, omettendo di indagare se, al momento della sottoscrizione della polizza, il "sinistro" fosse prevedibile, alla stregua delle dichiarazioni fornite nel questionario e in relazione al tempo trascorso prima della ricezione del reclamo, nonché al contenuto di quest'ultimo).”. In conclusione, la decisione deve ritenersi corretta e condivisibile e ciò oltre che per le ragioni tutte esposte, anche alla stregua della previsione normativa di cui all'art. 1892 c.c. (“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.”) che “onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, con la conseguenza che deve escludersi la nullità della clausola che riferisca il suddetto onere anche alla "percezione" dei presupposti della responsabilità, evocando pur sempre tale sostantivo il concetto di conoscenza, e non già di mera impressione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di garanzia proposta da un medico nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, per avere il primo formulato, al momento della stipula del contratto, una dichiarazione negativa circa l'esistenza di elementi suscettibili di fondare la propria responsabilità risarcitoria, pur avendo già ricevuto le rimostranze di una paziente per l'esito negativo di un intervento precedentemente effettuato).” (Cass. 23961/2022). L'appello va, dunque, rigettato e le spese del presente grado, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara la parte appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino