Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 695 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino --- Parte_1
- appellante
E
, con l'Avv. Antonietta Pizza ---- appellata Controparte_1
E
con gli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Marcello Carnovale CP_2
---- appellato oggetto: appello a sentenza del Tribunale di LL, Giudice del Lavoro.
Opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni per l'appellante: “… riformare totalmente o parzialmente l'appellata sentenza n. 1015/22 emessa in data 21/06/22 dal Tribunale di LL , in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. Caputo nella causa iscritta al n. 3910/2019 RG e
in via subordinata accertare e dichiarare la validità e legittimità parziale dell'intimazione impugnata alla luce del giudicato formatosi sull'avviso di addebito n.
33420140003063962000 sotteso.
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese e competenze del doppio grado del giudizio”
Conclusioni per l'appellata : “... rigettare l'Appello promosso nei suoi CP_1
confronti dalla e per l'effetto confermare Controparte_3
integralmente nei suoi confronti la sentenza n. 1015/2022 emessa dal Tribunale di
LL in funzione del Giudice del Lavoro in data 21 .06.2022.
Vittoria di spese ed onorari di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato “... accogliere l'appello proposto da CP_2 Parte_2
e in riforma della sentenza impugnata n. 1015\22 annullare la sentenza
[...]
impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda e dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di LL, giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra avverso l'intimazione di pagamento Controparte_1
n° 034 2019 90034776 25 000, notificatale in data 30/10/2019, al fine di far accertare l'illegittimità dell'intimazione medesima e la non dovutezza degli importi contenuti nell'avviso di addebito presupposto, recante n. 334 2014 00030639 62 000, avente ad oggetto “riscossione indebita post mortem”.
2. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che ... i crediti inizialmente azionati, appaiono prescritti tra la data di notifica della cartella e quella della intimazione opposto” e, pertanto, incidentalmente pronunciandosi anche sull'incidenza parziale di un giudicato esterno, ha annullato l'intimazione di cui trattasi condannando CP_2
ed in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. CP_4 3. Più specificamente, l' ha criticato quanto stabilito dal giudice di CP_4
prime cure, per le seguenti ragioni: a) perché ha considerato quinquennale la prescrizione, non valorizzando che la materia del contendere non era meramente previdenziale, ma afferiva all'indebito pensionistico (riscossione indebita post mortem), soggiacente all'ordinaria prescrizione decennale;
b) perché piuttosto che pronunciarsi in termini di prescrizione, “avrebbe dovuto annullare l'intimazione opposta solo con riguardo alle somme ritenute irripetibili, accogliendo così
parzialmente il ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite, in linea con il giudicato formatosi sull'avviso di addebito sotteso, stante la parziale e reciproca soccombenza, tra la ricorrente e l'ente impositore”.
4. Si sono costituite in giudizio le altre due parti processuali, l'una ) CP_1
resistendo, l'altra ( associandosi alle richieste di CP_2 CP_4
5. Il giorno 25 marzo 2025, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado ed ascoltate le conclusioni dei procuratori presenti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- L'appello è inammissibile.
I.1 In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di legittimità, con orientamento di recente ribadito.
E per l'esattezza, la Cassazione, in fattispecie assolutamente analoga, s'è così
pronunciata: << 2.- Il ricorso è inammissibile.
3.- Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022,
n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno.
Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, (sentenza n. 7514 del 2022, cit.).
4.- Le doglianze formulate con il presente ricorso vertono sul merito della pretesa avanzata dall' e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha CP_2
sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione.
5.- Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna,
egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514
del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso
Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa
Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris,
pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022,
n. 18812).
I.2 Orbene, poiché l'appello dell' verte, proprio come nel caso CP_4
esaminato dalla Suprema Corte (e dianzi citato), “sul merito della pretesa avanzata dall' e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato CP_2
per avversare il credito contributivo”, il gravame risulta introdotto in difetto di legitimatio ad causam, con conseguente declaratoria di inammissibilità. II.- In considerazione del recente arresto giurisprudenziale dianzi trascritto,
risolutivo della controversia, si ritiene corretto compensare le spese di lite del presente grado.
III.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato in data 13 luglio 2022, avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di LL, giudice del lavoro, n. 1015/2022, resa in data 21 giugno
2022, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa le spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di
Catanzaro, il 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni