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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3661/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCECI LEANNE Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Lavatoio, n. 56 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARTOLI Controparte_1 C.F._2
ANNA ed elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), Via Galleria Roma, n. 10/C presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19/02/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità sui figli minori nati fuori dal matrimonio ex art. 337-bis e ss. c.c. depositato in data 05/12/2023, premesso che Parte_1 dall'unione non coniugale con è nato il figlio il 21/10/2017) e Controparte_1 CP_1
che nella coppia erano sorti contrasti per i quali non era più possibile proseguire una serena convivenza, domandava che venisse regolamentato il regime di affidamento, i rapporti genitori- figlio e il mantenimento del minore alle condizioni ivi indicate.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio , Controparte_1
contestando la ricostruzione dei fatti e le difese avversarie.
All'udienza del 14/03/2024, le parti ed i rispettivi difensori comparivano avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, che esperiva il tentativo di conciliazione e proponeva l'adozione dei seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “affido condiviso, collocazione del bambino presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare. Il padre si impegna a reperire una nuova abitazione. Il padre potrà tenere con sé il bambino due pomeriggi infrasettimanali e la domenica senza pernottamento, visite da iniziare gradualmente tenendo conto delle esigenze del bambino. Contributo paterno di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo di Bologna. Incarico al Servizio Sociale anche per predisporre il calendario delle visite”.
La successiva udienza del 24/10/2024 veniva rinviata al fine di verificare l'effettivo trasferimento del padre e la possibilità di addivenire ad un accordo tra le parti;
alla successiva udienza del
19/02/2025, a seguito di breve discussione, le parti dichiaravano di volersi accordare alle seguenti condizioni: “affido condiviso, collocazione del bambino presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare. Visite paterne come da provvedimenti temporanei e urgenti finché il padre non troverà un'abitazione ove far pernottare il bambino. Dopo che il padre avrà trovato un'abitazione idonea potrà tenere con sé il bambino a fine settimana alternati, dal sabato dopo pranzo alla domenica sera alle ore 20, e due pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento da concordare tra i genitori, con prelievo del bambino presso la casa della madre quando il padre esce dal lavoro.
Durante le vacanze di Natale il bambino trascorrerà una settimana con ciascun genitore, le altre vacanze scolastiche saranno suddivise a metà tra i genitori, per l'estate i genitori si accorderanno di anno in anno secondo le loro esigenze. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con il versamento di € 150 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo di Bologna. Assegno unico come da accordo raggiunto in data odierna (verbale di udienza del 19/02/2025: “per l'anno 2025 l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla madre, mentre dal 2026, una volta reperita la nuova abitazione da parte del padre, verrà percepito al 50% ciascuno come per legge”). Il Servizio
Sociale proseguirà nella vigilanza sul nucleo familiare relazionando al Giudice tutelare con frequenza annuale” e chiedevano di trattenere la causa in decisione;
il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate tra le parti all'udienza del 19/02/2025, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese del giudizio devono essere compensate, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: prende atto delle condizioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedimento;
dispone la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Sociale competente per territorio.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3661/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCECI LEANNE Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Lavatoio, n. 56 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARTOLI Controparte_1 C.F._2
ANNA ed elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), Via Galleria Roma, n. 10/C presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19/02/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità sui figli minori nati fuori dal matrimonio ex art. 337-bis e ss. c.c. depositato in data 05/12/2023, premesso che Parte_1 dall'unione non coniugale con è nato il figlio il 21/10/2017) e Controparte_1 CP_1
che nella coppia erano sorti contrasti per i quali non era più possibile proseguire una serena convivenza, domandava che venisse regolamentato il regime di affidamento, i rapporti genitori- figlio e il mantenimento del minore alle condizioni ivi indicate.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio , Controparte_1
contestando la ricostruzione dei fatti e le difese avversarie.
All'udienza del 14/03/2024, le parti ed i rispettivi difensori comparivano avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, che esperiva il tentativo di conciliazione e proponeva l'adozione dei seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “affido condiviso, collocazione del bambino presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare. Il padre si impegna a reperire una nuova abitazione. Il padre potrà tenere con sé il bambino due pomeriggi infrasettimanali e la domenica senza pernottamento, visite da iniziare gradualmente tenendo conto delle esigenze del bambino. Contributo paterno di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo di Bologna. Incarico al Servizio Sociale anche per predisporre il calendario delle visite”.
La successiva udienza del 24/10/2024 veniva rinviata al fine di verificare l'effettivo trasferimento del padre e la possibilità di addivenire ad un accordo tra le parti;
alla successiva udienza del
19/02/2025, a seguito di breve discussione, le parti dichiaravano di volersi accordare alle seguenti condizioni: “affido condiviso, collocazione del bambino presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare. Visite paterne come da provvedimenti temporanei e urgenti finché il padre non troverà un'abitazione ove far pernottare il bambino. Dopo che il padre avrà trovato un'abitazione idonea potrà tenere con sé il bambino a fine settimana alternati, dal sabato dopo pranzo alla domenica sera alle ore 20, e due pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento da concordare tra i genitori, con prelievo del bambino presso la casa della madre quando il padre esce dal lavoro.
Durante le vacanze di Natale il bambino trascorrerà una settimana con ciascun genitore, le altre vacanze scolastiche saranno suddivise a metà tra i genitori, per l'estate i genitori si accorderanno di anno in anno secondo le loro esigenze. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con il versamento di € 150 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo di Bologna. Assegno unico come da accordo raggiunto in data odierna (verbale di udienza del 19/02/2025: “per l'anno 2025 l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla madre, mentre dal 2026, una volta reperita la nuova abitazione da parte del padre, verrà percepito al 50% ciascuno come per legge”). Il Servizio
Sociale proseguirà nella vigilanza sul nucleo familiare relazionando al Giudice tutelare con frequenza annuale” e chiedevano di trattenere la causa in decisione;
il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate tra le parti all'udienza del 19/02/2025, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese del giudizio devono essere compensate, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: prende atto delle condizioni di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedimento;
dispone la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Sociale competente per territorio.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi