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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/02/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 17311/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT. Claudia DAL MARTELLO GIUDICE
DOTT. Virginia MANFRONI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
13/12/2024
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Erika PERBELLINI del Foro di Verona e dall'Avv.
Anastasia RIGHETTI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...] Parte_2
), C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia TRABUCCHI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e celebrato il 06/05/2006 e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torri del Benaco (VR) (atto n.
6 - parte II - serie A - anno 2006), ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Assegnare la casa coniugale, cointestata tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sita in Costermano sul Garda (VR), via Castagnari, n. 3, a
, la quale vi continuerà ad abitare con i figli Parte_1 Per_1
, e fino al raggiungimento
[...] Persona_2 Persona_3
della loro indipendenza economica. Eventuali cambi di residenza dei figli minori dovranno preventivamente essere concordati tra i genitori e comunicati con raccomandata A/R almeno due mesi prima.
3) I figli , e saranno Persona_1 Persona_2 Persona_3
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, continueranno a vivere con la madre e a mantenere la residenza anagrafica presso la casa coniugale.
Ogni trasferimento di residenza, domicilio o dimora dei figli dovrà essere preventivamente ed espressamente concordato tra i genitori.
Le parti si faranno carico di tutte le esigenze dei figli e di tutti i loro bisogni, dandosi atto reciprocamente che entrambi gestiranno le responsabilità e i doveri genitoriali nel reciproco rispetto, mantenendo inalterati i rispettivi ruoli paterno e materno, nonché garantendo ai figli la conservazione del legame affettivo e familiare con i genitori e con i parenti di ciascun ramo familiare.
A tal fine, i coniugi concordano di agevolare i rapporti tra i figli e l'altro genitore, garantendo i presupposti giuridici e psicologici della co-genitorialità; di non coinvolgere i figli in eventuali problematiche relative alle vicissitudini della loro separazione;
di preservare l'immagine dell'altro genitore attraverso messaggi e comportamenti, espliciti o impliciti, chiari e coerenti con il proprio ruolo genitoriale.
I coniugi concordemente cureranno l'istruzione, il mantenimento e l'educazione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali, delle loro aspirazioni e dei loro desideri.
Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere assunte dai genitori separatamente.
Entrambi i coniugi assisteranno i figli moralmente e psicologicamente, per garantire uno sviluppo armonico della loro personalità.
2 In tal senso, i coniugi provvederanno a seguire i figli nelle attività scolastiche ed extra scolastiche, in ragione di una gestione complessivamente equilibrata delle reciproche responsabilità genitoriali per gli aspetti educativi - formativi come per quelli ludico - ricreativi.
I coniugi comunicheranno direttamente tra loro con le modalità che riterranno più opportune per le questioni ordinarie.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni dei figli.
Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente allorquando i figli staranno con l'uno o l'altro genitore.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli , Persona_1 [...]
e a fine settimana alternati dal venerdì dopo Per_2 Persona_3
scuola al lunedì mattina.
5) che attualmente frequenta la prima media a Garda Persona_2
(VR), pranzerà dal padre nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, poi la madre, al termine del lavoro, passerà a prenderlo dal padre e lo riaccompagnerà a casa a Costermano sul Garda (VR). pranzerà dal padre quando vorrà, in base ai suoi orari e Persona_3
impegni scolastico - sportivi.
attualmente frequenta la prima superiore a Bussolengo Persona_1
(VR) e arriva a Costermano sul Garda (VR) con il bus intorno alle ore 15.40.
La stessa a pranzerà a casa a Costermano sul Garda (VR).
6) Durante i periodi di vacanza i coniugi stabiliscono che i figli trascorreranno:
- durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore, alternando negli anni il giorno di Natale e quello di Capodanno, secondo la seguente modalità: dal giorno di chiusura delle scuole per le vacanze natalizie al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- le parti danno atto che quest'anno i figli trascorreranno il giorno di Natale con la mamma e staranno con il padre dal 27 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025 alle ore 18.00;
- le vacanze pasquali verranno divise a metà con il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo alternati negli anni, secondo la seguente modalità: dal giorno di
3 chiusura delle scuole alle ore 21.00 della domenica di Pasqua con un genitore e dalla domenica sera di Pasqua fino alla riapertura delle scuole con l'altro;
- durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
- i figli trascorreranno le vacanze scolastiche con ciascun genitore seguendo il periodo dell'alternanza;
- le parti convengono sin d'ora che in caso di compleanni di ciascun genitore o parente stretto (fratelli, sorelle, nonni e bisnonni) i figli trascorreranno la giornata con loro;
- si impegna a corrispondere a entro il Parte_2 Parte_1
10 di ogni mese la somma mensile di € 802,50 quale contributo per il mantenimento dei tre figli minori , e Persona_1 Persona_2
(pari a € 265,00 per ciascuno figlio), somma che verrà Persona_3 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal dicembre 2025;
i versamenti verranno effettuati sul conto corrente di cui Parte_1 comunicherà le coordinate a Parte_2
7) Saranno suddivise tra i coniugi al 50% le spese straordinarie preventivamente concordate e documentate nell'interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale di Verona che si richiama integralmente. Tali spese dovranno essere rimborsate a ciascuna parte, previa presentazione di idonea documentazione, entro il 10 del mese successivo alla presentazione;
facendo presente che, nel caso di spese mediche che non necessitano di essere preventivamente concordate perché urgenti, il genitore che le avrà sostenute dovrà informarne tempestivamente l'altro.
- Spese mediche da documentare che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari e specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
4 - Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento: costi per il trasporto pubblico.
- Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero;
lezioni private. In particolare, per quanto concerne gli studi universitari e/o parauniversitari, il dissenso con liberazione dall'obbligo di concorrere alle relative spese potrà essere giustificato solo da motivate ragioni economiche del genitore dissenziente e/o da ingiustificabile mancanza di impegno nello studio da parte dei figli, che può essere desunta ove questi ultimi restino fuori corso per più di un anno senza esito positivo in alcun esame. Inoltre, il costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza, a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori.
- Spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura;
spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori.
- Per spese superiori ad € 200,00 euro sarà necessario un preventivo accordo scritto dei genitori.
8) Le parti danno atto che i figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore per il 50%.
9) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, dichiarando di essere economicamente autonomi, ed escludono l'esistenza di un disequilibrio economico tra loro.
10) I beni personali di che non verranno asportati dalla Parte_2 casa coniugale rimarranno in comodato d'uso gratuito a Parte_1
.
[...]
11) L'assegno unico e/o eventuali assegni familiari verranno percepiti interamente da . Parte_1
12) Il 31 dicembre 2024 restituirà a Parte_1 Parte_2
l'autovettura Citroen C4 targata FL534HW, concessa dallo stesso in
5 comodato d'uso gratuito. Rimangono a totale carico di Parte_1 le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'auto. Il rifornimento, la revisione e il tagliando dell'auto saranno in capo a fintanto che la utilizzerà l'auto. La stessa dovrà Parte_1 sollevare da eventuali responsabilità penali, civili, Parte_2 amministrative e contravvenzioni che dovessero essere contestate durante l'uso dell'auto, di cui si assumerà integralmente gli oneri.
Rimane inteso che l'auto dovrà essere riconsegnata entro il 31 dicembre
2024 nello stato di fatto in cui attualmente si trova, ossia priva di segni e danni alla carrozzeria. Eventuali danni e riparazioni saranno ad esclusivo carico di , la quale dovrà provvedere a pagare le Parte_1 eventuali spese di riparazione.
13) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
6 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 24/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
7
N. 17311/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT. Claudia DAL MARTELLO GIUDICE
DOTT. Virginia MANFRONI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
13/12/2024
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Erika PERBELLINI del Foro di Verona e dall'Avv.
Anastasia RIGHETTI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...] Parte_2
), C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia TRABUCCHI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e celebrato il 06/05/2006 e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torri del Benaco (VR) (atto n.
6 - parte II - serie A - anno 2006), ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Assegnare la casa coniugale, cointestata tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sita in Costermano sul Garda (VR), via Castagnari, n. 3, a
, la quale vi continuerà ad abitare con i figli Parte_1 Per_1
, e fino al raggiungimento
[...] Persona_2 Persona_3
della loro indipendenza economica. Eventuali cambi di residenza dei figli minori dovranno preventivamente essere concordati tra i genitori e comunicati con raccomandata A/R almeno due mesi prima.
3) I figli , e saranno Persona_1 Persona_2 Persona_3
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, continueranno a vivere con la madre e a mantenere la residenza anagrafica presso la casa coniugale.
Ogni trasferimento di residenza, domicilio o dimora dei figli dovrà essere preventivamente ed espressamente concordato tra i genitori.
Le parti si faranno carico di tutte le esigenze dei figli e di tutti i loro bisogni, dandosi atto reciprocamente che entrambi gestiranno le responsabilità e i doveri genitoriali nel reciproco rispetto, mantenendo inalterati i rispettivi ruoli paterno e materno, nonché garantendo ai figli la conservazione del legame affettivo e familiare con i genitori e con i parenti di ciascun ramo familiare.
A tal fine, i coniugi concordano di agevolare i rapporti tra i figli e l'altro genitore, garantendo i presupposti giuridici e psicologici della co-genitorialità; di non coinvolgere i figli in eventuali problematiche relative alle vicissitudini della loro separazione;
di preservare l'immagine dell'altro genitore attraverso messaggi e comportamenti, espliciti o impliciti, chiari e coerenti con il proprio ruolo genitoriale.
I coniugi concordemente cureranno l'istruzione, il mantenimento e l'educazione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali, delle loro aspirazioni e dei loro desideri.
Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere assunte dai genitori separatamente.
Entrambi i coniugi assisteranno i figli moralmente e psicologicamente, per garantire uno sviluppo armonico della loro personalità.
2 In tal senso, i coniugi provvederanno a seguire i figli nelle attività scolastiche ed extra scolastiche, in ragione di una gestione complessivamente equilibrata delle reciproche responsabilità genitoriali per gli aspetti educativi - formativi come per quelli ludico - ricreativi.
I coniugi comunicheranno direttamente tra loro con le modalità che riterranno più opportune per le questioni ordinarie.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni dei figli.
Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente allorquando i figli staranno con l'uno o l'altro genitore.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli , Persona_1 [...]
e a fine settimana alternati dal venerdì dopo Per_2 Persona_3
scuola al lunedì mattina.
5) che attualmente frequenta la prima media a Garda Persona_2
(VR), pranzerà dal padre nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, poi la madre, al termine del lavoro, passerà a prenderlo dal padre e lo riaccompagnerà a casa a Costermano sul Garda (VR). pranzerà dal padre quando vorrà, in base ai suoi orari e Persona_3
impegni scolastico - sportivi.
attualmente frequenta la prima superiore a Bussolengo Persona_1
(VR) e arriva a Costermano sul Garda (VR) con il bus intorno alle ore 15.40.
La stessa a pranzerà a casa a Costermano sul Garda (VR).
6) Durante i periodi di vacanza i coniugi stabiliscono che i figli trascorreranno:
- durante le festività natalizie, una settimana con ciascun genitore, alternando negli anni il giorno di Natale e quello di Capodanno, secondo la seguente modalità: dal giorno di chiusura delle scuole per le vacanze natalizie al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- le parti danno atto che quest'anno i figli trascorreranno il giorno di Natale con la mamma e staranno con il padre dal 27 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025 alle ore 18.00;
- le vacanze pasquali verranno divise a metà con il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo alternati negli anni, secondo la seguente modalità: dal giorno di
3 chiusura delle scuole alle ore 21.00 della domenica di Pasqua con un genitore e dalla domenica sera di Pasqua fino alla riapertura delle scuole con l'altro;
- durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per tre settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
- i figli trascorreranno le vacanze scolastiche con ciascun genitore seguendo il periodo dell'alternanza;
- le parti convengono sin d'ora che in caso di compleanni di ciascun genitore o parente stretto (fratelli, sorelle, nonni e bisnonni) i figli trascorreranno la giornata con loro;
- si impegna a corrispondere a entro il Parte_2 Parte_1
10 di ogni mese la somma mensile di € 802,50 quale contributo per il mantenimento dei tre figli minori , e Persona_1 Persona_2
(pari a € 265,00 per ciascuno figlio), somma che verrà Persona_3 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal dicembre 2025;
i versamenti verranno effettuati sul conto corrente di cui Parte_1 comunicherà le coordinate a Parte_2
7) Saranno suddivise tra i coniugi al 50% le spese straordinarie preventivamente concordate e documentate nell'interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale di Verona che si richiama integralmente. Tali spese dovranno essere rimborsate a ciascuna parte, previa presentazione di idonea documentazione, entro il 10 del mese successivo alla presentazione;
facendo presente che, nel caso di spese mediche che non necessitano di essere preventivamente concordate perché urgenti, il genitore che le avrà sostenute dovrà informarne tempestivamente l'altro.
- Spese mediche da documentare che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari e specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
4 - Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento: costi per il trasporto pubblico.
- Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero;
lezioni private. In particolare, per quanto concerne gli studi universitari e/o parauniversitari, il dissenso con liberazione dall'obbligo di concorrere alle relative spese potrà essere giustificato solo da motivate ragioni economiche del genitore dissenziente e/o da ingiustificabile mancanza di impegno nello studio da parte dei figli, che può essere desunta ove questi ultimi restino fuori corso per più di un anno senza esito positivo in alcun esame. Inoltre, il costo del soggiorno presso una sede universitaria lontana dalla abituale residenza, a parità di servizi con l'Università presente nel territorio di residenza, deve essere preventivamente concordato fra i genitori.
- Spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura;
spese per baby-sitting, viaggi e vacanze senza i genitori.
- Per spese superiori ad € 200,00 euro sarà necessario un preventivo accordo scritto dei genitori.
8) Le parti danno atto che i figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore per il 50%.
9) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, dichiarando di essere economicamente autonomi, ed escludono l'esistenza di un disequilibrio economico tra loro.
10) I beni personali di che non verranno asportati dalla Parte_2 casa coniugale rimarranno in comodato d'uso gratuito a Parte_1
.
[...]
11) L'assegno unico e/o eventuali assegni familiari verranno percepiti interamente da . Parte_1
12) Il 31 dicembre 2024 restituirà a Parte_1 Parte_2
l'autovettura Citroen C4 targata FL534HW, concessa dallo stesso in
5 comodato d'uso gratuito. Rimangono a totale carico di Parte_1 le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'auto. Il rifornimento, la revisione e il tagliando dell'auto saranno in capo a fintanto che la utilizzerà l'auto. La stessa dovrà Parte_1 sollevare da eventuali responsabilità penali, civili, Parte_2 amministrative e contravvenzioni che dovessero essere contestate durante l'uso dell'auto, di cui si assumerà integralmente gli oneri.
Rimane inteso che l'auto dovrà essere riconsegnata entro il 31 dicembre
2024 nello stato di fatto in cui attualmente si trova, ossia priva di segni e danni alla carrozzeria. Eventuali danni e riparazioni saranno ad esclusivo carico di , la quale dovrà provvedere a pagare le Parte_1 eventuali spese di riparazione.
13) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
6 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 24/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
7