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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/07/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1545/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 9.7.2025, depositata in data 17.7.2025, emessa all'esito dell'udienza del 26.6.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del 15.5.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 294/2024, pubblicata in data 28.3.2024 vertente
TRA
(c.f.: ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Lamezia Terme (CZ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pizzonia presso il cui studio, in Francavilla Angitola (VV), Contrada Cannalia n. 11, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
-appellante -
e
(c.f.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(VV) il 18.12.1981, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Gregorio
D'Alessandria, n. 1/b, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Muzzopappa, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata –
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro;
interventore necessario
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
26.6.2025:
“in via preliminare,
a) sospendere gli effetti economici della sentenza di prime cure;
- nel merito, per tutte le argomentazioni sopra riportate,
b) riformare la sentenza appellata n. 294/2024, pubblicata in data 28.03.2024 dal Tribunale di Lamezia Terme e, per l'effetto,
c) accertare e dichiarare l'addebito della separazione a carico della sig.ra con riconoscimento a carico della stessa in favore di Controparte_1 di un assegno mensile di mantenimento o alimenti di €. Parte_1
300,00;
d) stabilire, per il benessere dei figli, che gli stessi siano collocati presso la casa paterna;
e) ridurre per l'assegno di mantenimento dei figli da Parte_1
€. 300,00 ad €. 200,00;
e) in ogni caso, con vittoria di spese di lite, onorari, rimborso forfettario per spese generali, e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata rassegnate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
26.6.2025:
“Confermare la sentenza n. 294/2024 del Tribunale di Lamezia Terme, emessa in data 28.03.2024 e depositata in Cancelleria in data 28.03.2028, pronunciata nella causa iscritta al N. 1693/2016 R.G., e per l'effetto
Pagina 2 di 17 dall'appellante;
Rigettare la richiesta di collocamento dei figli presso la residenza paterna;
Confermare il contributo a beneficio dei figli minori pari ad euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con contestuale condanna di alla refusione delle Parte_1 spese e degli onorari di lite”.
Del Procuratore Generale: “Si chiede di:
- incaricare i Servizi Sociali affinchè redigano una relazione aggiornata sull'andamento del diritto di visita nei confronti dei figli da parte del sig.
; Parte_1
- di disporre accertamenti patrimoniali nei confronti di entrambe le parti incaricare i servizi incaricare i servizi”.
Premessa in fatto
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2016, ha Controparte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme,
[...] al fine di sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi. Ha, Parte_1 altresì, domandato l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre, garantendo il diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite. La ricorrente ha, inoltre, chiesto che il sig. fosse condannato Parte_1
a corrisponderle un assegno mensile di 450,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
Con separato ricorso, depositato in data 3.11.2016, nell'ambito del procedimento iscritto al numero di R.G. 1748/2016, ha Parte_1 proposto a sua volta domanda di separazione personale, con addebito alla moglie per l'abbandono del tetto coniugale, chiedendo altresì il collocamento dei figli presso di sé.
Riuniti i giudizi, con sentenza n. 294/2024 del 28.3.2024, il Tribunale di
Lamezia Terme, ha così testualmente pronunciato:
“1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da
Parte_1
Pagina 3 di 17 2) affida i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regola le frequentazioni tra padre e figli come indicato in parte motiva;
4) nulla sulla casa coniugale;
5) pone, con decorrenza dalla presente pronuncia, a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di euro
[...] Controparte_1
300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, per il sostentamento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc.);
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di CTU del presente giudizio, nonché dei subprocedimenti esperiti in corso di causa”.
In primo luogo, il Tribunale, ritenuta la tardività dell'allegazione relativa all'infedeltà della moglie, ha rigettato la domanda di addebito della separazione proposta da ritenendo non provato che la condotta della Parte_1 signora consistente nell'abbandono del domicilio coniugale, sia stata la CP_1 causa determinante della crisi matrimoniale e dell'intollerabilità della convivenza
Con riguardo al collocamento dei figli minori, il Tribunale ha confermato la decisione già assunta in sede di provvedimento reso ai sensi dell'articolo 709 ter
c.p.c., valorizzando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. In particolare, ha ritenuto che la relazione peritale abbia efficacemente dissipato i timori sollevati in merito a un possibile disagio dei minori riconducibile alle condotte del nuovo compagno della ricorrente.
Quanto al diritto di visita del padre, preso atto dell'assenza di contestazioni tra le parti, il Tribunale ha ritenuto di confermare il regime già adottato, secondo quanto stabilito nel prospetto organizzativo elaborato nell'ambito delle operazioni peritali.
Infine, in materia di mantenimento, il Tribunale ha disposto un aumento dell'assegno mensile originariamente stabilito in via provvisoria, ritenendolo non più adeguato alle mutate esigenze dei figli, ormai in età preadolescenziale.
Pagina 4 di 17 Avverso tale decisione ha proposto appello mediante Parte_1
l'articolazione di tre motivi.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda di addebito della separazione in capo alla sig.ra In CP_1 particolare, contestando la CTU espletata nel procedimento di primo grado, ha dedotto che il Collegio non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione tutti gli elementi fattuali e giuridici che, se correttamente valutati, avrebbero certamente condotto ad attribuire l'addebito della separazione all'odierna appellata.
Con il secondo motivo ha lamentato il collocamento dei figli presso la madre, assumendo che avrebbe allontanato i minori arbitrariamente Controparte_1 dalla casa coniugale di , portandoli in un nuovo ambiente domiciliare e Per_1 scolastico a Vibo Valentia e che, in più occasioni, avrebbe ostacolato il diritto di visita del padre.
Con il terzo motivo di appello ha, infine, censurato l'eccessività dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore delle minori.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 24 aprile 2025, in data
18 aprile 2025 si è costituita contestando l'avverso gravame, in Controparte_1 quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto.
Ha pertanto chiesto il rigetto dell'appello, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Il Procuratore Generale ha chiesto di “- incaricare i Servizi Sociali affinchè redigano una relazione aggiornata sull'andamento del diritto di visita nei confronti dei figli da parte del sig. ; - di disporre accertamenti patrimoniali nei Parte_1 confronti di entrambe le parti”.
Dopo un rinvio della causa per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza camerale del 26.6.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
2. Va preliminarmente rilevato che decidendosi la presente causa nel merito, non occorre provvedere sulla istanza cautelare di sospensione
Pagina 5 di 17 dell'esecutività della sentenza impugnata, formulata da parte appellante con il ricorso introduttivo.
3. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato nei limiti di cui infra.
3.1. Con il gravame proposto, lamenta Parte_1 innanzitutto l'erroneità della decisione di primo grado in tema di addebito della separazione, evidenziando come il Tribunale non avrebbe dato adeguato risalto alle prove documentali allegate in giudizio e, in particolare, ai messaggi scambiati tra le parti, nonché al messaggio epistolare del 23.09.2016 inviato dalla sig.ra
[...] al marito. CP_1
Va premesso, in punto di diritto, che l'addebito della separazione coniugale può essere pronunziato solo ove il comportamento posto in essere dal coniuge sia coscientemente e volontariamente contrario ai doveri previsti dall'art. 143 c.c.; in tal caso spetta al giudice accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di diretta derivazione tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se piuttosto la violazione dei doveri matrimoniali sia avvenuta quando era già presente la crisi coniugale.
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., 8.6.2009,
n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Ne consegue che la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronuncia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006, n. 4203).
Con riferimento alla specifica violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, questa è in linea di principio considerata idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica di per sé l'addebito della separazione al
Pagina 6 di 17 coniuge responsabile. Tuttavia, affinché l'infedeltà determini l'addebito, è necessario che essa abbia avuto un'incidenza causale sulla crisi coniugale;
qualora si accerti che il rapporto matrimoniale era già irrimediabilmente compromesso e ridotto a una mera convivenza formale, l'infedeltà non può essere considerata la causa determinante della separazione (Cass. Civ., 14.10.2010, n. 21245).
La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale causalità contempla dunque un accertamento in ordine alla preesistenza di una crisi coniugale già in atto e irreversibile, in un contesto di convivenza puramente formale (Cass. Civ.,
19.7.2010, n. 16873; Cass. Civ., 2.10.2012, n. 16767; Cass. Civ., 21.9.2012, n.
16089);
Ciò posto, nel caso in esame non risulta in alcun modo sufficientemente fornita la prova della sussistenza del nesso tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va, invero, osservato che l'odierno appellante ha, fin dal ricorso introduttivo, fondato la domanda di addebito della separazione sull'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie che ha portato con sé i figli minori in assenza del marito.
In effetti, solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., l'odierno appellante ha per la prima volta articolato capitoli di prova volti a far emergere la circostanza, che non era stata precedentemente allegata in giudizio, relativa all'infedeltà della moglie.
Orbene, l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, nonché le stesse allegazioni delle parti, non offrono elementi sufficienti per ritenere che la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della sig.ra sia stata la causa CP_1 efficiente della crisi coniugale.
Parte appellante, invero, a sostegno della propria tesi si limita a richiamare unicamente una lettera del 23.09.2016 inviata dalla sig.ra recante il CP_1 seguente contenuto: “So che ci hai messo tutto te stesso nel nostro rapporto, lo avevo fatto pure io. Ci credevo ma ora non più, con questo non metto in dubbio i
Pagina 7 di 17 tuoi sentimenti anzi anche in questa situazione e nonostante sei a conoscenza di quello che ora provo per te, tu continui a dimostrarlo. Un pò questo tuo modo di fare mi fa male perché rende tutto più difficile. Perché per quanto possa essere bastarda sono anche umana e mi fa male sapere quello che ti sto facendo passare.
Mi dispiace ma voglio pensare a me stessa. Non so e quanto starò male ma me lo devo sarà dura ma supererò anche questa. stamattina mi hai detto ancora una volta di pensarci e lo sto facendo ma la mia decisione resta ferma li perché sono consapevole che se dovesse mai cambiare qualcosa sarà solo questione di tempo e poi sarà la medesima cosa ormai lo vedi pure tu scatto per qualsiasi sciocchezza e me la prendo con te anche per cose banali. Un'altra cosa, mi dispiace per il male che ti sto provocando ma non ti ho mai preso in giro anche se tu lo pensi. Ti chiedo solo di rispettare questa mia decisione” (cfr. doc. n. 18).
E tuttavia, dalla suddetta missiva non è possibile evincere con assoluta certezza l'infedeltà dell'odierna appellata già all'epoca. Al contrario, il contenuto della lettera lascia piuttosto emergere l'esistenza di una crisi coniugale già in atto, confermata, peraltro, da quanto dichiarato dalla stessa sig.ra nel ricorso CP_1 introduttivo del giudizio di primo grado. In esso, infatti, si afferma sin dalle premesse che il matrimonio non si è rivelato felice e che tra i coniugi è sorta una situazione di incompatibilità tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Tale condizione li aveva già spinti a rivolgersi a un legale al fine di addivenire a un accordo di separazione, iniziativa che, pur non sfociata in un formale ricorso per separazione consensuale, testimonia comunque il deterioramento del rapporto coniugale, culminato con il presente giudizio.
L'appellante, peraltro, ha formulato richieste istruttorie sul punto solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., senza fornire alcuna prova circa la data di inizio della presunta relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie.
Nel caso di specie, la violazione dell'obbligo di fedeltà risulterebbe, al più collocabile alla fine dell'anno 2017, come si desumerebbe dallo screenshot di una conversazione Facebook, prodotto appunto dall'appellante solo con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., datata 7.11.2017, e pertanto correttamente
Pagina 8 di 17 ritenuto tardivo e non considerato dal giudice di primo grado. In ogni caso, detto documento presenta un valore probatorio assai limitato, non risultando chiaramente identificabili i soggetti coinvolti nella conversazione, né essendo indicata la data in cui la stessa si sarebbe svolta.
Del resto, lo stesso appellante attribuisce la causa della crisi coniugale alla costante assenza della sig.ra determinata dalla distanza della sede CP_1 lavorativa e al comportamento di quest'ultima, da lui ritenuto egoistico, senza assegnare alcun rilievo ad una presunta relazione extraconiugale intrattenuta in costanza di matrimonio.
Ed invero, anche nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado,
l'odierno appellante, nell'attribuire la responsabilità della crisi coniugale alla ex moglie afferma “La situazione di intollerabilità, di crisi e di frattura coniugale è da attribuirsi solo ed esclusivamente alla sig.ra , la quale, Controparte_1 lavorando allora ad oltre cento chilometri di distanza (Reggio Calabria) e facendo dei turni anche notturni, risultava assente nei confronti dei figli e del marito. La stessa nei messaggi prodotti in giudizio e inviati al marito con il telefono cellulare in data 23.09.2016 confessava: “So che ci hai messo tutto te stesso nel nostro rapporto, lo avevo fatto pure io. Ci credevo ma ora non più, con questo non metto in dubbio i tuoi sentimenti anzi anche in questa situazione e nonostante sei a conoscenza di quello che ora provo per te, tu continui a dimostrarlo. Un pò questo tuo modo di fare mi fa male perché rende tutto più difficile. Perché per quanto possa essere bastarda sono anche umana e mi fa male sapere quello che ti sto facendo passare. Mi dispiace ma voglio pensare a me stessa. Non so e quanto starò male ma me lo devo sarà dura ma supererò anche questa. stamattina mi hai detto ancora una volta di pensarci e lo sto facendo ma la mia decisione resta ferma li perché sono consapevole che se dovesse mai cambiare qualcosa sarà solo questione di tempo e poi sarà la medesima cosa ormai lo vedi pure tu scatto per qualsiasi sciocchezza e me la prendo con te anche per cose banali. Un'altra cosa, mi dispiace per il male che ti sto provocando ma non ti ho mai preso in giro anche se tu lo pensi. Ti chiedo solo di rispettare questa mia decisione”. Dunque, il sig.
Pagina 9 di 17 si è visto crollare il proprio mondo, le proprie certezze a Parte_1 causa di una scelta dettata da un egoismo individuale della sig.ra CP_1
la quale ammetteva chiaramente che la causa della rottura del matrimonio
[...]
è dettata dal suo comportamento: ormai lo vedi pure tu scatto per qualsiasi sciocchezza e me la prendo con te anche per cose banali.” (v. comparsa conclusionale pagg. 2 e 3).
Tuttavia, l'appellante non ha fornito, né offerto alcuna prova idonea a dimostrare che le condotte asseritamente poste in essere dalla moglie siano state la causa determinante della crisi matrimoniale. Le allegazioni sul punto risultano, infatti, formulate in termini generici e fanno riferimento, in larga parte, alla prolungata assenza dell'appellata per ragioni lavorative e alla conseguente necessità di sostituirla nell'accudimento dei figli.
Peraltro, come già evidenziato, i comportamenti riferiti dall'appellante risultano tutti successivi all'insorgere di una crisi coniugale già in atto, come dimostrato dalla circostanza – non contestata – secondo cui i coniugi si erano già rivolti, in data antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado, a un legale al fine di addivenire a un accordo di separazione;
iniziativa, come già riferito, che non si è poi tradotta nella proposizione di un ricorso per separazione consensuale.
Anche l'allontanamento della sig.ra dalla casa coniugale si colloca CP_1 in un momento successivo all'insorgere della crisi matrimoniale, come si evince dalla medesima missiva prodotta in atti dall'odierno appellante, nella quale si da atto esplicitamente dell'esistenza di una crisi coniugale già in corso e si rappresenta, in ogni caso, una situazione in cui l'affectio coniugalis deve considerarsi sicuramente interrotta.
Ne consegue che gli episodi narrati dall'appellante non possono ritenersi causalmente collegati alla disgregazione del vincolo matrimoniale se non come meri effetti di una crisi preesistente. Può, infatti, condividersi quanto correttamente rilevato dal Tribunale, ovvero che l'allontanamento dalla casa familiare da parte della signora debba essere considerato quale conseguenza - e non causa CP_1
- di una crisi coniugale già conclamata al momento dei fatti.
Pagina 10 di 17 3.2. Non può trovare accoglimento neanche il secondo motivo d'appello relativo al collocamento dei minori, che l'appellante chiede sia stabilito presso di sé.
Al riguardo l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione che non avrebbe assolutamente preso in considerazione, nè il disagio manifestato dai minori alla presenza del nuovo compagno della madre, né le criticità manifestate dalla sig.ra che avrebbe tenuto condotte violative del diritto di accesso ai CP_1 minori dell'altro genitore e, quindi, del diritto dei minori alla bigenitorialità.
Inoltre, ad avviso dell'appellante anche l'attività del c.t.u. sarebbe incorsa in errore, ritenendo erroneamente che “la situazione abitativa dei minori è ormai consolidata e non vi sono motivi gravi per disporre un nuovo spostamento per gli stessi costringendoli ad un nuovo adattamento”, non tenendo in considerazione che sarebbero tornati semplicemente nel proprio ambiente familiare e sociale di crescita.
Ancora, a sostegno della propria tesi ha evidenziato la negazione del diritto di visita del padre nel periodo del lockdown avviato in seguito alle misure di sicurezza contro la pandemia Covid-19, durante il quale la sig.ra avrebbe CP_1 negato il diritto di visita all'odierno appellante per 40 giorni accusando, in modo calunnioso e infamante, il padre dei suoi figli di essere affetto da COVID-19 senza alcuna prova.
Orbene, ritiene questa Corte che la decisione impugnata sia del tutto condivisibile, sia perché assunta dal primo giudice sulla base di una approfondita ed esauriente indagine peritale, sia perché pienamente conforme ai principi giurisprudenziali dettati in materia di bi-genitorialità.
Invero, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa Persona_2 nell'elaborato peritale depositato nel corso del giudizio di primo grado, dopo aver rilevato un elevato grado di conflittualità tra i genitori, ha concluso che “Alla luce di quanto rilevato nei colloqui clinici, all'accertamento psicodiagnostico ed in tutto il percorso della CTU, si può sostanzialmente concludere che la soluzione migliore da adottare per dare stabilità ed equilibrio ai minori sia il Parte_1
Pagina 11 di 17 mantenimento delle stesse modalità di affido congiunto e collocamento presso
l'abitazione materna già adottate” (v. relazione peritale p. 42).
Nella relazione di consulenza è stato inoltre messo in luce come, pur riconoscendo la validità delle osservazioni del sig. in merito agli Parte_1 aspetti positivi dell'ambiente scolastico di , “non si ritiene opportuno però Per_1 sradicare i minori dalle relazioni di riferimento sociali e scolastiche già consolidate e costruite. Pertanto non si ritiene opportuno spostare un collocamento che, senza gravità di motivazioni, costringerebbe i minori ad un nuovo difficoltoso
e necessario processo di adattamento. Oltretutto, in assenza di motivazioni gravi,
l'età anagrafica dei minori fa propendere verso la preferenza di un collocamento materno” (v. relazione peritale p. 42).
La dott.ssa nel corso della consulenza, ha anche rilevato che “non si Per_2 evidenziano problematiche particolari nel rapporto tra i minori e il nuovo compagno della madre, sig. ”, rappresentando che quest'ultimo, al colloquio Per_3 con il ctu, ha mostrato “umanità e comprensione oltre che capacità di mettere se stesso in discussione”, evidenziando altresì, “umiltà, volontà di collaborazione e comprensione nei confronti del signor , con il quale desidererebbe Parte_1 rapporti distesi e cordiali.”.
Infine, ha evidenziato che i minori e “ne cercano l'affetto Per_4 Per_5 ricercando anche le coccole e talvolta chiedendo a lui un rifugio nelle liti con la figura materna.
Spesso gli chiedono anche l'acquisto di piccoli oggetti che possono desiderare e mostrano anche verso di lui bisogno di alleanza che talvolta esprimo rifiutando di rispondere al telefono quando li chiama il padre. Il signor in Per_3 tali situazioni incide in modo positivo ed affermativo invitando sempre i minori ad avere rispetto e considerazione del padre, anche quando rivolgono a lui richieste importanti. In tali casi il signor risponde che devono discuterne con i genitori Per_3 delle cose importanti, non può lui sostituirsi a loro in nessun caso. In tal modo egli dà ai bambini ordine e congruenza, offrendo loro un modello fermo e sano di riferimento” (v. relazione peritale p.22).
Pagina 12 di 17 La relazione peritale redatta dalla dott.ssa risulta completa, Per_2 approfondita, coerente sotto il profilo logico e priva di vizi logici o di errori manifesti che la rendano inutilizzabile ai fini della decisione.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che, in assenza di elementi di novità o di ragioni sostanziali che giustifichino una modifica dell'assetto attuale, non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione del Tribunale (già in atto, praticamente dalla loro separazione). Ciò anche in considerazione dell'ulteriore lasso di tempo trascorso e della stabilità raggiunta, che verrebbe inevitabilmente compromessa da un cambiamento che inciderebbe sulla quotidianità dei minori, di ormai 13 e 11 anni, sconvolgendone le abitudini.
Né, peraltro, può attribuirsi rilievo decisivo alle asserite condotte che l'ex coniuge avrebbe posto in essere in danno del diritto di visita del padre e, quindi, del diritto dei minori alla bigenitorialità, trattandosi di circostanze che non trovano adeguato riscontro negli atti di causa.
In effetti, l'odierno appellante ha rappresentato un unico episodio, risalente al periodo del lockdown, durante il quale l'appellata avrebbe impedito i contatti padre- figli per circa 40 giorni, adducendo – secondo la sua versione- il sospetto che lo stesso fosse affetto da Covid-19, senza tuttavia produrre prova di tale affermazione.
Tale singolo episodio, isolato e contestualizzato in un periodo di emergenza sanitaria straordinaria, non può ritenersi sufficiente a giustificare un diverso collocamento dei minori.
Non può infatti trascurarsi che il criterio fondamentale cui deve ispirarsi ogni decisione in materia di affidamento e collocamento dei minori è rappresentato dal superiore interesse degli stessi. Alla luce degli elementi attualmente acquisiti, tale interesse risulta coincidere con il mantenimento dell'attuale situazione di fatto, ovvero il collocamento prevalente presso la madre. I minori, infatti, risultano ormai stabilmente inseriti nel contesto scolastico, sociale e relazionale del luogo in cui vivono, e non è emerso alcun elemento oggettivamente rilevante che consenta di ritenere violato il loro diritto alla bigenitorialità.
Pagina 13 di 17 Parimenti, non può attribuirsi valore determinante alle contestazioni sollevate in merito all'asserito atteggiamento svalutativo e distruttivo che la signora
[...] avrebbe tenuto nei confronti dell'appellante. Tali condotte sono già state CP_1 oggetto di attenta valutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha evidenziato, nel proprio elaborato, come i minori manifestino dinamiche relazionali disfunzionali, tendendo a riferire versioni manipolate dai fatti allo scopo - peraltro inconsapevole - di generare e/o alimentare conflitti tra i genitori, contesto nel quale essi paradossalmente si percepiscono come oggetto di attenzione e cura (v. relazione peritale p. 23). Ciò che emerge, dunque, in modo prevalente, è un elevato livello di conflittualità genitoriale, mentre dalla medesima relazione peritale non risultano evidenziate violazioni dei diritti dei minori, né da parte dei genitori, né da parte del nuovo compagno della madre. Con riferimento a quest'ultimo, il CTU ha espressamente escluso che possa essere considerato una figura violenta o comunque pericolosa nella relazione con i minori, escludendo pertanto profili di rischio o preoccupazione connessi alla sua presenza.
3.3. Merita, invece, accoglimento, nei termini che seguono, il motivo di appello relativo alle statuizioni di natura economica.
Al riguardo, giova premettere che gli elementi di cui il giudice deve tenere conto, qualora sia necessario disporre la corresponsione di un assegno periodico da parte di uno dei genitori, sono indicati dal comma 4 dell'art. 337 ter c.c..
La norma, infatti, individua i criteri diretti a garantire un'equa ripartizione degli oneri e una proporzionalità dell'impegno economico, facendo riferimento: alle attuali esigenze del figlio, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed infine alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Secondo la Suprema Corte infatti “la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tener conto dei rispettivi redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggi di proprietà (cfr. Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la
Pagina 14 di 17 considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti
(Cass. n. 4811/2018, Cass. n. 16739/2020, Cass. n. 19299/2020, Cass. n.
28483/2022; Cass. n. 4145/2023), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013), in osservanza di un principio di proporzionalità, che non va attuato considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell'assegno perequativo, ma che va perseguito comparando le condizioni economiche dei genitori, sia focalizzando le esigenze del figlio che l'assegno è volto a soddisfare, alla luce dei criteri indicati dall'art. 337 ter cod. civ., per la corretta commisurazione del contributo” (Cass. n.
15215 del 30.05.2023).
Orbene, nel caso in esame occorre considerare che l'appellante ha documentato, già nel corso del giudizio di primo grado, l'esistenza di spese a proprio carico connesse all'estinzione di debiti contratti in costanza di matrimonio.
Lo stesso ha, inoltre, dedotto – e comprovato mediante la produzione delle buste paga relative ai mesi da aprile a settembre 2024 (v. docc. nn. 1,2,3,4 e 5 fascicolo di parte appellante) - di aver subito una diminuzione della retribuzione mensile di circa 200,00 euro, passando da euro 1.100,00 a circa 900,00 euro mensili, derivante dalla riduzione dell'orario lavorativo da 30 a 24 ore settimanali.
In aggiunta, l'appellante ha rappresentato il decesso del padre, con il quale conviveva, avvenuto in data 8.1.2024, circostanza che ha determinato un aggravio economico a suo carico, in particolare per quanto riguarda le utenze domestiche. A sostegno di tale affermazione ha depositato i contratti di fornitura di energia elettrica e gas dell'appartamento in cui risiede, intestati al defunto genitore.
Di contro, l'odierna appellata percepisce un reddito mensile pari a circa euro
1.800,00, come emerge dalla documentazione già allegata in primo grado.
Alla luce delle superiori considerazioni - e in particolare delle circostanze sopravvenute concernenti la riduzione del reddito dell'appellante e il generale peggioramento delle sue condizioni economiche anche in conseguenza del decesso del padre - nonché tenuto conto delle spese già documentate in precedenza, si ritiene
Pagina 15 di 17 giustificata una parziale revisione dell'assegno di mantenimento a carico del padre per i figli minori.
Conclusivamente, l'importo dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei minori può essere ridotto in misura contenuta, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto delle esigenze dei minori, anche in relazione alla loro età, nella misura complessiva di euro 240,00 mensili (pari a euro 120,00 per ciascun figlio), restando ferma la ripartizione delle spese straordinarie secondo quanto già stabilito nei precedenti provvedimenti.
4. In ragione di tanto, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio,
e tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, ritiene al Corte che sussistano gravi ragioni per compensare tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
5. Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 294 del 2024del Tribunale di Lamezia Terme,
[...] ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riduce il contributo di mantenimento versato dal padre a favore dei figli minori alla misura di euro 240 mensili (euro 120,00 ciascuno), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, per il sostentamento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc.);
- conferma, per il resto, la sentenza di primo grado per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Pagina 16 di 17 - dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della prima sezione civile della
Corte d'Appello di Catanzaro del 9.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Anna Maria Raschellà
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