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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1733/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in Inzago (MI) con l'Avv. Ezio Cerea con Studio in Inzago (MI), Via Marchesi n.36 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino : italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Inzago (MI) con l'Avv. Ezio Cerea con Studio in Inzago (MI), Via Marchesi n.36 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AG OM (MI)
(anno 2002 atto n. 7 reg. parte 2 serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
nato il [...] , cittadino italiano Persona_1 , nato il [...], cittadino italiano Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1) affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2
sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Il figlio , ormai maggiorenne, potrà al riguardo determinarsi Per_1
liberamente ;
2) disporre che i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne in merito alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione assumendo autonomamente le relative decisioni nei periodi in cui questi sarà con ciascuno di loro ed assumendo invece le decisioni di maggiore rilevanza ed in particolare quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, insieme e di comune accordo, anche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
3) disporre che il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, potendo il figlio ormai determinarsi al riguardo in maniera Per_2 Per_1
del tutto autonoma. I coniugi concordano nel non ritenere necessario stabilire rigorosi tempi di visita,
lasciando che sia lo stesso figlio a decidere i momenti e le occasioni di frequentazione e di permanenza con ciascun genitore. In ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, rimarrà con Per_2
ciascun genitore in fine settimana alternati, dal sabato mattina alla mattina del lunedì successivo in cui si recherà direttamente a scuola, con espressa autorizzazione alle parti, al fine di una migliore e più comoda gestione dei propri diritti/doveri nei confronti dello stesso, di avvalersi dell'aiuto di parenti o comunque di persone di loro fiducia. Durante le vacanze estive il padre potrà comunque trascorrere con il figlio 20 (venti) giorni anche non consecutivi, periodo che dovrà preliminarmente concordare con la madre comunque entro la data del 30 aprile di ogni anno, comunicando poi alla stessa la località e l'indirizzo del luogo in cui si recherà a trascorrere la vacanza con il figlio;
4) disporre che il padre corrisponda anticipatamente alla madre, entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese e dal momento in cui lascerà l'abitazione coniugale, la somma mensile di €. 250,00 (euroduecentocinquanta) per ciascuno dei figli, non essendo ancora economicamente Per_1
autosufficiente e ciò a titolo di concorso spese per il loro mantenimento ordinario, somma da rivalutarsi annualmente ex Indici Istat. La corresponsione del suddetto importo dovrà avvenire mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla madre, che provvederà a comunicare le relative coordinate bancarie. Il marito dovrà inoltre corrispondere alla moglie anche il
50% (cinquantapercento) delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per ciascuno dei figli e ciò secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e che di seguito si precisano in :
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Allo scopo il genitore che avrà sostenuto la spesa entro 30 giorni dalla stessa dovrà inviare, mediante raccomandata o mail o PEC o con altro mezzo comunque con prova di avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto all'altro genitore, che quindi dovrà provvedere al rimborso nei 15 giorni successivi. Il genitore cui verrà richiesto il rimborso potrà comunque manifestare il proprio dissenso purchè con motivazione scritta e nei 10 giorni successivi alla stessa,
intendendosi in contrario la richiesta come tacitamente accolta;
5) assegnare il godimento della casa coniugale con l'arredo ivi contenuto alla moglie, che vi abiterà
insieme con i figli. Salvo diversi accordi che riterranno di assumere il marito lascerà l'abitazione coniugale a far data dalla sentenza di separazione, prelevando dalla stessa i suoi effetti personali. Le
parti regoleranno invece separatamente i rapporti patrimoniali relativi alla proprietà e alla gestione straordinaria dell'immobile coniugale.
*****
Spese della assistenza legale compensate tra le parti.;
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Sottoscrivendo il presente ricorso le parti dichiarano di prestarsi sin d'ora e reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti e ciò anche per conto e nell'interesse del figlio . Per_2
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Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in AG OM (MI) in data 28/09/2002;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG OM (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG