Art. 8.
Le opere che saranno finanziate con i mutui di cui al precedente art. 3 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.
La concessione dei predetti mutui, da parte degli Istituti, e' subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.
Le opere che saranno finanziate con i mutui di cui al precedente art. 3 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.
La concessione dei predetti mutui, da parte degli Istituti, e' subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.