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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4375/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4375/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENVENUTO TI RE
OPPONENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA Controparte_1 C.F._2
OPPOSTA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA Controparte_2 P.IVA_1
INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. quale cessionaria del credito originariamente maturato in capo ad Controparte_1 CP_3
ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di per il
[...] Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 15.039,15 - di cui € 13.374,85 a titolo di capitale ed €
1.664,30 a titolo di interessi di mora -, in forza del contratto di prestito personale n. 35517903 stipulato in data 12.6.2019 tra il ed per l'importo originario di € 13.324,57. Pt_1 CP_3
Il ha proposto opposizione eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Pt_1
La a chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
pagina 1 di 2 Nelle more del giudizio è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la quale nuova titolare Controparte_2 del credito ingiunto in forza della cessione di crediti intercorsa con in data 3.3.2022. CP_1
Orbene, l'unico motivo di opposizione dedotto è fondato.
Infatti, è incontroverso e documentato che il rapporto di mutuo intercorso tra il e Pt_1 [...]
è cessato in data 27.4.2010, a seguito della comunicazione di decadenza dal beneficio del CP_3 termine e di risoluzione contrattuale inoltrata dalla società finanziaria.
A partire da quella data è divenuto concretamente esigibile il credito maturato a titolo di saldo del finanziamento e pertanto da quel momento ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale entro cui far valere il medesimo diritto.
Ora, a fronte della puntuale eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, la società opposta non ha dimostrato il compimento di utili atti interruttivi del termine prescrizionale precedenti alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 25.5.2021.
In particolare, quanto alle raccomandate di messa in mora richiamate nella memoria istruttoria di parte opposta (raccomandata a/r n. 64951619154-8 del 30/11/2015, raccomandata a/r n. 61615609792-6 del 15/03/2017), non vi è prova del perfezionamento della relativa notifica e neppure del pervenimento delle stesse presso l'indirizzo del destinatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 c.c., risultando agli atti il solo attestato di spedizione di recante l'indicazione generica di un luogo CP_4
(Verona) diverso dall'indirizzo di residenza del Pt_1
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opposta e la terza intervenuta, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 5.1.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4375/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENVENUTO TI RE
OPPONENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA Controparte_1 C.F._2
OPPOSTA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA Controparte_2 P.IVA_1
INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. quale cessionaria del credito originariamente maturato in capo ad Controparte_1 CP_3
ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di per il
[...] Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 15.039,15 - di cui € 13.374,85 a titolo di capitale ed €
1.664,30 a titolo di interessi di mora -, in forza del contratto di prestito personale n. 35517903 stipulato in data 12.6.2019 tra il ed per l'importo originario di € 13.324,57. Pt_1 CP_3
Il ha proposto opposizione eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Pt_1
La a chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
pagina 1 di 2 Nelle more del giudizio è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la quale nuova titolare Controparte_2 del credito ingiunto in forza della cessione di crediti intercorsa con in data 3.3.2022. CP_1
Orbene, l'unico motivo di opposizione dedotto è fondato.
Infatti, è incontroverso e documentato che il rapporto di mutuo intercorso tra il e Pt_1 [...]
è cessato in data 27.4.2010, a seguito della comunicazione di decadenza dal beneficio del CP_3 termine e di risoluzione contrattuale inoltrata dalla società finanziaria.
A partire da quella data è divenuto concretamente esigibile il credito maturato a titolo di saldo del finanziamento e pertanto da quel momento ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale entro cui far valere il medesimo diritto.
Ora, a fronte della puntuale eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, la società opposta non ha dimostrato il compimento di utili atti interruttivi del termine prescrizionale precedenti alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 25.5.2021.
In particolare, quanto alle raccomandate di messa in mora richiamate nella memoria istruttoria di parte opposta (raccomandata a/r n. 64951619154-8 del 30/11/2015, raccomandata a/r n. 61615609792-6 del 15/03/2017), non vi è prova del perfezionamento della relativa notifica e neppure del pervenimento delle stesse presso l'indirizzo del destinatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 c.c., risultando agli atti il solo attestato di spedizione di recante l'indicazione generica di un luogo CP_4
(Verona) diverso dall'indirizzo di residenza del Pt_1
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opposta e la terza intervenuta, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 5.1.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2